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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5857/2024 R. G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Carmen Buonvino;
Parte_1
- ATTORE - E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Mariangela Piccolo;
CP_1 CONVENUTA -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 28.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte. Il P.M. interveniva con propria nota del 30.12.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20.05.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con CP_1 in Bari in data 04.08.1988, dalla cui unione era nato il figlio nel 1992, economicamente Per_1 autosufficiente, nonché di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Bari, con sentenza del 2111/2020 pubblicata il 13.07.2020, passata in giudicato, aveva pronunciato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva revocarsi l'assegno di mantenimento in favore della moglie ovvero, in subordine, la sua riduzione. Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva riconoscere in suo favore un assegno divorzile di € 600,00 mensili. All'udienza di comparizione del 13.12.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, revocando l'assegno di mantenimento in favore della moglie. Veniva emessa la sentenza parziale sullo status n. 5226/2024 del 17.12.2024, disponendosi il prosieguo del giudizio. All'udienza figurata del 28.05.2025 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione del 07.05.2025. Il P.M. esprimeva parere favorevole con propria nota del 30.12.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Emessa la sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti rassegnando conclusioni congiunte, come da convenzione del 07.05.2025, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale. Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di convenzione del 07.05.2025, conforme a legge. Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20.05.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 07.05.2025;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 1 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5857/2024 R. G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Carmen Buonvino;
Parte_1
- ATTORE - E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Mariangela Piccolo;
CP_1 CONVENUTA -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 28.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte. Il P.M. interveniva con propria nota del 30.12.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20.05.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con CP_1 in Bari in data 04.08.1988, dalla cui unione era nato il figlio nel 1992, economicamente Per_1 autosufficiente, nonché di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Bari, con sentenza del 2111/2020 pubblicata il 13.07.2020, passata in giudicato, aveva pronunciato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva revocarsi l'assegno di mantenimento in favore della moglie ovvero, in subordine, la sua riduzione. Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva riconoscere in suo favore un assegno divorzile di € 600,00 mensili. All'udienza di comparizione del 13.12.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, revocando l'assegno di mantenimento in favore della moglie. Veniva emessa la sentenza parziale sullo status n. 5226/2024 del 17.12.2024, disponendosi il prosieguo del giudizio. All'udienza figurata del 28.05.2025 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione del 07.05.2025. Il P.M. esprimeva parere favorevole con propria nota del 30.12.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Emessa la sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti rassegnando conclusioni congiunte, come da convenzione del 07.05.2025, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale. Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di convenzione del 07.05.2025, conforme a legge. Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20.05.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 07.05.2025;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 1 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato