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Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07330/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 20/01/2026
N. 00426 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07330/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7330 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Corradino,
CO NO e GI NO, con domicilio digitale pec in registri di giustizia
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 753 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 07330/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere RA NO;
Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026;
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato la sentenza n. 753 in data
28 marzo 2024 con cui il Tar Campania, sede di Salerno, sezione seconda, ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2024 in data 11 gennaio 2024 del Responsabile dell'area tecnica privata del comune di
Positano, di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione alla demolizione -
OMISSIS-2017, prot. -OMISSIS-, con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00.
Il comune appellato non si è costituito.
Con atto depositato in data 12 gennaio 2026 la parte appellante ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Devono essere tratteggiati i fatti salienti.
Sull'immobile sito in Positano, -OMISSIS-, è stata accertata dal comune la realizzazione di alcuni abusi, per i quali il è stata emessa l'ordinanza di demolizione -
OMISSIS-dell'11 maggio 2017 prot. -OMISSIS- a carico del sig. -OMISSIS-, all'epoca proprietario.
L'ordinanza di demolizione è divenuta definitiva, essendo stati respinti i ricorsi proposti sia in primo grado che in appello (quest'ultimo con sentenza in data 4 marzo
2021).
Nelle more, la richiesta di permesso di costruire per l'eliminazione delle opere non assentibili e per la riqualificazione dell'immobile presentata dall'originario proprietario -OMISSIS- in data in data 24 marzo 2020 è stata dichiarata irricevibile N. 07330/2024 REG.RIC.
dal comune con provvedimento in data 8 aprile 2020, poiché presentata dopo il decorso dei 90 giorni dall'ordine di demolizione e successivamente al verbale di inottemperanza, quindi da soggetto non più legittimato.
Il comune ha quindi emesso una prima ordinanza, in data 6 febbraio 2020 prot. -
OMISSIS- con cui irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di -
OMISSIS- e -OMISSIS- (quest'ultimo nelle more divenuto comproprietario per successione della madre).
Il ricorso da costoro proposto avverso tale ordinanza è stato accolto dal Tar Campania, sede di Salerno, con sentenza n. -OMISSIS- in data 15 luglio 2020, stante il difetto di notifica del provvedimento demolitorio a tutti gli interessati.
Prima di notificare nuovamente l'ordinanza di irrogazione della sanzione a tutti i comproprietari (-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-), il comune ha comunicato loro, con nota prot. -OMISSIS-del 29 luglio 2020, la riapertura dei termini per effettuare la spontanea demolizione.
Essendo le opere oggetto dell'ordinanza -OMISSIS-2017 sottoposte a sequestro penale, dopo la riapertura dei termini il sig. -OMISSIS- ha prodotto al Tribunale di
Salerno istanza di dissequestro del cespite onde provvedere alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dei luoghi: tuttavia stante il parere contrario al dissequestro emesso dal P.M. in data 1° settembre 2020, il Giudice di turno feriale del
Tribunale di Salerno ha rispinto l'istanza il 2 settembre 2020, sicché l'immobile è tuttora sequestrato.
L'intervento, dunque, annunciato al comune con la nota prot. -OMISSIS- del 29 gennaio 2020, non è stato effettuato atteso l'avvenuto diniego del Giudice penale all'istanza di dissequestro.
Nelle more gli appellanti sono divenuti unici proprietari, in forza di successione del padre sig. -OMISSIS- deceduto in data 7 agosto 2021. N. 07330/2024 REG.RIC.
Il comune, non avendo ricevuto comunicazioni da parte degli interessati dopo la riapertura dei termini del 29 luglio 2020, e non essendo stata effettuata la demolizione, ha notificato ai comproprietari -OMISSIS- e -OMISSIS- il provvedimento in data 11 gennaio 2024 con cui ha accertato l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione -
OMISSIS- del 2017 con conseguente acquisizione del bene al patrimonio comunale ed ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000.
3. Detta ordinanza è stata impugnata dinanzi al Tar Campania, sede di Salerno il quale, con sentenza n. 753 in data 28 marzo 2024 ha respinto il ricorso sinteticamente osservando che, poiché il diniego di dissequestro è motivato in ragione del fatto che l'istanza «non contiene un cronoprogramma dei lavori da eseguire, né le modalità di smaltimento dei materiali di risulta», sarebbe stato onere di diligenza dell'interessato e, deceduto questi, dei suoi eredi, produrre la documentazione richiesta in sede penale.
4. Gli appellanti contestano la sentenza in sintesi richiamando la giurisprudenza più recente secondo cui non può imporsi alla parte l'onere di chiedere il dissequestro per demolire e, dunque, la pendenza del sequestro interrompe il termine di 90 giorni per procedere alla demolizione, termini che riprendono a decorrere dopo il dissequestro.
Quindi ripropongono le censure non esaminate dal Tar con le quali, in sintesi, lamentano l'omessa comunicazione di avvio del procedimento da parte del comune (a loro dire edotto sia del sequestro, sia di tutte le surriferite circostanze), comunicazione che avrebbe consentito loro di rappresentare al comune la loro estraneità ai fatti ed impedire l'adozione del provvedimento.
In via istruttoria hanno chiesto l'acquisizione degli atti sui quali il provvedimento impugnato si fonda.
5. L'appello è infondato.
La parte appellante, invocando un indirizzo per vero minoritario, censura la sentenza del Tar la quale ha aderito al condivisibile indirizzo della giurisprudenza prevalente secondo cui, ove l'immobile abusivo sia sottoposto a sequestro penale, il privato può N. 07330/2024 REG.RIC.
(e deve) chiedere al giudice penale il dissequestro del bene onde adempiere all'ordine di demolizione che lo concerne.
Osserva il Collegio che il caso di specie è connotato dalla peculiarità consistente nell'avvenuta presentazione, da parte dell'originario proprietario, di una istanza di dissequestro che è stata tuttavia respinta per genericità, in quanto non contenente un cronoprogramma dei lavori.
Ciò contraddice la tesi di parte appellante secondo cui non vi sarebbe l'obbligo di chiedere il dissequestro e conferma la bontà della conclusione cui è pervenuto il primo giudice, laddove ha osservato che l'istanza poteva essere ripresentata, questa volta in modo completo.
Invero, la possibilità di chiedere al giudice penale il dissequestro del manufatto osta alla configurazione di un'impossibilità giuridica dell'oggetto del comando emanato dalla P.A.; la presentazione dell'istanza di dissequestro, che costituisce parte del suddetto comando, non è un'attività particolarmente onerosa per il privato (cfr. Cons.
Stato, sez. VII, 12 agosto 2025, n. 7029).
Se il dissequestro è negato, la responsabilità del privato per l'inottemperanza alla demolizione si può escludere solo a condizione che l'istanza sia stata correttamente presentata e non si tratti di un mero espediente procedimentale.
Non così nel caso di specie in cui, come innanzi rilevato, l'istanza di dissequestro è stata respinta per incompletezza della domanda, ascrivibile al richiedente.
Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere respinto.
6. Nulla deve disporsi per le spese, stante la mancata costituzione del comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 07330/2024 REG.RIC.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti e di tutti i soggetti menzionati in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IO ES, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
RA NO, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA NO IO ES N. 07330/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 20/01/2026
N. 00426 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07330/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7330 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Corradino,
CO NO e GI NO, con domicilio digitale pec in registri di giustizia
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 753 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 07330/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere RA NO;
Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026;
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato la sentenza n. 753 in data
28 marzo 2024 con cui il Tar Campania, sede di Salerno, sezione seconda, ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2024 in data 11 gennaio 2024 del Responsabile dell'area tecnica privata del comune di
Positano, di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione alla demolizione -
OMISSIS-2017, prot. -OMISSIS-, con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00.
Il comune appellato non si è costituito.
Con atto depositato in data 12 gennaio 2026 la parte appellante ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Devono essere tratteggiati i fatti salienti.
Sull'immobile sito in Positano, -OMISSIS-, è stata accertata dal comune la realizzazione di alcuni abusi, per i quali il è stata emessa l'ordinanza di demolizione -
OMISSIS-dell'11 maggio 2017 prot. -OMISSIS- a carico del sig. -OMISSIS-, all'epoca proprietario.
L'ordinanza di demolizione è divenuta definitiva, essendo stati respinti i ricorsi proposti sia in primo grado che in appello (quest'ultimo con sentenza in data 4 marzo
2021).
Nelle more, la richiesta di permesso di costruire per l'eliminazione delle opere non assentibili e per la riqualificazione dell'immobile presentata dall'originario proprietario -OMISSIS- in data in data 24 marzo 2020 è stata dichiarata irricevibile N. 07330/2024 REG.RIC.
dal comune con provvedimento in data 8 aprile 2020, poiché presentata dopo il decorso dei 90 giorni dall'ordine di demolizione e successivamente al verbale di inottemperanza, quindi da soggetto non più legittimato.
Il comune ha quindi emesso una prima ordinanza, in data 6 febbraio 2020 prot. -
OMISSIS- con cui irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di -
OMISSIS- e -OMISSIS- (quest'ultimo nelle more divenuto comproprietario per successione della madre).
Il ricorso da costoro proposto avverso tale ordinanza è stato accolto dal Tar Campania, sede di Salerno, con sentenza n. -OMISSIS- in data 15 luglio 2020, stante il difetto di notifica del provvedimento demolitorio a tutti gli interessati.
Prima di notificare nuovamente l'ordinanza di irrogazione della sanzione a tutti i comproprietari (-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-), il comune ha comunicato loro, con nota prot. -OMISSIS-del 29 luglio 2020, la riapertura dei termini per effettuare la spontanea demolizione.
Essendo le opere oggetto dell'ordinanza -OMISSIS-2017 sottoposte a sequestro penale, dopo la riapertura dei termini il sig. -OMISSIS- ha prodotto al Tribunale di
Salerno istanza di dissequestro del cespite onde provvedere alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dei luoghi: tuttavia stante il parere contrario al dissequestro emesso dal P.M. in data 1° settembre 2020, il Giudice di turno feriale del
Tribunale di Salerno ha rispinto l'istanza il 2 settembre 2020, sicché l'immobile è tuttora sequestrato.
L'intervento, dunque, annunciato al comune con la nota prot. -OMISSIS- del 29 gennaio 2020, non è stato effettuato atteso l'avvenuto diniego del Giudice penale all'istanza di dissequestro.
Nelle more gli appellanti sono divenuti unici proprietari, in forza di successione del padre sig. -OMISSIS- deceduto in data 7 agosto 2021. N. 07330/2024 REG.RIC.
Il comune, non avendo ricevuto comunicazioni da parte degli interessati dopo la riapertura dei termini del 29 luglio 2020, e non essendo stata effettuata la demolizione, ha notificato ai comproprietari -OMISSIS- e -OMISSIS- il provvedimento in data 11 gennaio 2024 con cui ha accertato l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione -
OMISSIS- del 2017 con conseguente acquisizione del bene al patrimonio comunale ed ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000.
3. Detta ordinanza è stata impugnata dinanzi al Tar Campania, sede di Salerno il quale, con sentenza n. 753 in data 28 marzo 2024 ha respinto il ricorso sinteticamente osservando che, poiché il diniego di dissequestro è motivato in ragione del fatto che l'istanza «non contiene un cronoprogramma dei lavori da eseguire, né le modalità di smaltimento dei materiali di risulta», sarebbe stato onere di diligenza dell'interessato e, deceduto questi, dei suoi eredi, produrre la documentazione richiesta in sede penale.
4. Gli appellanti contestano la sentenza in sintesi richiamando la giurisprudenza più recente secondo cui non può imporsi alla parte l'onere di chiedere il dissequestro per demolire e, dunque, la pendenza del sequestro interrompe il termine di 90 giorni per procedere alla demolizione, termini che riprendono a decorrere dopo il dissequestro.
Quindi ripropongono le censure non esaminate dal Tar con le quali, in sintesi, lamentano l'omessa comunicazione di avvio del procedimento da parte del comune (a loro dire edotto sia del sequestro, sia di tutte le surriferite circostanze), comunicazione che avrebbe consentito loro di rappresentare al comune la loro estraneità ai fatti ed impedire l'adozione del provvedimento.
In via istruttoria hanno chiesto l'acquisizione degli atti sui quali il provvedimento impugnato si fonda.
5. L'appello è infondato.
La parte appellante, invocando un indirizzo per vero minoritario, censura la sentenza del Tar la quale ha aderito al condivisibile indirizzo della giurisprudenza prevalente secondo cui, ove l'immobile abusivo sia sottoposto a sequestro penale, il privato può N. 07330/2024 REG.RIC.
(e deve) chiedere al giudice penale il dissequestro del bene onde adempiere all'ordine di demolizione che lo concerne.
Osserva il Collegio che il caso di specie è connotato dalla peculiarità consistente nell'avvenuta presentazione, da parte dell'originario proprietario, di una istanza di dissequestro che è stata tuttavia respinta per genericità, in quanto non contenente un cronoprogramma dei lavori.
Ciò contraddice la tesi di parte appellante secondo cui non vi sarebbe l'obbligo di chiedere il dissequestro e conferma la bontà della conclusione cui è pervenuto il primo giudice, laddove ha osservato che l'istanza poteva essere ripresentata, questa volta in modo completo.
Invero, la possibilità di chiedere al giudice penale il dissequestro del manufatto osta alla configurazione di un'impossibilità giuridica dell'oggetto del comando emanato dalla P.A.; la presentazione dell'istanza di dissequestro, che costituisce parte del suddetto comando, non è un'attività particolarmente onerosa per il privato (cfr. Cons.
Stato, sez. VII, 12 agosto 2025, n. 7029).
Se il dissequestro è negato, la responsabilità del privato per l'inottemperanza alla demolizione si può escludere solo a condizione che l'istanza sia stata correttamente presentata e non si tratti di un mero espediente procedimentale.
Non così nel caso di specie in cui, come innanzi rilevato, l'istanza di dissequestro è stata respinta per incompletezza della domanda, ascrivibile al richiedente.
Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere respinto.
6. Nulla deve disporsi per le spese, stante la mancata costituzione del comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 07330/2024 REG.RIC.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti e di tutti i soggetti menzionati in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IO ES, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
RA NO, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA NO IO ES N. 07330/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.