Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5602/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA LUDOVICO ARIOSTO, 16/C 90144 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MARINO MANUELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a PALERMO (PA), in [...] Controparte_1
04/01/1978, elettivamente domiciliato in VIA R. SETTIMO N. 7 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MOLFETTINI MAXIMILIAN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5 ducembre 2024 e sottoscritto il 2 dicembre 2024. (matrimonio celebrato in Palermo, il 18 ottobre
2012);
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento figlia minore La figlia minore verrà affidata ad Per_1 entrambi i coniugi secondo le disposizioni sull'affido condiviso, fissando come residenza prevalente quella della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e l'ispirazione della stessa. In relazione al diritto di visita del padre, il signor potrà tenere con sé la figlia, nel rispetto degli impegni CP_1 scolastici e ricreativi della stessa, due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il mercoledì, salvo diverso accordo tra i coniugi, dalle ore 16.00 alle ore 19.00; il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore
19.00 della domenica con pernottamento presso la residenza paterna;
nelle festività civili e religiose dalle ore 10,00 alle ore 19,00, a turno con l'altro genitore;
quattro giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festività del Natale
o di quella di Capodanno con pernottamento presso la residenza paterna;
tre giorni, comprensivi, ad anni alterni, della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo con pernottamento presso la residenza paterna;
15 giorni, frazionabili in due distinti periodi, per le vacanze estive con pernottamento presso la residenza paterna, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che eventuali modifiche alle suindicate modalità, riguardanti il diritto di visita, dovranno essere prese di comune accordo tra i signori e Pt_1 CP_1
3) Mantenimento figlia minore Il signor di professione pizzaiolo, CP_1 attualmente non svolge attività lavorativa a causa di talune problematiche di salute. Ciò posto, il signor si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 CP_1
2 di ogni mese alla OR un assegno mensile di € 150,00 (euro Pt_1 centocinquanta/00), a titolo di mantenimento ordinario per la figlia , Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Detto contributo verrà corrisposto dal signor non appena lo stesso avrà trovato CP_1 un'occupazione lavorativa o anche non appena sarà destinatario di pensione da malattia o invalidità per il riconoscimento della quale ha già presentato la relativa domanda. Lo stesso si obbliga inoltre a partecipare nella misura del
50% alle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate –, sostenute nell'interesse della figlia, secondo quanto stabilito dal protocollo del 02 luglio
2019 in uso presso il Tribunale di Palermo, al quale espressamente si rimanda anche per la individuazione delle anzidette spese straordinarie.
4) Assegno unico Inps Il signor con il presente atto, dichiara di CP_1 rinunciare, come già fatto da quando si è interrotta la convivenza matrimoniale, al diritto allo stesso spettante a percepire la quota del 50% dell'assegno unico erogato dall'Inps a sstegno della figlia, autorizzando la OR a percepire interamente il suddetto assegno unico o Parte_1 qualsivoglia altro beneficio e/o sussidio che verrà introdotto dallo Stato in aggiunta o in sostituzione del richiamato assegno unico, con ciò espressamente rinunciandovi in favore della OR . La presente Parte_1 dichiarazione dovrà valere quale nulla osta per l'autorità competente.
5)Mantenimento coniugi. I coniugi rinunciano per se stessi a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
6) Disposizioni finali I coniugi con il presente regolamento si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero. Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio
3 di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 40, P. I, Anno 2012) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 03/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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