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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6074 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Pietrantonio Rizzo, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Christian Faggella Pellegrino, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
ha proposto formale opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1693/2020 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 16.228,18, oltre Controparte_1 interessi e spese, a titolo di fatture non pagate, emesse a seguito di fornitura di beni e servizi.
Parte opponente ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, la omessa prova del credito ingiunto e la complessiva infondatezza della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria.
ha dedotto in particolare di essere parte estranea al Parte_1 rapporto di utenza di energia elettrica riguardante l'esercizio commerciale sito in Latina, via Bruzi, n. 8/B e 8/C, in conseguenza della intervenuta cessione delle quote di partecipazione in seno alla società “Miseria e nobilità di CC NI & C. S.A.S.” in data 29.07.2016.
Ha chiesto quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
1 Così ha concluso: “Piaccia al Sig. Giudice adito, acclarate le circostanze di cui in premessa A) Ritenere e dichiarare che la pretesa di è palesemente infondata per evidente Controparte_1 carenza di legittimazione passiva della per quanto Parte_1 infra illustrato;
B) Dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto revocato, con ogni consequenziale.
C) Condannare ex art. 96 c.p.c. per evidente colpa Controparte_1 grave, - avendo “agito in giudizio” malgrado i tentativi dissuasori posti in essere dalla convenuta. ( v. all. 3- 5- 8-10)- al pagamento di quella somma risarcitoria che sarà ritenuta di giustizia. D) Vittoria di spese e funzioni di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
, ritualmente costituita in giudizio, ha chiesto il Controparte_1 rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione, del Decreto ingiuntivo n.
1690/2020 del 03.11.2020 RG n. 4993/2020 emesso dal Tribunale di Latina, in ragione di tutte le difese esposte in atti;
Nel merito:
- In via principale, respingere tutte le domande formulate da
(cod. fisc. ), in quanto Parte_1 CodiceFiscale_2 infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n. 1690/2020 del 03.11.2020 RG n. 4993/2020 emesso dal Tribunale di Latina;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare (cod. fisc. Parte_1 [...]
), al pagamento in favore di C.F._2 Controparte_1 della somma di Euro 16.228,18 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà provata ed accertata nel corso del presente giudizio”. Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 15.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Come noto, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. Esaminando la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria emerge che in data 10.04.2014 le odierne parti del giudizio hanno
2 stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, sull'utenza sita in Latina, via dei Bruzi n. 8/B-8/C. Il credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 1693/2020, pari ad € 16.228,18, è quindi la somma degli importi richiesti da CP_1
[...
a fronte della erogazione di servizi di fornitura di energia elettrica per il periodo 2018-2020 in favore dell'opponente, quale intestataria del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale (cod. contratto 024216061) sull'utenza sita in Latina, via dei Bruzi n. 8/B-8/C, per l'esercizio commerciale attività di ristorazione.
ha eccepito la propria carenza di legittimazione Parte_1 passiva.
È utile ribadire che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. in particolare Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 e, più recentemente, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32814 del 27/11/2023).
Parte opponente ha contestato la propria qualità di parte del rapporto di utenza di energia elettrica posto a fondamento della richiesta creditoria. Ha in particolare evidenziato che la somministrazione di energia elettrica attiene ad una unità immobiliare destinata ad attività commerciale da parte della società “Miseria e nobilità di CC NI & C. S.A.S.” e che, in conseguenza della cessione delle quote societarie avvenuta per atto notarile in data 29.07.2016, il nuovo intestatario dell'utenza di energia elettrica dovrebbe essere individuato nel soggetto cessionario delle quote sociali, nonché socio accomandatario con responsabilità illimitata della società. L'eccezione sollevata da parte opponente deve quindi essere qualificata come contestazione attinente la titolarità della posizione soggettiva passiva fatta valere in giudizio. Ritiene il Tribunale che detta contestazione attenga ad un elemento costitutivo della domanda e che – di conseguenza – riguardi il merito della decisione e con esso deve essere esaminato.
Invero, ha depositato un atto di cessione di quote Parte_1 societarie in favore di CC NI – quale cessionario – socio accomandante con responsabilità limitata della società
“Miseria e nobilità di CC NI & C. S.A.S.” (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte opponente).
Si tratta di atto di cessione sottoscritto per atto notarile in data 29.07.2016, quindi in epoca antecedente alla rilevazione dei consumi addebitati, nonché rispetto all'emanazione del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
3 Dall'esame della documentazione in atti si evince che parte opponente, per mezzo del proprio difensore, ha inviato ad
[...]
comunicazione di intervenuta cessione della quota CP_1 sociale in favore di CC NI, quale nuovo intestatario dell'utenza sita in Latina, via dei Bruzi, n. 8/B e 8/C, ricevuta dalla opposta in data 14.08.2018 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte opponente).
Si osserva inoltre che parte opponente, mediante comunicazione ricevuta da in data 11.04.2019, ha ribadito il Controparte_1 contenuto della dichiarazione sottoscritta da CC NI, quale unico titolare del rapporto di utenza sita in Latina, via dei
Bruzi n. 8/B - 8/C, sul presupposto che la stessa riguarda il locale ove la società “Miseria e nobilità di TA NI & C. S.A.S.” svolge attività commerciale di ristorazione, allegando i documenti di riconoscimento in copia, unitamente ai codici fiscali sia del cedente che del cessionario (cfr. doc. n. 10-11 fascicolo parte opponente).
Mediante tale documentazione, dunque, ha provato di Parte_1 aver comunicato alla parte opposta, in più occasioni, la mancanza di titolarità passiva in merito al rapporto di utenza su cui si fonda la odierna pretesa creditoria.
È necessario inoltre evidenziare che tutte le comunicazioni inerenti il cambio di intestazione del contratto di fornitura in ragione della intervenuta cessione delle quote societarie sono state formalmente notificate alla parte opposta sin dal 14.08.2018, prima ancora della emissione delle fatture su cui si basa il credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Esaminando la documentazione prodotta da parte opponente e non specificamente contestata dalla parte opposta, emerge che la cessione delle quote societarie sottoscritta in data 29.07.2016 è atto intervenuto tra , e CC NI Parte_1 CP_2 e formalmente portato a conoscenza di . Controparte_1 Inoltre, il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da a CC NI è stato richiesto ad Parte_1 [...]
mediante allegazione dei documenti di identificazione di CP_1 entrambe le parti, al fine di procedere alla voltura del rapporto di utenza. Ne consegue che parte opposta, a fronte di tali comunicazioni, aveva piena e formale cognizione del fatto che il servizio di somministrazione venisse erogato in favore di CC NI, quale socio accomandatario della “Miseria e nobilità di TA NI & C. S.A.S.” e che non avesse Parte_1 più alcuna partecipazione sociale né la disponibilità del locale commerciale cui si riferisce l'utenza. Occorre da ultimo rilevare che la omessa richiesta formale di voltura dell'utenza sita in Latina, via dei Bruzi, n. 8/B e 8/C, da parte del cessionario CC NI non elide la validità delle comunicazioni e della documentazione inviata dalla parte
4 opponente, comprovante il passaggio dell'utenza, la posizione di CC all'interno della compagine sociale, quale socio accomandatario con responsabilità illimitata, e la espressa volontà di dare prosecuzione al contratto di somministrazione di energia elettrica per il locale commerciale ove Miseria e nobilità di TA NI & C. S.A.S.” svolge la propria attività.
ha, dunque, erroneamente continuato a fatturare i Controparte_1 consumi nei confronti di , nonostante le intervenute Parte_1 comunicazioni di passaggio del contratto di fornitura in favore di
CC NI, quale unico e legittimo titolare del contratto di fornitura relativo all'utenza del locale sito in Latina, via dei Bruzi, n. 8/B-8/C.
Dalle precedenti considerazioni deriva che non possano dirsi accertati la legittimazione passiva di ed il credito fatto Parte_1 valere in sede monitoria. In accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo n. 1693/2020 deve in conclusione essere revocato.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., si osserva che, come sostenuto da un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria -che ha natura extracontrattuale- la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur” o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013). Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata specificamente dedotta dalla parte opponente senza tuttavia prova del “quantum debeatur” e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa non emerge la piena prova della mala fede ovvero della colpa grave della parte opposta, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda di non può Parte_1 essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
147/2022, tenendo conto della accertata carenza di legittimazione passiva della opponente, del valore della controversia, della istruttoria di natura documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Le somme così liquidate devono essere distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
5 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1693/2020;
- condanna alla refusione in favore della parte Controparte_1 opponente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da liquidare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Latina, 04.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
6
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6074 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Pietrantonio Rizzo, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Christian Faggella Pellegrino, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
ha proposto formale opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1693/2020 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 16.228,18, oltre Controparte_1 interessi e spese, a titolo di fatture non pagate, emesse a seguito di fornitura di beni e servizi.
Parte opponente ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, la omessa prova del credito ingiunto e la complessiva infondatezza della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria.
ha dedotto in particolare di essere parte estranea al Parte_1 rapporto di utenza di energia elettrica riguardante l'esercizio commerciale sito in Latina, via Bruzi, n. 8/B e 8/C, in conseguenza della intervenuta cessione delle quote di partecipazione in seno alla società “Miseria e nobilità di CC NI & C. S.A.S.” in data 29.07.2016.
Ha chiesto quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
1 Così ha concluso: “Piaccia al Sig. Giudice adito, acclarate le circostanze di cui in premessa A) Ritenere e dichiarare che la pretesa di è palesemente infondata per evidente Controparte_1 carenza di legittimazione passiva della per quanto Parte_1 infra illustrato;
B) Dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto revocato, con ogni consequenziale.
C) Condannare ex art. 96 c.p.c. per evidente colpa Controparte_1 grave, - avendo “agito in giudizio” malgrado i tentativi dissuasori posti in essere dalla convenuta. ( v. all. 3- 5- 8-10)- al pagamento di quella somma risarcitoria che sarà ritenuta di giustizia. D) Vittoria di spese e funzioni di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
, ritualmente costituita in giudizio, ha chiesto il Controparte_1 rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione, del Decreto ingiuntivo n.
1690/2020 del 03.11.2020 RG n. 4993/2020 emesso dal Tribunale di Latina, in ragione di tutte le difese esposte in atti;
Nel merito:
- In via principale, respingere tutte le domande formulate da
(cod. fisc. ), in quanto Parte_1 CodiceFiscale_2 infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n. 1690/2020 del 03.11.2020 RG n. 4993/2020 emesso dal Tribunale di Latina;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare (cod. fisc. Parte_1 [...]
), al pagamento in favore di C.F._2 Controparte_1 della somma di Euro 16.228,18 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà provata ed accertata nel corso del presente giudizio”. Conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 15.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Come noto, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. Esaminando la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria emerge che in data 10.04.2014 le odierne parti del giudizio hanno
2 stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, sull'utenza sita in Latina, via dei Bruzi n. 8/B-8/C. Il credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 1693/2020, pari ad € 16.228,18, è quindi la somma degli importi richiesti da CP_1
[...
a fronte della erogazione di servizi di fornitura di energia elettrica per il periodo 2018-2020 in favore dell'opponente, quale intestataria del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale (cod. contratto 024216061) sull'utenza sita in Latina, via dei Bruzi n. 8/B-8/C, per l'esercizio commerciale attività di ristorazione.
ha eccepito la propria carenza di legittimazione Parte_1 passiva.
È utile ribadire che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. in particolare Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 e, più recentemente, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32814 del 27/11/2023).
Parte opponente ha contestato la propria qualità di parte del rapporto di utenza di energia elettrica posto a fondamento della richiesta creditoria. Ha in particolare evidenziato che la somministrazione di energia elettrica attiene ad una unità immobiliare destinata ad attività commerciale da parte della società “Miseria e nobilità di CC NI & C. S.A.S.” e che, in conseguenza della cessione delle quote societarie avvenuta per atto notarile in data 29.07.2016, il nuovo intestatario dell'utenza di energia elettrica dovrebbe essere individuato nel soggetto cessionario delle quote sociali, nonché socio accomandatario con responsabilità illimitata della società. L'eccezione sollevata da parte opponente deve quindi essere qualificata come contestazione attinente la titolarità della posizione soggettiva passiva fatta valere in giudizio. Ritiene il Tribunale che detta contestazione attenga ad un elemento costitutivo della domanda e che – di conseguenza – riguardi il merito della decisione e con esso deve essere esaminato.
Invero, ha depositato un atto di cessione di quote Parte_1 societarie in favore di CC NI – quale cessionario – socio accomandante con responsabilità limitata della società
“Miseria e nobilità di CC NI & C. S.A.S.” (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte opponente).
Si tratta di atto di cessione sottoscritto per atto notarile in data 29.07.2016, quindi in epoca antecedente alla rilevazione dei consumi addebitati, nonché rispetto all'emanazione del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
3 Dall'esame della documentazione in atti si evince che parte opponente, per mezzo del proprio difensore, ha inviato ad
[...]
comunicazione di intervenuta cessione della quota CP_1 sociale in favore di CC NI, quale nuovo intestatario dell'utenza sita in Latina, via dei Bruzi, n. 8/B e 8/C, ricevuta dalla opposta in data 14.08.2018 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte opponente).
Si osserva inoltre che parte opponente, mediante comunicazione ricevuta da in data 11.04.2019, ha ribadito il Controparte_1 contenuto della dichiarazione sottoscritta da CC NI, quale unico titolare del rapporto di utenza sita in Latina, via dei
Bruzi n. 8/B - 8/C, sul presupposto che la stessa riguarda il locale ove la società “Miseria e nobilità di TA NI & C. S.A.S.” svolge attività commerciale di ristorazione, allegando i documenti di riconoscimento in copia, unitamente ai codici fiscali sia del cedente che del cessionario (cfr. doc. n. 10-11 fascicolo parte opponente).
Mediante tale documentazione, dunque, ha provato di Parte_1 aver comunicato alla parte opposta, in più occasioni, la mancanza di titolarità passiva in merito al rapporto di utenza su cui si fonda la odierna pretesa creditoria.
È necessario inoltre evidenziare che tutte le comunicazioni inerenti il cambio di intestazione del contratto di fornitura in ragione della intervenuta cessione delle quote societarie sono state formalmente notificate alla parte opposta sin dal 14.08.2018, prima ancora della emissione delle fatture su cui si basa il credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Esaminando la documentazione prodotta da parte opponente e non specificamente contestata dalla parte opposta, emerge che la cessione delle quote societarie sottoscritta in data 29.07.2016 è atto intervenuto tra , e CC NI Parte_1 CP_2 e formalmente portato a conoscenza di . Controparte_1 Inoltre, il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da a CC NI è stato richiesto ad Parte_1 [...]
mediante allegazione dei documenti di identificazione di CP_1 entrambe le parti, al fine di procedere alla voltura del rapporto di utenza. Ne consegue che parte opposta, a fronte di tali comunicazioni, aveva piena e formale cognizione del fatto che il servizio di somministrazione venisse erogato in favore di CC NI, quale socio accomandatario della “Miseria e nobilità di TA NI & C. S.A.S.” e che non avesse Parte_1 più alcuna partecipazione sociale né la disponibilità del locale commerciale cui si riferisce l'utenza. Occorre da ultimo rilevare che la omessa richiesta formale di voltura dell'utenza sita in Latina, via dei Bruzi, n. 8/B e 8/C, da parte del cessionario CC NI non elide la validità delle comunicazioni e della documentazione inviata dalla parte
4 opponente, comprovante il passaggio dell'utenza, la posizione di CC all'interno della compagine sociale, quale socio accomandatario con responsabilità illimitata, e la espressa volontà di dare prosecuzione al contratto di somministrazione di energia elettrica per il locale commerciale ove Miseria e nobilità di TA NI & C. S.A.S.” svolge la propria attività.
ha, dunque, erroneamente continuato a fatturare i Controparte_1 consumi nei confronti di , nonostante le intervenute Parte_1 comunicazioni di passaggio del contratto di fornitura in favore di
CC NI, quale unico e legittimo titolare del contratto di fornitura relativo all'utenza del locale sito in Latina, via dei Bruzi, n. 8/B-8/C.
Dalle precedenti considerazioni deriva che non possano dirsi accertati la legittimazione passiva di ed il credito fatto Parte_1 valere in sede monitoria. In accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo n. 1693/2020 deve in conclusione essere revocato.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., si osserva che, come sostenuto da un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria -che ha natura extracontrattuale- la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur” o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013). Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata specificamente dedotta dalla parte opponente senza tuttavia prova del “quantum debeatur” e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa non emerge la piena prova della mala fede ovvero della colpa grave della parte opposta, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda di non può Parte_1 essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
147/2022, tenendo conto della accertata carenza di legittimazione passiva della opponente, del valore della controversia, della istruttoria di natura documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Le somme così liquidate devono essere distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
5 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1693/2020;
- condanna alla refusione in favore della parte Controparte_1 opponente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da liquidare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Latina, 04.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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