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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2544 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 (alla quale è riunita la causa n. 1316/2023 R.G.) passata in decisione all'udienza cartolare dell'8 luglio 2025 e vertente tra
TRA
1) c.f. , c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv.. Gianfranco Palermo e dall'Avv. Mai Lin Kochi per procura in atti;
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
2) c.f. , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mai Lin Kochi e dall'avv. Corrado Fiori per procura in atti;
ATTORI EX ART. 389 CPC E
1) (C.F.: ) rappresentato e difeso , per procura in atti, Parte_3 CodiceFiscale_3 dall'avv. Vincenzo Cuffaro
2) L' , C.F. , rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Stefano Petrillo
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
Nonché
nato a [...] il [...] (C.F.: ) , rappresentato e difeso Parte_3 CodiceFiscale_3 dall'avv. Vincenzo Cuffaro per procura in atti;
CONVENUTO EX ART. 389 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente:
1. Con atto in data 8.6.2006 citava a comparire dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione Parte_3 distaccata di Anzio, l' " ". Controparte_2
Esponeva che aveva posseduto animo domini, ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente, per oltre venti anni, il terreno in Comune di Nettuno - al fol. 21, partt. 1082 e 1084 - catastalmente intestato all'istituto convenuto.
Chiedeva accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto da parte sua, per usucapione, del terreno con ogni conseguente ordine al conservatore dei RR.II.
2. Si costituiva l' " ". Controparte_2
Deduceva che era del tutto estraneo alla pretesa ex adverso azionata;
che il terreno era oggetto del dominio utile, tra gli altri, di ovvero dei suoi eredi o aventi causa. CP_3
Instava per la declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda.
3. Spiegavano volontario intervento ed Parte_1 Parte_2
Deducevano che la madre, aveva dapprima acquistato il dominio utile del terreno, CP_3 con rogiti del 4.12.1964 e del 13.4.1965, indi lo aveva ad essi donato, con atto del 21.10.1992.
Deducevano che avevano domandato l'affrancazione del terreno;
che l'attore giammai aveva avuto il possesso del terreno ed, al più, ne aveva avuto la disponibilità nel quadro di rapporti di tipo locativo.
Instavano per il rigetto dell'avversa domanda.
4. Con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. l'istituto convenuto puntualizzava che, in esecuzione della conciliazione siglata con ed questi ultimi avevano provveduto al Parte_1 Parte_2 versamento in data 16.4.2007 delle somme dovute per l'affrancazione.
5. All'esito dell'istruzione probatoria, con sentenza n. 471/2011 il tribunale dichiarava l'intervenuto acquisto della piena proprietà del terreno da parte di condannava il convenuto e gli Parte_3 intervenuti alle spese di lite.
6. Proponevano appello ed Parte_1 Parte_2
Resisteva Parte_4
Veniva dichiarato contumace l' " Controparte_2
".
[...]
7. Con sentenza n. 4174/2016 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravarne e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.
Evidenziava la corte che ed successori della livellaria Parte_1 Parte_2 CP_3 avevano espressamente spiegato intervento, così come avevano ribadito a pagina 5 dell'atto di appello, a sostegno delle conclusioni rassegnate dall' " Controparte_2
" e dunque per evitare che la sentenza emessa confronti dell' "
[...] CP_2
" potesse esplicare effetti pregiudizievoli nei loro confronti.
[...]
Evidenziava quindi - la corte - che senza dubbio in primo grado gli appellanti avevano avuto posizione di interventori ad adiuvandum dell' " "; che del resto unicamente con la Controparte_2 conclusionale d'appello gli appellanti avevano qualificato il loro intervento in giudizio ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., quali successori a titolo particolare dell' " ". Controparte_2
Evidenziava pertanto la corte che, in qualità di interventori ad adiuvandum, ed non erano autonomamente legittimati ad esperire appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza di prime cure.
8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso ed ne hanno chiesto Parte_1 Parte_2 sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. ha depositato controricorso;
ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle Parte_4 spese.
L' " " ha riservato ogni difesa Controparte_2 all'udienza di discussione.
9. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 105, 2° co., cod. proc. civ., deducendo che ha errato la corte d'appello a qualificare ad adiuvandum il loro intervento e che , in forza della titolarità del dominio utile in capo alla loro dante causa, hanno contrastato in modo diretto la pretesa dell'attore e per nulla hanno rimesso all' " " la difesa dei loro interessi. Controparte_2
11. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 957, 1140, 1173 e 1321 cod. civ., deducendo che ha errato la corte d'appello a qualificare il loro rapporto con l' " " come traente titolo Controparte_2 da un contratto obbligatorio e che siffatta configurazione contrasta con il progressivo assorbimento del rapporto livellario nell'enfiteusi, aggiungendo ancora che, contro il possesso ad usucapionem preteso ex adverso, hanno addotto un diritto reale di godimento.
12. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., deducendo che l' " " ha eccepito l'esistenza Controparte_2 sul terreno di un dominio utile in capo ad ovvero ai suoi eredi o aventi causa e che CP_3 quindi si versa in una ipotesi di litisconsorzio necessario;
che hanno spiegato volontario intervento per ragioni di economia processuale, siccome sarebbero stati legittimati all'opposizione di terzo ex art. 404, 1° co., cod. proc. civ.
13. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 111 cod. proc. civ., deducendo che, in dipendenza dell'affrancazione avvenuta in corso di giudizio, sono, contrariamente all'assunto della corte d'appello, intervenuti in qualità di successori a titolo particolare nel diritto controverso.
14. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 163, 3° co., n. 3, cod. proc. civ., deducendo che la corte d'appello non ha pronunciato in ordine alla eccezione di inammissibilità della domanda attorea per genericità dell'oggetto e che invero ha domandato l'usucapione di una non meglio identificata Parte_3 porzione della particella n. 1082.
15. Con il sesto motivo i ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1141, 1158, 1164 e 2697 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., deducendo che la corte d'appello non ha pronunciato in ordine alle eccezioni sollevate nella comparsa di intervento e riproposte come motivi d'appello, con le quali era stata addotta l'insussistenza e la mancata dimostrazione del possesso ad usucapíonem preteso dall'iniziale attore.
1.1 — La Corte di Legittimità , con la ordinanza n. 37607/21 ha così statuito:
“16. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo sono significativamente connessi;
se ne giustifica la disamina contestuale;
i medesimi motivi in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento;
il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina degli ulteriori motivi.
17. Va condiviso il rilievo dei ricorrenti - specificamente veicolato dal secondo motivo - a tenor del quale il diritto soggettivo azionato mercé l'intervento all'uopo esperito ha natura di diritto reale di godimento (cfr. Cass. (ord.) 15.2.2018, n. 3689, secondo cui il "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi anche in punto di disciplina. Cfr. in motivazione Cass. sez. un. 15.1.2021, n. 617, ove leggesi: "come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il si identifica in un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi").
Su tale scorta va recepito l'aggiuntivo rilievo dei ricorrenti – specificamente veicolato dal terzo motivo - a tenor del quale, siccome l'iniziale attore aveva assunto di aver usucapito "una sostanziale> del terreno in contrasto con la dell'Istituto Diocesano (...) e, avendo di converso l' eccepito l'insistenza sul terreno dell' in capo ad Controparte_2
ai suoi eredi aventi causa, sussistevano già di per sé i presupposti" (così ricorso, pag. CP_3
19) per la loro partecipazione al giudizio in veste di litisconsorti necessari. E parimenti va condiviso l'ulteriore rilievo dei ricorrenti – specificamente veicolato dal primo motivo
- secondo cui hanno "assunto una posizione parallela a quella dell' convenuto, facendo valere CP_2 la titolarità dell'utile dominio e, in modo diretto nei confronti dell'attore, l'ius possidendi ad entrambi spettante" (così ricorso, pag. 15).
18. In questo quadro dunque devesi riconoscere ai ricorrenti veste di litisconsorti necessari, appieno legittimati ad esperire appello avverso la statuizione di prime cure.
Del resto, questa Corte spiega che, nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione (cfr. Cass. 13.11.2019, n. 29325).
In questi termini, evidentemente, risulta smentito l'assunto del controricorrente secondo cui "il titolare di un diritto minore (sia esso di godimento, di garanzia, od altro), derivante dal proprietario solo formale, non è affatto parte necessaria del giudizio di usucapione" (così controricorso, pag. 8).
19. Per altro verso, a nulla vale che il controricorrente adduca che il Tribunale di Velletri con la statuizione n. 471/2011 aveva espressamente qualificato come adesivo dipendente l'intervento spiegato in prime cure da ed e che costoro non hanno provveduto a censurare Parte_1 Parte_2
"siffatto capo autonomo della sentenza" (così controricorso, pag. 4).
E' da ritenere, invero, che ed col proporre appello, abbiano viceversa, per ciò Parte_1 Parte_2 solo, inteso censurare, inteso sottrarsi alla qualificazione dell'intervento operata dal primo giudice, se è vero, come è vero, che l'interventore adesivo dipendente (ad adiuvandum) non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (cfr. Cass. (ord.) 6.2.2018, n. 2818; Cass. sez. un. 17.4.2012, n. 5992).
D'altronde, si spiega che il principio "tantum devolutum quantum appellatum" preclude al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel "thema decidendum" neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con i temi censurati (cfr. Cass. sez. lav. 6.5.1995, n. 4953; più di recente, cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604).
20. Da ultimo, non merita seguito la prospettazione del controricorrente secondo cui la questione della violazione delle norme in tema di litisconsorzio necessario sarebbe "nuova" in questa sede (cfr. controricorso, pagg. 7 - 8).
21. La questione viceversa non è nuova.
I ricorrenti - già e comunque partecipi del giudizio di primo grado - in fondo sollecitano questa Corte a qualificare correttamente la loro posizione nel processo, sollecitazione che, a fronte della denegata legittimazione ad impugnare il primo dictum e dunque a dar corso - di propria iniziativa – al giudizio di secondo grado, non avrebbe potuto che svilupparsi per la prima volta in questa sede.
22. In accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo la sentenza n. 4174/2016 della Corte d'Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.”
§ 2 — ed hanno ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. Parte_1 Parte_2 chiedendo ““Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, quale Giudice del rinvio, annullare la sentenza resa fra le parti dal Tribunale di Velletri. Sezione distaccata di Anzio, in data 19.7.2011 con il n. 471/2011 e, per l'effetto, rigettare le domande attoree, proposte da in quanto Parte_3 inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto e comunque carenti di supporto probatorio. Con vittoria di spese e di onorario del doppio grado, della fase di legittimità e della presente fase di rinvio e con condanna alla restituzione di quanto corrisposto dai Sigg.ri ed in Parte_1 Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado. Con la condanna di al risarcimento del Parte_3 danno per lite per lite temeraria e applicazione del disposto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. nella misura equitativa che l'On.le Corte di Appello adita vorrà determinare”.
Ha resistito , svolgendo appello incidentale e chiedendo “ “Voglia la Corte adita, Parte_3 respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, anche in accoglimento dell'appello incidentale di dichiarare inammissibile, improponibile improcedibile nullo e/o infondato l'appello Parte_3 di e e per l'effetto confermare la sentenza n. 471/2011 del Tribunale di Vel- Parte_1 Pt_2 letri, Sez. Distaccata di Anzio con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali”.
CP_
Si è altresì costituito l'Istituto Sostentamento del Clero chiedendo “ - in Controparte_2 riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, n. 471/11, Voglia accogliere l'appello proposto dai Sigg.ri e , rigettando la richiesta del in ordine alla usucapione Parte_1 Parte_2 Pt_3 richiesta e condannando quest'ultimo, al pagamento delle spese di primo e di secondo grado in favore dell'Istituto, con ripetizione in favore dell'Istituto delle somme da questo versate per le spese di primo grado”.
Con separato atto di citazione (procedimento n. 1316/23) e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto dinanzi alla Corte di appello di Roma al fine di sentir accertare il loro Parte_3 diritto, in solido tra loro, alla restituzione, in virtù dell'Ordinanza di annullamento n. 37607 del 30.11.2021 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, della somma corrisposta in esecuzione spontanea della sentenza n. 4174/2016 della Corte di Appello di Roma, cassata con rinvio, e per l'effetto condannare alla restituzione della somma di € 9.130,75, oltre gli interessi Parte_3 legali dal pagamento (9.01.2017) all'effettiva restituzione, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento maggiorato del 30% ai sensi art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 50/2014, essendo il presente atto redatto con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.”
In tale procedimento si è costituito , eccependo la inammissibilità dell'azione Parte_3 stante la pendenza del giudizio di rinvio ove i ricorrenti in riassunzione avevano chiesto la restituzione delle somme nonché la litispendenza ex art. 39 cpc ed ha chiesto la condanna ex art. 96 commi 1,3 e 4 CPC.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3 – Alla luce del principio di diritto sopra riportato, deve ritenersi ammissibile l'originario atto di appello proposto dagli odierni ricorrenti in riassunzione, con la conseguenza che va esaminato – nel merito – detto gravame. In particolare, era stato dedotto – sin dall'atto di intervento in primo grado e a seguito delle stesse difese dell' , originario convenuto – come ostativo al verificarsi dei presupposti Controparte_2 della usucapione ventennale rivendicata da , da un lato, il diritto reale di godimento Parte_3 della che la Corte di Legittimità ha ritenuto eguale all'enfiteusi) su quei terreni oggetto di CP_3 giudizio in virtù di “livello” con conseguente utile dominio in capo alla medesima, dante causa degli odierni ricorrenti in riassunzione.
A tale proposito, anche a non voler ritenere che la Corte di Legittimità abbia affermato la ricorrenza anche del riscontro circa detto “livello” – sì da utilizzare, ai fini processuali e della conseguente legittimazione degli intervenuti, la mera prospettazione – deve ritenersi sussistente, alla luce di una serie di molteplici elementi gravi, precisi e concordanti, anche la prova di tale godimento del bene.
Al di là dell'accatastamento avvenuto nel 2001, è certo che l'attività commerciale svolta dal Pt_3
sulle due particelle trovava ragione nel contratto di locazione versato in atti , con decorrenza
[...]
1.10.83, vale a dire in data antecedente al maturare del ventennio.
E che la osse titolare di quel bene è dimostrato non solo dal richiamo – contenuto in successivi CP_3 atti notarili non impugnati per querela di falso (v. donazione del 21.10.92) – ai due rogiti del 4.12.64 e del 13.4.65, ma anche dall'essere circostanza non contestata la richiesta di affrancazione con transazione raggiunta con l' il 16.4.07. Controparte_2
In sostanza, la posizione di dominio della deceduta il 13.7.06) è certa ed emerge non solo dal CP_3 detto contratto di locazione, ma anche dai comportamenti che lo stesso a tenuto nel tempo, a Pt_3 cominciare dall'indicare, in sede di condono (datato 25.6.86), l'esistenza della locazione.
Peraltro, il contenzioso relativo alla cessazione del rapporto locatizio ha rilevanza in senso esattamente opposto rispetto a quanto invocato dal infatti, il contratto risultava formalmente Pt_3
a lui intestato e la sentenza del Tribunale di Velletri n. 390/04 ha, invece, acclarato l'esistenza di una interposizione soggettiva, dichiarando quindi che il rapporto di locazione si era svolto con la società
con conseguente reiezione della domanda di sfratto per finita locazione instaurata Parte_5 dalla ei confronti di persona fisica. CP_3 Parte_3
Quest'ultimo, in sostanza, è rimasto indenne dalla detta procedura di sfratto, pur essendo ampiamente dimostrato di aver egli gestito ed operato su quelle particelle, come dallo stesso rivendicato nel giudizio di usucapione instaurato;
ed allora, ritenere che egli – nonostante fosse ben consapevole dell'esistenza di un titolare di diritto reale di godimento (in capo alla – abbia potuto agire in CP_3 modo da vedere trasformata la mera detenzione in un possesso utile ai fini di usucapione è, sotto il profilo logico-giuridico, incompatibile.
Peraltro, le contestazioni svolte ancora in questa sede attengono a documenti che sarebbero stati solo tardivamente o addirittura solo in questa sede prodotti dai ricorrenti in riassunzione: con tale difesa il non tiene conto né delle difese degli originari intervenuti (che hanno peraltro depositato il Pt_3 fascicolo cartaceo con tanto di numerazione dei documenti) con riguardo alla scadenza dei termini nella giornata di domenica, con conseguente slittamento al primo giorno utile, né tanto meno della documentazione che pure l' in primo grado aveva prodotto e che, pertanto, è entrata Controparte_2
a far parte del materiale probatorio ampiamente utilizzabile.
Di certo, anche a voler ritenere che il abbia occupato i terreni sin dal 1976, è certo che alla Pt_3 data del contratto di locazione (da egli sottoscritto, a prescindere poi dalla imputabilità del rapporto stesso) 1.10.83, il ventennio non era di certo trascorso, bensì interrotto proprio da questo riconoscimento della disponibilità dei beni in capo alla a prescindere dall'avvenuta CP_3 affrancazione o meno. Quest'ultima, peraltro, è chiaramente indicata dalla ordinanza di legittimità (da cui proviene il presente giudizio di rinvio) come avvenuta per certo il 16.4.07 mediante il pagamento della somma dovuta. Ulteriore elemento, quest'ultimo, che sorregge il ragionamento presuntivo sopra ricordato e che conduce, anche, ad escludere la fondatezza del gravame incidentale che, in modo irrituale, è stato pure riproposto in questa sede dal Pt_3
Del resto, diversamente opinando, si perverrebbe al paradosso che nonostante il godimento del bene sia avvenuto per mezzo di un contratto di locazione, chi aveva il diritto reale di godimento (la CP_3 non ha potuto agire nei confronti della persona fisica perché intestatario fittizio del contratto e si troverebbe il medesimo bene “trasferito” per usucapione alla medesima persona fisica che ne ha goduto solo in ragione del detto rapporto di locazione, che solo formalmente è imputabile ad un soggetto comunque riconducibile al . Parte_3
Peraltro, proprio il contenzioso relativo allo sfratto conferma come la e i suoi aventi causa) CP_3 ha chiaramente manifestato la rivendicazione della proprietà, in aperto contrasto con i presupposti per maturare il diritto per usucapione rivendicato, invece, dal Pt_3
Tali considerazioni, pertanto, conducono alla riforma della sentenza di primo grado con conseguente reiezione della domanda di . Parte_3
Peraltro, va dato conto che gli odierni ricorrenti in riassunzione risultano, in sostanza, successori dell' con la conseguenza che non può dirsi esistente un giudicato in favore del Controparte_2 ed in danno dell'Istituto, essendo la sentenza del Tribunale totalmente travolta. Atteso che Pt_3
l'istituto, è acclarato, non era il soggetto legittimato passivo al momento della proposizione della domanda.
§§§§§§§
Deve darsi atto che i ricorrenti hanno svolto azione ex art. 389 CPC con separato atto di citazione Pt_2 così introducendo un procedimento che, per connessione oggettiva e soggettiva, è stato poi rinvio al giudizio di rinvio già introitato.
A questo proposito, va ricordato (v. Cass. n. 12365 del 07/05/2024) che il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata;
ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. Dunque i due giudizi sono autonomi ( v. Cass. n. 27409 del 26/09/2023).
Pertanto, la trattazione congiunta dei due procedimenti – per la detta connessione – non è fondata sull'art. 39 CPC, invocato dal se è pur vero che i ricorrenti, nell'atto di riassunzione, hanno Pt_3 formulato genericamente la domanda di restituzione, hanno poi articolato la medesima con separato atto di citazione, quantificando anche la richiesta;
in sostanza, si può affermare che nella riassunzione è stata formulata, per scrupolo difensivo, una riserva ex art. 389 CPC, poi esplicata separatamente e trattata congiuntamente con il giudizio di rinvio.
Venuto meno, quindi, il titolo esecutivo sulla base del quale gli odierni attori hanno effettuato i versamenti spontanei, si è determinato un indebito oggettivo con conseguente condanna a carico del di restituzione delle somme indicate dai due attori, tenuto conto che il quantum non è Parte_3 stato oggetto di alcuna specifica contestazione. Si tratta della somma di Euro 9.130,75, oltre gli interessi legali dal pagamento (9.01.2017) al saldo. Non può, invece, essere accolta la medesima domanda genericamente formulata dall' CP_2
perché, al di là dell'ammissibilità della stessa sotto il profilo processuale, non è stato
[...] indicato alcun importo e, soprattutto, non è stata fornita alcuna prova di pagamenti effettuati in ragione di detto titolo ormai rimosso.
§§§§§§§
Cont Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve pure escludersi la istanza ex art. 96 formulata dal rimasto soccombente;
egualmente, deve dirsi che una condotta temeraria non Pt_3 può imputarsi a quest'ultimo, tenuto conto della necessità di intervento della Corte di Legittimità per giungere ad una qualificazione della posizione processuale degli originari intervenienti.
§§§§§§§
Quanto alle spese - relative a tutti i gradi di giudizio – queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
A tale proposito, per il primo grado il risulta soccombente nei confronti sia degli odierni Pt_3 ricorrenti in riassunzione sia dell' può farsi riferimento all'importo di Controparte_5
Euro 2.500,00, già indicato dal giudice di primo grado, tenendo conto della qualità e della quantità delle difese.
Per l'appello invece, le spese debbono essere riconosciute esclusivamente a favore degli originari appellanti, essendo l'istituto contumace. Quanto alla liquidazione, può utilizzarsi l'importo di Euro 5.500,00 già indicato nella liquidazione di quel grado di giudizio, oltre accessori.
Per il giudizio di legittimità stante la presenza dei soli due ricorrenti, solo questi ultimi beneficiano di dette spese, secondo tabella.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte di cassazione
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.869,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.224,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.492,00
Compenso tabellare (valori medi) € 6.585,00
Per il giudizio di rinvio, i beneficiari delle spese sono sia gli odierni ricorrenti in riassunzione, sia l'istituto chiamato in giudizio.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) In riforma della sentenza n. 471/11 pronunciata dal Tribunale di Velletri, rigetta la originaria domanda svolta da;
Parte_3
2) Condanna alla restituzione, in favore di e , della Parte_3 Parte_1 Parte_2 complessiva somma di Euro 9.130,75, oltre gli interessi legali dal pagamento (9.01.2017) al saldo;
3) Rigetta la domanda restitutoria svolta dall' Controparte_2
;
[...]
4) Condanna alla rifusione – in favore dell' Parte_3 Controparte_2
ed in favore di e – delle spese di
[...] Parte_1 Parte_2 primo grado nella misura di Euro 2.500,00 rispettivamente per l' e per gli intervenuti CP_2 complessivamente, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
5) Condanna alla rifusione – in favore di e – delle Parte_3 Parte_1 Parte_2 spese di secondo grado nella misura di Euro 5.500,00 complessivamente, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
6) Condanna alla rifusione – in favore di e – Parte_3 Parte_1 Parte_2 delle spese del giudizio di legittimità nella misura di Euro 6.585,00 complessivamente, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali
7) Condanna alla rifusione – in favore di e – delle Parte_3 Parte_1 Parte_2 spese del giudizio di rinvio nella misura di Euro 12.156,00 complessivamente, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2544 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 (alla quale è riunita la causa n. 1316/2023 R.G.) passata in decisione all'udienza cartolare dell'8 luglio 2025 e vertente tra
TRA
1) c.f. , c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv.. Gianfranco Palermo e dall'Avv. Mai Lin Kochi per procura in atti;
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
2) c.f. , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mai Lin Kochi e dall'avv. Corrado Fiori per procura in atti;
ATTORI EX ART. 389 CPC E
1) (C.F.: ) rappresentato e difeso , per procura in atti, Parte_3 CodiceFiscale_3 dall'avv. Vincenzo Cuffaro
2) L' , C.F. , rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Stefano Petrillo
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
Nonché
nato a [...] il [...] (C.F.: ) , rappresentato e difeso Parte_3 CodiceFiscale_3 dall'avv. Vincenzo Cuffaro per procura in atti;
CONVENUTO EX ART. 389 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente:
1. Con atto in data 8.6.2006 citava a comparire dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione Parte_3 distaccata di Anzio, l' " ". Controparte_2
Esponeva che aveva posseduto animo domini, ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente, per oltre venti anni, il terreno in Comune di Nettuno - al fol. 21, partt. 1082 e 1084 - catastalmente intestato all'istituto convenuto.
Chiedeva accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto da parte sua, per usucapione, del terreno con ogni conseguente ordine al conservatore dei RR.II.
2. Si costituiva l' " ". Controparte_2
Deduceva che era del tutto estraneo alla pretesa ex adverso azionata;
che il terreno era oggetto del dominio utile, tra gli altri, di ovvero dei suoi eredi o aventi causa. CP_3
Instava per la declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda.
3. Spiegavano volontario intervento ed Parte_1 Parte_2
Deducevano che la madre, aveva dapprima acquistato il dominio utile del terreno, CP_3 con rogiti del 4.12.1964 e del 13.4.1965, indi lo aveva ad essi donato, con atto del 21.10.1992.
Deducevano che avevano domandato l'affrancazione del terreno;
che l'attore giammai aveva avuto il possesso del terreno ed, al più, ne aveva avuto la disponibilità nel quadro di rapporti di tipo locativo.
Instavano per il rigetto dell'avversa domanda.
4. Con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. l'istituto convenuto puntualizzava che, in esecuzione della conciliazione siglata con ed questi ultimi avevano provveduto al Parte_1 Parte_2 versamento in data 16.4.2007 delle somme dovute per l'affrancazione.
5. All'esito dell'istruzione probatoria, con sentenza n. 471/2011 il tribunale dichiarava l'intervenuto acquisto della piena proprietà del terreno da parte di condannava il convenuto e gli Parte_3 intervenuti alle spese di lite.
6. Proponevano appello ed Parte_1 Parte_2
Resisteva Parte_4
Veniva dichiarato contumace l' " Controparte_2
".
[...]
7. Con sentenza n. 4174/2016 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravarne e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.
Evidenziava la corte che ed successori della livellaria Parte_1 Parte_2 CP_3 avevano espressamente spiegato intervento, così come avevano ribadito a pagina 5 dell'atto di appello, a sostegno delle conclusioni rassegnate dall' " Controparte_2
" e dunque per evitare che la sentenza emessa confronti dell' "
[...] CP_2
" potesse esplicare effetti pregiudizievoli nei loro confronti.
[...]
Evidenziava quindi - la corte - che senza dubbio in primo grado gli appellanti avevano avuto posizione di interventori ad adiuvandum dell' " "; che del resto unicamente con la Controparte_2 conclusionale d'appello gli appellanti avevano qualificato il loro intervento in giudizio ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., quali successori a titolo particolare dell' " ". Controparte_2
Evidenziava pertanto la corte che, in qualità di interventori ad adiuvandum, ed non erano autonomamente legittimati ad esperire appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza di prime cure.
8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso ed ne hanno chiesto Parte_1 Parte_2 sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. ha depositato controricorso;
ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle Parte_4 spese.
L' " " ha riservato ogni difesa Controparte_2 all'udienza di discussione.
9. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 105, 2° co., cod. proc. civ., deducendo che ha errato la corte d'appello a qualificare ad adiuvandum il loro intervento e che , in forza della titolarità del dominio utile in capo alla loro dante causa, hanno contrastato in modo diretto la pretesa dell'attore e per nulla hanno rimesso all' " " la difesa dei loro interessi. Controparte_2
11. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 957, 1140, 1173 e 1321 cod. civ., deducendo che ha errato la corte d'appello a qualificare il loro rapporto con l' " " come traente titolo Controparte_2 da un contratto obbligatorio e che siffatta configurazione contrasta con il progressivo assorbimento del rapporto livellario nell'enfiteusi, aggiungendo ancora che, contro il possesso ad usucapionem preteso ex adverso, hanno addotto un diritto reale di godimento.
12. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., deducendo che l' " " ha eccepito l'esistenza Controparte_2 sul terreno di un dominio utile in capo ad ovvero ai suoi eredi o aventi causa e che CP_3 quindi si versa in una ipotesi di litisconsorzio necessario;
che hanno spiegato volontario intervento per ragioni di economia processuale, siccome sarebbero stati legittimati all'opposizione di terzo ex art. 404, 1° co., cod. proc. civ.
13. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 111 cod. proc. civ., deducendo che, in dipendenza dell'affrancazione avvenuta in corso di giudizio, sono, contrariamente all'assunto della corte d'appello, intervenuti in qualità di successori a titolo particolare nel diritto controverso.
14. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 163, 3° co., n. 3, cod. proc. civ., deducendo che la corte d'appello non ha pronunciato in ordine alla eccezione di inammissibilità della domanda attorea per genericità dell'oggetto e che invero ha domandato l'usucapione di una non meglio identificata Parte_3 porzione della particella n. 1082.
15. Con il sesto motivo i ricorrenti hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1141, 1158, 1164 e 2697 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., deducendo che la corte d'appello non ha pronunciato in ordine alle eccezioni sollevate nella comparsa di intervento e riproposte come motivi d'appello, con le quali era stata addotta l'insussistenza e la mancata dimostrazione del possesso ad usucapíonem preteso dall'iniziale attore.
1.1 — La Corte di Legittimità , con la ordinanza n. 37607/21 ha così statuito:
“16. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo sono significativamente connessi;
se ne giustifica la disamina contestuale;
i medesimi motivi in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento;
il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina degli ulteriori motivi.
17. Va condiviso il rilievo dei ricorrenti - specificamente veicolato dal secondo motivo - a tenor del quale il diritto soggettivo azionato mercé l'intervento all'uopo esperito ha natura di diritto reale di godimento (cfr. Cass. (ord.) 15.2.2018, n. 3689, secondo cui il "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi anche in punto di disciplina. Cfr. in motivazione Cass. sez. un. 15.1.2021, n. 617, ove leggesi: "come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il si identifica in un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi").
Su tale scorta va recepito l'aggiuntivo rilievo dei ricorrenti – specificamente veicolato dal terzo motivo - a tenor del quale, siccome l'iniziale attore aveva assunto di aver usucapito "una sostanziale> del terreno in contrasto con la dell'Istituto Diocesano (...) e, avendo di converso l' eccepito l'insistenza sul terreno dell' in capo ad Controparte_2
ai suoi eredi aventi causa, sussistevano già di per sé i presupposti" (così ricorso, pag. CP_3
19) per la loro partecipazione al giudizio in veste di litisconsorti necessari. E parimenti va condiviso l'ulteriore rilievo dei ricorrenti – specificamente veicolato dal primo motivo
- secondo cui hanno "assunto una posizione parallela a quella dell' convenuto, facendo valere CP_2 la titolarità dell'utile dominio e, in modo diretto nei confronti dell'attore, l'ius possidendi ad entrambi spettante" (così ricorso, pag. 15).
18. In questo quadro dunque devesi riconoscere ai ricorrenti veste di litisconsorti necessari, appieno legittimati ad esperire appello avverso la statuizione di prime cure.
Del resto, questa Corte spiega che, nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione (cfr. Cass. 13.11.2019, n. 29325).
In questi termini, evidentemente, risulta smentito l'assunto del controricorrente secondo cui "il titolare di un diritto minore (sia esso di godimento, di garanzia, od altro), derivante dal proprietario solo formale, non è affatto parte necessaria del giudizio di usucapione" (così controricorso, pag. 8).
19. Per altro verso, a nulla vale che il controricorrente adduca che il Tribunale di Velletri con la statuizione n. 471/2011 aveva espressamente qualificato come adesivo dipendente l'intervento spiegato in prime cure da ed e che costoro non hanno provveduto a censurare Parte_1 Parte_2
"siffatto capo autonomo della sentenza" (così controricorso, pag. 4).
E' da ritenere, invero, che ed col proporre appello, abbiano viceversa, per ciò Parte_1 Parte_2 solo, inteso censurare, inteso sottrarsi alla qualificazione dell'intervento operata dal primo giudice, se è vero, come è vero, che l'interventore adesivo dipendente (ad adiuvandum) non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (cfr. Cass. (ord.) 6.2.2018, n. 2818; Cass. sez. un. 17.4.2012, n. 5992).
D'altronde, si spiega che il principio "tantum devolutum quantum appellatum" preclude al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel "thema decidendum" neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con i temi censurati (cfr. Cass. sez. lav. 6.5.1995, n. 4953; più di recente, cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604).
20. Da ultimo, non merita seguito la prospettazione del controricorrente secondo cui la questione della violazione delle norme in tema di litisconsorzio necessario sarebbe "nuova" in questa sede (cfr. controricorso, pagg. 7 - 8).
21. La questione viceversa non è nuova.
I ricorrenti - già e comunque partecipi del giudizio di primo grado - in fondo sollecitano questa Corte a qualificare correttamente la loro posizione nel processo, sollecitazione che, a fronte della denegata legittimazione ad impugnare il primo dictum e dunque a dar corso - di propria iniziativa – al giudizio di secondo grado, non avrebbe potuto che svilupparsi per la prima volta in questa sede.
22. In accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo la sentenza n. 4174/2016 della Corte d'Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.”
§ 2 — ed hanno ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. Parte_1 Parte_2 chiedendo ““Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, quale Giudice del rinvio, annullare la sentenza resa fra le parti dal Tribunale di Velletri. Sezione distaccata di Anzio, in data 19.7.2011 con il n. 471/2011 e, per l'effetto, rigettare le domande attoree, proposte da in quanto Parte_3 inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto e comunque carenti di supporto probatorio. Con vittoria di spese e di onorario del doppio grado, della fase di legittimità e della presente fase di rinvio e con condanna alla restituzione di quanto corrisposto dai Sigg.ri ed in Parte_1 Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado. Con la condanna di al risarcimento del Parte_3 danno per lite per lite temeraria e applicazione del disposto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. nella misura equitativa che l'On.le Corte di Appello adita vorrà determinare”.
Ha resistito , svolgendo appello incidentale e chiedendo “ “Voglia la Corte adita, Parte_3 respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, anche in accoglimento dell'appello incidentale di dichiarare inammissibile, improponibile improcedibile nullo e/o infondato l'appello Parte_3 di e e per l'effetto confermare la sentenza n. 471/2011 del Tribunale di Vel- Parte_1 Pt_2 letri, Sez. Distaccata di Anzio con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali”.
CP_
Si è altresì costituito l'Istituto Sostentamento del Clero chiedendo “ - in Controparte_2 riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, n. 471/11, Voglia accogliere l'appello proposto dai Sigg.ri e , rigettando la richiesta del in ordine alla usucapione Parte_1 Parte_2 Pt_3 richiesta e condannando quest'ultimo, al pagamento delle spese di primo e di secondo grado in favore dell'Istituto, con ripetizione in favore dell'Istituto delle somme da questo versate per le spese di primo grado”.
Con separato atto di citazione (procedimento n. 1316/23) e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto dinanzi alla Corte di appello di Roma al fine di sentir accertare il loro Parte_3 diritto, in solido tra loro, alla restituzione, in virtù dell'Ordinanza di annullamento n. 37607 del 30.11.2021 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, della somma corrisposta in esecuzione spontanea della sentenza n. 4174/2016 della Corte di Appello di Roma, cassata con rinvio, e per l'effetto condannare alla restituzione della somma di € 9.130,75, oltre gli interessi Parte_3 legali dal pagamento (9.01.2017) all'effettiva restituzione, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento maggiorato del 30% ai sensi art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 50/2014, essendo il presente atto redatto con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.”
In tale procedimento si è costituito , eccependo la inammissibilità dell'azione Parte_3 stante la pendenza del giudizio di rinvio ove i ricorrenti in riassunzione avevano chiesto la restituzione delle somme nonché la litispendenza ex art. 39 cpc ed ha chiesto la condanna ex art. 96 commi 1,3 e 4 CPC.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3 – Alla luce del principio di diritto sopra riportato, deve ritenersi ammissibile l'originario atto di appello proposto dagli odierni ricorrenti in riassunzione, con la conseguenza che va esaminato – nel merito – detto gravame. In particolare, era stato dedotto – sin dall'atto di intervento in primo grado e a seguito delle stesse difese dell' , originario convenuto – come ostativo al verificarsi dei presupposti Controparte_2 della usucapione ventennale rivendicata da , da un lato, il diritto reale di godimento Parte_3 della che la Corte di Legittimità ha ritenuto eguale all'enfiteusi) su quei terreni oggetto di CP_3 giudizio in virtù di “livello” con conseguente utile dominio in capo alla medesima, dante causa degli odierni ricorrenti in riassunzione.
A tale proposito, anche a non voler ritenere che la Corte di Legittimità abbia affermato la ricorrenza anche del riscontro circa detto “livello” – sì da utilizzare, ai fini processuali e della conseguente legittimazione degli intervenuti, la mera prospettazione – deve ritenersi sussistente, alla luce di una serie di molteplici elementi gravi, precisi e concordanti, anche la prova di tale godimento del bene.
Al di là dell'accatastamento avvenuto nel 2001, è certo che l'attività commerciale svolta dal Pt_3
sulle due particelle trovava ragione nel contratto di locazione versato in atti , con decorrenza
[...]
1.10.83, vale a dire in data antecedente al maturare del ventennio.
E che la osse titolare di quel bene è dimostrato non solo dal richiamo – contenuto in successivi CP_3 atti notarili non impugnati per querela di falso (v. donazione del 21.10.92) – ai due rogiti del 4.12.64 e del 13.4.65, ma anche dall'essere circostanza non contestata la richiesta di affrancazione con transazione raggiunta con l' il 16.4.07. Controparte_2
In sostanza, la posizione di dominio della deceduta il 13.7.06) è certa ed emerge non solo dal CP_3 detto contratto di locazione, ma anche dai comportamenti che lo stesso a tenuto nel tempo, a Pt_3 cominciare dall'indicare, in sede di condono (datato 25.6.86), l'esistenza della locazione.
Peraltro, il contenzioso relativo alla cessazione del rapporto locatizio ha rilevanza in senso esattamente opposto rispetto a quanto invocato dal infatti, il contratto risultava formalmente Pt_3
a lui intestato e la sentenza del Tribunale di Velletri n. 390/04 ha, invece, acclarato l'esistenza di una interposizione soggettiva, dichiarando quindi che il rapporto di locazione si era svolto con la società
con conseguente reiezione della domanda di sfratto per finita locazione instaurata Parte_5 dalla ei confronti di persona fisica. CP_3 Parte_3
Quest'ultimo, in sostanza, è rimasto indenne dalla detta procedura di sfratto, pur essendo ampiamente dimostrato di aver egli gestito ed operato su quelle particelle, come dallo stesso rivendicato nel giudizio di usucapione instaurato;
ed allora, ritenere che egli – nonostante fosse ben consapevole dell'esistenza di un titolare di diritto reale di godimento (in capo alla – abbia potuto agire in CP_3 modo da vedere trasformata la mera detenzione in un possesso utile ai fini di usucapione è, sotto il profilo logico-giuridico, incompatibile.
Peraltro, le contestazioni svolte ancora in questa sede attengono a documenti che sarebbero stati solo tardivamente o addirittura solo in questa sede prodotti dai ricorrenti in riassunzione: con tale difesa il non tiene conto né delle difese degli originari intervenuti (che hanno peraltro depositato il Pt_3 fascicolo cartaceo con tanto di numerazione dei documenti) con riguardo alla scadenza dei termini nella giornata di domenica, con conseguente slittamento al primo giorno utile, né tanto meno della documentazione che pure l' in primo grado aveva prodotto e che, pertanto, è entrata Controparte_2
a far parte del materiale probatorio ampiamente utilizzabile.
Di certo, anche a voler ritenere che il abbia occupato i terreni sin dal 1976, è certo che alla Pt_3 data del contratto di locazione (da egli sottoscritto, a prescindere poi dalla imputabilità del rapporto stesso) 1.10.83, il ventennio non era di certo trascorso, bensì interrotto proprio da questo riconoscimento della disponibilità dei beni in capo alla a prescindere dall'avvenuta CP_3 affrancazione o meno. Quest'ultima, peraltro, è chiaramente indicata dalla ordinanza di legittimità (da cui proviene il presente giudizio di rinvio) come avvenuta per certo il 16.4.07 mediante il pagamento della somma dovuta. Ulteriore elemento, quest'ultimo, che sorregge il ragionamento presuntivo sopra ricordato e che conduce, anche, ad escludere la fondatezza del gravame incidentale che, in modo irrituale, è stato pure riproposto in questa sede dal Pt_3
Del resto, diversamente opinando, si perverrebbe al paradosso che nonostante il godimento del bene sia avvenuto per mezzo di un contratto di locazione, chi aveva il diritto reale di godimento (la CP_3 non ha potuto agire nei confronti della persona fisica perché intestatario fittizio del contratto e si troverebbe il medesimo bene “trasferito” per usucapione alla medesima persona fisica che ne ha goduto solo in ragione del detto rapporto di locazione, che solo formalmente è imputabile ad un soggetto comunque riconducibile al . Parte_3
Peraltro, proprio il contenzioso relativo allo sfratto conferma come la e i suoi aventi causa) CP_3 ha chiaramente manifestato la rivendicazione della proprietà, in aperto contrasto con i presupposti per maturare il diritto per usucapione rivendicato, invece, dal Pt_3
Tali considerazioni, pertanto, conducono alla riforma della sentenza di primo grado con conseguente reiezione della domanda di . Parte_3
Peraltro, va dato conto che gli odierni ricorrenti in riassunzione risultano, in sostanza, successori dell' con la conseguenza che non può dirsi esistente un giudicato in favore del Controparte_2 ed in danno dell'Istituto, essendo la sentenza del Tribunale totalmente travolta. Atteso che Pt_3
l'istituto, è acclarato, non era il soggetto legittimato passivo al momento della proposizione della domanda.
§§§§§§§
Deve darsi atto che i ricorrenti hanno svolto azione ex art. 389 CPC con separato atto di citazione Pt_2 così introducendo un procedimento che, per connessione oggettiva e soggettiva, è stato poi rinvio al giudizio di rinvio già introitato.
A questo proposito, va ricordato (v. Cass. n. 12365 del 07/05/2024) che il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata;
ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. Dunque i due giudizi sono autonomi ( v. Cass. n. 27409 del 26/09/2023).
Pertanto, la trattazione congiunta dei due procedimenti – per la detta connessione – non è fondata sull'art. 39 CPC, invocato dal se è pur vero che i ricorrenti, nell'atto di riassunzione, hanno Pt_3 formulato genericamente la domanda di restituzione, hanno poi articolato la medesima con separato atto di citazione, quantificando anche la richiesta;
in sostanza, si può affermare che nella riassunzione è stata formulata, per scrupolo difensivo, una riserva ex art. 389 CPC, poi esplicata separatamente e trattata congiuntamente con il giudizio di rinvio.
Venuto meno, quindi, il titolo esecutivo sulla base del quale gli odierni attori hanno effettuato i versamenti spontanei, si è determinato un indebito oggettivo con conseguente condanna a carico del di restituzione delle somme indicate dai due attori, tenuto conto che il quantum non è Parte_3 stato oggetto di alcuna specifica contestazione. Si tratta della somma di Euro 9.130,75, oltre gli interessi legali dal pagamento (9.01.2017) al saldo. Non può, invece, essere accolta la medesima domanda genericamente formulata dall' CP_2
perché, al di là dell'ammissibilità della stessa sotto il profilo processuale, non è stato
[...] indicato alcun importo e, soprattutto, non è stata fornita alcuna prova di pagamenti effettuati in ragione di detto titolo ormai rimosso.
§§§§§§§
Cont Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve pure escludersi la istanza ex art. 96 formulata dal rimasto soccombente;
egualmente, deve dirsi che una condotta temeraria non Pt_3 può imputarsi a quest'ultimo, tenuto conto della necessità di intervento della Corte di Legittimità per giungere ad una qualificazione della posizione processuale degli originari intervenienti.
§§§§§§§
Quanto alle spese - relative a tutti i gradi di giudizio – queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
A tale proposito, per il primo grado il risulta soccombente nei confronti sia degli odierni Pt_3 ricorrenti in riassunzione sia dell' può farsi riferimento all'importo di Controparte_5
Euro 2.500,00, già indicato dal giudice di primo grado, tenendo conto della qualità e della quantità delle difese.
Per l'appello invece, le spese debbono essere riconosciute esclusivamente a favore degli originari appellanti, essendo l'istituto contumace. Quanto alla liquidazione, può utilizzarsi l'importo di Euro 5.500,00 già indicato nella liquidazione di quel grado di giudizio, oltre accessori.
Per il giudizio di legittimità stante la presenza dei soli due ricorrenti, solo questi ultimi beneficiano di dette spese, secondo tabella.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte di cassazione
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.869,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.224,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.492,00
Compenso tabellare (valori medi) € 6.585,00
Per il giudizio di rinvio, i beneficiari delle spese sono sia gli odierni ricorrenti in riassunzione, sia l'istituto chiamato in giudizio.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) In riforma della sentenza n. 471/11 pronunciata dal Tribunale di Velletri, rigetta la originaria domanda svolta da;
Parte_3
2) Condanna alla restituzione, in favore di e , della Parte_3 Parte_1 Parte_2 complessiva somma di Euro 9.130,75, oltre gli interessi legali dal pagamento (9.01.2017) al saldo;
3) Rigetta la domanda restitutoria svolta dall' Controparte_2
;
[...]
4) Condanna alla rifusione – in favore dell' Parte_3 Controparte_2
ed in favore di e – delle spese di
[...] Parte_1 Parte_2 primo grado nella misura di Euro 2.500,00 rispettivamente per l' e per gli intervenuti CP_2 complessivamente, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
5) Condanna alla rifusione – in favore di e – delle Parte_3 Parte_1 Parte_2 spese di secondo grado nella misura di Euro 5.500,00 complessivamente, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
6) Condanna alla rifusione – in favore di e – Parte_3 Parte_1 Parte_2 delle spese del giudizio di legittimità nella misura di Euro 6.585,00 complessivamente, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali
7) Condanna alla rifusione – in favore di e – delle Parte_3 Parte_1 Parte_2 spese del giudizio di rinvio nella misura di Euro 12.156,00 complessivamente, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE