Sentenza 5 aprile 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Gip, investito della richiesta di liquidazione delle spese per le intercettazioni telefoniche, proposta all'esito della conclusione delle indagini preliminari con l'archiviazione, restituisca gli atti al P.M. per la liquidazione delle spese sostenute dalla compagnia richiedente, in quanto la competenza a provvedere spetta, ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, al Giudice che procede, che, in tal caso, è il Gip.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2012, n. 20264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20264 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 05/04/2012
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 557
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 25737/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MESSINA;
nei confronti di:
1) GN;
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 465/2009 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del 10/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Messina in data 10.6.2011 con cui il detto giudice, richiesto della liquidazione delle spese per intercettazioni telefoniche formulata dalla Vodafone nel proc. n. 565/09 nei confronti di IG + AR GI e IT AM, disponeva la restituzione degli atti al P.M. Deduce l'abnormità del provvedimento in questione, atteso che, essendosi concluso il procedimento con l'archiviazione, e quindi, secondo la consolidata interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa l'individuazione del magistrato che procede ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, la competenza alla liquidazione, anche delle spese di intercettazione, era passata al Giudice per le indagini preliminari. Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La competenza a liquidare le spese dovute ai gestori di telefonia per l'acquisizione di tabulati telefonici appartiene al "magistrato che procede" che, dopo l'archiviazione del procedimento, va individuato nel giudice per le indagini preliminari (Cass. pen. Sez. 4, n. 24013 del 6.5.2009, Rv. 244219 ed altre). Nè si può ritenere che siffatta regola subisca deroga nell'analoga ipotesi, qui ricorrente di liquidazione di spettanze per spese di intercettazione, dovendosi anche in tal caso ritenere che sia abnorme il provvedimento del GIP che restituisca gli atti al P.M. affinché provveda alla liquidazione delle spese dell'attività di intercettazione sostenute dalla compagnia telefonica, nel corso delle indagini preliminari conclusesi con archiviazione poiché anche in tal caso la competenza spetta al GIP ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168. Infatti, la competenza a provvedere sulla liquidazione di tali spese appartiene al giudice che procede che, nella fase delle indagini preliminari che s'identifica nel pubblico ministero;
in quella della cognizione, nel giudice che ha la disponibilità del procedimento;
nella fase di esecuzione, al giudice dell'esecuzione (che si identifica in quello che ha emesso la sentenza o il provvedimento definitivo: nel caso di specie, l'archiviazione).
Invero, la restituzione degli atti al pubblico ministero costituisce provvedimento abnorme legittimamente impugnato dal magistrato requirente con ricorso a questa Corte, dovendosi considerare tale non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (Cass. Sez. un. n. 26 del 24.11.1999, Rv. 215094) e quindi ricorribile per cassazione, pena l'irresolubile stallo determinato dal contrasto tra P.M. e decidente (Cass. pen. Sez. 4, n. 44558 del 5.11.2008, Rv. 242003 e n. 15147 del 29.1.2008, Rv 239732). Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2012