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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8237 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2203/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Amato Maria Laura Presidente dott. Gennari Giuseppe Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 20/01/2022, assunta in decisone in data 03/06/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 08/10/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simonati Graziella Vittoria e dall'abogado Pastorelli Fabio Otello, presso il cui studio – sito in Milano, via Curtatone n. 16 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Gissara Alessandra, presso il cui studio – sito in Milano, via Colautti n. 1 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) con riguardo ai figli minori, così disporre:
- affido condiviso di , nato il [...], e di , nata il [...], e collocamento prevalente degli stessi Per_1 Per_2 presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
pagina 1 di 12 - il padre terrà con sé i figli a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.30 nonché il mercoledì, provvedendo in tale giorno il padre personalmente ad accompagnarli il mattino a scuola e a riprenderli all'uscita dalla stessa nonché occupandosi di tutte le eventuali attività scolastiche ed extrascolastiche programmate per quel giorno, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna dopo cena, entro le ore 21.30;
- il giovedì mattina il padre preleverà i bambini presso l'abitazione materna e li accompagnerà a scuola ove andrà a prelevarli all'uscita per riaccompagnarli presso la medesima abitazione entro le ore 17.00; - i bambini staranno con i genitori per le vacanze secondo il seguente calendario: - a) per le vacanze di Natale dall'inizio della sospensione scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore ad anni alterni cominciando
l'alternanza per le vacanze 2025/2026 il primo periodo con il padre;
- b) per le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore cominciando l'alternanza per le vacanze di Pasqua 2026 con la madre;
- c) per gli altri ponti e festività scolastiche ad anni alterni in continuità con quanto fatto negli anni precedenti;
- d) per le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore in periodi da concordare entro il 15 marzo di ogni anno;
4) assegnazione della casa familiare, sita in NO alla via Vittorio Alfieri n. 15, in comproprietà tra i coniugi, alla signora quale genitore collocatario dei figli, dando atto che le utenze e le spese condominiali ordinarie sono a Pt_1 carico del coniuge assegnatario mentre le spese condominiali straordinarie e il mutuo sono a carico delle parti in base al titolo di comproprietà e di cointestazione del mutuo;
le tasse e le imposte seguono il regime fiscale previsto in relazione al diritto di godimento e uso e al diritto di proprietà;
5) il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese
l'assegno mensile di € 750,00, importo soggetto a rivalutazione annuale istat, prima rivalutazione luglio 2026. Sul punto, si osserva che, rispetto al momento della determinazione provvisoria dell'assegno mensile in € 400,00 (200,00 € per ogni figlio), sono sopravvenuti fatti nuovi e rilevanti, tra cui: - da ottobre 2024, la cessazione della gratuità del servizio mensa scolastica comunale, con relativo costo interamente a carico della madre (circa € 130,00/140,00 mensili); - il notevole aumento delle spese ordinarie e straordinarie afferenti all'immobile adibito a casa familiare, anche a causa della mancata fruizione del “Superbonus 110%” e del rifacimento delle canne fumarie e del tetto nonché per i relativi contenziosi legali
(tanto che la ricorrente sta considerando l'opportunità di vendere l'immobile e di reperire una sistemazione più economica); - l'aumento generalizzato del costo della vita (utenze, generi alimentari, spese scolastiche ordinarie);
6) i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno come previste dalle
Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi qui interamente richiamate;
7) attribuzione alla madre dell'indennità di frequenza e dei benefici della legge 104 previsti per;
Per_1
8) l'assegno unico di cui al D.L. 230/2021 o eventuali diversi assegni familiari come pure le detrazioni fiscali per figli spetteranno integralmente alla madre;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- alla luce dell'incompletezza della dichiarazione aggiornata sulla situazione economica e reddituale depositata dal sig.
, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al medesimo e, in subordine, al suo datore di CP_1 lavoro, l'esibizione e la produzione: 1) del cud 2024, 2) dell'atto notarile di acquisto dell'immobile sito in NO (MI), via De Gasperi n. 5, di proprietà del sig. , nonché del contratto di mutuo o del prestito da lui stipulati per il relativo CP_1 acquisto, 3) degli estratti conto bancari e postali da cui risulti la movimentazione annuale dei conti correnti a lui intestati o cointestati, e 4) della documentazione comprovante l'eventuale cointestazione al fratello dei buoni fruttiferi postali. Per
l'ipotesi di mancato deposito dei suddetti documenti dal parte del sig. , si chiede, infine, che il Giudice CP_1 disponga C.T.U. contabile diretta ad accertare le reali capacità patrimoniali, reddituali e finanziarie del medesimo e il suo effettivo tenore di vita, disponendo indagini patrimoniali e reddituali di polizia tributaria con accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari e del patrimonio immobiliare anche indirettamente riconducibile allo stesso”. pagina 2 di 12 Per IN LA
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) rigettare la domanda di addebito ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto;
3) assegnare la casa coniugale, con gli arredi in essa contenuti alla signora che la abiterà con i figli;
le Parte_1 utenze e le spese condominiali ordinarie restano a carico del coniuge assegnatario mentre le spese straordinarie sono a carico delle parti in base al titolo di comproprietà e il mutuo in forza della cointestazione. Le tasse e le imposte seguono il regime fiscale previsto in relazione al diritto di godimento e uso e al diritto di proprietà;
4) dichiarare che i figli minori sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre in NO, via Alfieri 15 ove manterranno la residenza anagrafica. I genitori adotteranno insieme le decisioni più rilevanti per la vita dei figli mentre la gestione quotidiana è affidata disgiuntamente ad entrambi durante i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascuno di loro;
5) disporre che il padre tenga con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola dei figli alla domenica sera sino alle ore 21 circa. Inoltre il padre, terrà con sé i figli minori tutte le settimane per un giorno infrasettimanale (di regola il mercoledì), con pernottamento e con accompagnamento a scuola il giorno seguente. Laddove il padre non potesse tenere con sé i figli nella giornata di mercoledì, egli recupererà il giorno infrasettimanale in altro momento previo accordo con la madre. I genitori concorderanno tra loro, come già fanno, a chi spetta l'accompagnamento
a scuola e/o alle attività extrascolastiche dei figli e il loro ritiro;
6) per quanto attiene alle vacanze coincidenti con il calendario scolastico dei figli minori, disporre che i figli trascorrano con ciascun genitore i seguenti periodi di vacanza: - per le vacanze di Natale: dall'inizio della sospensione scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa scolastica con l'altro genitore ad anni alterni con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e seguendo l'attuale alternanza. - per le vacanze estive: il padre trascorrerà con i figli almeno tre settimane di vacanza anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
per il mese di agosto ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane (le prime due o le seconde due settimane del mese) che saranno alternate di anno in anno (il genitore che trascorre le prime due settimane con i figli
l'anno successivo trascorrerà con loro le seconde due settimane del mese e viceversa). - nel restante periodo di vacanze estive coincidenti con il calendario scolastico, verrà osservato il calendario di frequentazione ordinario. - le vacanze pasquali, ad anni alterni dal venerdì al lunedì sera seguendo l'attuale alternanza. - con riguardo ai ponti festivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Carnevale, , 25/4, 1/5) o altri periodi di vacanza, i minori trascorreranno detti Per_3 periodi con ciascun genitore di anno in anno nel rispetto del criterio dell'alternanza. È facoltà di ciascun genitore trascorrere ulteriori giorni di vacanza con i figli minori, compatibilmente con i loro impegni scolastici, ferma restando
l'alternanza nei periodi di cui sopra già regolamentati. Disporre che alla fine di ogni periodo di vacanza ciascun genitore accompagnerà i figli a NO, fatti salvi diversi accordi scritti. Inoltre, il w.e. successivo al periodo di vacanza, i minori lo trascorreranno con l'altro genitore.
7) disporre che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , un contributo mensile al mantenimento dei figli pari a € 400,00 (€ 200 per ogni figlio) importo Pt_1 che verrà aggiornato ogni anno in base agli indici Istat. L'assegno unico familiare verrà percepito da ciascun genitore al
50% come avviene attualmente. L'indennità di frequenza e i benefici della legge 104 previsti per il minore Per_1 continueranno ad essere attribuiti alla madre;
8) disporre che i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie dei minori, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal pagina 3 di 12 medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche e curricolari senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) altre attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) spese di baby sitter necessaria per impegni lavorativi dei genitori;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle altre spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo email all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9) respingere la richiesta della sig.ra di ottenere le detrazioni fiscali e gli oneri deducibili relativi ai minori nella Pt_1 misura del 100% essendo diritto del sig. ottenerne il 50% come attualmente avviene. CP_1
10) ordinare alla signora di comunicare al padre le date delle visite mediche dei figli minori e di consegnargli copia Pt_1 della documentazione medica che li riguarda;
11) ordinare alla signora di sottoscrivere il modulo dell'Inps per la delega all'accesso del sig. al fascicolo Pt_1 CP_1 del figlio e di consegnare copia del suo documento di identità da allegare alla richiesta;
Per_1 In via istruttoria: - disporre se del caso CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare per accertare le capacità genitoriali e lo stato psicofisico dei componenti del nucleo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/01/2022, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Milano il 12/05/2012 (anno 2012, n. 7, parte II, serie A), dal quale CP_1 nascevano i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) – chiedeva al Tribunale di Milano Per_1 Per_2 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre-figli come indicato nel ricorso;
- di assegnare la casa familiare sita in NO (MI), via pagina 4 di 12 Vittorio Alfieri, n. 15 alla madre;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro
600,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori e con assegno unico universale e detrazioni fiscali per i figli, indennità di frequenza e benefici previsti dalla L. n. 104/1992 per (affetto da Per_1 disabilità a causa di “tachicardia atriale”) riservati in via esclusiva alla madre.
Con decreto del 31/01/2022, il Presidente f.f. assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio e – considerate le allegazioni della ricorrente a sostegno della domanda di addebito della separazione al marito – disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di NO (MI).
Con memoria difensiva depositata in data 26/04/2022 si costituiva in giudizio , il quale CP_1 aderiva alla domanda di separazione e – contestando la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente – chiedeva al Tribunale adito il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
nonché - di affidare i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre-figli come indicato nella memoria difensiva;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 400,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, così come le detrazioni fiscali relative ai figli minori.
All'esito dell'udienza del 3/05/2022, tenutasi innanzi all'allora Presidente f.f. procedente, le parti concordavano – in via provvisoria e nelle more del completamento delle indagini da parte dei Servizi sociali incaricati – l'affidamento di e in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre e frequentazioni padre-figli a fine settimana alternati (dal sabato mattina alla domenica sera), oltre al mercoledì pomeriggio fino a dopo cena, ripartendo altresì gli accompagnamenti da/per la scuola dei minori.
Il Presidente f.f. autorizzava le parti a vivere separati nell'obbligo del mutuo rispetto, recepiva l'accordo provvisorio raggiunto tra le parti e assegnava nuovo termine ai Servizi sociali di NO per completare l'attività di indagine sul nucleo familiare già delegata.
Acquisita la relazione dei Servizi sociali di NO, all'esito dell'udienza del 5/07/2022 le parti raggiungevano il seguente accordo provvisorio:
1) Affido condiviso di e collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza Per_1 anagrafica;
2) Fermo il calendario in essere verbalizzato all'udienza del 3.5.2022 e l'accordo sopra verbalizzato per le imminenti vacanze estive, dal primo week end paterno di settembre 2022 il padre terrà con sé i figli a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera ore 20,30 e il mercoledì di tutte le settimane dall'uscita da scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
3) I bambini staranno con i genitori per le vacanze secondo il seguente calendario: a) per le vacanze di Natale dall'inizio della sospensione scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore ad anni alterni cominciando l'alternanza per le vacanze 2022/2023 il primo periodo con la madre b) per le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore cominciando l'alternanza per le vacanze di Pasqua 2023 con il padre c) per gli altri ponti e festività scolastiche ad anni
pagina 5 di 12 alterni d) per le vacanze estive a partire da quelle 2023 per tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
4) assegnazione della casa familiare, sita in NO via Vittorio Alfieri 15, in comproprietà tra i coniugi, alla signora quale genitore collocatario dei figli, dando atto che le utenze e le spese condominiali Pt_1 ordinarie sono a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie e il mutuo sono a carico delle parti in base al titolo di comproprietà e di cointestazione del mutuo e le tasse e le imposte seguono il regime fiscale previsto in relazione al diritto di godimento e uso e al diritto di proprietà
5) il padre contribuirà con decorrenza dalla mensilità di luglio 2023 al mantenimento dei figli versando alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 400, importo soggetto a rivalutazione annuale istat, prima rivalutazione luglio 2023;
6) i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 da intendersi qui richiamate
7) indennità di frequenza e benefici della legge 104 previsti per attribuiti alla madre;
Per_1
8) impegno delle parti a proseguire il percorso di mediazione proposto ai Servizi e ad avviare un percorso di supporto psicologico individuale come suggerito dai Servizi;
Il Presidente f.f. recepiva l'accordo raggiunto dalle parti a definizione della fase presidenziale;
incaricava i
Servizi sociali di NO di valutare la conformità di tale accordo all'interesse dei figli e di avviare i percorsi di mediazione e di supporto psicologico, data l'adesione delle parti in tal senso e nominava sè stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Sentite le parti all'udienza del 19/01/2023, il Giudice istruttore assegnava termine ai Servizi sociali di
NO per il deposito di relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c, vista la richiesta delle stesse in tal senso.
Atteso l'esito negativo dei successivi tentativi di conciliazione esperiti dinnanzi al GOT delegato alle udienze del
25/10/2023 e 26/04/2024, con ordinanza istruttoria del 23/01/2025 il Giudice istruttore rigettava le richieste di prova orale formulate dalle parti, ammettendo la documentazione depositata in atti (a eccezione del deposito tardivo effettuato da parte ricorrente); ordinava alle parti di provvedere all'aggiornamento delle rispettive posizioni economico-patrimoniali e fissava termine ex art. 127ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03/06/2025, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. richiesti, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 08/10/2025.
*** Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, devono intendersi in questa sede integralmente richiamate le valutazioni rese dal Giudice istruttore con ordinanza del 23/01/2025 e del 2/10/2025, tenuto conto peraltro della documentazione già presente pagina 6 di 12 in atti e delle valutazioni rese dai Servizi sociali di NO in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Sulla domanda di separazione La domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra le parti – intervenuta già nel 2022 – e la natura delle doglianze esposte da entrambe le parti dimostra in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Pertanto, ricorrono i presupposti di legge per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito
Nulla dev'esser disposto in ordine alla domanda ex art. 151 comma II c.c. originariamente avanzata dalla ricorrente nei propri atti introduttivi, atteso che la sig.ra non ha coltivato tale domanda in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni, dichiarando espressamente nella propria comparsa conclusionale di avervi rinunciato.
Sulla responsabilità genitoriale
Rispetto al regime di affidamento dei minori, il Collegio ritiene vada definitivamente confermato l'affidamento di e in via condivisa ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi di Per_1 Per_2 pregiudizio per gli stessi, come evidenziato anche dalle valutazioni dei Servizi sociali di NO (cfr. ultima relazione del 18/10/2023); si rileva, invero, che – pur risultando dagli atti una conflittualità non ancora del tutto sopita tra le parti – le stesse si sono di fatto mostrate concordi nel ritenere l'affidamento condiviso la soluzione più rispondente all'interesse dei figli, tenuto conto peraltro che nel corso del presente giudizio non sono di fatto emerse particolari disarmonie tra le parti riguardo alla gestione e alle decisioni da assumersi nell'interesse dei minori.
Fermo il sostanziale accordo delle parti relativo alla conferma del collocamento prevalente dei minori presso la madre, in sede di precisazione delle conclusioni i genitori hanno mantenuto posizioni contrastati rispetto al calendario di frequentazioni padre-figli, limitatamente peraltro alla conferma del pernottamento dei minori presso il padre nella sola giornata infrasettimanale del mercoledì, previsto nella regolamentazione stabilita con ordinanza presidenziale del 05/07/2022 e tuttora vigente.
Si precisa, invero, che già dalla sede presidenziale sono stati previsti – su accordo delle parti – incontri padre-figli a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica alle ore 20:30, oltre che un pomeriggio infrasettimanale al mercoledì tutte le settimane, con pernottamento e accompagnamento a scuola il giovedì mattina.
Rispetto al calendario concordato le parti sono sostanzialmente concordi rispetto ai fine settimana alternati, nonché al giorno di frequenza infrasettimanale, in cui tuttavia la ricorrente ha chiesto di prevedere che i minori rientrino presso l'abitazione materna dopo cena – compensando con l'accompagnamento a scuola da parte del padre due giorni a settimana - allegando pretese fatiche dei minori nello spostamento del materiale pagina 7 di 12 scolastico/attrezzatura sportiva da un'abitazione all'altra, mentre il resistente ha insistito per la conferma dell'attuale regolamentazione, contestando quanto allegato dalla madre soprattutto in considerazione della vicinanza tra le due residenze.
Ciò posto, il Collegio ritiene che vada accolta la domanda paterna, con conferma del calendario sino ad oggi attuato dal nucleo familiare, già considerato rispondente all'interesse dei minori e cui occorre assicurare la necessaria continuità alle abitudini di vita consolidate nel corso degli anni, tenuto conto, inoltre, che si tratta di un assetto organizzativo funzionale a garantire ai minori l'accesso a un'effettiva bigenitorialità; peraltro, le allegazioni di parte ricorrente non appaiono convincenti, considerato anche la vicinanza tra le abitazioni (che sono a quattro minuti a piedi) da consentire ai genitori di porre velocemente rimedio ad eventuali dimenticanze di materiale scolastico o sportivo dei figli.
Pertanto, il padre continuerà a vedere e tenere con sé i figli, salvo migliori accordi tra le parti: a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica alle ore 21:30; nella giornata del mercoledì tutte le settimane con pernottamento e accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
nonché nei periodi festivi secondo la ripartizione concordata dalle parti in sede presidenziale.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene vada altresì confermata l'assegnazione a favore della ricorrente della casa familiare sita in NO (MI), via Vittorio Alfieri n. 15 – in comproprietà tra i coniugi – in quanto genitore collocatario prevalente dei minori e tenuto conto delle domande concordi formulate dalle parti in tal senso.
Sulle questioni economiche Riguardo al contributo di mantenimento dei figli, il Collegio ritiene di confermare il contributo paterno al mantenimento di e già disposto in sede presidenziale nella misura di € 400,00 mensili (oggi Per_1 Per_2 rivalutato in € 434,00), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di
Milano.
Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che la lavora per Banca Generali, con Pt_1 redditi progressivamente crescenti e segnatamente: di € 31.047,15 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensile di € 2.150,00 al netto Irpef, cfr. CU 2022), € 33.064,62 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensile di € 2.193,00 al netto Irpef, cfr. CU 2023), € 34.925,00 nell'anno di imposta 2023 (pari ad un reddito mensile di € 2.325,00 al netto Irpef, cfr. CU 2024) € 37.456,00 nell'anno di imposta 2024 (pari ad un reddito mensile di € 2.400,00 al netto Irpef, cfr. CU 2025).
La ricorrente è comproprietaria al 50% unitamente al marito della casa familiare sita in NO (MI), via Alfieri n. 15, immobile alla stessa assegnato e sul quale grava mutuo con rata mensile pari ad € 700,00 circa con scadenza nel 2043 sostenuto al 50% tra i coniugi (cfr. doc. 20 e disclosure); è altresì proprietaria esclusiva di un immobile sito in Cesenatico, acquistato nel 2021 e per il quale ha contratto un finanziamento con una rata pari ad euro 300,00 mensili circa, con scadenza prossima (febbraio 2026).
pagina 8 di 12 A seguito della morte del padre nel 2023, ha ereditato la comproprietà di due immobili siti in NO e
Manduria, rispettivamente per le minime quote del 0,44% e del 12,5% (cfr. disclosure e 730/2024), nonché di un'automobile, per la quale risulta attivo un finanziamento pari ad euro 220,00 mensili.
Quanto al resistente, il IGnor , dipendente presso Generali assicurazioni, anch'egli risulta titolare CP_1 di redditi in crescita: in particolare, pari ad € 25.139,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensile di
€ 1.857,00 al netto Irpef, cfr. 730/2023), pari ad € 26.480,00 nell'anno di imposta 2023 (pari ad un reddito mensile di € 1.907,00 al netto Irpef, cfr. 730/2024) e pari ad € 33.001,00 nell'anno di imposta 2024 (pari ad un reddito mensile di € 2.278,00 al netto Irpef, cfr. 730/2025).
Dopo l'interruzione della convivenza, nel marzo 2022 il IGnor ha acquistato un nuovo immobile CP_1 in NO (MI), via de Gasperi n. 5, utilizzando parte dei suoi risparmi, nonché ricevendo un aiuto economico da parte dei propri parenti.
Ciò posto, il Collegio ritiene vada confermato il contributo paterno al mantenimento del figlio come sopra quantificato e richiesto dal resistente, da ritenersi equo e congruo anche riguardo all'attuale situazione economico-patrimoniale delle parti, posto che rispetto alla fase presidenziale entrambe le parti hanno ottenuto un lieve miglioramento reddituale e che permangono in capo alla ricorrente maggiori spese di mantenimento diretto dei minori, atteso il collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
si precisa che non risulta allo stato ipotizzabile un aumento del contributo paterno come richiesto dalla ricorrente, considerato che – pur tenuto conto delle maggiori spese di mantenimento diretto dei minori – la stessa gode di una situazione economico- patrimoniale complessivamente più favorevole rispetto alla pozione del resistente, anche tenuto conto del valore economico dell'assegnazione della casa familiare alla stessa ed evidenziandosi peraltro, con riferimento alle doglianze materne, che in base alle vigenti Linee guida la mensa scolastica rientra tra le spese straordinarie.
Inoltre, tenuto conto dei tempi trascorsi dai minori con entrambi i genitori, l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori al 50% come per legge.
Infine, si dà atto del sostanziale accordo tra le parti per il quale l'indennità di frequenza e i benefici previsti dalla L. n. 104/1992 a favore del minore continueranno ad essere gestiti e amministrati dalla madre. Per_1
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese processuali, quantificate come da dispositivo, debbano essere compensate per la quota di 1/2 considerata la natura necessaria del presente giudizio in punto di status e del sostanziale accordo tra le parti con riguardo all'affidamento e al collocamento prevalente dei minori e all'assegnazione della casa familiare;
la restante quota di 1/2 deve, invece, essere posta a carico della ricorrente, tenuto conto della sua soccombenza prevalente con riguardo al calendario di frequentazioni padre- figli e alle questioni economiche.
pagina 9 di 12
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Milano il 12/05/2012 (anno 2012, n. 7, parte II, serie A);
2) Affida i figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Dispone che il padre vedrà e terrà con sé i figli minori, salvo migliori accordi tra le parti: - a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica alle ore 21:30; - nella giornata del mercoledì tutte le settimane con pernottamento e accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- per le vacanze di Natale dall'inizio della sospensione scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore ad anni alterni;
- per le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
- per gli altri ponti e festività scolastiche ad anni alterni;
- per le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
4) Assegna la casa familiare – sita in NO (MI), via Vittorio Alfieri n. 15 – alla madre;
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di e nella misura CP_1 Per_1 Per_2 di euro 400,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1 con decorrenza da luglio 2022 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
6) Pone di entrambi i genitori, ciascuno nella misura del 50%, le spese straordinarie relative ai figli come da
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
pagina 10 di 12 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9) Dispone che l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori al 50%;
10) Dà atto dell'accordo tra le parti per il quale l'indennità di frequenza e i benefici previsti dalla L. n.
104/1992 a favore del minore continueranno ad essere attribuiti alla madre. Per_1
11) Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 1/2;
pagina 11 di 12 12) Condanna al pagamento della quota di 1/2 delle spese di lite, quota quantificata in euro Parte_1
3.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Amato Maria Laura Presidente dott. Gennari Giuseppe Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 20/01/2022, assunta in decisone in data 03/06/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 08/10/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simonati Graziella Vittoria e dall'abogado Pastorelli Fabio Otello, presso il cui studio – sito in Milano, via Curtatone n. 16 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Gissara Alessandra, presso il cui studio – sito in Milano, via Colautti n. 1 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) con riguardo ai figli minori, così disporre:
- affido condiviso di , nato il [...], e di , nata il [...], e collocamento prevalente degli stessi Per_1 Per_2 presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
pagina 1 di 12 - il padre terrà con sé i figli a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.30 nonché il mercoledì, provvedendo in tale giorno il padre personalmente ad accompagnarli il mattino a scuola e a riprenderli all'uscita dalla stessa nonché occupandosi di tutte le eventuali attività scolastiche ed extrascolastiche programmate per quel giorno, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna dopo cena, entro le ore 21.30;
- il giovedì mattina il padre preleverà i bambini presso l'abitazione materna e li accompagnerà a scuola ove andrà a prelevarli all'uscita per riaccompagnarli presso la medesima abitazione entro le ore 17.00; - i bambini staranno con i genitori per le vacanze secondo il seguente calendario: - a) per le vacanze di Natale dall'inizio della sospensione scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore ad anni alterni cominciando
l'alternanza per le vacanze 2025/2026 il primo periodo con il padre;
- b) per le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore cominciando l'alternanza per le vacanze di Pasqua 2026 con la madre;
- c) per gli altri ponti e festività scolastiche ad anni alterni in continuità con quanto fatto negli anni precedenti;
- d) per le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore in periodi da concordare entro il 15 marzo di ogni anno;
4) assegnazione della casa familiare, sita in NO alla via Vittorio Alfieri n. 15, in comproprietà tra i coniugi, alla signora quale genitore collocatario dei figli, dando atto che le utenze e le spese condominiali ordinarie sono a Pt_1 carico del coniuge assegnatario mentre le spese condominiali straordinarie e il mutuo sono a carico delle parti in base al titolo di comproprietà e di cointestazione del mutuo;
le tasse e le imposte seguono il regime fiscale previsto in relazione al diritto di godimento e uso e al diritto di proprietà;
5) il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese
l'assegno mensile di € 750,00, importo soggetto a rivalutazione annuale istat, prima rivalutazione luglio 2026. Sul punto, si osserva che, rispetto al momento della determinazione provvisoria dell'assegno mensile in € 400,00 (200,00 € per ogni figlio), sono sopravvenuti fatti nuovi e rilevanti, tra cui: - da ottobre 2024, la cessazione della gratuità del servizio mensa scolastica comunale, con relativo costo interamente a carico della madre (circa € 130,00/140,00 mensili); - il notevole aumento delle spese ordinarie e straordinarie afferenti all'immobile adibito a casa familiare, anche a causa della mancata fruizione del “Superbonus 110%” e del rifacimento delle canne fumarie e del tetto nonché per i relativi contenziosi legali
(tanto che la ricorrente sta considerando l'opportunità di vendere l'immobile e di reperire una sistemazione più economica); - l'aumento generalizzato del costo della vita (utenze, generi alimentari, spese scolastiche ordinarie);
6) i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno come previste dalle
Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi qui interamente richiamate;
7) attribuzione alla madre dell'indennità di frequenza e dei benefici della legge 104 previsti per;
Per_1
8) l'assegno unico di cui al D.L. 230/2021 o eventuali diversi assegni familiari come pure le detrazioni fiscali per figli spetteranno integralmente alla madre;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- alla luce dell'incompletezza della dichiarazione aggiornata sulla situazione economica e reddituale depositata dal sig.
, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al medesimo e, in subordine, al suo datore di CP_1 lavoro, l'esibizione e la produzione: 1) del cud 2024, 2) dell'atto notarile di acquisto dell'immobile sito in NO (MI), via De Gasperi n. 5, di proprietà del sig. , nonché del contratto di mutuo o del prestito da lui stipulati per il relativo CP_1 acquisto, 3) degli estratti conto bancari e postali da cui risulti la movimentazione annuale dei conti correnti a lui intestati o cointestati, e 4) della documentazione comprovante l'eventuale cointestazione al fratello dei buoni fruttiferi postali. Per
l'ipotesi di mancato deposito dei suddetti documenti dal parte del sig. , si chiede, infine, che il Giudice CP_1 disponga C.T.U. contabile diretta ad accertare le reali capacità patrimoniali, reddituali e finanziarie del medesimo e il suo effettivo tenore di vita, disponendo indagini patrimoniali e reddituali di polizia tributaria con accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari e del patrimonio immobiliare anche indirettamente riconducibile allo stesso”. pagina 2 di 12 Per IN LA
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) rigettare la domanda di addebito ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto;
3) assegnare la casa coniugale, con gli arredi in essa contenuti alla signora che la abiterà con i figli;
le Parte_1 utenze e le spese condominiali ordinarie restano a carico del coniuge assegnatario mentre le spese straordinarie sono a carico delle parti in base al titolo di comproprietà e il mutuo in forza della cointestazione. Le tasse e le imposte seguono il regime fiscale previsto in relazione al diritto di godimento e uso e al diritto di proprietà;
4) dichiarare che i figli minori sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre in NO, via Alfieri 15 ove manterranno la residenza anagrafica. I genitori adotteranno insieme le decisioni più rilevanti per la vita dei figli mentre la gestione quotidiana è affidata disgiuntamente ad entrambi durante i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascuno di loro;
5) disporre che il padre tenga con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola dei figli alla domenica sera sino alle ore 21 circa. Inoltre il padre, terrà con sé i figli minori tutte le settimane per un giorno infrasettimanale (di regola il mercoledì), con pernottamento e con accompagnamento a scuola il giorno seguente. Laddove il padre non potesse tenere con sé i figli nella giornata di mercoledì, egli recupererà il giorno infrasettimanale in altro momento previo accordo con la madre. I genitori concorderanno tra loro, come già fanno, a chi spetta l'accompagnamento
a scuola e/o alle attività extrascolastiche dei figli e il loro ritiro;
6) per quanto attiene alle vacanze coincidenti con il calendario scolastico dei figli minori, disporre che i figli trascorrano con ciascun genitore i seguenti periodi di vacanza: - per le vacanze di Natale: dall'inizio della sospensione scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa scolastica con l'altro genitore ad anni alterni con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e seguendo l'attuale alternanza. - per le vacanze estive: il padre trascorrerà con i figli almeno tre settimane di vacanza anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
per il mese di agosto ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane (le prime due o le seconde due settimane del mese) che saranno alternate di anno in anno (il genitore che trascorre le prime due settimane con i figli
l'anno successivo trascorrerà con loro le seconde due settimane del mese e viceversa). - nel restante periodo di vacanze estive coincidenti con il calendario scolastico, verrà osservato il calendario di frequentazione ordinario. - le vacanze pasquali, ad anni alterni dal venerdì al lunedì sera seguendo l'attuale alternanza. - con riguardo ai ponti festivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Carnevale, , 25/4, 1/5) o altri periodi di vacanza, i minori trascorreranno detti Per_3 periodi con ciascun genitore di anno in anno nel rispetto del criterio dell'alternanza. È facoltà di ciascun genitore trascorrere ulteriori giorni di vacanza con i figli minori, compatibilmente con i loro impegni scolastici, ferma restando
l'alternanza nei periodi di cui sopra già regolamentati. Disporre che alla fine di ogni periodo di vacanza ciascun genitore accompagnerà i figli a NO, fatti salvi diversi accordi scritti. Inoltre, il w.e. successivo al periodo di vacanza, i minori lo trascorreranno con l'altro genitore.
7) disporre che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , un contributo mensile al mantenimento dei figli pari a € 400,00 (€ 200 per ogni figlio) importo Pt_1 che verrà aggiornato ogni anno in base agli indici Istat. L'assegno unico familiare verrà percepito da ciascun genitore al
50% come avviene attualmente. L'indennità di frequenza e i benefici della legge 104 previsti per il minore Per_1 continueranno ad essere attribuiti alla madre;
8) disporre che i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie dei minori, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal pagina 3 di 12 medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche e curricolari senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) altre attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) spese di baby sitter necessaria per impegni lavorativi dei genitori;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle altre spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo email all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9) respingere la richiesta della sig.ra di ottenere le detrazioni fiscali e gli oneri deducibili relativi ai minori nella Pt_1 misura del 100% essendo diritto del sig. ottenerne il 50% come attualmente avviene. CP_1
10) ordinare alla signora di comunicare al padre le date delle visite mediche dei figli minori e di consegnargli copia Pt_1 della documentazione medica che li riguarda;
11) ordinare alla signora di sottoscrivere il modulo dell'Inps per la delega all'accesso del sig. al fascicolo Pt_1 CP_1 del figlio e di consegnare copia del suo documento di identità da allegare alla richiesta;
Per_1 In via istruttoria: - disporre se del caso CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare per accertare le capacità genitoriali e lo stato psicofisico dei componenti del nucleo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/01/2022, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Milano il 12/05/2012 (anno 2012, n. 7, parte II, serie A), dal quale CP_1 nascevano i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) – chiedeva al Tribunale di Milano Per_1 Per_2 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre-figli come indicato nel ricorso;
- di assegnare la casa familiare sita in NO (MI), via pagina 4 di 12 Vittorio Alfieri, n. 15 alla madre;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro
600,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori e con assegno unico universale e detrazioni fiscali per i figli, indennità di frequenza e benefici previsti dalla L. n. 104/1992 per (affetto da Per_1 disabilità a causa di “tachicardia atriale”) riservati in via esclusiva alla madre.
Con decreto del 31/01/2022, il Presidente f.f. assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio e – considerate le allegazioni della ricorrente a sostegno della domanda di addebito della separazione al marito – disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di NO (MI).
Con memoria difensiva depositata in data 26/04/2022 si costituiva in giudizio , il quale CP_1 aderiva alla domanda di separazione e – contestando la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente – chiedeva al Tribunale adito il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
nonché - di affidare i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre-figli come indicato nella memoria difensiva;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 400,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, così come le detrazioni fiscali relative ai figli minori.
All'esito dell'udienza del 3/05/2022, tenutasi innanzi all'allora Presidente f.f. procedente, le parti concordavano – in via provvisoria e nelle more del completamento delle indagini da parte dei Servizi sociali incaricati – l'affidamento di e in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre e frequentazioni padre-figli a fine settimana alternati (dal sabato mattina alla domenica sera), oltre al mercoledì pomeriggio fino a dopo cena, ripartendo altresì gli accompagnamenti da/per la scuola dei minori.
Il Presidente f.f. autorizzava le parti a vivere separati nell'obbligo del mutuo rispetto, recepiva l'accordo provvisorio raggiunto tra le parti e assegnava nuovo termine ai Servizi sociali di NO per completare l'attività di indagine sul nucleo familiare già delegata.
Acquisita la relazione dei Servizi sociali di NO, all'esito dell'udienza del 5/07/2022 le parti raggiungevano il seguente accordo provvisorio:
1) Affido condiviso di e collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza Per_1 anagrafica;
2) Fermo il calendario in essere verbalizzato all'udienza del 3.5.2022 e l'accordo sopra verbalizzato per le imminenti vacanze estive, dal primo week end paterno di settembre 2022 il padre terrà con sé i figli a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera ore 20,30 e il mercoledì di tutte le settimane dall'uscita da scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
3) I bambini staranno con i genitori per le vacanze secondo il seguente calendario: a) per le vacanze di Natale dall'inizio della sospensione scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore ad anni alterni cominciando l'alternanza per le vacanze 2022/2023 il primo periodo con la madre b) per le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore cominciando l'alternanza per le vacanze di Pasqua 2023 con il padre c) per gli altri ponti e festività scolastiche ad anni
pagina 5 di 12 alterni d) per le vacanze estive a partire da quelle 2023 per tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
4) assegnazione della casa familiare, sita in NO via Vittorio Alfieri 15, in comproprietà tra i coniugi, alla signora quale genitore collocatario dei figli, dando atto che le utenze e le spese condominiali Pt_1 ordinarie sono a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie e il mutuo sono a carico delle parti in base al titolo di comproprietà e di cointestazione del mutuo e le tasse e le imposte seguono il regime fiscale previsto in relazione al diritto di godimento e uso e al diritto di proprietà
5) il padre contribuirà con decorrenza dalla mensilità di luglio 2023 al mantenimento dei figli versando alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 400, importo soggetto a rivalutazione annuale istat, prima rivalutazione luglio 2023;
6) i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 da intendersi qui richiamate
7) indennità di frequenza e benefici della legge 104 previsti per attribuiti alla madre;
Per_1
8) impegno delle parti a proseguire il percorso di mediazione proposto ai Servizi e ad avviare un percorso di supporto psicologico individuale come suggerito dai Servizi;
Il Presidente f.f. recepiva l'accordo raggiunto dalle parti a definizione della fase presidenziale;
incaricava i
Servizi sociali di NO di valutare la conformità di tale accordo all'interesse dei figli e di avviare i percorsi di mediazione e di supporto psicologico, data l'adesione delle parti in tal senso e nominava sè stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Sentite le parti all'udienza del 19/01/2023, il Giudice istruttore assegnava termine ai Servizi sociali di
NO per il deposito di relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c, vista la richiesta delle stesse in tal senso.
Atteso l'esito negativo dei successivi tentativi di conciliazione esperiti dinnanzi al GOT delegato alle udienze del
25/10/2023 e 26/04/2024, con ordinanza istruttoria del 23/01/2025 il Giudice istruttore rigettava le richieste di prova orale formulate dalle parti, ammettendo la documentazione depositata in atti (a eccezione del deposito tardivo effettuato da parte ricorrente); ordinava alle parti di provvedere all'aggiornamento delle rispettive posizioni economico-patrimoniali e fissava termine ex art. 127ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03/06/2025, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. richiesti, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 08/10/2025.
*** Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, devono intendersi in questa sede integralmente richiamate le valutazioni rese dal Giudice istruttore con ordinanza del 23/01/2025 e del 2/10/2025, tenuto conto peraltro della documentazione già presente pagina 6 di 12 in atti e delle valutazioni rese dai Servizi sociali di NO in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Sulla domanda di separazione La domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra le parti – intervenuta già nel 2022 – e la natura delle doglianze esposte da entrambe le parti dimostra in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Pertanto, ricorrono i presupposti di legge per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito
Nulla dev'esser disposto in ordine alla domanda ex art. 151 comma II c.c. originariamente avanzata dalla ricorrente nei propri atti introduttivi, atteso che la sig.ra non ha coltivato tale domanda in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni, dichiarando espressamente nella propria comparsa conclusionale di avervi rinunciato.
Sulla responsabilità genitoriale
Rispetto al regime di affidamento dei minori, il Collegio ritiene vada definitivamente confermato l'affidamento di e in via condivisa ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi di Per_1 Per_2 pregiudizio per gli stessi, come evidenziato anche dalle valutazioni dei Servizi sociali di NO (cfr. ultima relazione del 18/10/2023); si rileva, invero, che – pur risultando dagli atti una conflittualità non ancora del tutto sopita tra le parti – le stesse si sono di fatto mostrate concordi nel ritenere l'affidamento condiviso la soluzione più rispondente all'interesse dei figli, tenuto conto peraltro che nel corso del presente giudizio non sono di fatto emerse particolari disarmonie tra le parti riguardo alla gestione e alle decisioni da assumersi nell'interesse dei minori.
Fermo il sostanziale accordo delle parti relativo alla conferma del collocamento prevalente dei minori presso la madre, in sede di precisazione delle conclusioni i genitori hanno mantenuto posizioni contrastati rispetto al calendario di frequentazioni padre-figli, limitatamente peraltro alla conferma del pernottamento dei minori presso il padre nella sola giornata infrasettimanale del mercoledì, previsto nella regolamentazione stabilita con ordinanza presidenziale del 05/07/2022 e tuttora vigente.
Si precisa, invero, che già dalla sede presidenziale sono stati previsti – su accordo delle parti – incontri padre-figli a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica alle ore 20:30, oltre che un pomeriggio infrasettimanale al mercoledì tutte le settimane, con pernottamento e accompagnamento a scuola il giovedì mattina.
Rispetto al calendario concordato le parti sono sostanzialmente concordi rispetto ai fine settimana alternati, nonché al giorno di frequenza infrasettimanale, in cui tuttavia la ricorrente ha chiesto di prevedere che i minori rientrino presso l'abitazione materna dopo cena – compensando con l'accompagnamento a scuola da parte del padre due giorni a settimana - allegando pretese fatiche dei minori nello spostamento del materiale pagina 7 di 12 scolastico/attrezzatura sportiva da un'abitazione all'altra, mentre il resistente ha insistito per la conferma dell'attuale regolamentazione, contestando quanto allegato dalla madre soprattutto in considerazione della vicinanza tra le due residenze.
Ciò posto, il Collegio ritiene che vada accolta la domanda paterna, con conferma del calendario sino ad oggi attuato dal nucleo familiare, già considerato rispondente all'interesse dei minori e cui occorre assicurare la necessaria continuità alle abitudini di vita consolidate nel corso degli anni, tenuto conto, inoltre, che si tratta di un assetto organizzativo funzionale a garantire ai minori l'accesso a un'effettiva bigenitorialità; peraltro, le allegazioni di parte ricorrente non appaiono convincenti, considerato anche la vicinanza tra le abitazioni (che sono a quattro minuti a piedi) da consentire ai genitori di porre velocemente rimedio ad eventuali dimenticanze di materiale scolastico o sportivo dei figli.
Pertanto, il padre continuerà a vedere e tenere con sé i figli, salvo migliori accordi tra le parti: a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica alle ore 21:30; nella giornata del mercoledì tutte le settimane con pernottamento e accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
nonché nei periodi festivi secondo la ripartizione concordata dalle parti in sede presidenziale.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene vada altresì confermata l'assegnazione a favore della ricorrente della casa familiare sita in NO (MI), via Vittorio Alfieri n. 15 – in comproprietà tra i coniugi – in quanto genitore collocatario prevalente dei minori e tenuto conto delle domande concordi formulate dalle parti in tal senso.
Sulle questioni economiche Riguardo al contributo di mantenimento dei figli, il Collegio ritiene di confermare il contributo paterno al mantenimento di e già disposto in sede presidenziale nella misura di € 400,00 mensili (oggi Per_1 Per_2 rivalutato in € 434,00), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di
Milano.
Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che la lavora per Banca Generali, con Pt_1 redditi progressivamente crescenti e segnatamente: di € 31.047,15 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensile di € 2.150,00 al netto Irpef, cfr. CU 2022), € 33.064,62 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensile di € 2.193,00 al netto Irpef, cfr. CU 2023), € 34.925,00 nell'anno di imposta 2023 (pari ad un reddito mensile di € 2.325,00 al netto Irpef, cfr. CU 2024) € 37.456,00 nell'anno di imposta 2024 (pari ad un reddito mensile di € 2.400,00 al netto Irpef, cfr. CU 2025).
La ricorrente è comproprietaria al 50% unitamente al marito della casa familiare sita in NO (MI), via Alfieri n. 15, immobile alla stessa assegnato e sul quale grava mutuo con rata mensile pari ad € 700,00 circa con scadenza nel 2043 sostenuto al 50% tra i coniugi (cfr. doc. 20 e disclosure); è altresì proprietaria esclusiva di un immobile sito in Cesenatico, acquistato nel 2021 e per il quale ha contratto un finanziamento con una rata pari ad euro 300,00 mensili circa, con scadenza prossima (febbraio 2026).
pagina 8 di 12 A seguito della morte del padre nel 2023, ha ereditato la comproprietà di due immobili siti in NO e
Manduria, rispettivamente per le minime quote del 0,44% e del 12,5% (cfr. disclosure e 730/2024), nonché di un'automobile, per la quale risulta attivo un finanziamento pari ad euro 220,00 mensili.
Quanto al resistente, il IGnor , dipendente presso Generali assicurazioni, anch'egli risulta titolare CP_1 di redditi in crescita: in particolare, pari ad € 25.139,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensile di
€ 1.857,00 al netto Irpef, cfr. 730/2023), pari ad € 26.480,00 nell'anno di imposta 2023 (pari ad un reddito mensile di € 1.907,00 al netto Irpef, cfr. 730/2024) e pari ad € 33.001,00 nell'anno di imposta 2024 (pari ad un reddito mensile di € 2.278,00 al netto Irpef, cfr. 730/2025).
Dopo l'interruzione della convivenza, nel marzo 2022 il IGnor ha acquistato un nuovo immobile CP_1 in NO (MI), via de Gasperi n. 5, utilizzando parte dei suoi risparmi, nonché ricevendo un aiuto economico da parte dei propri parenti.
Ciò posto, il Collegio ritiene vada confermato il contributo paterno al mantenimento del figlio come sopra quantificato e richiesto dal resistente, da ritenersi equo e congruo anche riguardo all'attuale situazione economico-patrimoniale delle parti, posto che rispetto alla fase presidenziale entrambe le parti hanno ottenuto un lieve miglioramento reddituale e che permangono in capo alla ricorrente maggiori spese di mantenimento diretto dei minori, atteso il collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
si precisa che non risulta allo stato ipotizzabile un aumento del contributo paterno come richiesto dalla ricorrente, considerato che – pur tenuto conto delle maggiori spese di mantenimento diretto dei minori – la stessa gode di una situazione economico- patrimoniale complessivamente più favorevole rispetto alla pozione del resistente, anche tenuto conto del valore economico dell'assegnazione della casa familiare alla stessa ed evidenziandosi peraltro, con riferimento alle doglianze materne, che in base alle vigenti Linee guida la mensa scolastica rientra tra le spese straordinarie.
Inoltre, tenuto conto dei tempi trascorsi dai minori con entrambi i genitori, l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori al 50% come per legge.
Infine, si dà atto del sostanziale accordo tra le parti per il quale l'indennità di frequenza e i benefici previsti dalla L. n. 104/1992 a favore del minore continueranno ad essere gestiti e amministrati dalla madre. Per_1
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese processuali, quantificate come da dispositivo, debbano essere compensate per la quota di 1/2 considerata la natura necessaria del presente giudizio in punto di status e del sostanziale accordo tra le parti con riguardo all'affidamento e al collocamento prevalente dei minori e all'assegnazione della casa familiare;
la restante quota di 1/2 deve, invece, essere posta a carico della ricorrente, tenuto conto della sua soccombenza prevalente con riguardo al calendario di frequentazioni padre- figli e alle questioni economiche.
pagina 9 di 12
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Milano il 12/05/2012 (anno 2012, n. 7, parte II, serie A);
2) Affida i figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Dispone che il padre vedrà e terrà con sé i figli minori, salvo migliori accordi tra le parti: - a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica alle ore 21:30; - nella giornata del mercoledì tutte le settimane con pernottamento e accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- per le vacanze di Natale dall'inizio della sospensione scolastica al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore ad anni alterni;
- per le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
- per gli altri ponti e festività scolastiche ad anni alterni;
- per le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
4) Assegna la casa familiare – sita in NO (MI), via Vittorio Alfieri n. 15 – alla madre;
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di e nella misura CP_1 Per_1 Per_2 di euro 400,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1 con decorrenza da luglio 2022 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
6) Pone di entrambi i genitori, ciascuno nella misura del 50%, le spese straordinarie relative ai figli come da
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
pagina 10 di 12 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9) Dispone che l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori al 50%;
10) Dà atto dell'accordo tra le parti per il quale l'indennità di frequenza e i benefici previsti dalla L. n.
104/1992 a favore del minore continueranno ad essere attribuiti alla madre. Per_1
11) Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 1/2;
pagina 11 di 12 12) Condanna al pagamento della quota di 1/2 delle spese di lite, quota quantificata in euro Parte_1
3.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
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