Sentenza 12 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/12/2003
1. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 5963
3. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 027619/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OBERMAYER SALVATORE N. IL 15/09/1956;
avverso ORDINANZA del 11/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ABBATE ANTONINO GERMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza dell'11.2.2003 il Tribunale del Riesame di Napoli - decidendo su appello proposto ex art. 310 c.p.p. dal Procuratore della Repubblica della stessa città avverso l'ordinanza emessa il 23.12.2002 dal GIP in sede, che, ritenendo inutilizzabili alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali, aveva revocato la misura della custodia cautelare in carcere a suo tempo applicata a OBERMAYER SALVATORE, indagato per associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro - ripristinava la suddetta misura, ritenendo invece l'utilizzabilità delle suindicate intercettazioni. Osservava il tribunale che la tesi del GIP, secondo cui le captazioni eseguite sarebbero state inutilizzabili perché il decreto autorizzativo emesso dal P.M. non conteneva alcuna indicazione circa la durata delle operazioni, era infondata, in quanto, in tali casi, la durata deve intendersi commisurata al tempo massimo previsto dalla legge (nella specie 40 giorni) e, inoltre, ancor prima che tale termine scadesse, il P.M. aveva stabilito, con un provvedimento integrativo, che la durata delle intercettazioni doveva intendersi limitata a 40 giorni.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, l'Obermayer, lamentando violazione di legge, sui rilievi: che il decreto autorizzativo non conteneva alcuna indicazione circa i mezzi utilizzabili per l'esecuzione delle intercettazioni;
che la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 271 c.p.p. riguardava qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nell'art. 267 stesso codice e, quindi, anche quella concernente l'indicazione della durata delle captazioni;
che il provvedimento di integrazione non poteva avere effetto sanante di un atto illegittimo, e che comunque tale provvedimento riguardava soltanto le intercettazioni telefoniche e non anche quelle ambientali.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero questa Corte ha già avuto modo di statuire più volte che "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, all'eventuale mancata specificazione, nei decreto del P.M. emesso in via di urgenza, della durata delle operazioni a norma dell'art. 267, comma 3,. c.p.p., sopperisce l'indicazione legislativa del termine massimo di quindici giorni ivi previsto, sicché non si determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati, che l'art. 271 stesso codice ricollega alla violazione dell'art. 267, da ritenere configuratile solo nel caso in cui sia stato superato quel termine massimo". (Cass., Sez. 2^, sent. n. 26015 del 4.5.2001, Berlingeri;
negli stessi sensi, Sez. 2^, sent n. 6365 del 4.4.1996, Berti). Conseguentemente, sulla scorta di tali principi, che questo Collegio pienamente condivide, nessuna irregolarità può essere ravvisata nel decreto autorizzativo delle intercettazioni in relazione alla omissione della indicazione della durata delle stesse. In tale prospettiva, vengono a perdere qualsiasi valenza le doglianze del ricorrente, secondo cui non potrebbe riconoscersi alcuna efficacia sanante al provvedimento integrativo successivamente emesso dal P.M., contenente l'indicazione della durata, tanto più che esso è stato emesso prima della scadenza del termine di legge. Quanto alla censura riguardante l'asserita mancanza di indicazioni circa l'indisponibilità, ai fini della autorizzazione alla effettuazione delle intercettazioni ambientali, degli impianti installati presso la Procura, è sufficiente rilevare che il Tribunale del Riesame ha dato atto che il relativo decreto autorizzativo, era stato immediatamente integrato, con provvedimento emesso prima dell'inizio delle operazioni, contenente apposita motivazione riguardante proprio l'indisponibilità e l'inidoneità degli impianti suddetti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004