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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6861 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6853/2020
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 6853/2020 All'udienza collegiale del giorno 19/11/2025 ore 10:55
Presidente Dott. NT NE
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BERARDI DANIELE avv Nunzi in sost Avv. CALZOLAI FABRIZIO
Appellato/i
CP_1
Avv. SANTOSUOSSO DANIELE UMBERTO avv Luongo in sost
È presente per la pratica forense la dott.ssa Colalillo Martina tessera nr P80025 ordine avvocati di
CP_1
L'avv Nunzi insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie L'avv Longo si oppone La Corte riserva all'esito la decisione sulle richieste istruttorie e invita alla discussione le parti presenti Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
NT NE AR RI AN
Assistente giudiziario pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NT NE - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6853 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Parte_1 C.F._1
BE (C.F.: - PEC: ) e FA C.F._2 Email_1
AL (C.F.: - Email: ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliata presso lo studio del primo, sito in in Piazzale Clodio n. 13, giusta procura in atti CP_1
- APPELLANTE - E
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Daniele Umberto Santosuosso (C.F.: – PEC: C.F._4
) e EL ON ed elettivamente Email_3 domiciliata presso lo studio del primo sito in in Via Gian Giacomo Porro n. 15, giusta procura in CP_1 atti
- APPELLATA – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma n. 7032/2020, pubblicata in data pagina 2 di 20 7/5/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 32896 /2017, promosso dall'odierna appellata nei confronti di CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio
[...]
al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della CP_1 caduta avvenuta il giorno 8 maggio 2014 alle ore 11,45 mentre stava percorrendo a piedi il marciapiede di via Filarete e la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti. A sostegno della domanda ha precisato che il giorno 8 maggio 2014, alle ore 11.45 stava percorrendo a piedi Via
Filarete tenendo per mano la nipotina. Giunta all'altezza dei civici 7 e 21 era caduta a causa del cedimento della copertura del marciapiede, in evidente condizione di abbandono, nel punto in cui vi era un restringimento dello spazio percorribile del marciapiede a causa della presenza di un grosso albero. Nella caduta aveva riportato lesioni il cui risarcimento aveva richiesto a nella CP_1 qualità di responsabile per la custodia del bene demaniale. Non avendo ottenuto il risarcimento ha intrapreso il presente giudizio per ottenerlo ponendo a base della custodia la responsabilità da custodia ex articolo 2051 e della insidia ai sensi dell'articolo 2043 cc. Non si è costituita
[...]
venendo dichiarata contumace. Escusso un teste ed espletata una consulenza medica tecnico- CP_1 legale sulla persona della attrice, la causa è stata, quindi, rinviata alla udienza di discussione ex articolo 281 sexies cpc”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di rigetta la domanda attrice;
compensa le spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio tra le parti ma le spese di CTU, liquidate in misura pari all'acconto, sono definitivamente poste a carico di parte attrice che le ha anticipate”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, riformare integralmente nel senso in motivazione indicato l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma di primo grado, statuendo: preliminarmente, dichiarare nulla la sentenza di primo grado;
sempre, preliminarmente, consentire l'escussione testimoniale ammessa e non espletata qualora ritenuta necessaria ed opportuna;
nel merito del gravame, dichiarare l'integrale responsabilità dell'appellata nella persona del L.R.P.T. Sindaco, nel sinistro di cui è CP_1 causa, ex artt. 2051 ed in subordine, 2043 c.c., come sopra meglio motivato e per l'effetto condannarlo ex artt. 1223, 1224, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c., all'integrale risarcimento del danno derivante da lesioni (non patrimoniale e patrimoniale) subito dall'appellante, come sopra meglio quantificato oltre pagina 3 di 20 alla spesa per la C.T.U., pari ad € 502/00 (IVA inclusa) ed a quella per la C.T.P. pari ad € 732/00, entrambe anticipate dai sottoscritti patrocinatori o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'adito Ecc.mo Collegio, oltre le spese e compensi di lite di primo grado sulla base del
D.M. 55/14, da distrarsi;
in subordine, riconoscere la paritaria responsabilità dell'appellata
[...]
, nella persona del L.R.P.T. Sindaco, nel sinistro di cui è causa, ex artt. 2051, 2043 e 1227 c. 1 CP_1
c.c. per prevedibilità e prevenibilità dell'evento da parte del custode e per l'effetto condannarlo pro quota al risarcimento del danno come sopra motivato oltre le spese e compensi di lite ed ai compensi di primo grado sulla base del minore decisum, da distrarsi. Rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat e gli interessi legali sino dal fatto all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, compensi ed accessori dell'attuale grado e del primo giudizio da distrarsi in favore dei patrocinatori antistatari”.
§ 5. — L'appellata in persona del sindaco protempore, costituitasi con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/10/2021, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, per le ragioni indicate in narrativa: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello della ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Pt_1
confermando la sentenza n. 7032/2020 emessa in data 8 maggio 2020 dal Tribunale di Roma Pt_1
e solo in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, accertare la condotta colposa della Pt_1
e diminuire, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. il risarcimento ad ella eventualmente spettante. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio.”.
§ 6. — Alla odierna udienza i difensori hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti;
il difensore dell'appellante ha insistito nell'ammissione delle istanze istruttorie e il difensore dell'appellato si è opposto.
§ 7. — In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi in cui si articola CP_1
l'impugnazione formulata da , pur se non espressi in maniera concisa, siano dotati Parte_1 di sufficiente specificità, essendo stato raggiunto lo scopo tutelato dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n.134/2012) ovvero la conoscenza, da parte dell'appellato, dell'oggetto e delle ragioni del gravame per consentirgli il completo svolgimento di adeguate difese.
Sempre in via pregiudiziale va dichiarata inammissibile l'istanza istruttoria avanzata dall'appellante nell'atto di impugnazione finalizzata a “consentire l'escussione testimoniale ammessa e non espletata qualora ritenuta necessaria ed opportuna”.
Invero “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è pagina 4 di 20 inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (v. Cass. Civ. Sez. 3, n. 16420 del
9/06/2023; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 2, n. 5812 del 23/03/2016), come accaduto nel caso concreto.
Va altresì evidenziato che, in ogni caso, l'escussione dell'ulteriore teste di parte attrice nulla avrebbe potuto aggiungere a quanto dichiarato dalla teste sentita dal Tribunale anche considerando che il capitolo articolato sulla dinamica del sinistro (cfr. punto n. 2 della citazione ove si legge:
2. Che
l'istante mentre si trovava a percorrere la suddetta via sul marciapiede tenendo per mano il nipote di tenera età, giunta all'altezza dei civici nn. 7 e 21 cadeva rovinosamente terra a causa dell'improvviso cedimento del suddetto manto stradale, mal posato in opera e in evidente stato di abbandono, posto nella strettoia della pavimentazione, obbligata dalla presenza di un grosso albero coperto da fogliame)
è generico con riferimento al punto ove avvenne la caduta e contiene valutazioni non demandabili ai testi.
§ 8. — L'appello formulato da si articola in quattro motivi: Parte_1
§ 8.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “violazione dell'art. 25 cost., giudice naturale precostituito per legge, omessa motivazione sul punto”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Preliminarmente, occorre rilevare la nullità della sentenza di primo grado per evidente violazione dell'art. 25 cost. essendo il procedimento assegnato ab origine ad un magistrato che ha provveduto ad istruirlo completamente (prove orali e
CTU) e pochi giorni precedenti alla sua naturale decisione, “ri” - “auto” - assegnato ad altro per il rispetto di un decreto di “perequazione”, si cfr. ordinanza del 01.10.2019 (il Presidente di sezione del
Tribunale avrebbe potuto assegnarsi dei procedimenti ancora da istruire e non quelli in procinto di decisione). L'Ecc.ma Corte di Appello vorrà, preliminarmente alle censure, valutare se tale modus operandi, spoglio e nuova assegnazione di procedimenti con istruttoria completa davanti ad un precedente magistrato e rinviati per la decisione con successivo rigetto per “incompleta ed imprecisa” istruttoria, sia conforme al dettato Costituzionale, ex art. 25 Cost. e, in caso negativo, dichiarare nulla la sentenza di primo grado”.
Il motivo di appello è infondato.
La violazione del principio di cui all'art.174 c.p.c. (che dispone: “Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti”) non comporta la nullità della sentenza, ma una semplice irregolarità.
pagina 5 di 20 La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza (cfr. Cass.
Civ. n. 1912/2017).
Nella fattispecie risulta, oltretutto, che il cambio del giudice sia stata deciso con provvedimento di perequazione dei ruoli del Presidente del Tribunale in data 3/7/2019, reso esecutivo il 30/9/2019, a seguito del parere favorevole del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello come da decreto del
Presidente della Sez. XII, datato 1/10/2019.
§ 8.2 — il secondo motivo è rubricato: “violazione degli artt. 112, 115 e 132 c. 4 c.p.c.”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “La sentenza risulta affetta da un evidente error in procedendo e, successivo, in iudicando in quanto in alcun passaggio motivazionale concede replica alla richiesta di escussione del secondo testimone tempestivamente avanzata e reiterata a seguito di “cambio” del magistrato nella fase decisionale. L'allora parte attrice nel corso del procedimento e precisamente nelle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., aveva richiesto ed ottenuto l'escussione di due persone presenti al fatto ma il magistrato assegnatario a seguito dell'escussione di una sola soltanto ed alla luce della chiarezza, precisione ed attendibilità della medesima, aveva deciso sua sponte di ritenere “superflua” ulteriore istruttoria: “…il G.U., dato atto, ritiene la prova assunta sufficiente per accertare i fatti senza ascoltare l'altro testimone oggi non comparso…ammette…la
C.T.U…”. I patrocinatori avevano provveduto ad intimare entrambi i testimoni – “…alla successiva udienza del 05.02.2019 è presente per parte attrice l'avv. Daniele BE, il quale deposita intimazione ai testi ritualmente notificato e dà atto della presenza di IA PA…” – e mai vi avevano rinunciato. Una volta appresa la “ri” assegnazione al magistrato estensore, proprio poiché la scelta di non ascoltare il secondo testimone ammesso era stata arbitrariamente presa dal precedente, si reiterava nella comparsa conclusionale la volontà di escutere anche l'altro disertato – si cfr. conclusioni della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata telematicamente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile di Roma, ex adverso adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - preliminarmente, trattandosi di udienza a “trattazione scritta” si insiste nell'ammissione e/o espletamento di tutti i mezzi istruttori non ammessi/non espletati qualora ritenuti necessari ed opportuni…”. Il Tribunale di Roma, nulla replicava sia in udienza tenutasi in trattazione scritta che nella sentenza definitiva, violando contemporaneamente gli artt. 112, 115, 116 e 132 c.4 pagina 6 di 20 c.p.c. nonostante abbia provveduto a giustificare il rigetto anche, testualmente: “…Di conseguenza da un lato non appare credibile la teste quando afferma di aver visto l'asfalto del marciapiede cedere sotto la suola della scarpa dell'attrice dal momento che come affermato dalla teste stava rientrando verso il cancello della scuola… D'altra parte la conformazione della base dell'albero rende non credibile l'indicazione del punto in cui si sarebbe verificato l'incidente… Di conseguenza ritiene il giudicante che nel presente giudizio non sia stata raggiunta la prova del punto in cui si sarebbe verificato l'incidente ed in particolare del punto in cui sarebbe stata presente una alterazione dell'asfalto del marciapiede che avrebbe determinato la caduta dell'attrice…tuttavia non è stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la caduta ed una determinata alterazione dell'asfalto”. Per tali motivi, in tale sede non si può che reiterare la richiesta di escussione di , res.te in ammesso in primo grado sui cap.li dal n. 1 al n. 3 Testimone_1 CP_1 dell'originario atto di citazione, escluse valutazioni”.
Il motivo di appello è infondato.
La riduzione delle liste testimoniali costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione (cfr. Cass. Civ. n. 11810 del 2016; Cass. Civ. n.
9551 del 2009; Cass. Civ. n. 24405 del 2025).
Nella fattispecie il Tribunale ha legittimamente ritenuto di non fissare una ulteriore udienza istruttoria per sentire il secondo testimone di parte attrice, non comparso all'udienza fissata per la sua escussione, essendo: “la prova già assunta sufficiente per accertare i fatti” (cfr. verbale d'udienza del
6/2/2019).
In pratica il Giudice a quo ha reputato che l'ulteriore prova testimoniale nulla avrebbe potuto aggiungere in merito a quanto già narrato dalla prima teste.
Va comunque ribadito che, al termine dell'istruttoria orale e documentale, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova (cfr. Cass. Civ. n. 13485 del
13/06/2014).
pagina 7 di 20 § 8.3 — Con il terzo motivo viene dedotta la: “errata statuizione di rigetto integrale della domanda, violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e/o in subordine, art. 2043 c.c., difformità alla giurisprudenza di legittimità ed alle prove maturate in contraddittorio”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Parte attrice nella richiesta di risarcimento del danno si era limitata a richiedere il risarcimento del danno a causa di una caduta avvenuta a causa del marciapiede dissestato di via Filarete. Solo nell'atto di citazione risultano essere stati forniti ulteriori elementi in ordine all'incidente e infatti l'attrice ha indicato che il giorno 8 maggio 2014, alle
11,45 stava percorrendo a piedi via Filarete tenendo per mano la nipotina. Giunta all'altezza dei civici
7 e 21 era caduta a causa del cedimento della copertura del marciapiede in evidente condizione di abbandono nel punto in cui vi era un restringimento dello spazio percorribile del marciapiede a causa della presenza di un grosso albero. Agli atti risultano delle fotografie, non particolarmente nitide, relative allo stato dei luoghi dalle quali sembrano essere evidenziate delle zone del marciapiede ove manca l'asfalto, zone evidenziate da un volantino colorato e poste a contatto con le radici dell'albero proprio nella zona in cui l'asfalto si trova a contatto con la zona priva di asfalto posta intorno alla base dell'albero. Nel corso del giudizio è stata sentita la teste la quale ha dichiarato di aver Tes_2 assistito alla caduta in quanto stava rientrando nella scuola dopo aver gettato la spazzatura della mensa nei cassonetti presenti nei pressi del cancello della stessa. In quel frangente aveva visto alla sua sinistra l'attrice che camminava tenendo per mano un bambino alla sinistra del marciapiede. Aveva visto l'attrice cadere e contemporaneamente aveva visto la pavimentazione cedere sotto la suola della scarpa della attrice, si era avvicinata, dando atto che vi erano delle foglie sul marciapiede provenienti dagli alberi posti alla destra della attrice. Era rimasta sul posto fino all'arrivo dell'ambulanza lasciando il suo numero telefonico all'attrice. Alla teste sono state mostrate le fotografie allegate all'atto di citazione e la stessa ha riconosciuto lo stato dei luoghi nella fotografia 9A che aveva sottoscritto in cui il punto ove si era verificato il cedimento dell'asfalto era indicato da una rivista. La fotografia indicata mostra chiaramente che la porzione di asfalto sarebbe stata interessata da cedimenti si trova proprio a contatto con una radice dell'albero posta alla base dell'albero di grandi dimensioni e chiaramente nell'area interessata dalla presenza dell'albero, tanto che, come si, può chiaramente vedere dalle altre fotografie, la base dell'albero nella porzione anteriore appare occupare anche una parte ulteriore del marciapiede verso sinistra oltre alla presenza di rami e foglie che fuoriescono dalla base stessa. Di conseguenza da un lato non appare credibile la teste quando afferma di aver visto l'asfalto del marciapiede cedere sotto la suola della scarpa dell'attrice dal momento che come affermato dalla teste stava rientrando verso il cancello della scuola e quindi l'attrice si trovava alla sua sinistra, la porzione di asfalto in questione e la stessa scarpa della attrice pagina 8 di 20 era coperta dai rami e foglie dell'albero, che scaturivano dalla base dello stesso, e che erano frapposte tra la zona di asfalto indicata e la teste. Inoltre, oltre ai rami e foglie chiaramente visibile la presenza della base dell'albero che si trova in posizione avanzata rispetto al punto indicato sull'asfalto dalla teste. D'altra parte la conformazione della base dell'albero rende non credibile la indicazione del punto in cui si sarebbe verificato l'incidente - non avendo l'attrice nemmeno mai precisato il punto dell'incidente avendo indicato solo un tratto di strada compreso tra i civici 7 e 21, distanti tra loro una cinquantina di metri e che costituiscono l'entrata carrabile e principale della scuola su via Filarete - dal momento che se effettivamente l'attrice stesse passando proprio accanto all'albero, tanto da aver messo piede proprio accanto ad una radice dell'albero che si sporgeva verso la sua provenienza, nel passo successivo avrebbe urtato l'albero che nella sua conformazione circolare si estendeva verso sinistra e sarebbe stata costretta a passare tra gli arbusti con foglie che erano nati dalla base dello stesso. Di conseguenza ritiene il giudicante che nel presente giudizio non sia stata raggiunta la prova del punto in cui si sarebbe verificato l'incidente ed in particolare del punto in cui sarebbe stata presente una alterazione dell'asfalto del marciapiede che avrebbe determinato la caduta dell'attrice, tenuto conto che l'attrice non ha neppure indicato il punto preciso in cui il fatto si sarebbe verificato.
In questo contesto se non si hanno motivi per non ritenere credibile la caduta, tuttavia, non è stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la caduta ed una determinata alterazione dell'asfalto. D'altra parte il punto indicato dalla teste dimostrerebbe la negligenza dell'attrice in quanto avrebbe camminato senza la dovuta attenzione nella zona interessata dalle radici dell'albero proprio nell'area della base dell'albero, collocazione resa evidente sia dalla conformazione del luogo e delle radici, ma anche dalla forma dell'albero che avrebbe comunque impedito all'attrice di continuare a camminare in avanti, ostruendone il percorso e dalla presenza di rami e foglie che fuoriuscivano dalla base dell'albero e che avrebbero reso difficile il cammino, presenza chiaramente avvertibile e che avrebbe indotto il pedone a spostarsi verso sinistra prima di raggiungere l'albero. Analogamente la mancata prova del nesso di causalità determina anche la reiezione della domanda basata sulle insidie di cui all'articolo 2043 c.c. Deve pertanto, essere respinta la domanda attrice. Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio tenuto conto dell'oggettiva presenza di un'alterazione della pavimentazione del marciapiede che rientra nell'obbligo di manutenzione da parte di e tale dissesto, anche se non si è CP_1 raggiunta la prova della causa dell'incidente, appare un chiaro sintomo della disattenzione della manutenzione da parte degli organi preposti”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo, che: “Il Tribunale di prime cure ha errato nello statuire il rigetto della domanda nonostante, censurando nel merito la pronuncia, la chiara pagina 9 di 20 istruttoria espletata e la regolamentazione della fattispecie de qua, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. ....
Nell'articolata e complessa motivazione, in alcuni passaggi contraddittoria e poco chiara, il Tribunale di prime cure sembrerebbe ricercare in “solitaria” delle incongruenze inesistenti ed indica dei passaggi testimoniali – al medesimo - “poco chiari”, che in realtà non sussistono. Le motivazioni di rigetto si prestano ad essere così riassunte: la testimone non risulta credibile poiché non poteva vedere quanto dichiarato in aula cioè la contemporaneità della caduta ed il cedimento dell'asfalto – in realtà lo riferì con estrema chiarezza e certezza;
non era stato precisato nell'atto di citazione il punto esatto della caduta (in realtà, le fotografie dello stato dei luoghi risultavano depositate fin dall'iscrizione);
l'appellante era stata negligente poiché aveva deciso di transitare sulle radici poste alla base dell'albero (in realtà, la caduta è avvenuta per cedimento dell'asfalto del marciapiede e non nella parte non asfaltata); il punto della caduta, ritenuto in più passaggi motivazionali “incerto” e “non individuato” risultava inverosimile, poiché al “passo successivo” l'appellante sarebbe stata impedita dal proseguire per la presenza dell'arbusto (dimenticando il piccolo nipote che teneva per mano alla propria sinistra, nonché il muro di cinta che causava la strettoia). Preliminarmente, risulta evidente la contraddittorietà di tali motivazioni, in quanto non è possibile statuire che “nel presente giudizio non sia stata raggiunta la prova del punto in cui si sarebbe verificato l'incidente ed in particolare del punto in cui sarebbe stata presente una alterazione dell'asfalto” e, contemporaneamente, che “il punto indicato dalla teste dimostrerebbe le negligenze dell'attrice in quanto avrebbe camminato senza la dovuta attenzione nella zona interessata dalle radici dell'albero proprio nell'area della base dell'albero”, oltre “alla teste sono state mostrate le fotografie allegate all'atto di citazione e la stessa ha riconosciuto lo stato dei luoghi nella fotografia 9A che aveva sottoscritto in cui il punto ove si era verificato cedimento dell'asfalto era indicato da una rivista”. La circostanza che l'appellante transitava in una parte del marciapiede asfaltata e, quindi, adibita al passaggio pedonale, che cedette sotto il piede di appoggio, risulta sufficiente a decretare una responsabilità del custode sia ex art. 2051 che 2043 c.c. ed a sconfessare l'intera articolata e contraddittoria motivazione. La circostanza – errata come meglio si vedrà – che tale area fosse nei pressi di alcune radici e poco prima dell'albero non risulta in alcun modo pertinente, poiché fu la P.A. o chi per essa ad “abilitare” in quel punto il transito pedonale asfaltandolo e consentendolo – avrebbe dovuto lasciarlo “grezzo” CP_1 parimenti alla zona circostante alla base dell'arbusto. Inoltre, nel merito, le dichiarazioni rese dalla testimone in aula, oltre ad avere “convinto” il precedente magistrato che senza alcuna esitazione ritenne superfluo l'escussione dell'altro testimone ed ammise direttamente la C.T.U., non risultano in alcun modo contraddittorie ed imprecise, ne' individuano il punto del cedimento dell'asfalto come, testualmente, “…indicato da una rivista” ma “in corrispondenza della rivista” – cioè alla sua sinistra, pagina 10 di 20 nella strettoia insistente fra l'albero ed il muro di cinta ed al di là delle radici, in quell'area inesistenti. La testimone, che si trovava a pochi metri dall'appellante e con il viso rivolto verso la medesima – stava rientrando nel cancello di ingresso del plesso scolastico in posizione arretrata rispetto ai bidoni della nettezza urbana, come da fotografie depositate - in aula riferiva: “…preciso che io lavoro in via Filarete presso la mensa della scuola ove è avvenuta la caduta della . Pt_1
Preciso che io ero intenta a portare all'esterno dell'istituto i sacchi dei rifiuti della mensa, sia organico che indifferenziata. Avevo appena depositato i sacchi negli appositi secchioni. Poi stavo rientrando nel cancello della scuola mediante il passo carrabile che interrompe la continuità del marciapiede. Alla mia sinistra ho visto la signora che camminava con un bambino alla sua sinistra sul marciapiede, ho visto la signora cadere e in quell'attimo ho notato anche che la pavimentazione in asfalto aveva ceduto sotto la suola del piede della signora ove è caduta per detto dissesto per essersi trovata nel vuoto. Io mi sono subito avvicinata perché la signora urlava e aveva dolore e constatai che ella manifestava dolore al fianco destro e gamba destra non riusciva ad alzarsi e muoversi. Vi erano delle foglie sul marciapiede e degli alberi sulla sua destra, ma ribadisco che la caduta fu provocata dal cedimento della pavimentazione. Si sono avvicinate altre persone, hanno chiamato l'ambulanza, io sono stata lì fino all'arrivo dei soccorsi e lasciai prima di ritornare a scuola il mio numero di telefono alla signora. Riconosco le foto n. 9A che sottoscrivo - in cui è prodotto il dissesto stradale in cui si osserva il cedimento dell'asfalto in corrispondenza della rivista che sottoscrivo”. Alcuna incertezza ed alcuna imprecisione appare allo scrivente – ma anche appariva al primo magistrato assegnatario – in tali dichiarazioni. Inoltre, nella comparsa conclusionale si rappresentava che la nostra fattispecie – cedimento dell'asfalto/pavimentazione risulta già da sé inconciliabile con una negligenza, imperizia e disattenzione del pedone. Nella nostra fattispecie l'appellante stava transitando in una parte del marciapiede – fra l'altro obbligata - perfettamente asfaltata che ha ceduto sotto il proprio piede, quindi non è dato comprendere come se ne possa statuire una negligenza ed imperizia, in presenza di una certa ed evidente imperizia e negligenza della P.A. che ha – male – asfaltato quel tratto di marciapiede rivelatosi instabile e cedevole. Inoltre, visionando le fotografie allegate e soprattutto la n.
9/A, il punto del cedimento non risulta posizionato “ove è la rivista” e, quindi, “sopra le radici” dell'albero, ma alla sua sinistra, ove non insiste alcuna radice fra l'albero ed il muro di cinta, vicino all'ingresso della strettoia che in quel punto viene a crearsi. Infine, non risulta neppure essere vero che transitare in quel punto avrebbe “impedito all'attrice di continuare a camminare in avanti, ostruendone il percorso e dalla presenza di rami e foglie che fuoriuscivano dalla base dell'albero e che avrebbero reso difficile il cammino, presenza chiaramente avvertibile e che avrebbe indotto il pedone a spostarsi verso sinistra prima di raggiungere l'albero”, in quanto il Tribunale ha dimenticato che la pagina 11 di 20 sig.ra teneva per mano alla propria sinistra il piccolo nipote, quindi, risulta assolutamente Pt_1 normale che, in un simile contesto, l'accompagnatore giunga a ridosso della strettoia per poi fermarsi e spostarsi alla propria sinistra al fine di porsi “in fila indiana” con il piccolo avanti così da non lasciargli mai la mano, come avvenne ed indicato dalla testimone in aula. La responsabilità della P.A., nella nostra fattispecie risulta evidente, essendo l'appellante rovinata in terra in un tratto di marciapiede transitabile ed asfaltato, per via del cedimento del manto stradale mal posa in opera. A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale di prime cure, l'insidia era celata ed imprevedibile per il pedone, l'appellante non risulta essere stata negligente, distratta ed imperita e la P.A. nulla ha dimostrato al fine di andare esente da responsabilità sia ex art. 2051 c.c. che, in subordine, ex art. 2043 c.c. Concludendo, quindi, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, accertata la responsabilità dell'appellata nella persona del L.R.P.T. Sindaco, ex artt. 2051 ed in CP_1 subordine, 2043 c.c. ed errata la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, come sopra meglio motivato, per l'effetto, condannarlo, ex artt. 1223, 1224, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c., all'integrale risarcimento del danno derivante da lesioni (non patrimoniale e patrimoniale) subito dall'appellante quantificato complessivamente in €78.915/00 per il danno non patrimoniale, oltre alle spese mediche sostenute, nella misura di € 20,00, come accertato dal C.T.U. ed indicato nella comparsa conclusionale di primo grado, nonché alla spesa per la C.T.U., pari ad € 502/00 (IVA inclusa) ed a quella per la C.T.P. pari ad € 732/00, entrambe anticipate dai sottoscritti patrocinatori antistatari o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'adito magistrato, nonché alle spese e compensi di lite di primo grado sempre da distrarsi”.
§ 8.4 — Con il quarto motivo viene dedotta la: “omessa necessaria indagine in ordine alla prevedibilità / prevenibiltà del custode, in subordine, circa il verificarsi dell'evento ai fini di una declaratoria di responsabilità concorsuale della p.a., ex art. 1227 c. 1 c.c.”
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “Il Tribunale di Roma, in subordine ai motivi sopra esposti e nonostante l'avesse più volte indicato nella sentenza nel riportare le pronunce costanti della S.C., ha mancato di indagare in ordine alla prevedibilità e prevenibilità del custode proprietario/custode della strada P.A., dell'evento, fondamentale e necessaria ai fini di un riconoscimento eventualmente concorsuale nel sinistro, come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ex art. 1227 c. 1 c.c. Nonostante nella sentenza è dato rinvenire: “ponendo a base della domanda risarcitoria 'la responsabilità da custodia' ex articolo 2051 cc e quella da insidia ex art. 2043 cc. Si deve quindi procedere verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto della attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in pagina 12 di 20 custodia la sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incombe nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13006), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare sussistano requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura, ed il comportamento. Detta norma, pedante, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come cause esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al range di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n. 12895). Si dette, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del marciapiede al momento della caduta. La norma di cui l'art. 2051 cc, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente…nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057)”…il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima…mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno e comprensivo della condotta incauta della vittima che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c…”. Il Tribunale si è soffermato unicamente – fra l'altro errando come sopra meglio precisato – sull'analisi del comportamento dell'appellante al momento del sinistro ponendo la vicenda esclusivamente dal “suo punto di vista” – pagina 13 di 20 si ribadisce errando – e, quindi, sulla possibile prevedibilità, negligenza, evitabilità, conoscenza dello stato dei luoghi dell'utente, tralasciando completamente ogni doverosa indagine in ordine al comportamento del custode in merito alla prevedibilità e prevenibilità del medesimo, necessaria al fine di vederlo andare esente da responsabilità o corresponsabilità nell'evento. La S.C., dapprima con la sentenza n. 25837/17, ribadita dalla recentissima sentenza n. 26524 del 20.11.2020 ha statuito la cassazione di ogni pronuncia in ordine a tali fattispecie che abbia mancato di compiere una tale indagine: “…il motivo è fondato, in quanto la Corte di Appello ha mostrato di aderire ad una nozione di caso fortuito che si identifica con l'accertamento della condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode. È noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015),
giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, co. 1 c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019). Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n.
25837/2017, secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In pagina 14 di 20 questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima». Nel caso specifico della caduta di pedone in una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano…Deve conclusivamente affermarsi che, in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, c. 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”. Nella nostra fattispecie, non fù la “condotta” imprevedibile e non prevenibile dell'appellante la causa del danno, in quanto è stata la P.A. ad abilitare/consentire il transito pedonale in quel tratto, avendo provveduto ad asfaltarlo anche se – circostanza non attinente alla realtà del fatto storico erroneamente riportata dal
Tribunale – fosse nei pressi o al di sopra delle radici di un albero. Parimenti alcuna colpa può essere imputata all'appellante la quale posò in terra il piede in una zona “integra” dell'asfalto su di un marciapiede adibito al transito pedonale, che ha ceduto sotto il piede di appoggio, facendola cadere in terra. Indagine di prevedibilità e prevenibilità del custode che risulta completamente mancante nella sentenza impugnata e che si chiede di essere colmata dall'Ecc.ma Corte di Appello capitolina.
Indagine, nella nostra fattispecie, che avrebbe condotto a decretare, ancora una volta l'esclusiva responsabilità della P.A. o quantomeno concorsuale paritetica, essendo il cedimento venutosi a creare al passaggio facilmente rimuovibile o evitabile, parimenti alla certa prevedibilità e prevenibilità da pagina 15 di 20 parte del custode. Inoltre, il medesimo magistrato a pag. 11 ultimo capoverso e pag. 12 così ha statuito: “Sussistono, tuttavia giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio tenuto conto della oggettiva presenza di una alterazione della pavimentazione marciapiede che rientra nell'obbligo da parte di e tale dissesto – ndr. in realtà cedimento di una parte CP_1 precedentemente “integra” !!! - appare un chiaro sintomo della disattenzione della manutenzione da parte degli organi preposti”. Concludendo, quindi, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma di completare la parte motivazionale della sentenza indagando – o applicando quanto già accertato nelle ultime righe motivazionali dal Tribunale capitolino - sulla possibile prevedibilità/evitabilità/previdibilità del custode di un simile evento e, una volta acclarata la responsabilità o la corresponsabilità dell'appellata nella persona del L.R.P.T. CP_1
Sindaco, ex artt. 2051, in subordine 2043 e 1227 c. 1 c.c., come sopra meglio motivato, per l'effetto, condannarlo al danno subito dall'appellante, eventualmente pro-quota come sopra quantificato, oltre alle spese di lite e compensi di lite, quest'ultimi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
I motivi nn. 3 e 4 possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
Anzitutto occorre premettere in diritto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Più specificatamente il fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma "incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass. 6/02/2007 n. 2563; Cass.
20/10/2005 n. 20317).
pagina 16 di 20 Va altresì evidenziato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 9/05/2024 n.12663).
Tanto premesso, occorre primo luogo evidenziare che - come correttamente rilevato dal Giudice
a quo - l'attrice non ha chiarito il punto della via Filarete dove avvenne l'incidente, avendo indicato in citazione un tratto di strada compreso tra i civici 7 e 21, che sono tra loro “distanti tra loro una cinquantina di metri” secondo quanto esposto in sentenza e non oggetto d'impugnazione.
Né questa lacuna è stata colmata dalla deposizione della teste escussa , la Testimone_3 quale, rispondendo alla domanda di cui al punto n. 2 della citazione (vero che: “2. Che l'istante mentre si trovava a percorrere la suddetta via sul marciapiede tenendo per mano il nipote di tenera età, giunta all'altezza dei civici nn. 7 e 21 cadeva rovinosamente terra a causa dell'improvviso cedimento del suddetto manto stradale, mal posato in opera e in evidente stato di abbandono, posto nella strettoia della pavimentazione, obbligata dalla presenza di un grosso albero coperto da fogliame) riferiva: “Si è vero… Stavo rientrando nel cancello della scuola mediante il passo carrabile che interrompe la continuità del marciapiede alla mia sinistra ho visto la signora che camminava con un bambino alla sua sinistra sul marciapiede, Ho visto la signora cadere e in quell'attimo ho notato anche che la pavimentazione in asfalto aveva ceduto sotto la suola del piede della signora che è caduta per detto dissesto per essersi trovata nel vuoto. … Vi erano delle foglie sul marciapiede e degli alberi alla sua destra ma ribadisco che la caduta fu provocata dal cedimento della pavimentazione… riconosco la foto numero 9 che sottoscrivo in cui è riprodotto il dissesto stradale in cui si osserva il cedimento dell'asfalto in corrispondenza della rivista che sottoscrivo” (cfr. verbale d'udienza del 5/2/2029).
Appare infatti evidente che la teste, rispondendo a una domanda che indicava genericamente i civici nn. 7 e 21 della via Filarete, non ha chiarito il punto dove avvenne la caduta, avendo fatto riferimento al suo punto di osservazione e si deve precisare che la foto che ha sottoscritto è pagina 17 di 20 assolutamente poco chiara così come sono poco chiare - come evidenziato dal tribunale - le altre foto allegate nel fascicolo di parte attrice e indicate come scattate prima della “riasfaltatura”, essendo in ombra e notandosi in esse il tronco di un grosso albero, delle foglie, delle radici affioranti, un foglio di rivista collocato a terra in posizione immediatamente adiacente al tronco, e quella che sembra essere una pavimentazione dissestata (cfr. fotografie indicate come luogo del sinistro prima della
“riasfaltatura” accluse al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Va altresì rilevato che si condividono i dubbi sull'attendibilità della suddetta teste espressi dal giudice a quo, essendo ben difficile capire, osservando quel luogo così intricato, che la caduta della signora sia stata determinata dal cedimento dell'asfalto, cedimento peraltro assolutamente non visibile nelle foto citate, e non dalle radici affioranti o dalle foglie.
Da tali risultanze emergono dunque incertezze sulla dinamica del sinistro che sono avvalorate dal fatto - riportato nella sentenza e anch'esso non oggetto di gravame - che l'attrice, nella richiesta di risarcimento del danno inviata al prima di incardinare il giudizio, aveva riferito che la caduta CP_2 era stata causata non da un cedimento della pavimentazione al suo passaggio ma dal suo dissesto.
Nel caso di specie, dunque, è rimasto incerto lo stesso svolgimento dei fatti e pertanto l'attrice, non ha provato – come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. – il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate.
Occorre infatti ricordare che “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 18/07/2023, n.
20986).
Deve aggiungersi che appare altrettanto evidente, considerando l'agevole percepibilità del dell'intricatezza del luogo dominato della presenza del grosso tronco d'albero, anche tenendo conto che l'incidente è avvenuto alle ore 11.45 e quindi in piena luce diurna, che la era perfettamente in Pt_1 grado di accorgersi del pericolo e deve dunque desumersi che la stessa procedesse in quel sito così ristretto senza prestare la dovuta attenzione allo stato dei luoghi, probabilmente perché distratta dal bambino che teneva per mano, essendo oltretutto prevedibile la presenza del dissesto del marciapiede o comunque della sua asperità a causa della presenza delle radici dell'albero.
La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo. pagina 18 di 20 Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (cfr. Cass. Civ. 13 gennaio
2015, n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, la Corte ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cass. Civ. 23 maggio 2023, n.14228).
Pertanto, accertata la visibilità e prevedibilità del pericolo, deve ritenersi che la condotta della danneggiata ha certamente inciso in maniera autonoma nella sequenza causale determinativa dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
Ne deriva che la responsabilità di debba essere esclusa, avendo avuto la cosa in CP_1 custodia il ruolo di mera occasione del danno e non già di causa dell'infortunio, attribuibile al comportamento incauto della danneggiata.
Va dunque confermato il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c..
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante dato dimostrazione dell'esistenza di una insidia, caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile e imprevedibile, per quanto sopra osservato.
§ 9 — In definitiva, l'appello deve essere respinto.
§10 — L'onerosità probatoria gravante sulla parte attrice, la particolare complessità dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia nonché il fatto che l'attrice ha sicuramente subito le lesioni lamentate consentono la compensazione delle spese del grado.
§ 11 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 7032/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Spese di lite compensate;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. NT NE
pagina 20 di 20
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 6853/2020 All'udienza collegiale del giorno 19/11/2025 ore 10:55
Presidente Dott. NT NE
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BERARDI DANIELE avv Nunzi in sost Avv. CALZOLAI FABRIZIO
Appellato/i
CP_1
Avv. SANTOSUOSSO DANIELE UMBERTO avv Luongo in sost
È presente per la pratica forense la dott.ssa Colalillo Martina tessera nr P80025 ordine avvocati di
CP_1
L'avv Nunzi insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie L'avv Longo si oppone La Corte riserva all'esito la decisione sulle richieste istruttorie e invita alla discussione le parti presenti Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
NT NE AR RI AN
Assistente giudiziario pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NT NE - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6853 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Parte_1 C.F._1
BE (C.F.: - PEC: ) e FA C.F._2 Email_1
AL (C.F.: - Email: ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliata presso lo studio del primo, sito in in Piazzale Clodio n. 13, giusta procura in atti CP_1
- APPELLANTE - E
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Daniele Umberto Santosuosso (C.F.: – PEC: C.F._4
) e EL ON ed elettivamente Email_3 domiciliata presso lo studio del primo sito in in Via Gian Giacomo Porro n. 15, giusta procura in CP_1 atti
- APPELLATA – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma n. 7032/2020, pubblicata in data pagina 2 di 20 7/5/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 32896 /2017, promosso dall'odierna appellata nei confronti di CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio
[...]
al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della CP_1 caduta avvenuta il giorno 8 maggio 2014 alle ore 11,45 mentre stava percorrendo a piedi il marciapiede di via Filarete e la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti. A sostegno della domanda ha precisato che il giorno 8 maggio 2014, alle ore 11.45 stava percorrendo a piedi Via
Filarete tenendo per mano la nipotina. Giunta all'altezza dei civici 7 e 21 era caduta a causa del cedimento della copertura del marciapiede, in evidente condizione di abbandono, nel punto in cui vi era un restringimento dello spazio percorribile del marciapiede a causa della presenza di un grosso albero. Nella caduta aveva riportato lesioni il cui risarcimento aveva richiesto a nella CP_1 qualità di responsabile per la custodia del bene demaniale. Non avendo ottenuto il risarcimento ha intrapreso il presente giudizio per ottenerlo ponendo a base della custodia la responsabilità da custodia ex articolo 2051 e della insidia ai sensi dell'articolo 2043 cc. Non si è costituita
[...]
venendo dichiarata contumace. Escusso un teste ed espletata una consulenza medica tecnico- CP_1 legale sulla persona della attrice, la causa è stata, quindi, rinviata alla udienza di discussione ex articolo 281 sexies cpc”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di rigetta la domanda attrice;
compensa le spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio tra le parti ma le spese di CTU, liquidate in misura pari all'acconto, sono definitivamente poste a carico di parte attrice che le ha anticipate”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, riformare integralmente nel senso in motivazione indicato l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma di primo grado, statuendo: preliminarmente, dichiarare nulla la sentenza di primo grado;
sempre, preliminarmente, consentire l'escussione testimoniale ammessa e non espletata qualora ritenuta necessaria ed opportuna;
nel merito del gravame, dichiarare l'integrale responsabilità dell'appellata nella persona del L.R.P.T. Sindaco, nel sinistro di cui è CP_1 causa, ex artt. 2051 ed in subordine, 2043 c.c., come sopra meglio motivato e per l'effetto condannarlo ex artt. 1223, 1224, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c., all'integrale risarcimento del danno derivante da lesioni (non patrimoniale e patrimoniale) subito dall'appellante, come sopra meglio quantificato oltre pagina 3 di 20 alla spesa per la C.T.U., pari ad € 502/00 (IVA inclusa) ed a quella per la C.T.P. pari ad € 732/00, entrambe anticipate dai sottoscritti patrocinatori o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'adito Ecc.mo Collegio, oltre le spese e compensi di lite di primo grado sulla base del
D.M. 55/14, da distrarsi;
in subordine, riconoscere la paritaria responsabilità dell'appellata
[...]
, nella persona del L.R.P.T. Sindaco, nel sinistro di cui è causa, ex artt. 2051, 2043 e 1227 c. 1 CP_1
c.c. per prevedibilità e prevenibilità dell'evento da parte del custode e per l'effetto condannarlo pro quota al risarcimento del danno come sopra motivato oltre le spese e compensi di lite ed ai compensi di primo grado sulla base del minore decisum, da distrarsi. Rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat e gli interessi legali sino dal fatto all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, compensi ed accessori dell'attuale grado e del primo giudizio da distrarsi in favore dei patrocinatori antistatari”.
§ 5. — L'appellata in persona del sindaco protempore, costituitasi con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/10/2021, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, per le ragioni indicate in narrativa: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello della ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Pt_1
confermando la sentenza n. 7032/2020 emessa in data 8 maggio 2020 dal Tribunale di Roma Pt_1
e solo in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, accertare la condotta colposa della Pt_1
e diminuire, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. il risarcimento ad ella eventualmente spettante. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio.”.
§ 6. — Alla odierna udienza i difensori hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri scritti;
il difensore dell'appellante ha insistito nell'ammissione delle istanze istruttorie e il difensore dell'appellato si è opposto.
§ 7. — In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi in cui si articola CP_1
l'impugnazione formulata da , pur se non espressi in maniera concisa, siano dotati Parte_1 di sufficiente specificità, essendo stato raggiunto lo scopo tutelato dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n.134/2012) ovvero la conoscenza, da parte dell'appellato, dell'oggetto e delle ragioni del gravame per consentirgli il completo svolgimento di adeguate difese.
Sempre in via pregiudiziale va dichiarata inammissibile l'istanza istruttoria avanzata dall'appellante nell'atto di impugnazione finalizzata a “consentire l'escussione testimoniale ammessa e non espletata qualora ritenuta necessaria ed opportuna”.
Invero “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è pagina 4 di 20 inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (v. Cass. Civ. Sez. 3, n. 16420 del
9/06/2023; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 2, n. 5812 del 23/03/2016), come accaduto nel caso concreto.
Va altresì evidenziato che, in ogni caso, l'escussione dell'ulteriore teste di parte attrice nulla avrebbe potuto aggiungere a quanto dichiarato dalla teste sentita dal Tribunale anche considerando che il capitolo articolato sulla dinamica del sinistro (cfr. punto n. 2 della citazione ove si legge:
2. Che
l'istante mentre si trovava a percorrere la suddetta via sul marciapiede tenendo per mano il nipote di tenera età, giunta all'altezza dei civici nn. 7 e 21 cadeva rovinosamente terra a causa dell'improvviso cedimento del suddetto manto stradale, mal posato in opera e in evidente stato di abbandono, posto nella strettoia della pavimentazione, obbligata dalla presenza di un grosso albero coperto da fogliame)
è generico con riferimento al punto ove avvenne la caduta e contiene valutazioni non demandabili ai testi.
§ 8. — L'appello formulato da si articola in quattro motivi: Parte_1
§ 8.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “violazione dell'art. 25 cost., giudice naturale precostituito per legge, omessa motivazione sul punto”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Preliminarmente, occorre rilevare la nullità della sentenza di primo grado per evidente violazione dell'art. 25 cost. essendo il procedimento assegnato ab origine ad un magistrato che ha provveduto ad istruirlo completamente (prove orali e
CTU) e pochi giorni precedenti alla sua naturale decisione, “ri” - “auto” - assegnato ad altro per il rispetto di un decreto di “perequazione”, si cfr. ordinanza del 01.10.2019 (il Presidente di sezione del
Tribunale avrebbe potuto assegnarsi dei procedimenti ancora da istruire e non quelli in procinto di decisione). L'Ecc.ma Corte di Appello vorrà, preliminarmente alle censure, valutare se tale modus operandi, spoglio e nuova assegnazione di procedimenti con istruttoria completa davanti ad un precedente magistrato e rinviati per la decisione con successivo rigetto per “incompleta ed imprecisa” istruttoria, sia conforme al dettato Costituzionale, ex art. 25 Cost. e, in caso negativo, dichiarare nulla la sentenza di primo grado”.
Il motivo di appello è infondato.
La violazione del principio di cui all'art.174 c.p.c. (che dispone: “Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti”) non comporta la nullità della sentenza, ma una semplice irregolarità.
pagina 5 di 20 La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza (cfr. Cass.
Civ. n. 1912/2017).
Nella fattispecie risulta, oltretutto, che il cambio del giudice sia stata deciso con provvedimento di perequazione dei ruoli del Presidente del Tribunale in data 3/7/2019, reso esecutivo il 30/9/2019, a seguito del parere favorevole del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello come da decreto del
Presidente della Sez. XII, datato 1/10/2019.
§ 8.2 — il secondo motivo è rubricato: “violazione degli artt. 112, 115 e 132 c. 4 c.p.c.”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “La sentenza risulta affetta da un evidente error in procedendo e, successivo, in iudicando in quanto in alcun passaggio motivazionale concede replica alla richiesta di escussione del secondo testimone tempestivamente avanzata e reiterata a seguito di “cambio” del magistrato nella fase decisionale. L'allora parte attrice nel corso del procedimento e precisamente nelle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., aveva richiesto ed ottenuto l'escussione di due persone presenti al fatto ma il magistrato assegnatario a seguito dell'escussione di una sola soltanto ed alla luce della chiarezza, precisione ed attendibilità della medesima, aveva deciso sua sponte di ritenere “superflua” ulteriore istruttoria: “…il G.U., dato atto, ritiene la prova assunta sufficiente per accertare i fatti senza ascoltare l'altro testimone oggi non comparso…ammette…la
C.T.U…”. I patrocinatori avevano provveduto ad intimare entrambi i testimoni – “…alla successiva udienza del 05.02.2019 è presente per parte attrice l'avv. Daniele BE, il quale deposita intimazione ai testi ritualmente notificato e dà atto della presenza di IA PA…” – e mai vi avevano rinunciato. Una volta appresa la “ri” assegnazione al magistrato estensore, proprio poiché la scelta di non ascoltare il secondo testimone ammesso era stata arbitrariamente presa dal precedente, si reiterava nella comparsa conclusionale la volontà di escutere anche l'altro disertato – si cfr. conclusioni della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata telematicamente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile di Roma, ex adverso adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - preliminarmente, trattandosi di udienza a “trattazione scritta” si insiste nell'ammissione e/o espletamento di tutti i mezzi istruttori non ammessi/non espletati qualora ritenuti necessari ed opportuni…”. Il Tribunale di Roma, nulla replicava sia in udienza tenutasi in trattazione scritta che nella sentenza definitiva, violando contemporaneamente gli artt. 112, 115, 116 e 132 c.4 pagina 6 di 20 c.p.c. nonostante abbia provveduto a giustificare il rigetto anche, testualmente: “…Di conseguenza da un lato non appare credibile la teste quando afferma di aver visto l'asfalto del marciapiede cedere sotto la suola della scarpa dell'attrice dal momento che come affermato dalla teste stava rientrando verso il cancello della scuola… D'altra parte la conformazione della base dell'albero rende non credibile l'indicazione del punto in cui si sarebbe verificato l'incidente… Di conseguenza ritiene il giudicante che nel presente giudizio non sia stata raggiunta la prova del punto in cui si sarebbe verificato l'incidente ed in particolare del punto in cui sarebbe stata presente una alterazione dell'asfalto del marciapiede che avrebbe determinato la caduta dell'attrice…tuttavia non è stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la caduta ed una determinata alterazione dell'asfalto”. Per tali motivi, in tale sede non si può che reiterare la richiesta di escussione di , res.te in ammesso in primo grado sui cap.li dal n. 1 al n. 3 Testimone_1 CP_1 dell'originario atto di citazione, escluse valutazioni”.
Il motivo di appello è infondato.
La riduzione delle liste testimoniali costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione (cfr. Cass. Civ. n. 11810 del 2016; Cass. Civ. n.
9551 del 2009; Cass. Civ. n. 24405 del 2025).
Nella fattispecie il Tribunale ha legittimamente ritenuto di non fissare una ulteriore udienza istruttoria per sentire il secondo testimone di parte attrice, non comparso all'udienza fissata per la sua escussione, essendo: “la prova già assunta sufficiente per accertare i fatti” (cfr. verbale d'udienza del
6/2/2019).
In pratica il Giudice a quo ha reputato che l'ulteriore prova testimoniale nulla avrebbe potuto aggiungere in merito a quanto già narrato dalla prima teste.
Va comunque ribadito che, al termine dell'istruttoria orale e documentale, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova (cfr. Cass. Civ. n. 13485 del
13/06/2014).
pagina 7 di 20 § 8.3 — Con il terzo motivo viene dedotta la: “errata statuizione di rigetto integrale della domanda, violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e/o in subordine, art. 2043 c.c., difformità alla giurisprudenza di legittimità ed alle prove maturate in contraddittorio”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Parte attrice nella richiesta di risarcimento del danno si era limitata a richiedere il risarcimento del danno a causa di una caduta avvenuta a causa del marciapiede dissestato di via Filarete. Solo nell'atto di citazione risultano essere stati forniti ulteriori elementi in ordine all'incidente e infatti l'attrice ha indicato che il giorno 8 maggio 2014, alle
11,45 stava percorrendo a piedi via Filarete tenendo per mano la nipotina. Giunta all'altezza dei civici
7 e 21 era caduta a causa del cedimento della copertura del marciapiede in evidente condizione di abbandono nel punto in cui vi era un restringimento dello spazio percorribile del marciapiede a causa della presenza di un grosso albero. Agli atti risultano delle fotografie, non particolarmente nitide, relative allo stato dei luoghi dalle quali sembrano essere evidenziate delle zone del marciapiede ove manca l'asfalto, zone evidenziate da un volantino colorato e poste a contatto con le radici dell'albero proprio nella zona in cui l'asfalto si trova a contatto con la zona priva di asfalto posta intorno alla base dell'albero. Nel corso del giudizio è stata sentita la teste la quale ha dichiarato di aver Tes_2 assistito alla caduta in quanto stava rientrando nella scuola dopo aver gettato la spazzatura della mensa nei cassonetti presenti nei pressi del cancello della stessa. In quel frangente aveva visto alla sua sinistra l'attrice che camminava tenendo per mano un bambino alla sinistra del marciapiede. Aveva visto l'attrice cadere e contemporaneamente aveva visto la pavimentazione cedere sotto la suola della scarpa della attrice, si era avvicinata, dando atto che vi erano delle foglie sul marciapiede provenienti dagli alberi posti alla destra della attrice. Era rimasta sul posto fino all'arrivo dell'ambulanza lasciando il suo numero telefonico all'attrice. Alla teste sono state mostrate le fotografie allegate all'atto di citazione e la stessa ha riconosciuto lo stato dei luoghi nella fotografia 9A che aveva sottoscritto in cui il punto ove si era verificato il cedimento dell'asfalto era indicato da una rivista. La fotografia indicata mostra chiaramente che la porzione di asfalto sarebbe stata interessata da cedimenti si trova proprio a contatto con una radice dell'albero posta alla base dell'albero di grandi dimensioni e chiaramente nell'area interessata dalla presenza dell'albero, tanto che, come si, può chiaramente vedere dalle altre fotografie, la base dell'albero nella porzione anteriore appare occupare anche una parte ulteriore del marciapiede verso sinistra oltre alla presenza di rami e foglie che fuoriescono dalla base stessa. Di conseguenza da un lato non appare credibile la teste quando afferma di aver visto l'asfalto del marciapiede cedere sotto la suola della scarpa dell'attrice dal momento che come affermato dalla teste stava rientrando verso il cancello della scuola e quindi l'attrice si trovava alla sua sinistra, la porzione di asfalto in questione e la stessa scarpa della attrice pagina 8 di 20 era coperta dai rami e foglie dell'albero, che scaturivano dalla base dello stesso, e che erano frapposte tra la zona di asfalto indicata e la teste. Inoltre, oltre ai rami e foglie chiaramente visibile la presenza della base dell'albero che si trova in posizione avanzata rispetto al punto indicato sull'asfalto dalla teste. D'altra parte la conformazione della base dell'albero rende non credibile la indicazione del punto in cui si sarebbe verificato l'incidente - non avendo l'attrice nemmeno mai precisato il punto dell'incidente avendo indicato solo un tratto di strada compreso tra i civici 7 e 21, distanti tra loro una cinquantina di metri e che costituiscono l'entrata carrabile e principale della scuola su via Filarete - dal momento che se effettivamente l'attrice stesse passando proprio accanto all'albero, tanto da aver messo piede proprio accanto ad una radice dell'albero che si sporgeva verso la sua provenienza, nel passo successivo avrebbe urtato l'albero che nella sua conformazione circolare si estendeva verso sinistra e sarebbe stata costretta a passare tra gli arbusti con foglie che erano nati dalla base dello stesso. Di conseguenza ritiene il giudicante che nel presente giudizio non sia stata raggiunta la prova del punto in cui si sarebbe verificato l'incidente ed in particolare del punto in cui sarebbe stata presente una alterazione dell'asfalto del marciapiede che avrebbe determinato la caduta dell'attrice, tenuto conto che l'attrice non ha neppure indicato il punto preciso in cui il fatto si sarebbe verificato.
In questo contesto se non si hanno motivi per non ritenere credibile la caduta, tuttavia, non è stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la caduta ed una determinata alterazione dell'asfalto. D'altra parte il punto indicato dalla teste dimostrerebbe la negligenza dell'attrice in quanto avrebbe camminato senza la dovuta attenzione nella zona interessata dalle radici dell'albero proprio nell'area della base dell'albero, collocazione resa evidente sia dalla conformazione del luogo e delle radici, ma anche dalla forma dell'albero che avrebbe comunque impedito all'attrice di continuare a camminare in avanti, ostruendone il percorso e dalla presenza di rami e foglie che fuoriuscivano dalla base dell'albero e che avrebbero reso difficile il cammino, presenza chiaramente avvertibile e che avrebbe indotto il pedone a spostarsi verso sinistra prima di raggiungere l'albero. Analogamente la mancata prova del nesso di causalità determina anche la reiezione della domanda basata sulle insidie di cui all'articolo 2043 c.c. Deve pertanto, essere respinta la domanda attrice. Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio tenuto conto dell'oggettiva presenza di un'alterazione della pavimentazione del marciapiede che rientra nell'obbligo di manutenzione da parte di e tale dissesto, anche se non si è CP_1 raggiunta la prova della causa dell'incidente, appare un chiaro sintomo della disattenzione della manutenzione da parte degli organi preposti”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo, che: “Il Tribunale di prime cure ha errato nello statuire il rigetto della domanda nonostante, censurando nel merito la pronuncia, la chiara pagina 9 di 20 istruttoria espletata e la regolamentazione della fattispecie de qua, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. ....
Nell'articolata e complessa motivazione, in alcuni passaggi contraddittoria e poco chiara, il Tribunale di prime cure sembrerebbe ricercare in “solitaria” delle incongruenze inesistenti ed indica dei passaggi testimoniali – al medesimo - “poco chiari”, che in realtà non sussistono. Le motivazioni di rigetto si prestano ad essere così riassunte: la testimone non risulta credibile poiché non poteva vedere quanto dichiarato in aula cioè la contemporaneità della caduta ed il cedimento dell'asfalto – in realtà lo riferì con estrema chiarezza e certezza;
non era stato precisato nell'atto di citazione il punto esatto della caduta (in realtà, le fotografie dello stato dei luoghi risultavano depositate fin dall'iscrizione);
l'appellante era stata negligente poiché aveva deciso di transitare sulle radici poste alla base dell'albero (in realtà, la caduta è avvenuta per cedimento dell'asfalto del marciapiede e non nella parte non asfaltata); il punto della caduta, ritenuto in più passaggi motivazionali “incerto” e “non individuato” risultava inverosimile, poiché al “passo successivo” l'appellante sarebbe stata impedita dal proseguire per la presenza dell'arbusto (dimenticando il piccolo nipote che teneva per mano alla propria sinistra, nonché il muro di cinta che causava la strettoia). Preliminarmente, risulta evidente la contraddittorietà di tali motivazioni, in quanto non è possibile statuire che “nel presente giudizio non sia stata raggiunta la prova del punto in cui si sarebbe verificato l'incidente ed in particolare del punto in cui sarebbe stata presente una alterazione dell'asfalto” e, contemporaneamente, che “il punto indicato dalla teste dimostrerebbe le negligenze dell'attrice in quanto avrebbe camminato senza la dovuta attenzione nella zona interessata dalle radici dell'albero proprio nell'area della base dell'albero”, oltre “alla teste sono state mostrate le fotografie allegate all'atto di citazione e la stessa ha riconosciuto lo stato dei luoghi nella fotografia 9A che aveva sottoscritto in cui il punto ove si era verificato cedimento dell'asfalto era indicato da una rivista”. La circostanza che l'appellante transitava in una parte del marciapiede asfaltata e, quindi, adibita al passaggio pedonale, che cedette sotto il piede di appoggio, risulta sufficiente a decretare una responsabilità del custode sia ex art. 2051 che 2043 c.c. ed a sconfessare l'intera articolata e contraddittoria motivazione. La circostanza – errata come meglio si vedrà – che tale area fosse nei pressi di alcune radici e poco prima dell'albero non risulta in alcun modo pertinente, poiché fu la P.A. o chi per essa ad “abilitare” in quel punto il transito pedonale asfaltandolo e consentendolo – avrebbe dovuto lasciarlo “grezzo” CP_1 parimenti alla zona circostante alla base dell'arbusto. Inoltre, nel merito, le dichiarazioni rese dalla testimone in aula, oltre ad avere “convinto” il precedente magistrato che senza alcuna esitazione ritenne superfluo l'escussione dell'altro testimone ed ammise direttamente la C.T.U., non risultano in alcun modo contraddittorie ed imprecise, ne' individuano il punto del cedimento dell'asfalto come, testualmente, “…indicato da una rivista” ma “in corrispondenza della rivista” – cioè alla sua sinistra, pagina 10 di 20 nella strettoia insistente fra l'albero ed il muro di cinta ed al di là delle radici, in quell'area inesistenti. La testimone, che si trovava a pochi metri dall'appellante e con il viso rivolto verso la medesima – stava rientrando nel cancello di ingresso del plesso scolastico in posizione arretrata rispetto ai bidoni della nettezza urbana, come da fotografie depositate - in aula riferiva: “…preciso che io lavoro in via Filarete presso la mensa della scuola ove è avvenuta la caduta della . Pt_1
Preciso che io ero intenta a portare all'esterno dell'istituto i sacchi dei rifiuti della mensa, sia organico che indifferenziata. Avevo appena depositato i sacchi negli appositi secchioni. Poi stavo rientrando nel cancello della scuola mediante il passo carrabile che interrompe la continuità del marciapiede. Alla mia sinistra ho visto la signora che camminava con un bambino alla sua sinistra sul marciapiede, ho visto la signora cadere e in quell'attimo ho notato anche che la pavimentazione in asfalto aveva ceduto sotto la suola del piede della signora ove è caduta per detto dissesto per essersi trovata nel vuoto. Io mi sono subito avvicinata perché la signora urlava e aveva dolore e constatai che ella manifestava dolore al fianco destro e gamba destra non riusciva ad alzarsi e muoversi. Vi erano delle foglie sul marciapiede e degli alberi sulla sua destra, ma ribadisco che la caduta fu provocata dal cedimento della pavimentazione. Si sono avvicinate altre persone, hanno chiamato l'ambulanza, io sono stata lì fino all'arrivo dei soccorsi e lasciai prima di ritornare a scuola il mio numero di telefono alla signora. Riconosco le foto n. 9A che sottoscrivo - in cui è prodotto il dissesto stradale in cui si osserva il cedimento dell'asfalto in corrispondenza della rivista che sottoscrivo”. Alcuna incertezza ed alcuna imprecisione appare allo scrivente – ma anche appariva al primo magistrato assegnatario – in tali dichiarazioni. Inoltre, nella comparsa conclusionale si rappresentava che la nostra fattispecie – cedimento dell'asfalto/pavimentazione risulta già da sé inconciliabile con una negligenza, imperizia e disattenzione del pedone. Nella nostra fattispecie l'appellante stava transitando in una parte del marciapiede – fra l'altro obbligata - perfettamente asfaltata che ha ceduto sotto il proprio piede, quindi non è dato comprendere come se ne possa statuire una negligenza ed imperizia, in presenza di una certa ed evidente imperizia e negligenza della P.A. che ha – male – asfaltato quel tratto di marciapiede rivelatosi instabile e cedevole. Inoltre, visionando le fotografie allegate e soprattutto la n.
9/A, il punto del cedimento non risulta posizionato “ove è la rivista” e, quindi, “sopra le radici” dell'albero, ma alla sua sinistra, ove non insiste alcuna radice fra l'albero ed il muro di cinta, vicino all'ingresso della strettoia che in quel punto viene a crearsi. Infine, non risulta neppure essere vero che transitare in quel punto avrebbe “impedito all'attrice di continuare a camminare in avanti, ostruendone il percorso e dalla presenza di rami e foglie che fuoriuscivano dalla base dell'albero e che avrebbero reso difficile il cammino, presenza chiaramente avvertibile e che avrebbe indotto il pedone a spostarsi verso sinistra prima di raggiungere l'albero”, in quanto il Tribunale ha dimenticato che la pagina 11 di 20 sig.ra teneva per mano alla propria sinistra il piccolo nipote, quindi, risulta assolutamente Pt_1 normale che, in un simile contesto, l'accompagnatore giunga a ridosso della strettoia per poi fermarsi e spostarsi alla propria sinistra al fine di porsi “in fila indiana” con il piccolo avanti così da non lasciargli mai la mano, come avvenne ed indicato dalla testimone in aula. La responsabilità della P.A., nella nostra fattispecie risulta evidente, essendo l'appellante rovinata in terra in un tratto di marciapiede transitabile ed asfaltato, per via del cedimento del manto stradale mal posa in opera. A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale di prime cure, l'insidia era celata ed imprevedibile per il pedone, l'appellante non risulta essere stata negligente, distratta ed imperita e la P.A. nulla ha dimostrato al fine di andare esente da responsabilità sia ex art. 2051 c.c. che, in subordine, ex art. 2043 c.c. Concludendo, quindi, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, accertata la responsabilità dell'appellata nella persona del L.R.P.T. Sindaco, ex artt. 2051 ed in CP_1 subordine, 2043 c.c. ed errata la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, come sopra meglio motivato, per l'effetto, condannarlo, ex artt. 1223, 1224, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c., all'integrale risarcimento del danno derivante da lesioni (non patrimoniale e patrimoniale) subito dall'appellante quantificato complessivamente in €78.915/00 per il danno non patrimoniale, oltre alle spese mediche sostenute, nella misura di € 20,00, come accertato dal C.T.U. ed indicato nella comparsa conclusionale di primo grado, nonché alla spesa per la C.T.U., pari ad € 502/00 (IVA inclusa) ed a quella per la C.T.P. pari ad € 732/00, entrambe anticipate dai sottoscritti patrocinatori antistatari o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'adito magistrato, nonché alle spese e compensi di lite di primo grado sempre da distrarsi”.
§ 8.4 — Con il quarto motivo viene dedotta la: “omessa necessaria indagine in ordine alla prevedibilità / prevenibiltà del custode, in subordine, circa il verificarsi dell'evento ai fini di una declaratoria di responsabilità concorsuale della p.a., ex art. 1227 c. 1 c.c.”
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “Il Tribunale di Roma, in subordine ai motivi sopra esposti e nonostante l'avesse più volte indicato nella sentenza nel riportare le pronunce costanti della S.C., ha mancato di indagare in ordine alla prevedibilità e prevenibilità del custode proprietario/custode della strada P.A., dell'evento, fondamentale e necessaria ai fini di un riconoscimento eventualmente concorsuale nel sinistro, come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ex art. 1227 c. 1 c.c. Nonostante nella sentenza è dato rinvenire: “ponendo a base della domanda risarcitoria 'la responsabilità da custodia' ex articolo 2051 cc e quella da insidia ex art. 2043 cc. Si deve quindi procedere verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto della attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in pagina 12 di 20 custodia la sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incombe nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13006), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare sussistano requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura, ed il comportamento. Detta norma, pedante, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come cause esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al range di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n. 12895). Si dette, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del marciapiede al momento della caduta. La norma di cui l'art. 2051 cc, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente…nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057)”…il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima…mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno e comprensivo della condotta incauta della vittima che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c…”. Il Tribunale si è soffermato unicamente – fra l'altro errando come sopra meglio precisato – sull'analisi del comportamento dell'appellante al momento del sinistro ponendo la vicenda esclusivamente dal “suo punto di vista” – pagina 13 di 20 si ribadisce errando – e, quindi, sulla possibile prevedibilità, negligenza, evitabilità, conoscenza dello stato dei luoghi dell'utente, tralasciando completamente ogni doverosa indagine in ordine al comportamento del custode in merito alla prevedibilità e prevenibilità del medesimo, necessaria al fine di vederlo andare esente da responsabilità o corresponsabilità nell'evento. La S.C., dapprima con la sentenza n. 25837/17, ribadita dalla recentissima sentenza n. 26524 del 20.11.2020 ha statuito la cassazione di ogni pronuncia in ordine a tali fattispecie che abbia mancato di compiere una tale indagine: “…il motivo è fondato, in quanto la Corte di Appello ha mostrato di aderire ad una nozione di caso fortuito che si identifica con l'accertamento della condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode. È noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015),
giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, co. 1 c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019). Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n.
25837/2017, secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In pagina 14 di 20 questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima». Nel caso specifico della caduta di pedone in una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano…Deve conclusivamente affermarsi che, in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, c. 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”. Nella nostra fattispecie, non fù la “condotta” imprevedibile e non prevenibile dell'appellante la causa del danno, in quanto è stata la P.A. ad abilitare/consentire il transito pedonale in quel tratto, avendo provveduto ad asfaltarlo anche se – circostanza non attinente alla realtà del fatto storico erroneamente riportata dal
Tribunale – fosse nei pressi o al di sopra delle radici di un albero. Parimenti alcuna colpa può essere imputata all'appellante la quale posò in terra il piede in una zona “integra” dell'asfalto su di un marciapiede adibito al transito pedonale, che ha ceduto sotto il piede di appoggio, facendola cadere in terra. Indagine di prevedibilità e prevenibilità del custode che risulta completamente mancante nella sentenza impugnata e che si chiede di essere colmata dall'Ecc.ma Corte di Appello capitolina.
Indagine, nella nostra fattispecie, che avrebbe condotto a decretare, ancora una volta l'esclusiva responsabilità della P.A. o quantomeno concorsuale paritetica, essendo il cedimento venutosi a creare al passaggio facilmente rimuovibile o evitabile, parimenti alla certa prevedibilità e prevenibilità da pagina 15 di 20 parte del custode. Inoltre, il medesimo magistrato a pag. 11 ultimo capoverso e pag. 12 così ha statuito: “Sussistono, tuttavia giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio tenuto conto della oggettiva presenza di una alterazione della pavimentazione marciapiede che rientra nell'obbligo da parte di e tale dissesto – ndr. in realtà cedimento di una parte CP_1 precedentemente “integra” !!! - appare un chiaro sintomo della disattenzione della manutenzione da parte degli organi preposti”. Concludendo, quindi, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma di completare la parte motivazionale della sentenza indagando – o applicando quanto già accertato nelle ultime righe motivazionali dal Tribunale capitolino - sulla possibile prevedibilità/evitabilità/previdibilità del custode di un simile evento e, una volta acclarata la responsabilità o la corresponsabilità dell'appellata nella persona del L.R.P.T. CP_1
Sindaco, ex artt. 2051, in subordine 2043 e 1227 c. 1 c.c., come sopra meglio motivato, per l'effetto, condannarlo al danno subito dall'appellante, eventualmente pro-quota come sopra quantificato, oltre alle spese di lite e compensi di lite, quest'ultimi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
I motivi nn. 3 e 4 possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
Anzitutto occorre premettere in diritto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Più specificatamente il fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma "incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass. 6/02/2007 n. 2563; Cass.
20/10/2005 n. 20317).
pagina 16 di 20 Va altresì evidenziato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 9/05/2024 n.12663).
Tanto premesso, occorre primo luogo evidenziare che - come correttamente rilevato dal Giudice
a quo - l'attrice non ha chiarito il punto della via Filarete dove avvenne l'incidente, avendo indicato in citazione un tratto di strada compreso tra i civici 7 e 21, che sono tra loro “distanti tra loro una cinquantina di metri” secondo quanto esposto in sentenza e non oggetto d'impugnazione.
Né questa lacuna è stata colmata dalla deposizione della teste escussa , la Testimone_3 quale, rispondendo alla domanda di cui al punto n. 2 della citazione (vero che: “2. Che l'istante mentre si trovava a percorrere la suddetta via sul marciapiede tenendo per mano il nipote di tenera età, giunta all'altezza dei civici nn. 7 e 21 cadeva rovinosamente terra a causa dell'improvviso cedimento del suddetto manto stradale, mal posato in opera e in evidente stato di abbandono, posto nella strettoia della pavimentazione, obbligata dalla presenza di un grosso albero coperto da fogliame) riferiva: “Si è vero… Stavo rientrando nel cancello della scuola mediante il passo carrabile che interrompe la continuità del marciapiede alla mia sinistra ho visto la signora che camminava con un bambino alla sua sinistra sul marciapiede, Ho visto la signora cadere e in quell'attimo ho notato anche che la pavimentazione in asfalto aveva ceduto sotto la suola del piede della signora che è caduta per detto dissesto per essersi trovata nel vuoto. … Vi erano delle foglie sul marciapiede e degli alberi alla sua destra ma ribadisco che la caduta fu provocata dal cedimento della pavimentazione… riconosco la foto numero 9 che sottoscrivo in cui è riprodotto il dissesto stradale in cui si osserva il cedimento dell'asfalto in corrispondenza della rivista che sottoscrivo” (cfr. verbale d'udienza del 5/2/2029).
Appare infatti evidente che la teste, rispondendo a una domanda che indicava genericamente i civici nn. 7 e 21 della via Filarete, non ha chiarito il punto dove avvenne la caduta, avendo fatto riferimento al suo punto di osservazione e si deve precisare che la foto che ha sottoscritto è pagina 17 di 20 assolutamente poco chiara così come sono poco chiare - come evidenziato dal tribunale - le altre foto allegate nel fascicolo di parte attrice e indicate come scattate prima della “riasfaltatura”, essendo in ombra e notandosi in esse il tronco di un grosso albero, delle foglie, delle radici affioranti, un foglio di rivista collocato a terra in posizione immediatamente adiacente al tronco, e quella che sembra essere una pavimentazione dissestata (cfr. fotografie indicate come luogo del sinistro prima della
“riasfaltatura” accluse al fascicolo di primo grado di parte attrice).
Va altresì rilevato che si condividono i dubbi sull'attendibilità della suddetta teste espressi dal giudice a quo, essendo ben difficile capire, osservando quel luogo così intricato, che la caduta della signora sia stata determinata dal cedimento dell'asfalto, cedimento peraltro assolutamente non visibile nelle foto citate, e non dalle radici affioranti o dalle foglie.
Da tali risultanze emergono dunque incertezze sulla dinamica del sinistro che sono avvalorate dal fatto - riportato nella sentenza e anch'esso non oggetto di gravame - che l'attrice, nella richiesta di risarcimento del danno inviata al prima di incardinare il giudizio, aveva riferito che la caduta CP_2 era stata causata non da un cedimento della pavimentazione al suo passaggio ma dal suo dissesto.
Nel caso di specie, dunque, è rimasto incerto lo stesso svolgimento dei fatti e pertanto l'attrice, non ha provato – come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. – il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate.
Occorre infatti ricordare che “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 18/07/2023, n.
20986).
Deve aggiungersi che appare altrettanto evidente, considerando l'agevole percepibilità del dell'intricatezza del luogo dominato della presenza del grosso tronco d'albero, anche tenendo conto che l'incidente è avvenuto alle ore 11.45 e quindi in piena luce diurna, che la era perfettamente in Pt_1 grado di accorgersi del pericolo e deve dunque desumersi che la stessa procedesse in quel sito così ristretto senza prestare la dovuta attenzione allo stato dei luoghi, probabilmente perché distratta dal bambino che teneva per mano, essendo oltretutto prevedibile la presenza del dissesto del marciapiede o comunque della sua asperità a causa della presenza delle radici dell'albero.
La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo. pagina 18 di 20 Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (cfr. Cass. Civ. 13 gennaio
2015, n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, la Corte ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cass. Civ. 23 maggio 2023, n.14228).
Pertanto, accertata la visibilità e prevedibilità del pericolo, deve ritenersi che la condotta della danneggiata ha certamente inciso in maniera autonoma nella sequenza causale determinativa dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
Ne deriva che la responsabilità di debba essere esclusa, avendo avuto la cosa in CP_1 custodia il ruolo di mera occasione del danno e non già di causa dell'infortunio, attribuibile al comportamento incauto della danneggiata.
Va dunque confermato il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c..
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante dato dimostrazione dell'esistenza di una insidia, caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile e imprevedibile, per quanto sopra osservato.
§ 9 — In definitiva, l'appello deve essere respinto.
§10 — L'onerosità probatoria gravante sulla parte attrice, la particolare complessità dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia nonché il fatto che l'attrice ha sicuramente subito le lesioni lamentate consentono la compensazione delle spese del grado.
§ 11 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 7032/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Spese di lite compensate;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. NT NE
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