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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12038 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 24/11/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 42415 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ARCANGELO GIAMPAOLO , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' avv.to Controparte_1
ZA LD ,
resistente
Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 21.11.2024 e regolarmente notificato,
[...]
premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere, non essendo Parte_1
stato convocato a visita ed essendo decorsi i termini per provvedere, l'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80 e alla condizione ex art.3
c.1 o c.3 L.104/92, e di avere depositato atto di contestazione della consulenza NI , lamenta
1 che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatore;
richiama documentazione già allegata e conclude chiedendo : “accertare che lo stato patologico del sig. è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dei benefici previsti dalla Parte_1
legge 509/88 e legge 124/98, dall'art. 1 legge 18/80 ai fini dell'indennità di accompagnamento e dall'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio…con vittoria di spese…da distrarsi…”.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha sollevato eccezioni preliminari e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
CP_ Deve premettersi che le eccezioni preliminari dell' sono infondate, constatata la tempestività del ricorso e vista la indicazione dei motivi di censura.
Deve premettersi ancora che parte ricorrente ha depositato un certificato medico del 30.9.2024 e che, pertanto, è stato richiamato il CTU della prima fase, dott. al fine di verificare se il Per_1
contenuto dello stesso possa andare ad incidere sulle sue valutazioni.
Il CTU dott. a dichiarato (v. verbale in data 13.10.25) che , al più , la sindrome rilevabile dal Per_1
certificato potrebbe determinare una valutazione dell'invalidità nella misura del 72% e che comunque la patologia non concretizza i presupposti di cui all'art.3 comma 3 L.104/92.
CP_ Nelle more, è intervenuto il riconoscimento, da parte dell' del beneficio di cui all'art.3 c.3
L.104/92, mentre è stata riconosciuta una invalidità pari al 75%.
Parte ricorrente ha chiesto rinnovarsi la CTU del dott. il quale aveva accertato, tra l'altro, Per_1
l'insussistenza dei requisiti per accedere al beneficio di cui all'art.1 L.18/80.
Giova ricordare che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti
2 quotidiani della vita senza continua assistenza;
inoltre, la Cassazione ha chiarito che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana”. (v. per tutte Cass.7273 del 30/03/2011).
L'indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ( quali nutrirsi, vestirsi ,provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte), necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (v. Cass. Sentenza n. 1268 del 21/01/2005).
Parte ricorrente non ha evidenziato, nel suo ricorso, alcun elemento in grado di mettere in discussione la valutazione del dott. essendosi limitata a richiamare considerazioni generali, Per_1
senza fornire gli elementi concreti dai quali pervenire ad un giudizio di non autosufficienza.
CP_ Del resto, la recente visita dei medici dell' ha valutato in una percentuale del 75% (simile a quella accertata dal dott. l'invalidità e accertato l'insussistenza dei requisiti per pervenire Per_1
ad un giudizio favorevole al ricorrente in punto di indennità di accompagnamento.
Può concludersi, quindi, che, quanto esposto dal CTU della prima fase nell'elaborato peritale in punto di indennità di accompagnamento, sia pienamente condivisibile, formulato all'esito di indagini correttamente eseguite e di una osservazione diretta del paziente, coerente con il suo quadro patologico , esaminato in tutti i suoi aspetti;
la valutazione non risulta inficiata, per quanto già detto, da specifiche censure.
3 Poiché è stata riconosciuta in via amministrativa la sussistenza dei requisiti di cui all'art.3 c.3
L.104/92 con decorrenza dalla domanda del 15.2.2023, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sul punto.
CP_ Poiché, però, il riconoscimento è intervenuto dopo il deposito del ricorso, l' va condannato al pagamento delle spese, quale soccombente virtuale, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Dichiara cessata la materia del contendere per ciò che concerne il beneficio di cui all'art.3 c.3
L.104/92;
- Rigetta il ricorso per ciò che concerne il beneficio di cui all'art.1 L.18/80;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.2.695,50, oltre 15%, oltre IVA e
CAP come per legge, in favore di parte ricorrente, da distrarsi.
Roma 24.11.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
4
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 24/11/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 42415 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to D'ARCANGELO GIAMPAOLO , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' avv.to Controparte_1
ZA LD ,
resistente
Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 21.11.2024 e regolarmente notificato,
[...]
premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere, non essendo Parte_1
stato convocato a visita ed essendo decorsi i termini per provvedere, l'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80 e alla condizione ex art.3
c.1 o c.3 L.104/92, e di avere depositato atto di contestazione della consulenza NI , lamenta
1 che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatore;
richiama documentazione già allegata e conclude chiedendo : “accertare che lo stato patologico del sig. è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dei benefici previsti dalla Parte_1
legge 509/88 e legge 124/98, dall'art. 1 legge 18/80 ai fini dell'indennità di accompagnamento e dall'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio…con vittoria di spese…da distrarsi…”.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha sollevato eccezioni preliminari e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
CP_ Deve premettersi che le eccezioni preliminari dell' sono infondate, constatata la tempestività del ricorso e vista la indicazione dei motivi di censura.
Deve premettersi ancora che parte ricorrente ha depositato un certificato medico del 30.9.2024 e che, pertanto, è stato richiamato il CTU della prima fase, dott. al fine di verificare se il Per_1
contenuto dello stesso possa andare ad incidere sulle sue valutazioni.
Il CTU dott. a dichiarato (v. verbale in data 13.10.25) che , al più , la sindrome rilevabile dal Per_1
certificato potrebbe determinare una valutazione dell'invalidità nella misura del 72% e che comunque la patologia non concretizza i presupposti di cui all'art.3 comma 3 L.104/92.
CP_ Nelle more, è intervenuto il riconoscimento, da parte dell' del beneficio di cui all'art.3 c.3
L.104/92, mentre è stata riconosciuta una invalidità pari al 75%.
Parte ricorrente ha chiesto rinnovarsi la CTU del dott. il quale aveva accertato, tra l'altro, Per_1
l'insussistenza dei requisiti per accedere al beneficio di cui all'art.1 L.18/80.
Giova ricordare che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti
2 quotidiani della vita senza continua assistenza;
inoltre, la Cassazione ha chiarito che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana”. (v. per tutte Cass.7273 del 30/03/2011).
L'indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ( quali nutrirsi, vestirsi ,provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte), necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (v. Cass. Sentenza n. 1268 del 21/01/2005).
Parte ricorrente non ha evidenziato, nel suo ricorso, alcun elemento in grado di mettere in discussione la valutazione del dott. essendosi limitata a richiamare considerazioni generali, Per_1
senza fornire gli elementi concreti dai quali pervenire ad un giudizio di non autosufficienza.
CP_ Del resto, la recente visita dei medici dell' ha valutato in una percentuale del 75% (simile a quella accertata dal dott. l'invalidità e accertato l'insussistenza dei requisiti per pervenire Per_1
ad un giudizio favorevole al ricorrente in punto di indennità di accompagnamento.
Può concludersi, quindi, che, quanto esposto dal CTU della prima fase nell'elaborato peritale in punto di indennità di accompagnamento, sia pienamente condivisibile, formulato all'esito di indagini correttamente eseguite e di una osservazione diretta del paziente, coerente con il suo quadro patologico , esaminato in tutti i suoi aspetti;
la valutazione non risulta inficiata, per quanto già detto, da specifiche censure.
3 Poiché è stata riconosciuta in via amministrativa la sussistenza dei requisiti di cui all'art.3 c.3
L.104/92 con decorrenza dalla domanda del 15.2.2023, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sul punto.
CP_ Poiché, però, il riconoscimento è intervenuto dopo il deposito del ricorso, l' va condannato al pagamento delle spese, quale soccombente virtuale, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Dichiara cessata la materia del contendere per ciò che concerne il beneficio di cui all'art.3 c.3
L.104/92;
- Rigetta il ricorso per ciò che concerne il beneficio di cui all'art.1 L.18/80;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.2.695,50, oltre 15%, oltre IVA e
CAP come per legge, in favore di parte ricorrente, da distrarsi.
Roma 24.11.2025
Il Giudice
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