Articolo 34 della Legge 30 marzo 1981, n. 119
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Versione
23 aprile 1981
Art. 34.
L'importo di lire cinquemila indicate nell'articolo 6 del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e nell'articolo 3 della legge 6 agosto 1966, n. 651 , e' elevato a lire centomila, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi.
Sui titoli al portatore e nominativi di debito pubblico di importo inferiore a lire centomila, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ed appartenenti a prestiti vigenti, continua il pagamento degli interessi fino a quelli di scadenza corrispondente alla data di rimborsabilita'. I titoli al portatore e nominativi del prestito nazionale rendita 5 per cento-1935, d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, divengono rimborsabili, alla pari, dalla data di pagabilita', rispettivamente, dell'ultima cedola e dell'ultimo tagliando di ricevuta uniti ai titoli stessi.
In occasione di qualsiasi operazione che comporti l'annullamento di iscrizioni relative a titoli nominativi di ammontare nominale superiore a lire centomila e non annotate di vincolo cauzionale, si provvede al rimborso alla pari delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra. Analogamente si provvede, con le modalita' da precisare negli appositi decreti del Ministro del tesoro, in sede di rinnovo di buoni del tesoro scaduti, in altri di nuova emissione, nonche' per la rinnovazione dei certificati nominativi del prestito nazionale rendita 5 per cento-1935 da effettuare per esaurimento dei fogli dei tagliandi di ricevuta.
Sui titoli nominativi d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale e' ammessa l'operazione di riunione con l'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, dell' articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 241 , e del terzo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 23 aprile 1981