Articolo 7 della Legge 5 maggio 1976, n. 324
Articolo 6Articolo 8
Versione
29 agosto 1976
Art. 7.

Le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti previsti dalla presente legge sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.
Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'accertamento e la riscossione dei diritti previsti dalla presente legge e della tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117 , spettanti agli enti e alle societa' che gestiscono interi complessi aeroportuali ovvero aerostazioni per passeggeri o merci.
Fino all'entrata in vigore del predetto decreto si provvedera' con le modalita' attualmente vigenti, che si applicano anche ai gestori di aerostazioni passeggeri o merci.
Entrata in vigore il 29 agosto 1976
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