TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 15/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 411/19 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione a
decreto ingiuntivo”
TRA
DI IO IZ, DI IO RO e D'AN IO, rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione dagli Avv.ti Domenico
SPANO e Antonio MAGLIOCCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Campobasso alla Via XXIV Maggio n° 137;
-opponenti-
E
OS TT. RE rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Stefano CAPPELLU e Serena
CARLOMAGNO ed elettivamente domiciliato presso il Loro studio in Isernia alla Via
Umbria centro Commerciale & Affari int. B/24;
-opposto- Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Va in primis, opportunamente premesso che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è investito del potere di valutare la legittimità del decreto opposto di dichiarane o meno la validità.
Andando ad esaminare l'atto di opposizione e le argomentazioni spiegate dalle opposte con la comparsa di costituzione e risposta, va subito detto che, ai sensi dell'at.
633 c. p. c. il decreto risulta legittimamente emesso perché, nella fase monitoria, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento, anche privo di efficacia probatoria assoluta, pertanto, il provvedimento deve ritenersi legittimamente emesso.
Ritento per fermo detto principio passando a trattare il caso, che ci occupa,
non può non rilevarsi però che i documenti, prodotti dal creditore nella fase monitoria,
del tutto idonei in quella fase, non possono assolutamente avere la dignità di prova nel
2 presente giudizio di opposizione, che è un giudizio di cognizione a tutti gli effetti anche in ordine alla severità della prova, che deve essere rigorosa e porre il Giudicante nella consapevolezza che la somma ingiunta sia fondata su documenti e prove, che portano a ritenere certo liquido ed esigibile quel credito il cui ammontare non può
assolutamente essere un dato fornito dallo stesso creditore.
Infatti, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova dell'effettività delle prestazioni professionali.
Va ritenuto, inoltre, per fermo il principio secondo il quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto e quella di convenuto al debitore opponente e ciò con esplicito riferimento ad un punto di vista sostanziale e con riguardo alla ripartizione del relativo onere probatorio.
Nel caso in esame, quindi, il Giudicante ritiene non sufficientemente raggiunta la prova relativa alla pretesa attrice.
L'opposto, TT. RE VENOSINI, riceveva incarico dal RUP del Comune di
Pizzone, Ing. Irene BARILONE, per la redazione di un progetto esecutivo avente ad oggetto lavori di messa in sicurezza della discarica comunale “Vigne Longhe” e per l'elaborazione degli studi geologici per i lavori di messa in sicurezza della strada comunale sta in “Colle Creta”.
Successivamente la Giunta comunale, composta dagli odierni opponenti , in qualità di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore , provvedevano con delibera n. 40/15 e n.
26/15 all'approvazione dei progetti esecutivi.
3 Il TT. VENOSINI in virtù della delibera n. 40/15 proponeva ricorso per d. i. al fine di ottenere i propri compensi per l'attività espletata.
Questo Giudice osserva che le doglianze mosse dagli opponenti in merito alla circostanza che la delibera non rappresenta un atto deliberativo di conferimento incarico per la realizzazione della suddetta prestazione professionale sono fondate.
Questo Giudice ritiene che va ritenuto obbligato al pagamento del compenso professionale in favore dell'odierno opposto, il Comune di Pizzone, essendo pacifico che il professionista riceveva il suddetto incarico dal RUP.
Infatti, dall'esame della documentazione in atti, si evince che l'odierno opposto, TT. RE VENOSINI, con lettera datata 27.03.2015 inoltrata a mezzo p e.
c. al Comune di Pizzone e alla ditta Impresa Fratelli di Menna e Figli, comunicava di accettare l'incarico conferitoGli.
Pertanto, alla luce di tale ricostruzione, non vi è alcuna ombra di dubbio che l'odierno opponente svolgeva l'incarico conferitogli come pattuito con l'ente comunale, con progetto validato dal RUP e realizzato con i lavori appaltati come emerge dai verbali prodotti in atti. .
Per quanto detto, l'opposto svolgeva l'opera commissionatagli e l'ente comunale si è avvalso dell'opera del professionista nei confronti del quale è tenuto al pagamento.
Il Giudicante, pertanto, provvede per la revoca del decreto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
4
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 411/'19 R. G. A. C. C. vertente tra DI IO IZ, DI IO
RO e D'AN IO contro VE RE, concernente opposizione a decreto ingiuntivo, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Isernia n°
27/19 del dì 11.02.2019;
2) condanna l'opposto, VENOSINI RE al pagamento delle spese processuali che liquida ai sensi del D. M. 55/2014 in favore dell'opponente in complessive €
10.379,00 (diecimilatrecentosettantanove/00) di cui € 379,00
(trecentosettantanove/00) per spese vive, oltre 15 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP.
Così deciso in Isernia il 14 Gennaio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 411/19 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione a
decreto ingiuntivo”
TRA
DI IO IZ, DI IO RO e D'AN IO, rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione dagli Avv.ti Domenico
SPANO e Antonio MAGLIOCCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Campobasso alla Via XXIV Maggio n° 137;
-opponenti-
E
OS TT. RE rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Stefano CAPPELLU e Serena
CARLOMAGNO ed elettivamente domiciliato presso il Loro studio in Isernia alla Via
Umbria centro Commerciale & Affari int. B/24;
-opposto- Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Va in primis, opportunamente premesso che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è investito del potere di valutare la legittimità del decreto opposto di dichiarane o meno la validità.
Andando ad esaminare l'atto di opposizione e le argomentazioni spiegate dalle opposte con la comparsa di costituzione e risposta, va subito detto che, ai sensi dell'at.
633 c. p. c. il decreto risulta legittimamente emesso perché, nella fase monitoria, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento, anche privo di efficacia probatoria assoluta, pertanto, il provvedimento deve ritenersi legittimamente emesso.
Ritento per fermo detto principio passando a trattare il caso, che ci occupa,
non può non rilevarsi però che i documenti, prodotti dal creditore nella fase monitoria,
del tutto idonei in quella fase, non possono assolutamente avere la dignità di prova nel
2 presente giudizio di opposizione, che è un giudizio di cognizione a tutti gli effetti anche in ordine alla severità della prova, che deve essere rigorosa e porre il Giudicante nella consapevolezza che la somma ingiunta sia fondata su documenti e prove, che portano a ritenere certo liquido ed esigibile quel credito il cui ammontare non può
assolutamente essere un dato fornito dallo stesso creditore.
Infatti, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova dell'effettività delle prestazioni professionali.
Va ritenuto, inoltre, per fermo il principio secondo il quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto e quella di convenuto al debitore opponente e ciò con esplicito riferimento ad un punto di vista sostanziale e con riguardo alla ripartizione del relativo onere probatorio.
Nel caso in esame, quindi, il Giudicante ritiene non sufficientemente raggiunta la prova relativa alla pretesa attrice.
L'opposto, TT. RE VENOSINI, riceveva incarico dal RUP del Comune di
Pizzone, Ing. Irene BARILONE, per la redazione di un progetto esecutivo avente ad oggetto lavori di messa in sicurezza della discarica comunale “Vigne Longhe” e per l'elaborazione degli studi geologici per i lavori di messa in sicurezza della strada comunale sta in “Colle Creta”.
Successivamente la Giunta comunale, composta dagli odierni opponenti , in qualità di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore , provvedevano con delibera n. 40/15 e n.
26/15 all'approvazione dei progetti esecutivi.
3 Il TT. VENOSINI in virtù della delibera n. 40/15 proponeva ricorso per d. i. al fine di ottenere i propri compensi per l'attività espletata.
Questo Giudice osserva che le doglianze mosse dagli opponenti in merito alla circostanza che la delibera non rappresenta un atto deliberativo di conferimento incarico per la realizzazione della suddetta prestazione professionale sono fondate.
Questo Giudice ritiene che va ritenuto obbligato al pagamento del compenso professionale in favore dell'odierno opposto, il Comune di Pizzone, essendo pacifico che il professionista riceveva il suddetto incarico dal RUP.
Infatti, dall'esame della documentazione in atti, si evince che l'odierno opposto, TT. RE VENOSINI, con lettera datata 27.03.2015 inoltrata a mezzo p e.
c. al Comune di Pizzone e alla ditta Impresa Fratelli di Menna e Figli, comunicava di accettare l'incarico conferitoGli.
Pertanto, alla luce di tale ricostruzione, non vi è alcuna ombra di dubbio che l'odierno opponente svolgeva l'incarico conferitogli come pattuito con l'ente comunale, con progetto validato dal RUP e realizzato con i lavori appaltati come emerge dai verbali prodotti in atti. .
Per quanto detto, l'opposto svolgeva l'opera commissionatagli e l'ente comunale si è avvalso dell'opera del professionista nei confronti del quale è tenuto al pagamento.
Il Giudicante, pertanto, provvede per la revoca del decreto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
4
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 411/'19 R. G. A. C. C. vertente tra DI IO IZ, DI IO
RO e D'AN IO contro VE RE, concernente opposizione a decreto ingiuntivo, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Isernia n°
27/19 del dì 11.02.2019;
2) condanna l'opposto, VENOSINI RE al pagamento delle spese processuali che liquida ai sensi del D. M. 55/2014 in favore dell'opponente in complessive €
10.379,00 (diecimilatrecentosettantanove/00) di cui € 379,00
(trecentosettantanove/00) per spese vive, oltre 15 % ex art. 15 T.F. ed IVA e CAP.
Così deciso in Isernia il 14 Gennaio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
5