CA
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/12/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: divorzio giudiziale
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Ramona Parte_1
Zappia presso il cui studio sito in Taggia (IM), via
Stazione, 51 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
UC De CO presso il cui studio sito in Sanremo,
C.so Garibaldi, 20 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
-appellato -
Conclusioni delle parti 1 Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte previa ammissione delle istanze istruttorie rinnovate in questa sede, al punto precedente, ed ammessa la produzione documentale n. 02, in quanto formatasi successivamente alla scadenza dei termini di decadenza istruttoria, in riforma parziale della sentenza n. 12/2025 emessa dal Tribunale di Imperia in data
09.01.2025,
• in via principale dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra ; CP_1
• in subordine, porre a carico del sig. ai soli Pt_1
fini assistenziali, esclusa la componente perequativo-
compensativa, un assegno di mantenimento non superiore ad
€ 100,00 mensili.
Con vittoria di spese e compensi.”
Per l'appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Genova Ecc.ma respingere
l'appello proposto da confermando la Parte_1
sentenza del Tribunale di Imperia con fissazione di assegno
divorzile a favore di per l'importo di Controparte_1
euro 300 mensili.
Vinte le spese”
Con l'intervento del PG:
IN FATTO E DIRITTO
2 1. e si sposavano in Parte_1 Controparte_1
Ceriana l'8 maggio 1994 e dall'unione nasceva (nato Per_1
il 30 agosto 1994),oggi maggiorenne ed economicamente indipendente.
Il Tribunale di Imperia con provvedimento del 9 ottobre
2019 omologava la separazione consensuale dei coniugi,
2.Con ricorso del 20 novembre 2020 adiva il Parte_1
Tribunale di Imperia per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza avanzare alcuna richiesta di carattere economico.
Si costituiva non opponendosi alla Controparte_1
domanda in punto status, chiedendo invece il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile in misura non inferiore ad Euro 350,00 mensili.
Il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza poneva a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della moglie in misura di euro 350,00
mensili.
La causa veniva istruita attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti),
l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione di testi .
3.Il Tribunale di Imperia con sentenza n.12 del 9
gennaio .2025 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
3 ponendo a carico di Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di versare a un assegno Controparte_1
divorzile il cui importo mensile era indicato in 250,00
Euro in motivazione ed in 300,00 Euro in dispositivo.
4. proponeva appello avverso la sentenza di Parte_1
primo grado per i seguenti motivi:
Primo motivo di appello.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della . CP_1
Il Tribunale aveva verificato che dal confronto tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi risultava che la situazione economica del era migliore Parte_1
rispetto a quella della moglie e che doveva essere adeguatamente valorizzato l'apporto della stessa fornito del corso della convivenza matrimoniale alla vita della famiglia, alla cura ed educazione del figlio avendo Per_1
consentito al marito di dedicare tutto il proprio tempo al servizio prestato all'Arma dei Carabinieri.
In realtà, alla luce delle documentate circostanze e delle risultanze testimoniali, nessun assegno doveva essere disposto a favore della . CP_1
Il Tribunale non aveva considerato che:
-il patrimonio immobiliare del costituito da quota Pt_1
di proprietà di 6/72 di un alloggio e 3 cantine- magazzini
4 e di 5/60 di due box auto siti ad Alghero (SS) pervenuti in eredità e che avevano valore catastale complessivo di euro 6.751,06 e non producevano alcun reddito;
invece, aveva un patrimonio Controparte_1
immobiliare essendo comproprietaria per la quota di 1/2
oltre che dell'appartamento in cui viveva, di altri 2
alloggi, di 5 magazzini, di 2 fabbricati e 23.042 mq di terreni (uliveto, frutteto, vigneto e seminativo) con valore catastale della sola quota pari ad euro 44.793,36;
la stessa inoltre aveva disponibilità liquide per euro
40.821,60.
Dal confronto risultava che la situazione della CP_1
era migliore rispetto a quella del Pt_1
Circa l'apporto fornito dalla alla vita familiare CP_1
risultava dalle escussioni testimoniali e dagli interrogatori formali che l'appellata non aveva percorsi di studio, alcuna professione e non aveva svolto attività
professionale.
Pertanto, non aveva sacrificato le proprie aspirazioni in favore della famiglia.
La aveva 49 anni al momento della separazione e CP_1
poteva adoperarsi per trovare una attività lavorativa,
come avvenuto dal 2017 al 2022, come collaboratrice domestica. Il Tribunale non aveva valutato che CP_1
viveva in una casa di proprietà, non aveva problemi a
5 reperire una attività lavorativa ed era proprietaria di immobili e terreni che poteva mettere a reddito.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale non aveva considerato la relazione esistente da circa cinque anni tra con , comprovata CP_1 Parte_2
anche dalle dichiarazioni testimoniali. Pur non convivendo, vi era tra i due assistenza materiale con l'aiuto da parte del al contributo alle spese, Parte_2
al prestito della sua auto. La stabilità e la durata della relazione, nonché la reciproca assunzione di responsabilità e di assistenza, era emersa dalle produzioni documentali ed in parte anche dalle risultanze testimoniali. L'esistenza di tale relazione escludeva il diritto all'assegno, venendo meno anche la funzione assistenziale.
Terzo motivo di appello.
impugnava il capo della sentenza in cui il Pt_1
Tribunale aveva riconosciuto l'assegno sia in funzione perequativo-compensativa che in funzione assistenziale,
quantificandolo in euro 250,00 mensili, non avendo considerato l'apporto che dato dall'appellante al patrimonio personale dell'ex coniuge. non aveva CP_1
mai lavorato ed era altrettanto pacifico che avesse Pt_1
alimentato con il proprio reddito la polizza alla stessa intestata del valore di euro 40.000,00, contribuendo in modo rilevante al patrimonio personale dell'appellata.
6 TA si era reso disponibile a corrispondere una somma non superiore ad euro 100,00 mensili, solo ai fini assistenziali.
dopo la sentenza di divorzio aveva dovuto lasciare Pt_1
l'alloggio messo a disposizione dall'Arma e ricercato una nuova sistemazione abitativa, per la quale era tenuto al versamento di un canone di locazione mensile di euro 950,00
mensili.
Inoltre, chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in primo grado e non ammesse.
5.Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Circa il primo motivo di appello lei era comproprietaria di quattro magazzini e tre abitazioni al 50% di scarso valore. I terreni, di difficile vendita, non producevano reddito e il loro valore per la sua quota si aggirava ad euro 1.250,00.
La liquidità a sua disposizione era di circa 40.000,00
Euro Attualmente la abitava in un immobile in CP_1
comproprietà con la sorella non pagando affitto. Anche il marito non era gravato da oneri alloggiativi, vivendo in un appartamento di proprietà dell'Arma e godendo di un reddito mensile di circa 40.000,00 annui.
La aveva sacrificato le proprie aspettative per CP_1
circa 25 anni per il bene della famiglia e avendo compiuto
7 immobiliari erano di scarso valore e non producevano reddito e tra i coniugi esisteva una disparità economico-
patrimoniale.
Circa il secondo motivo di appello, la relazione sentimentale non comportava automaticamente la perdita del diritto all'assegno ma ci doveva essere un progetto di vita comune tale da assicurare al soggetto beneficiario un tenore di vita adeguato. Non esisteva alcuna prova che la relazione intessuta dall'appellata le garantisse quell'assistenza morale e materiale necessarie per escludere il diritto all'assegno.
Circa il terzo motivo di appello la lamentava il Pt_1
fatto che veniva fissato un assegno divorzile di euro 250
euro mensili senza valutare la partecipazione del marito alla costruzione del patrimonio della moglie.
In primo luogo, andava rilevato come l'assegno veniva fissato in euro 300 mensili e non euro 250. Il dispositivo della sentenza portava invero la somma di euro 300, mentre l'importo di euro 250 compare solo in motivazione.
La partecipazione della moglie alla vita familiare, con esclusivo riferimento alla cura della casa del marito e dei figli, potesse essere valutata economicamente rappresentando un valore di non poco conto nell'ambito del menage familiare. Entrambi i coniugi avevano condiviso tra i coniugi, anche perché non vi erano effettive esigenze
8 economiche per cui la doveva lavorare, come CP_1
confermato in sede testimoniale.
6.Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 10 dicembre 2025 sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
7. Non sussistono dubbi che a favore della CP_1
sussistano i presupposti per il riconoscimento della
componente perequativa-compensativa dell'assegno di
divorzio per essersi dedicata ad allevare il figlio ed a occuparsi della casa.
Il fatto che la si sia dedicata volentieri a questa CP_1
attività e che non abbia abbandonato un lavoro fruttuoso o una prosecuzione nello studio non fa venire meno questo suo impegno e sacrificio.
Che l'appellata si sia dedicata alla famiglia è anche provato ulteriormente che le sue entrate derivanti da qualche attività lavorativa occasionale sono state utilizzate per il bilancio famigliare.
Tutto questo trova conferme nelle stesse risposte date dall'appellante in sede di interrogatorio formale: Pt_1
“Interrogato sui capitoli dedotti da parte ricorrente in memoria istruttoria del 12.4.2022 dichiara:
Cap. 1): nel corso del nostro matrimonio mia moglie ha
lavorato solo per il periodo di una ventina di giorni
9 presso la profumeria Gardenia e si trattava di
un'opportunità lavorativa che ero stato io a procurarle.
Non mi risulta abbia mai fatto altri lavori se non aiutare
i propri genitori nella cura della campagna di loro
proprietà, ricevendo in cambio solo prodotti agricoli per
il nostro consumo. ADR. Io non le ho mai impedito di andare
a lavorare ed ogni qualvolta se ne presentava l'opportunità
io gliel'ho sempre rappresentata;
lei restava a casa ad
occuparsi delle faccende domestiche. ADR. Non ricordo
altre opportunità lavorative che io le abbia segnalato
oltre quella della profumeria di cui ho detto. ADR. Era
mia moglie ad occuparsi della cura di mio figlio, spesso
con l'aiuto dei nonni materni. Ora che ricordo mi pare che
mia moglie in qualche occasione abbia dato una mano ad una
conoscente che faceva la parrucchiera, tale Per_2
ricevendo una trentina di euro per ogni giornata;
questo
però è durato pochissimo. ADR. Prima di sposarmi mia moglie
abitava a casa dei genitori, si occupava delle faccende
domestiche e nei periodi di raccolta dava loro una mano.
Cap. 2): posso dire che per quanto riguarda le somme
guadagnate nel periodo di lavoro alla profumeria mia moglie
le ha versate su un conto comune che all'epoca era in
rosso, poi utilizzandole per le spese della famiglia. I
guadagni dell'attività di parrucchiera sono stati
assolutamente esigui. “.
10 Questa componente perequativo compensativa dell'assegno di divorzio può essere quantificata in 150,00 Euro al mese.
Per quanto riguarda la componente assistenziale
dell'assegno di divorzio è certo che mentre il ha Pt_1
lo stipendio fisso di Carabiniere con un reddito netto di
2280,00 Euro al mese, la non svolge attività CP_1
lavorativa pur avendo ancora una certa capacità lavorativa avendo 55 anni.
Circa la componente patrimoniale il è in effetti in Pt_1
condizioni inferiori essendo proprietario di 7 immobili,
magazzini ed autorimesse, oltre ad un appartamento popolare ma per una quota minima di 6/72 per 6 immobili e di 5/60 per il settimo immobile.
La a fine 2023 a seguito della morte della madre CP_1
ha ereditato la comproprietà per la quota del 50 % di alcuni immobili in Ceriana, un paesino nell'entroterra ligure a circa 13 chilometri dal mare,:
quattro magazzini
C/2 11mq
C/2 84 mq
C/2 13 mq
C/2 14 mq
Tre abitazioni
A/4 di 47mq +F2
A/4 di 83 mq
A/3 di 110mq
11 Più terreni a castagneto o uliveto.
Nel paesino il valore medio per le abitazioni è 800 Euro
al metro quadro quindi il valore complessivo della quota dei tre appartamenti è intorno ai 96.000,00 Euro.
Il valore medio di un magazzino è di 500 Euro al metro quadro, quindi il valore dei quattro magazzini è valutabile molto a spanne in circa 30.500.
Allo stato non vi è prova che uno di questi appartamenti o magazzini sia affittato o che i terreni siano coltivati.
In ogni caso il complesso di questi immobili non è
credibile che producano un reddito netto mensile di
2000,00 Euro e probabilmente neanche di 1000,00 Euro al mese.
Se fossero venduti, al netto delle spese di vendita, il ricavato se usato per mantenersi durerebbe solo qualche anno.
Stessa sorte avrebbero i risparmi della CP_1
Si può ritenere corretto in via di principio pertanto il riconoscimento di una una componente assistenziale di
150,00 Euro mensili.
Si deve però valutare se la relazione che da anni pacificamente esistente fra la e CP_1 Parte_3
sia tale da far venire meno la parte
[...]
dell'assegno divorzile relativa alla componente assistenziale.
12 Il , sentito quale teste in primo grado ha Parte_2
dichiarato: “ ADR. Conosco entrambe le parti in quanto
sono stato a loro legato con rapporto di amicizia.
Attualmente frequento la signora con la quale da CP_1
qualche anno ho una relazione sentimentale, anche se non
molto assidua in quanto ci vediamo poco anche per i miei
problemi di lavoro e famigliari. ADR. Quando ed CP_1
erano sposati non ho avuto con loro un'effettiva Pt_1
frequentazione. Ci vedevamo solo saltuariamente, ci
incontravamo al mare o a qualche festa. ADR. Non so essere
preciso, ma l'avrò conosciuta circa nel 1988…. CP_1
Cap. 11): non è vero che io ed ES conviviamo, né
attualmente né in passato. Passiamo unicamente insieme il
sabato o il fine settimana quando non ci sono problemi di
lavoro o di famiglia.
Cap. 12): è vero che quando ne ha bisogno CP_1
utilizza la mia autovettura o a volte quella di mia figlia;
lo faccio perché lei non ha più potuto utilizzare la sua
dopo un incidente avuto tempo fa.”
Da queste dichiarazioni risulta:
-che la relazione dura da anni;
-che i due convivono almeno il fine settimana;
-che la usa l'autovettura del CP_1 Parte_2
Queste dichiarazioni sembrerebbero porre la relazione ancora appena sotto una soglia di rilevanza ai fini del non riconoscimento della componente assistenziale, ma vi
13 è un ulteriore elemento che aggiunto a quanto già detto porta a ritenere che invece la relazione esistente abbia una sua rilevanza ai fini della decisione..
La Cassazione sostiene che la valutazione deve essere fatta complessivamente e che la coabitazione è certamente importante ma non indispensabile.
Cassazione civile sez. I, 17/05/2024, n.13739
“In ipotesi di richiesta di revoca dell'assegno in favore dell"ex coniuge a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza more uxorio, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto,
dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio in ordine all'esistenza della detta convivenza, quale legame affettivo stabile e duraturo, in virt๠del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.”
Cassazione civile sez. I, 19/02/2024, n.4323
“In ipotesi di richiesta la revoca dell'assegno divorzile in favore dell"ex coniuge in conseguenza di una convivenza more uxorio, il giudice deve procedere all'accertamento considerando, quale elemento indiziario,
dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni
14 caso valutando nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova,
rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Ai fini della revoca dell'assegno la convivenza more uxorio può
costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché
sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, gravando l'onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno.”
Cassazione civile , sez. I , 07/02/2023 , n. 3645
“Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la
convivenza more uxorio instaurata dall' ex coniuge che ne
sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del
relativo diritto anche quando non sia sfociata in una
stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la
sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso
beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano
inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche,
15 gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi
il diritto all'assegno.”
Ora, risulta dagli atti che in occasiona della recente morte del padre del , avvenuta il 20 settembre Parte_2
2025, la famiglia pubblicò un manifesto mortuario in cui viene qualificata come nuora. Controparte_1
Ad avviso del Collegio questa presentazione alla cittadinanza dell'appellata come nuora del defunto indica una intensità della relazione e l'esistenza di un progetto di vita insieme che giustificano l'applicazione del 10°
comma dell'art. 5 Legge 1° dicembre 1970 .
Si deve però tenere conto che secondo l'ultimo orientamento giurisprudenziale anche in questo caso può sopravvivere la
16 parte perequativa e compensativa del contributo tenendo conto del caso concreto.
In termini:
Cassazione civile sez. un., 05/11/2021, n.32198
“L'instaurazione, da parte dell'ex coniuge richiedente o
già titolare dell'assegno divorzile, di una stabile
relazione di fatto, giudizialmente accertata, incide sul
riconoscimento, o sulla revisione, nonché sulla
quantificazione dell'assegno medesimo, ma non comporta, di
per sé, la perdita automatica e integrale del relativo
diritto, che, di contro, può essere riconosciuto, o
conservato, su accordo delle parti anche temporaneamente,
in funzione esclusivamente compensativa, sempre che
sussistano, ovvero perdurino, i presupposti di cui
all'art. 5 comma 6, l. div.,dovendo in particolare il
richiedente, ovvero il titolare dell'assegno, in sede di
giudizio di revisione, fornire la prova del contributo
offerto alla comunione familiare e alla realizzazione del
patrimonio comune e personale dell'ex coniuge, nonché
della eventuale rinuncia concordata ad occasioni
lavorative e di crescita professionale in costanza di
matrimonio (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la
pronuncia divorzile di merito che aveva negato l'assegno
in parola all'ex moglie, la quale aveva sì instaurato con
un terzo una stabile relazione, da cui era nato un figlio,
ma che nondimeno, da un lato, disponeva di mezzi economici
17 inadeguati; dall'altro, durante la vita coniugale,
protrattasi per nove anni, si era occupata stabilmente dei
figli e della famiglia, rinunciando ad ogni attività
professionale e lavorativa, mentre il marito si era
dedicato a una brillante attività imprenditoriale).”
Cassazione civile , sez. I , 07/08/2024 , n. 22288
“L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile
convivenza di fatto, giudizialmente accertata, può
influire sull'ammontare dell'assegno a causa del progetto
di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di
assistenza morale e materiale ma non comporta
necessariamente la perdita automatica e integrale del
diritto all'assegno, in particolare per quanto riguarda la
sua componente compensativa.”
Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14256
“In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte
dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa
venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua
componente compensativa, la cui sussistenza deve,
tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che
faccia valere il proprio diritto all'assegno”
Corte appello , Venezia , sez. III , 20/02/2025 , n. 309
“Nel caso in cui l' ex coniuge instaura una stabile
convivenza di fatto, giudizialmente accertata, tale
situazione può incidere sull'assegno divorzile o sul
diritto alla sua revisione o ancora sulla quantificazione
18 del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso
e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale
che ne derivano. Tuttavia la nuova situazione sentimentale
non determina necessariamente la perdita automatica ed
integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua
componente compensativa.”
Nel presente caso, tenendo conto del contributo dato per la famiglia in 25 anni di matrimonio la corte ritiene che la componente compensativa/perequativa dell'importo di
150,00 Euro debba essere mantenuta.
Tale riduzione ha effetto a partire dalla pubblicazione della presente sentenza.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza. .
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Imperia n.12 del
9 gennaio .2025 in parziale accoglimento dell'appello ed
in parziale accoglimento dell'appello dispone Pt_1
19 versi a entro il 5 di ogni Pt_1 Controparte_1
mese ed a partire dalla data di pubblicazione della
presente sentenza un contributo al mantenimento di 150,00
Euro rivalutabile annualmente in base gali indici Istat.
Spese del giudizio di appello compensate
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
50 anni aveva difficoltà a trovare lavoro. Le proprietà
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: divorzio giudiziale
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Ramona Parte_1
Zappia presso il cui studio sito in Taggia (IM), via
Stazione, 51 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
UC De CO presso il cui studio sito in Sanremo,
C.so Garibaldi, 20 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
-appellato -
Conclusioni delle parti 1 Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte previa ammissione delle istanze istruttorie rinnovate in questa sede, al punto precedente, ed ammessa la produzione documentale n. 02, in quanto formatasi successivamente alla scadenza dei termini di decadenza istruttoria, in riforma parziale della sentenza n. 12/2025 emessa dal Tribunale di Imperia in data
09.01.2025,
• in via principale dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra ; CP_1
• in subordine, porre a carico del sig. ai soli Pt_1
fini assistenziali, esclusa la componente perequativo-
compensativa, un assegno di mantenimento non superiore ad
€ 100,00 mensili.
Con vittoria di spese e compensi.”
Per l'appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Genova Ecc.ma respingere
l'appello proposto da confermando la Parte_1
sentenza del Tribunale di Imperia con fissazione di assegno
divorzile a favore di per l'importo di Controparte_1
euro 300 mensili.
Vinte le spese”
Con l'intervento del PG:
IN FATTO E DIRITTO
2 1. e si sposavano in Parte_1 Controparte_1
Ceriana l'8 maggio 1994 e dall'unione nasceva (nato Per_1
il 30 agosto 1994),oggi maggiorenne ed economicamente indipendente.
Il Tribunale di Imperia con provvedimento del 9 ottobre
2019 omologava la separazione consensuale dei coniugi,
2.Con ricorso del 20 novembre 2020 adiva il Parte_1
Tribunale di Imperia per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza avanzare alcuna richiesta di carattere economico.
Si costituiva non opponendosi alla Controparte_1
domanda in punto status, chiedendo invece il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile in misura non inferiore ad Euro 350,00 mensili.
Il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza poneva a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della moglie in misura di euro 350,00
mensili.
La causa veniva istruita attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti),
l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione di testi .
3.Il Tribunale di Imperia con sentenza n.12 del 9
gennaio .2025 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
3 ponendo a carico di Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di versare a un assegno Controparte_1
divorzile il cui importo mensile era indicato in 250,00
Euro in motivazione ed in 300,00 Euro in dispositivo.
4. proponeva appello avverso la sentenza di Parte_1
primo grado per i seguenti motivi:
Primo motivo di appello.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della . CP_1
Il Tribunale aveva verificato che dal confronto tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi risultava che la situazione economica del era migliore Parte_1
rispetto a quella della moglie e che doveva essere adeguatamente valorizzato l'apporto della stessa fornito del corso della convivenza matrimoniale alla vita della famiglia, alla cura ed educazione del figlio avendo Per_1
consentito al marito di dedicare tutto il proprio tempo al servizio prestato all'Arma dei Carabinieri.
In realtà, alla luce delle documentate circostanze e delle risultanze testimoniali, nessun assegno doveva essere disposto a favore della . CP_1
Il Tribunale non aveva considerato che:
-il patrimonio immobiliare del costituito da quota Pt_1
di proprietà di 6/72 di un alloggio e 3 cantine- magazzini
4 e di 5/60 di due box auto siti ad Alghero (SS) pervenuti in eredità e che avevano valore catastale complessivo di euro 6.751,06 e non producevano alcun reddito;
invece, aveva un patrimonio Controparte_1
immobiliare essendo comproprietaria per la quota di 1/2
oltre che dell'appartamento in cui viveva, di altri 2
alloggi, di 5 magazzini, di 2 fabbricati e 23.042 mq di terreni (uliveto, frutteto, vigneto e seminativo) con valore catastale della sola quota pari ad euro 44.793,36;
la stessa inoltre aveva disponibilità liquide per euro
40.821,60.
Dal confronto risultava che la situazione della CP_1
era migliore rispetto a quella del Pt_1
Circa l'apporto fornito dalla alla vita familiare CP_1
risultava dalle escussioni testimoniali e dagli interrogatori formali che l'appellata non aveva percorsi di studio, alcuna professione e non aveva svolto attività
professionale.
Pertanto, non aveva sacrificato le proprie aspirazioni in favore della famiglia.
La aveva 49 anni al momento della separazione e CP_1
poteva adoperarsi per trovare una attività lavorativa,
come avvenuto dal 2017 al 2022, come collaboratrice domestica. Il Tribunale non aveva valutato che CP_1
viveva in una casa di proprietà, non aveva problemi a
5 reperire una attività lavorativa ed era proprietaria di immobili e terreni che poteva mettere a reddito.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale non aveva considerato la relazione esistente da circa cinque anni tra con , comprovata CP_1 Parte_2
anche dalle dichiarazioni testimoniali. Pur non convivendo, vi era tra i due assistenza materiale con l'aiuto da parte del al contributo alle spese, Parte_2
al prestito della sua auto. La stabilità e la durata della relazione, nonché la reciproca assunzione di responsabilità e di assistenza, era emersa dalle produzioni documentali ed in parte anche dalle risultanze testimoniali. L'esistenza di tale relazione escludeva il diritto all'assegno, venendo meno anche la funzione assistenziale.
Terzo motivo di appello.
impugnava il capo della sentenza in cui il Pt_1
Tribunale aveva riconosciuto l'assegno sia in funzione perequativo-compensativa che in funzione assistenziale,
quantificandolo in euro 250,00 mensili, non avendo considerato l'apporto che dato dall'appellante al patrimonio personale dell'ex coniuge. non aveva CP_1
mai lavorato ed era altrettanto pacifico che avesse Pt_1
alimentato con il proprio reddito la polizza alla stessa intestata del valore di euro 40.000,00, contribuendo in modo rilevante al patrimonio personale dell'appellata.
6 TA si era reso disponibile a corrispondere una somma non superiore ad euro 100,00 mensili, solo ai fini assistenziali.
dopo la sentenza di divorzio aveva dovuto lasciare Pt_1
l'alloggio messo a disposizione dall'Arma e ricercato una nuova sistemazione abitativa, per la quale era tenuto al versamento di un canone di locazione mensile di euro 950,00
mensili.
Inoltre, chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in primo grado e non ammesse.
5.Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Circa il primo motivo di appello lei era comproprietaria di quattro magazzini e tre abitazioni al 50% di scarso valore. I terreni, di difficile vendita, non producevano reddito e il loro valore per la sua quota si aggirava ad euro 1.250,00.
La liquidità a sua disposizione era di circa 40.000,00
Euro Attualmente la abitava in un immobile in CP_1
comproprietà con la sorella non pagando affitto. Anche il marito non era gravato da oneri alloggiativi, vivendo in un appartamento di proprietà dell'Arma e godendo di un reddito mensile di circa 40.000,00 annui.
La aveva sacrificato le proprie aspettative per CP_1
circa 25 anni per il bene della famiglia e avendo compiuto
7 immobiliari erano di scarso valore e non producevano reddito e tra i coniugi esisteva una disparità economico-
patrimoniale.
Circa il secondo motivo di appello, la relazione sentimentale non comportava automaticamente la perdita del diritto all'assegno ma ci doveva essere un progetto di vita comune tale da assicurare al soggetto beneficiario un tenore di vita adeguato. Non esisteva alcuna prova che la relazione intessuta dall'appellata le garantisse quell'assistenza morale e materiale necessarie per escludere il diritto all'assegno.
Circa il terzo motivo di appello la lamentava il Pt_1
fatto che veniva fissato un assegno divorzile di euro 250
euro mensili senza valutare la partecipazione del marito alla costruzione del patrimonio della moglie.
In primo luogo, andava rilevato come l'assegno veniva fissato in euro 300 mensili e non euro 250. Il dispositivo della sentenza portava invero la somma di euro 300, mentre l'importo di euro 250 compare solo in motivazione.
La partecipazione della moglie alla vita familiare, con esclusivo riferimento alla cura della casa del marito e dei figli, potesse essere valutata economicamente rappresentando un valore di non poco conto nell'ambito del menage familiare. Entrambi i coniugi avevano condiviso tra i coniugi, anche perché non vi erano effettive esigenze
8 economiche per cui la doveva lavorare, come CP_1
confermato in sede testimoniale.
6.Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 10 dicembre 2025 sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
7. Non sussistono dubbi che a favore della CP_1
sussistano i presupposti per il riconoscimento della
componente perequativa-compensativa dell'assegno di
divorzio per essersi dedicata ad allevare il figlio ed a occuparsi della casa.
Il fatto che la si sia dedicata volentieri a questa CP_1
attività e che non abbia abbandonato un lavoro fruttuoso o una prosecuzione nello studio non fa venire meno questo suo impegno e sacrificio.
Che l'appellata si sia dedicata alla famiglia è anche provato ulteriormente che le sue entrate derivanti da qualche attività lavorativa occasionale sono state utilizzate per il bilancio famigliare.
Tutto questo trova conferme nelle stesse risposte date dall'appellante in sede di interrogatorio formale: Pt_1
“Interrogato sui capitoli dedotti da parte ricorrente in memoria istruttoria del 12.4.2022 dichiara:
Cap. 1): nel corso del nostro matrimonio mia moglie ha
lavorato solo per il periodo di una ventina di giorni
9 presso la profumeria Gardenia e si trattava di
un'opportunità lavorativa che ero stato io a procurarle.
Non mi risulta abbia mai fatto altri lavori se non aiutare
i propri genitori nella cura della campagna di loro
proprietà, ricevendo in cambio solo prodotti agricoli per
il nostro consumo. ADR. Io non le ho mai impedito di andare
a lavorare ed ogni qualvolta se ne presentava l'opportunità
io gliel'ho sempre rappresentata;
lei restava a casa ad
occuparsi delle faccende domestiche. ADR. Non ricordo
altre opportunità lavorative che io le abbia segnalato
oltre quella della profumeria di cui ho detto. ADR. Era
mia moglie ad occuparsi della cura di mio figlio, spesso
con l'aiuto dei nonni materni. Ora che ricordo mi pare che
mia moglie in qualche occasione abbia dato una mano ad una
conoscente che faceva la parrucchiera, tale Per_2
ricevendo una trentina di euro per ogni giornata;
questo
però è durato pochissimo. ADR. Prima di sposarmi mia moglie
abitava a casa dei genitori, si occupava delle faccende
domestiche e nei periodi di raccolta dava loro una mano.
Cap. 2): posso dire che per quanto riguarda le somme
guadagnate nel periodo di lavoro alla profumeria mia moglie
le ha versate su un conto comune che all'epoca era in
rosso, poi utilizzandole per le spese della famiglia. I
guadagni dell'attività di parrucchiera sono stati
assolutamente esigui. “.
10 Questa componente perequativo compensativa dell'assegno di divorzio può essere quantificata in 150,00 Euro al mese.
Per quanto riguarda la componente assistenziale
dell'assegno di divorzio è certo che mentre il ha Pt_1
lo stipendio fisso di Carabiniere con un reddito netto di
2280,00 Euro al mese, la non svolge attività CP_1
lavorativa pur avendo ancora una certa capacità lavorativa avendo 55 anni.
Circa la componente patrimoniale il è in effetti in Pt_1
condizioni inferiori essendo proprietario di 7 immobili,
magazzini ed autorimesse, oltre ad un appartamento popolare ma per una quota minima di 6/72 per 6 immobili e di 5/60 per il settimo immobile.
La a fine 2023 a seguito della morte della madre CP_1
ha ereditato la comproprietà per la quota del 50 % di alcuni immobili in Ceriana, un paesino nell'entroterra ligure a circa 13 chilometri dal mare,:
quattro magazzini
C/2 11mq
C/2 84 mq
C/2 13 mq
C/2 14 mq
Tre abitazioni
A/4 di 47mq +F2
A/4 di 83 mq
A/3 di 110mq
11 Più terreni a castagneto o uliveto.
Nel paesino il valore medio per le abitazioni è 800 Euro
al metro quadro quindi il valore complessivo della quota dei tre appartamenti è intorno ai 96.000,00 Euro.
Il valore medio di un magazzino è di 500 Euro al metro quadro, quindi il valore dei quattro magazzini è valutabile molto a spanne in circa 30.500.
Allo stato non vi è prova che uno di questi appartamenti o magazzini sia affittato o che i terreni siano coltivati.
In ogni caso il complesso di questi immobili non è
credibile che producano un reddito netto mensile di
2000,00 Euro e probabilmente neanche di 1000,00 Euro al mese.
Se fossero venduti, al netto delle spese di vendita, il ricavato se usato per mantenersi durerebbe solo qualche anno.
Stessa sorte avrebbero i risparmi della CP_1
Si può ritenere corretto in via di principio pertanto il riconoscimento di una una componente assistenziale di
150,00 Euro mensili.
Si deve però valutare se la relazione che da anni pacificamente esistente fra la e CP_1 Parte_3
sia tale da far venire meno la parte
[...]
dell'assegno divorzile relativa alla componente assistenziale.
12 Il , sentito quale teste in primo grado ha Parte_2
dichiarato: “ ADR. Conosco entrambe le parti in quanto
sono stato a loro legato con rapporto di amicizia.
Attualmente frequento la signora con la quale da CP_1
qualche anno ho una relazione sentimentale, anche se non
molto assidua in quanto ci vediamo poco anche per i miei
problemi di lavoro e famigliari. ADR. Quando ed CP_1
erano sposati non ho avuto con loro un'effettiva Pt_1
frequentazione. Ci vedevamo solo saltuariamente, ci
incontravamo al mare o a qualche festa. ADR. Non so essere
preciso, ma l'avrò conosciuta circa nel 1988…. CP_1
Cap. 11): non è vero che io ed ES conviviamo, né
attualmente né in passato. Passiamo unicamente insieme il
sabato o il fine settimana quando non ci sono problemi di
lavoro o di famiglia.
Cap. 12): è vero che quando ne ha bisogno CP_1
utilizza la mia autovettura o a volte quella di mia figlia;
lo faccio perché lei non ha più potuto utilizzare la sua
dopo un incidente avuto tempo fa.”
Da queste dichiarazioni risulta:
-che la relazione dura da anni;
-che i due convivono almeno il fine settimana;
-che la usa l'autovettura del CP_1 Parte_2
Queste dichiarazioni sembrerebbero porre la relazione ancora appena sotto una soglia di rilevanza ai fini del non riconoscimento della componente assistenziale, ma vi
13 è un ulteriore elemento che aggiunto a quanto già detto porta a ritenere che invece la relazione esistente abbia una sua rilevanza ai fini della decisione..
La Cassazione sostiene che la valutazione deve essere fatta complessivamente e che la coabitazione è certamente importante ma non indispensabile.
Cassazione civile sez. I, 17/05/2024, n.13739
“In ipotesi di richiesta di revoca dell'assegno in favore dell"ex coniuge a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza more uxorio, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto,
dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio in ordine all'esistenza della detta convivenza, quale legame affettivo stabile e duraturo, in virt๠del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.”
Cassazione civile sez. I, 19/02/2024, n.4323
“In ipotesi di richiesta la revoca dell'assegno divorzile in favore dell"ex coniuge in conseguenza di una convivenza more uxorio, il giudice deve procedere all'accertamento considerando, quale elemento indiziario,
dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni
14 caso valutando nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova,
rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Ai fini della revoca dell'assegno la convivenza more uxorio può
costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché
sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, gravando l'onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno.”
Cassazione civile , sez. I , 07/02/2023 , n. 3645
“Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la
convivenza more uxorio instaurata dall' ex coniuge che ne
sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del
relativo diritto anche quando non sia sfociata in una
stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la
sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso
beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano
inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche,
15 gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi
il diritto all'assegno.”
Ora, risulta dagli atti che in occasiona della recente morte del padre del , avvenuta il 20 settembre Parte_2
2025, la famiglia pubblicò un manifesto mortuario in cui viene qualificata come nuora. Controparte_1
Ad avviso del Collegio questa presentazione alla cittadinanza dell'appellata come nuora del defunto indica una intensità della relazione e l'esistenza di un progetto di vita insieme che giustificano l'applicazione del 10°
comma dell'art. 5 Legge 1° dicembre 1970 .
Si deve però tenere conto che secondo l'ultimo orientamento giurisprudenziale anche in questo caso può sopravvivere la
16 parte perequativa e compensativa del contributo tenendo conto del caso concreto.
In termini:
Cassazione civile sez. un., 05/11/2021, n.32198
“L'instaurazione, da parte dell'ex coniuge richiedente o
già titolare dell'assegno divorzile, di una stabile
relazione di fatto, giudizialmente accertata, incide sul
riconoscimento, o sulla revisione, nonché sulla
quantificazione dell'assegno medesimo, ma non comporta, di
per sé, la perdita automatica e integrale del relativo
diritto, che, di contro, può essere riconosciuto, o
conservato, su accordo delle parti anche temporaneamente,
in funzione esclusivamente compensativa, sempre che
sussistano, ovvero perdurino, i presupposti di cui
all'art. 5 comma 6, l. div.,dovendo in particolare il
richiedente, ovvero il titolare dell'assegno, in sede di
giudizio di revisione, fornire la prova del contributo
offerto alla comunione familiare e alla realizzazione del
patrimonio comune e personale dell'ex coniuge, nonché
della eventuale rinuncia concordata ad occasioni
lavorative e di crescita professionale in costanza di
matrimonio (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la
pronuncia divorzile di merito che aveva negato l'assegno
in parola all'ex moglie, la quale aveva sì instaurato con
un terzo una stabile relazione, da cui era nato un figlio,
ma che nondimeno, da un lato, disponeva di mezzi economici
17 inadeguati; dall'altro, durante la vita coniugale,
protrattasi per nove anni, si era occupata stabilmente dei
figli e della famiglia, rinunciando ad ogni attività
professionale e lavorativa, mentre il marito si era
dedicato a una brillante attività imprenditoriale).”
Cassazione civile , sez. I , 07/08/2024 , n. 22288
“L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile
convivenza di fatto, giudizialmente accertata, può
influire sull'ammontare dell'assegno a causa del progetto
di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di
assistenza morale e materiale ma non comporta
necessariamente la perdita automatica e integrale del
diritto all'assegno, in particolare per quanto riguarda la
sua componente compensativa.”
Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14256
“In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte
dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa
venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua
componente compensativa, la cui sussistenza deve,
tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che
faccia valere il proprio diritto all'assegno”
Corte appello , Venezia , sez. III , 20/02/2025 , n. 309
“Nel caso in cui l' ex coniuge instaura una stabile
convivenza di fatto, giudizialmente accertata, tale
situazione può incidere sull'assegno divorzile o sul
diritto alla sua revisione o ancora sulla quantificazione
18 del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso
e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale
che ne derivano. Tuttavia la nuova situazione sentimentale
non determina necessariamente la perdita automatica ed
integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua
componente compensativa.”
Nel presente caso, tenendo conto del contributo dato per la famiglia in 25 anni di matrimonio la corte ritiene che la componente compensativa/perequativa dell'importo di
150,00 Euro debba essere mantenuta.
Tale riduzione ha effetto a partire dalla pubblicazione della presente sentenza.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza. .
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Imperia n.12 del
9 gennaio .2025 in parziale accoglimento dell'appello ed
in parziale accoglimento dell'appello dispone Pt_1
19 versi a entro il 5 di ogni Pt_1 Controparte_1
mese ed a partire dalla data di pubblicazione della
presente sentenza un contributo al mantenimento di 150,00
Euro rivalutabile annualmente in base gali indici Istat.
Spese del giudizio di appello compensate
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
50 anni aveva difficoltà a trovare lavoro. Le proprietà