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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter cpc
nella controversia iscritta al n° 1023 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 26.5.2023
da
- Parte_1
(avv. MANONI GIOVANNI)
contro
- Controparte_1
(avv. APRILE SERGIO)
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente espone nell'atto introduttivo di aver lavorato per la società ome receptionist CP_2
dal 9.5.2016 al 4.2.2019 e di non aver interamente percepito le retribuzioni da settembre 2018 alla cessazione del rapporto, né il TFR e le competenze di fine rapporto. Espone altresì che il 18.3.2019
era stata incorporata dalla società a sua volta incorporata in data 9.4.2019 a CP_2 CP_3
seguito di fusione transfrontaliera nella società con sede in Delaware, per cui vani CP_4
erano stati i tentativi di recupero nei confronti di , nonostante la notifica il 6.4.2019 di decreto CP_3
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il ricorrente rileva altresì che la strategia dell'incorporazione
è determinata dalla volontà delle società di sottrarsi ai propri obblighi, in particolare di non pagare i propri debiti, rendendosi di fatto inattaccabili e non aggredibili, laddove non è neppure possibile procedere con un'istanza di fallimento nei confronti di , non avendo il giudice CP_5
italiano giurisdizione su soggetti aventi sede negli Stati Uniti d'America. Il ricorrente lamenta che,
nonostante la situazione rappresentata, l' abbia rigettato la sua domanda per il pagamento del CP_1
TFR e delle ultime tre mensilità da parte del Fondo di Garanzia, anche dopo l'acquisizione di titolo giudiziale nei confronti della chiedendo la condanna dell'Istituto alla corresponsione della CP_3
somma di €. 9.78,43 o alla diversa somma risultante di giustizia.
L' si oppone alla pretesa, negandone la fondatezza e sostenendo che il Fondo di Garanzia non CP_1
può intervenire se non a fronte della prova dell'infruttuosità dell'esecuzione, laddove parte ricorrente non aveva documentato di aver proceduto in via esecutiva nei confronti di Per_1
La causa, non necessitando di attività istruttoria, viene decisa in data odierna, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
*
La questione di causa è già stata oggetto di decisione da parte di questa sezione, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente. Nella sentenza n. 284/2022 il Tribunale ha così deciso:
“La questione di causa attiene ai presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 l. 297/82
in sostituzione del datore di lavoro insolvente .La disciplina in questione prevede che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia,
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Reputa il giudicante che la normativa in questione non possa essere applicata solo in relazione a datori di lavoro aventi sede legale in Italia, perché anche se l'istituto è stato introdotto in adempimento di normativa comunitaria la legge interna non statuisce alcuna limitazione in questo senso. Piuttosto,
dal tenore dei commi 4 bis e 5 dell'art. 2 L. 297/82 si ricava che il presupposto costituito dall'assoggettamento del datore di lavoro ad una procedura fallimentare non costituisce la regola generale, laddove il datore di lavoro abbia sede all'estero.
Considerato che società che da ultimo ha incorporato la società datrice di lavoro della Per_1
ricorrente, è stata costituita in Svizzera ed ha successivamente traferito la propria sede di Delaware
(U.S.A), il fallimento non può essere dichiarato ed il Tribunale di Roma ha conseguentemente declinato la propria giurisdizione.
Opera allora la previsione sopra riportata per cui, quando un'impresa non è fallibile, l'intervento del
Fondo di Garanzia presuppone la prova che le garanzie patrimoniali siano in tutto o in parte insufficienti, fornita di regola attraverso l'espletamento infruttuoso dell'esecuzione forzata.
Nel caso di specie dalla documentazione dimessa dalla ricorrente si ricava che l'esecuzione forzata è
stata tentata vanamente nei confronti di società che aveva incorporato in data CP_3 CP_2
1.2.2019, e che a sua volta è stata incorporata a seguito di fusione in in data 15.2.2019 (cfr. Per_1
pag. 7 della visura;
il tentativo di esecuzione peraltro è di data successiva all'avvenuta CP_3
incorporazione di in CP_3 CP_4 Alcun elemento tuttavia è stato fornito in sede amministrativa ovvero in giudizio circa l'insussistenza di garanzie patrimoniali da parte di , in Italia ovvero all'estero, circostanza che avrebbe Parte_2
potuto essere valorizzata nel valutare la mancata assunzione di iniziative giudiziarie esecutive nei confronti della stessa.
In sostanza, oltre alla mancata attivazione da parte della ricorrente di procedura esecutiva nei confronti di manca comunque la prova della insolvenza di il che rende infondato Per_1 Per_1
il ricorso.
Altrimenti, come efficacemente argomentato dall' , sarebbe sufficiente che l'azienda datrice di CP_1
lavoro operasse all'estero per imporre all' intervenire attraverso il Fondo di Garanzia, a CP_1
prescindere dall'effettiva e concreta possibilità di recupero del credito da parte del lavoratore”.
Si sottolinea che gli elementi fattuali nella presente vertenza sono assolutamente identici, risultando anche in tal caso dalla documentazione prodotta che il tentativo di esecuzione nei confronti di CP_3
è stato effettuato il 6.4.2019, e quindi in data successiva all'incorporazione della società in
(v. doc. 8 ricorso). CP_4
Le spese di lite sono compensate tra le parti, attesa la novità e peculiarità della questione di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 3.2.2025.
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter cpc
nella controversia iscritta al n° 1023 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 26.5.2023
da
- Parte_1
(avv. MANONI GIOVANNI)
contro
- Controparte_1
(avv. APRILE SERGIO)
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente espone nell'atto introduttivo di aver lavorato per la società ome receptionist CP_2
dal 9.5.2016 al 4.2.2019 e di non aver interamente percepito le retribuzioni da settembre 2018 alla cessazione del rapporto, né il TFR e le competenze di fine rapporto. Espone altresì che il 18.3.2019
era stata incorporata dalla società a sua volta incorporata in data 9.4.2019 a CP_2 CP_3
seguito di fusione transfrontaliera nella società con sede in Delaware, per cui vani CP_4
erano stati i tentativi di recupero nei confronti di , nonostante la notifica il 6.4.2019 di decreto CP_3
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il ricorrente rileva altresì che la strategia dell'incorporazione
è determinata dalla volontà delle società di sottrarsi ai propri obblighi, in particolare di non pagare i propri debiti, rendendosi di fatto inattaccabili e non aggredibili, laddove non è neppure possibile procedere con un'istanza di fallimento nei confronti di , non avendo il giudice CP_5
italiano giurisdizione su soggetti aventi sede negli Stati Uniti d'America. Il ricorrente lamenta che,
nonostante la situazione rappresentata, l' abbia rigettato la sua domanda per il pagamento del CP_1
TFR e delle ultime tre mensilità da parte del Fondo di Garanzia, anche dopo l'acquisizione di titolo giudiziale nei confronti della chiedendo la condanna dell'Istituto alla corresponsione della CP_3
somma di €. 9.78,43 o alla diversa somma risultante di giustizia.
L' si oppone alla pretesa, negandone la fondatezza e sostenendo che il Fondo di Garanzia non CP_1
può intervenire se non a fronte della prova dell'infruttuosità dell'esecuzione, laddove parte ricorrente non aveva documentato di aver proceduto in via esecutiva nei confronti di Per_1
La causa, non necessitando di attività istruttoria, viene decisa in data odierna, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
*
La questione di causa è già stata oggetto di decisione da parte di questa sezione, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente. Nella sentenza n. 284/2022 il Tribunale ha così deciso:
“La questione di causa attiene ai presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 l. 297/82
in sostituzione del datore di lavoro insolvente .La disciplina in questione prevede che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia,
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Reputa il giudicante che la normativa in questione non possa essere applicata solo in relazione a datori di lavoro aventi sede legale in Italia, perché anche se l'istituto è stato introdotto in adempimento di normativa comunitaria la legge interna non statuisce alcuna limitazione in questo senso. Piuttosto,
dal tenore dei commi 4 bis e 5 dell'art. 2 L. 297/82 si ricava che il presupposto costituito dall'assoggettamento del datore di lavoro ad una procedura fallimentare non costituisce la regola generale, laddove il datore di lavoro abbia sede all'estero.
Considerato che società che da ultimo ha incorporato la società datrice di lavoro della Per_1
ricorrente, è stata costituita in Svizzera ed ha successivamente traferito la propria sede di Delaware
(U.S.A), il fallimento non può essere dichiarato ed il Tribunale di Roma ha conseguentemente declinato la propria giurisdizione.
Opera allora la previsione sopra riportata per cui, quando un'impresa non è fallibile, l'intervento del
Fondo di Garanzia presuppone la prova che le garanzie patrimoniali siano in tutto o in parte insufficienti, fornita di regola attraverso l'espletamento infruttuoso dell'esecuzione forzata.
Nel caso di specie dalla documentazione dimessa dalla ricorrente si ricava che l'esecuzione forzata è
stata tentata vanamente nei confronti di società che aveva incorporato in data CP_3 CP_2
1.2.2019, e che a sua volta è stata incorporata a seguito di fusione in in data 15.2.2019 (cfr. Per_1
pag. 7 della visura;
il tentativo di esecuzione peraltro è di data successiva all'avvenuta CP_3
incorporazione di in CP_3 CP_4 Alcun elemento tuttavia è stato fornito in sede amministrativa ovvero in giudizio circa l'insussistenza di garanzie patrimoniali da parte di , in Italia ovvero all'estero, circostanza che avrebbe Parte_2
potuto essere valorizzata nel valutare la mancata assunzione di iniziative giudiziarie esecutive nei confronti della stessa.
In sostanza, oltre alla mancata attivazione da parte della ricorrente di procedura esecutiva nei confronti di manca comunque la prova della insolvenza di il che rende infondato Per_1 Per_1
il ricorso.
Altrimenti, come efficacemente argomentato dall' , sarebbe sufficiente che l'azienda datrice di CP_1
lavoro operasse all'estero per imporre all' intervenire attraverso il Fondo di Garanzia, a CP_1
prescindere dall'effettiva e concreta possibilità di recupero del credito da parte del lavoratore”.
Si sottolinea che gli elementi fattuali nella presente vertenza sono assolutamente identici, risultando anche in tal caso dalla documentazione prodotta che il tentativo di esecuzione nei confronti di CP_3
è stato effettuato il 6.4.2019, e quindi in data successiva all'incorporazione della società in
(v. doc. 8 ricorso). CP_4
Le spese di lite sono compensate tra le parti, attesa la novità e peculiarità della questione di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 3.2.2025.
Il GL