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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2612/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2612/2025 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. IM LI
e
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
IM LI
RICORRENTI
Con l'Intervento del P.M. – Sede
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.7.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in data 02.09.2013 nel Comune di Piombino
(LI).
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Livorno nel procedimento di separazione personale (il 29/7/2015) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio . Per_1
Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 02.09.2013 nel Comune di
Piombino (LI), tra e e trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello stato civile del Comune di Piombino nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 1 n. 40.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. La collocazione prevalente del figlio minore sarà presso la Per_1 dimora materna. Il figlio ormai quindicenne potrà far visita al padre secondo le proprie decisioni e autodeterminazioni e comunque nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e sabato con pernotto.
2) Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 250,00 mensili, rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF;
3) Nessun assegno divorzile sia posto a carico dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) Spese compensate.
2 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2612/2025 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. IM LI
e
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
IM LI
RICORRENTI
Con l'Intervento del P.M. – Sede
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.7.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in data 02.09.2013 nel Comune di Piombino
(LI).
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Livorno nel procedimento di separazione personale (il 29/7/2015) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio . Per_1
Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 02.09.2013 nel Comune di
Piombino (LI), tra e e trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello stato civile del Comune di Piombino nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 1 n. 40.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. La collocazione prevalente del figlio minore sarà presso la Per_1 dimora materna. Il figlio ormai quindicenne potrà far visita al padre secondo le proprie decisioni e autodeterminazioni e comunque nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e sabato con pernotto.
2) Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 250,00 mensili, rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF;
3) Nessun assegno divorzile sia posto a carico dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) Spese compensate.
2 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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