CASS
Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2024, n. 20767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20767 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero-persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso ckndo Penale Sent. Sez. 4 Num. 20767 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 19/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza emessa in data 31/5/2022, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Grosseto con cui NI GU, ritenuto responsabile del reato di lesioni stradali, è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione, pena sospesa a termini e condizioni di legge. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza di norme processuali, poiché la sentenza risulta incompleta e mancante di motivazione. La difesa rappresenta di avere richiesto copia conforme della sentenza, verificando che, dopo avere descritto il fatto storico, la motivazione, nella parte riguardante la disamina degli aspetti riguardanti la responsabilità dell'imputato, si interrompe, giungendo subito alle conclusioni e al dispositivo. Lamenta come l'appello depositato si componesse di plurimi motivi, a cui non è stata fornita risposta;
la motivazione della sentenza, in violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., risulterebbe del tutto omessa, pregiudicando un'efficace difesa. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La motivazione della sentenza è graficamente mancante nella parte riguardante la disamina dei motivi di appello concernenti la responsabilità dell'imputato. La mancanza della pag. 5 del testo impedisce di ricostruire e comprendere l'iter logico seguito dalla Corte di merito ai fini del giudizio di responsabilità per le lesioni stradali addebitate all'imputato: la sentenza è infatti incompleta e le prime 4 pagine della motivazione sono dedicate alla ricostruzione del fatto. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perchè non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di una ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffirda, Rv. 234916). Il principio così espresso può essere esteso al caso dell'assenza grafica: ove, come nel presente caso, si verifichi un'assenza di motivazione, che impedisca la ricostruzione del 2 ragionamento a sostegno della decisione, ricorrerà un'ipotesi di nullità della sentenza [cfr. Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020, Ziyat, Rv. 279888:"È nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione. (In motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di vizio non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., in quanto rimedio che presuppone l'insussistenza di vizi di nullità dell'atto processuale)]. 4. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, altra sezione, che provvederà ad esaminare le doglianze difensive, colmando le lacune motivazionali rilevate.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione. Così deciso il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero-persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso ckndo Penale Sent. Sez. 4 Num. 20767 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 19/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza emessa in data 31/5/2022, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Grosseto con cui NI GU, ritenuto responsabile del reato di lesioni stradali, è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione, pena sospesa a termini e condizioni di legge. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza di norme processuali, poiché la sentenza risulta incompleta e mancante di motivazione. La difesa rappresenta di avere richiesto copia conforme della sentenza, verificando che, dopo avere descritto il fatto storico, la motivazione, nella parte riguardante la disamina degli aspetti riguardanti la responsabilità dell'imputato, si interrompe, giungendo subito alle conclusioni e al dispositivo. Lamenta come l'appello depositato si componesse di plurimi motivi, a cui non è stata fornita risposta;
la motivazione della sentenza, in violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., risulterebbe del tutto omessa, pregiudicando un'efficace difesa. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La motivazione della sentenza è graficamente mancante nella parte riguardante la disamina dei motivi di appello concernenti la responsabilità dell'imputato. La mancanza della pag. 5 del testo impedisce di ricostruire e comprendere l'iter logico seguito dalla Corte di merito ai fini del giudizio di responsabilità per le lesioni stradali addebitate all'imputato: la sentenza è infatti incompleta e le prime 4 pagine della motivazione sono dedicate alla ricostruzione del fatto. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perchè non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di una ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffirda, Rv. 234916). Il principio così espresso può essere esteso al caso dell'assenza grafica: ove, come nel presente caso, si verifichi un'assenza di motivazione, che impedisca la ricostruzione del 2 ragionamento a sostegno della decisione, ricorrerà un'ipotesi di nullità della sentenza [cfr. Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020, Ziyat, Rv. 279888:"È nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione. (In motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di vizio non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., in quanto rimedio che presuppone l'insussistenza di vizi di nullità dell'atto processuale)]. 4. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, altra sezione, che provvederà ad esaminare le doglianze difensive, colmando le lacune motivazionali rilevate.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione. Così deciso il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente