TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4205/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
09/10/1975, residente in [...], Mele (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Federica Tartara, (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti, C.F._2
e
C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
14/02/1989, residente in [...], Mele (GE), ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Federica Tartara, (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti, C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Mele (GE) il 17/12/2018 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- Disporre il versamento a carico del Sig. ella cifra di euro 200,00 CP_1
mensili per il mantenimento del figlio da saldare entro il 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Pt_1
- Disporre la partecipazione dei coniugi nella misura del 50 % cadauno alle spese straordinarie per il così come suddivise dal verbale del Pt_2
Tribunale Civile di Genova del 15.09.2016;
- Disporre che la abitazione familiare sita in Mele, via Acquasanta 132 venga assegnata alla sign.ra che restarà a risiedervi insieme alla figlia e al Pt_1
figlio avuto con il Sig. CP_1
- Disporre che l'intero importo dell'assegno unico venga versato alla Sig.ra
Pt_1
- Disporre una frequentazione libera tra padre e figlio sia settimanalmente che durante le principali festività che seguiranno il criterio dell'alternanza;
- Disporre la frequentazione tra il padre e il minore durante il periodo di ferie che contempli 15 giorni anche non consecutivi;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e ogni documento valido per espatrio con iscrizione del figlio minore;
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 matrimonio relativo (Anno 2018, Numero 5, Parte I, Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
09/10/1975, residente in [...], Mele (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Federica Tartara, (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti, C.F._2
e
C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
14/02/1989, residente in [...], Mele (GE), ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Federica Tartara, (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti, C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Mele (GE) il 17/12/2018 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- Disporre il versamento a carico del Sig. ella cifra di euro 200,00 CP_1
mensili per il mantenimento del figlio da saldare entro il 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Pt_1
- Disporre la partecipazione dei coniugi nella misura del 50 % cadauno alle spese straordinarie per il così come suddivise dal verbale del Pt_2
Tribunale Civile di Genova del 15.09.2016;
- Disporre che la abitazione familiare sita in Mele, via Acquasanta 132 venga assegnata alla sign.ra che restarà a risiedervi insieme alla figlia e al Pt_1
figlio avuto con il Sig. CP_1
- Disporre che l'intero importo dell'assegno unico venga versato alla Sig.ra
Pt_1
- Disporre una frequentazione libera tra padre e figlio sia settimanalmente che durante le principali festività che seguiranno il criterio dell'alternanza;
- Disporre la frequentazione tra il padre e il minore durante il periodo di ferie che contempli 15 giorni anche non consecutivi;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e ogni documento valido per espatrio con iscrizione del figlio minore;
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 matrimonio relativo (Anno 2018, Numero 5, Parte I, Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4