Decreto presidenziale 13 settembre 2021
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 08/10/2021, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/10/2021
N. 00934/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2021, proposto da
RO LD, MA Di OR, IS AT, OV FE, MA PE, MA IL e RA ZU, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso e Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituitosi in giudizio;
nei confronti
ND IS, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
1. dei decreti e dei relativi allegati con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato la graduatoria di merito dei concorsi indetti con D.D. n. 510 del 2020 per le classi di concorso di seguito indicate.
In particolare:
- del decreto prot. n. 1738 del 21 giugno 2021 di pubblicazione della graduatoria Classe di concorso A001 ARTE E IMMAGINE nella scuola secondaria di primo grado e della relativa graduatoria, nella parte in cui non sono presenti i ricorrenti;
- del Decreto prot. n. 10875 del 18 giugno 2021 Classe di concorso A001 ARTE E IMMAGINE nella scuola secondaria di primo grado, con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta dei concorsi sopra indicati, nella parte in cui non sono inseriti i ricorrenti;
- del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 6 giugno 2020 e del D. Lgs. n. 165 del 2001, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
- del D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
2. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
3. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
4. delle griglie di valutazione dell'elaborato dei ricorrenti, e precisamente:
Quanto a:
DO: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 39/75 per i cinque quesiti E 0/75 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 39/75;
DI SORBO: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 33/75 per i cinque quesiti E 0/75 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 33/75;
FEDATO: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 44,50/75 per i cinque quesiti E 1,5/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 46/80;
FERRIGNO: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 39,50/75 per i cinque quesiti E 3,60/75 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 43,1/75;
PEROSIN: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 21/75 per i cinque quesiti E 0/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 21/80;
ZILLI: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 31/75 per i cinque quesiti E 0/75 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 31/78;
ZUCCON: nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 41/75 per i cinque quesiti E 0/75 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 41/75.
5. del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
6. del giudizio sintetico comminato ai ricorrenti in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il relativo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
7. del D.D. n. 510 del 2020 e del D.D. n. 783 del 2020 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe viene impugnato, quale atto presupposto, il decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- che i ricorrenti lamentano l’illegittimità di tale atto nella parte in cui all’art. 13, comma 8, prevede che il superamento delle prove avvenga solo al conseguimento di un punteggio non inferiore a 56/80 (sette decimi) e nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di una separata prova di informatica;
- che con memoria depositata in giudizio il 30 settembre 2021 i ricorrenti hanno dichiarato di rimettersi alla decisione del Collegio con riguardo alla questione della possibile incompetenza territoriale sollevata d’ufficio da questa stessa Sezione rispetto ad analoghi ricorsi (cfr. le ordinanze 15 luglio 2020, n. 934 e 24 settembre 2021, n. 1126);
- che deve essere rilevata l’incompetenza territoriale del T.A.R. Veneto in quanto la cognizione della controversia spetta al T.A.R. Lazio, Roma;
- che infatti l’art. 13, comma 4 bis , cod. proc. amm., prevede che “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”;
- che il decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 costituisce un atto generale statale presupposto, con efficacia sull’intero territorio nazionale;
- che pertanto la cognizione di tale atto, impugnato unitamente all'atto applicativo che esplica la sua efficacia in un determinato ambito territoriale, spetta necessariamente al T.A.R. Lazio, sede di Roma (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 4 novembre 2019, nn. 7519 e 7520);
- che in ragione della peculiarità della controversia e del carattere in rito della pronuncia le spese della presente fase di giudizio vengono integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (prima Sezione), dichiara il proprio difetto di competenza territoriale ed indica nel T.A.R. Lazio, Roma, il giudice competente.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO