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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8178 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 38080/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 EMANUELE PLANELLI, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
Contro
(CF , con sede a Roma in Viale Cesare Pavese n. 8 Controparte_1 P.IVA_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Email_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Roma, formulando le seguenti conclusioni: “previa declaratoria
[...]
dell'inadempimento contrattuale della convenuta, condannarla al pagamento della complessiva somma di € 400,00, di cui € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento CE 261/04 ed € 150,00 a titolo di pagamento delle spese dell'attività stragiudiziale, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
Pagina 1 Con integrale refusione di spese ed onorari di causa, rimborso forfettario e oneri di legge."
A sostegno della propria domanda deduceva che, a seguito di un ritardo superiore a tre ore del volo
Londra–Bergamo dell'11.12.2022 ( , non aveva fornito le informazioni C.F._2 CP_1
prescritte dall'art. 14 del Regolamento CE 261/04. Per conoscere i propri diritti e farsi assistere, si era rivolto alla società con cui aveva stipulato un contratto di assistenza legale. Parte_2
In data 9.1.2023, veniva formalmente diffidata, tramite il legale della , al CP_1 Parte_2 pagamento della compensazione pecuniaria di € 250,00, oltre a € 150,00 per l'attività stragiudiziale.
In assenza di riscontro, l'attore notificava l'atto di citazione il 25.1.2023, chiedendo la condanna al pagamento complessivo di € 400,00, oltre interessi e spese legali. si costituiva il 30.3.2023, eccependo preliminarmente la cessazione della materia del CP_1
contendere per aver versato la somma richiesta dall'attore prima dell'iscrizione a ruolo, ma nel merito contestava la domanda, sostenendo che il volo non avrebbe superato le tre ore di ritardo e che il disservizio era dipeso da circostanze eccezionali, senza tuttavia fornire prova di tali affermazioni.
All'udienza del 13.4.2023, parte attrice prendeva atto dell'intervenuto pagamento della sorte, avvenuto solo dopo la notifica dell'atto di citazione, e insisteva per la condanna alle spese in base al principio di soccombenza virtuale.
Con la sentenza n. 13342/23 il Giudice di Pace rendeva la seguente motivazione e decisione:
“Considerato che la convenuta ha documentato di aver provveduto in data 13/3/2023 al pagamento della somma di euro 400,00, di cui euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ed euro 150,00
a titolo di spese legali, a seguito della notifica dell'atto di citazione, e prima dell'iscrizione della causa a ruolo avvenuta il 16/3/2023, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rilevato che, nel caso di specie, per quanto riguarda la liquidazione delle spese giudiziali richieste dall'attore, si osserva che a suo favore non può essere applicato il criterio della soccombenza virtuale, posto che nel merito la domanda sarebbe stata parzialmente accolta, ritenute non dovute le spese stragiudiziali, in quanto in atti mancava prova del pagamento e comunque superflue, pertanto, di conseguenza, compensa le spese del procedimento, stante il pagamento effettuato dalla convenuta prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento.”
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza n. 13342/23 del Parte_1
Giudice di Pace di Roma, depositata il 14.6.2023, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui il giudice aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite;
Pagina 2 che tale compensazione era ingiustificata, in quanto la convenuta aveva espressamente riconosciuto
– prima dell'instaurazione del giudizio – di aver già corrisposto anche le spese dell'attività stragiudiziale;
che ciò integrava una chiara ammissione di debito, che rendeva cessata la materia del contendere su quel punto e impediva ogni ulteriore valutazione da parte del giudice;
che pertanto, la statuizione del giudice in ordine alla debenza di tali spese extragiudiziali, ritenute
“superflue” dal giudice, risultava quindi illegittimo.
Inoltre, l'appellante evidenziava che l'attività stragiudiziale era stata non solo utile – come dimostrato dal fatto che il vettore ha pagato quanto richiesto dopo la diffida – ma anche necessaria, alla luce dell'inadempimento dell'obbligo informativo previsto dall'art. 14 del Regolamento CE 261/04.
L'esborso era inoltre documentato da regolare fattura della a cui era stato versato Parte_2
l'importo di € 400,00, comprensivo di € 150,00 per detta attività, come confermato dalla stessa convenuta.
L'appellante chiedeva pertanto la riforma della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese e la condanna della convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali e stragiudiziali. non si costituiva in giudizio e non compariva nonostante la rituale notifica dell'atto di CP_1
Appello, pertanto, all'udienza del 28.2.2024 era dichiarata contumace.
Prodotta documentazione e acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 31.10.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
Premesso che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
31/10/2023, n. 30251 RV. 669310-01).
Pagina 3 Al fine di verificare la corretta applicazione del principio della soccombenza virtuale da parte del
Giudice di primo grado, occorre verificare la risarcibilità delle spese relative all'assistenza legale stragiudiziale prestata dalla ad . Parte_2 Parte_1
Al riguardo si osserva che la Corte di legittimità - in tema di rimborso delle spese stragiudiziali - ha stabilito, peraltro con riguardo alla materia infortunistica: “In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223
c.c.; l'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micro-permanente, deve essere valutata ex ante, con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (compreso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio." (Cass. civ. 22.12.2022 n. 37477) e "e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso.” (Cass. civ. sez.
6-3 del 13.03.2017).
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, risulta erronea la statuizione del Giudice di Pace di ritenere infondata la domanda attorea diretta ad ottenere il rimborso della somma di € 150,00 spesa per l'assistenza legale stragiudiziale prestata dalla . Parte_2
Nella specie, sono documentati l'invio della diffida stragiudiziale in data 9.1.2023 (documento n.3)
e l'emissione della relativa fattura per l'importo di cui si discute (documento n. 4).
Alla luce di una valutazione da effettuarsi necessariamente ex ante, parte appellante ha provato la non superfluità ed anzi l'utilità dell'attività stragiudiziale svolta, dimostrata dall'incontroverso pagamento della compensazione pecuniaria e del risarcimento richiesto prima dell'iscrizione al ruolo della causa di primo grado.
Difatti, non può dubitarsi dell'idoneità della costituzione in mora del debitore a definire bonariamente il giudizio, sia alla luce dell'esito positivo della domanda dell'odierno appellante sia in ragione della natura standardizzata della compensazione monetaria di cui si discute, che ben avrebbe potuto consentire di definire la vertenza prima del giudizio.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni sul presupposto della astratta proponibilità della richiesta di rimborso direttamente dalla parte, sia perché parte appellata non ha specificamente dedotto con quali puntuali modalità l'appellante sarebbe stata posta a conoscenza di tale possibilità sia perché la
Pagina 4 questione, per il soggetto trasportato, non è scevra da profili tecnici e da difficoltà nell'individuare la normativa applicabile.
Da quanto precede discende l'accoglimento dell'unico articolato motivo di gravame proposto dal
, non ricorrendo alcuna soccombenza parziale in ragione della quale compensare, Parte_1
anche solo in parte, le spese del primo grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono infatti il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello proposto da nei confronti di e per l'effetto Parte_1 CP_1
in parziale riforma della sentenza n. 13342/23 del Giudice di Pace di Roma:
1) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 primo grado, che liquida in € 173,00, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1
presente grado, che liquida in 397,00, oltre spese generali, I.V.A e cassa come per legge.
Si comunichi.
Roma, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 38080/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 EMANUELE PLANELLI, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
Contro
(CF , con sede a Roma in Viale Cesare Pavese n. 8 Controparte_1 P.IVA_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Email_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Roma, formulando le seguenti conclusioni: “previa declaratoria
[...]
dell'inadempimento contrattuale della convenuta, condannarla al pagamento della complessiva somma di € 400,00, di cui € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento CE 261/04 ed € 150,00 a titolo di pagamento delle spese dell'attività stragiudiziale, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
Pagina 1 Con integrale refusione di spese ed onorari di causa, rimborso forfettario e oneri di legge."
A sostegno della propria domanda deduceva che, a seguito di un ritardo superiore a tre ore del volo
Londra–Bergamo dell'11.12.2022 ( , non aveva fornito le informazioni C.F._2 CP_1
prescritte dall'art. 14 del Regolamento CE 261/04. Per conoscere i propri diritti e farsi assistere, si era rivolto alla società con cui aveva stipulato un contratto di assistenza legale. Parte_2
In data 9.1.2023, veniva formalmente diffidata, tramite il legale della , al CP_1 Parte_2 pagamento della compensazione pecuniaria di € 250,00, oltre a € 150,00 per l'attività stragiudiziale.
In assenza di riscontro, l'attore notificava l'atto di citazione il 25.1.2023, chiedendo la condanna al pagamento complessivo di € 400,00, oltre interessi e spese legali. si costituiva il 30.3.2023, eccependo preliminarmente la cessazione della materia del CP_1
contendere per aver versato la somma richiesta dall'attore prima dell'iscrizione a ruolo, ma nel merito contestava la domanda, sostenendo che il volo non avrebbe superato le tre ore di ritardo e che il disservizio era dipeso da circostanze eccezionali, senza tuttavia fornire prova di tali affermazioni.
All'udienza del 13.4.2023, parte attrice prendeva atto dell'intervenuto pagamento della sorte, avvenuto solo dopo la notifica dell'atto di citazione, e insisteva per la condanna alle spese in base al principio di soccombenza virtuale.
Con la sentenza n. 13342/23 il Giudice di Pace rendeva la seguente motivazione e decisione:
“Considerato che la convenuta ha documentato di aver provveduto in data 13/3/2023 al pagamento della somma di euro 400,00, di cui euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ed euro 150,00
a titolo di spese legali, a seguito della notifica dell'atto di citazione, e prima dell'iscrizione della causa a ruolo avvenuta il 16/3/2023, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rilevato che, nel caso di specie, per quanto riguarda la liquidazione delle spese giudiziali richieste dall'attore, si osserva che a suo favore non può essere applicato il criterio della soccombenza virtuale, posto che nel merito la domanda sarebbe stata parzialmente accolta, ritenute non dovute le spese stragiudiziali, in quanto in atti mancava prova del pagamento e comunque superflue, pertanto, di conseguenza, compensa le spese del procedimento, stante il pagamento effettuato dalla convenuta prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento.”
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza n. 13342/23 del Parte_1
Giudice di Pace di Roma, depositata il 14.6.2023, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui il giudice aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite;
Pagina 2 che tale compensazione era ingiustificata, in quanto la convenuta aveva espressamente riconosciuto
– prima dell'instaurazione del giudizio – di aver già corrisposto anche le spese dell'attività stragiudiziale;
che ciò integrava una chiara ammissione di debito, che rendeva cessata la materia del contendere su quel punto e impediva ogni ulteriore valutazione da parte del giudice;
che pertanto, la statuizione del giudice in ordine alla debenza di tali spese extragiudiziali, ritenute
“superflue” dal giudice, risultava quindi illegittimo.
Inoltre, l'appellante evidenziava che l'attività stragiudiziale era stata non solo utile – come dimostrato dal fatto che il vettore ha pagato quanto richiesto dopo la diffida – ma anche necessaria, alla luce dell'inadempimento dell'obbligo informativo previsto dall'art. 14 del Regolamento CE 261/04.
L'esborso era inoltre documentato da regolare fattura della a cui era stato versato Parte_2
l'importo di € 400,00, comprensivo di € 150,00 per detta attività, come confermato dalla stessa convenuta.
L'appellante chiedeva pertanto la riforma della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese e la condanna della convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali e stragiudiziali. non si costituiva in giudizio e non compariva nonostante la rituale notifica dell'atto di CP_1
Appello, pertanto, all'udienza del 28.2.2024 era dichiarata contumace.
Prodotta documentazione e acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 31.10.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
Premesso che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
31/10/2023, n. 30251 RV. 669310-01).
Pagina 3 Al fine di verificare la corretta applicazione del principio della soccombenza virtuale da parte del
Giudice di primo grado, occorre verificare la risarcibilità delle spese relative all'assistenza legale stragiudiziale prestata dalla ad . Parte_2 Parte_1
Al riguardo si osserva che la Corte di legittimità - in tema di rimborso delle spese stragiudiziali - ha stabilito, peraltro con riguardo alla materia infortunistica: “In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223
c.c.; l'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micro-permanente, deve essere valutata ex ante, con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (compreso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio." (Cass. civ. 22.12.2022 n. 37477) e "e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso.” (Cass. civ. sez.
6-3 del 13.03.2017).
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, risulta erronea la statuizione del Giudice di Pace di ritenere infondata la domanda attorea diretta ad ottenere il rimborso della somma di € 150,00 spesa per l'assistenza legale stragiudiziale prestata dalla . Parte_2
Nella specie, sono documentati l'invio della diffida stragiudiziale in data 9.1.2023 (documento n.3)
e l'emissione della relativa fattura per l'importo di cui si discute (documento n. 4).
Alla luce di una valutazione da effettuarsi necessariamente ex ante, parte appellante ha provato la non superfluità ed anzi l'utilità dell'attività stragiudiziale svolta, dimostrata dall'incontroverso pagamento della compensazione pecuniaria e del risarcimento richiesto prima dell'iscrizione al ruolo della causa di primo grado.
Difatti, non può dubitarsi dell'idoneità della costituzione in mora del debitore a definire bonariamente il giudizio, sia alla luce dell'esito positivo della domanda dell'odierno appellante sia in ragione della natura standardizzata della compensazione monetaria di cui si discute, che ben avrebbe potuto consentire di definire la vertenza prima del giudizio.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni sul presupposto della astratta proponibilità della richiesta di rimborso direttamente dalla parte, sia perché parte appellata non ha specificamente dedotto con quali puntuali modalità l'appellante sarebbe stata posta a conoscenza di tale possibilità sia perché la
Pagina 4 questione, per il soggetto trasportato, non è scevra da profili tecnici e da difficoltà nell'individuare la normativa applicabile.
Da quanto precede discende l'accoglimento dell'unico articolato motivo di gravame proposto dal
, non ricorrendo alcuna soccombenza parziale in ragione della quale compensare, Parte_1
anche solo in parte, le spese del primo grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono infatti il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello proposto da nei confronti di e per l'effetto Parte_1 CP_1
in parziale riforma della sentenza n. 13342/23 del Giudice di Pace di Roma:
1) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 primo grado, che liquida in € 173,00, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1
presente grado, che liquida in 397,00, oltre spese generali, I.V.A e cassa come per legge.
Si comunichi.
Roma, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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