TRIB
Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2024, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 38004/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 38004/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michele Mirante del Foro di Roma giusta procura in atti;
appellante contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale giusta procura per Notar Controparte_2 Per_1 di Milano del 5.11.2008 rep. 61216/13535, rappresentata e difesa
[...] dagli avv.ti Matteo Castioni del Foro di Verona e Giovanni Bisazza del Foro di Padova, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
Conclusioni: come risulta dal verbale dell'udienza del 14.2.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato alla controparte ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 1753/2022, depositata in data 18.3.2022, con la quale il primo Giudice ha rigettato la domanda di restituzione della somma di € 79,96 avanzata nei confronti di a cagione della sopravvenuta impossibilità Controparte_1 della prestazione di trasporto aereo da eseguirsi sulla tratta Milano MXP-
Barcellona BCN e ritorno nelle date dell'8 ed 11 marzo 2020, stanti i limiti imposti allo spostamento delle persone dalle autorità nazionali in relazione all'emergenza epidemiologica allora in corso, e ha compensato le spese di lite tra le parti.
Il Giudice di Pace ha motivato il rigetto delle domande attoree sul presupposto dell'avvenuta corresponsione in favore di del Parte_1 voucher sostitutivo del rimborso monetario previsto dall'art. 88 bis della l. n.
27/2020.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver ritenuto spettante alla passeggera il rimborso monetario del prezzo pagato per i biglietti aerei pacificamente non utilizzati, e ciò tanto più che il predetto voucher era scaduto decorsi dodici mesi dalla sua emissione, ossia alla data del 25.3.2021.
L'appellata, costituitasi in giudizio, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni l'appellata ha riferito l'avvenuto riaccredito sulla carta di credito della già prima della notificazione Pt_1 dell'atto di appello, della somma di € 79,96, proponendo alla controparte di abbandonare il giudizio con compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 5 L'appellante, nella memoria di replica, ha confermato l'avvenuto pagamento in proprio favore, in data 25.9.2022, del su indicato importo di € 79,96 e ha instato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna della controparte, in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Tutto ciò premesso, poiché come sopra visto è pacifico l'avvenuto pagamento da parte dell'appellata in favore dell'appellante, della somma di € 79,96 ossia dell'importo oggetto della domanda di pagamento avanzata in primo grado, deve ritenersi che sia effettivamente venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti, e, conseguentemente, sia venuto meno l'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, ovvero ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice1.
Al riguardo, giova richiamare il condivisibile insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui “La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello
o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
pagina 3 di 5 dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”2.
Venendo, dunque, alla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ritiene il Tribunale che sussistano eccezionali e giustificati motivi per la loro integrale compensazione.
E ciò in quanto deve tenersi conto della indubbia novità della questione giuridica sottesa alla controversia de qua, relativa ad un intervento legislativo, quello effettuato con l'art. 88 bis del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l n. 27/2020, sul quale non si è formato un orientamento univoco nella giurisprudenza di merito e né risulta si sia pronunciata la
Corte di Cassazione. A ciò si aggiunga, poi, che entrambe le parti hanno dato causa con il loro comportamento al presente giudizio di appello, tenuto conto, da un lato, che l'appellata, risultata vittoriosa in primo grado, ha comunque erogato il rimborso monetario alla passeggera senza, tuttavia, rendere nota tale circostanza nel presente giudizio prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, da altro lato, che l'appellante, nonostante l'avvenuto pagamento ad opera della controparte dell'importo oggetto della domanda avanzata in primo grado – pagamento pacificamente entrato nella sua sfera patrimoniale ancorché in assenza di precipua comunicazione da parte della compagnia aerea – in epoca addirittura anteriore alla notifica dell'appello ha, comunque, iscritto a ruolo e coltivato il medesimo appello.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 08/05/2024 la Giudice
Francesca Avancini
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. fra molte Cass. n. 4714/2006: “ la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato…”. 2 Cass. n. 10553/2009.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 38004/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michele Mirante del Foro di Roma giusta procura in atti;
appellante contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale giusta procura per Notar Controparte_2 Per_1 di Milano del 5.11.2008 rep. 61216/13535, rappresentata e difesa
[...] dagli avv.ti Matteo Castioni del Foro di Verona e Giovanni Bisazza del Foro di Padova, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
Conclusioni: come risulta dal verbale dell'udienza del 14.2.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato alla controparte ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 1753/2022, depositata in data 18.3.2022, con la quale il primo Giudice ha rigettato la domanda di restituzione della somma di € 79,96 avanzata nei confronti di a cagione della sopravvenuta impossibilità Controparte_1 della prestazione di trasporto aereo da eseguirsi sulla tratta Milano MXP-
Barcellona BCN e ritorno nelle date dell'8 ed 11 marzo 2020, stanti i limiti imposti allo spostamento delle persone dalle autorità nazionali in relazione all'emergenza epidemiologica allora in corso, e ha compensato le spese di lite tra le parti.
Il Giudice di Pace ha motivato il rigetto delle domande attoree sul presupposto dell'avvenuta corresponsione in favore di del Parte_1 voucher sostitutivo del rimborso monetario previsto dall'art. 88 bis della l. n.
27/2020.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver ritenuto spettante alla passeggera il rimborso monetario del prezzo pagato per i biglietti aerei pacificamente non utilizzati, e ciò tanto più che il predetto voucher era scaduto decorsi dodici mesi dalla sua emissione, ossia alla data del 25.3.2021.
L'appellata, costituitasi in giudizio, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni l'appellata ha riferito l'avvenuto riaccredito sulla carta di credito della già prima della notificazione Pt_1 dell'atto di appello, della somma di € 79,96, proponendo alla controparte di abbandonare il giudizio con compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 5 L'appellante, nella memoria di replica, ha confermato l'avvenuto pagamento in proprio favore, in data 25.9.2022, del su indicato importo di € 79,96 e ha instato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna della controparte, in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Tutto ciò premesso, poiché come sopra visto è pacifico l'avvenuto pagamento da parte dell'appellata in favore dell'appellante, della somma di € 79,96 ossia dell'importo oggetto della domanda di pagamento avanzata in primo grado, deve ritenersi che sia effettivamente venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti, e, conseguentemente, sia venuto meno l'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, ovvero ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice1.
Al riguardo, giova richiamare il condivisibile insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui “La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello
o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
pagina 3 di 5 dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”2.
Venendo, dunque, alla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ritiene il Tribunale che sussistano eccezionali e giustificati motivi per la loro integrale compensazione.
E ciò in quanto deve tenersi conto della indubbia novità della questione giuridica sottesa alla controversia de qua, relativa ad un intervento legislativo, quello effettuato con l'art. 88 bis del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l n. 27/2020, sul quale non si è formato un orientamento univoco nella giurisprudenza di merito e né risulta si sia pronunciata la
Corte di Cassazione. A ciò si aggiunga, poi, che entrambe le parti hanno dato causa con il loro comportamento al presente giudizio di appello, tenuto conto, da un lato, che l'appellata, risultata vittoriosa in primo grado, ha comunque erogato il rimborso monetario alla passeggera senza, tuttavia, rendere nota tale circostanza nel presente giudizio prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, da altro lato, che l'appellante, nonostante l'avvenuto pagamento ad opera della controparte dell'importo oggetto della domanda avanzata in primo grado – pagamento pacificamente entrato nella sua sfera patrimoniale ancorché in assenza di precipua comunicazione da parte della compagnia aerea – in epoca addirittura anteriore alla notifica dell'appello ha, comunque, iscritto a ruolo e coltivato il medesimo appello.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 08/05/2024 la Giudice
Francesca Avancini
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. fra molte Cass. n. 4714/2006: “ la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato…”. 2 Cass. n. 10553/2009.