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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 848/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
viale Certosa 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGGIO NICOLA
AMEDEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
PA LA ( ) VIA PAGANO 20149 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA MARELLI 12 CP_1 P.IVA_1
27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. TOMMASELLI CLARA, che lo rappresenta e pagina 1 di 11 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAIO ROBERTO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI
avente ad oggetto: Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per : in via principale e nel merito: Parte_1
- accogliere, per i motivi tutti, in fatto e diritto, dedotti in narrativa, il proposto appello;
- conseguentemente, in riforma integrale della sentenza n. 185/2025 resa dal Tribunale di Monza – Sez. Lavoro – nel procedimento R.G. n. 271/2024, dott.ssa Crispino, depositata il 12 febbraio 2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado di seguito riportate in corsivo;
- condannare l' alla restituzione in favore del sig. delle somme CP_1 Parte_1
da lui già corrisposte in forza della sentenza di primo grado appellata, come da documentazione allegata (doc. 2 e punto VII del presente ricorso), ovvero delle diverse somme accertate in corso di causa:
- e, quindi, per l'effetto:
«in via preliminare:
➢ sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva/esecutorietà/esecuzione e/o i termini di pagamento dell'avviso di addebito n. 368 2023 00132268 25 CP_1
000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prive di titolo;
➢ dichiarare l'intervenuta decadenza dell ai sensi dell'art. 25, lett. a), del d.lgs. CP_1
n.46/1999; nel merito, in via principale:
pagina 2 di 11 ➢ dichiarare, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, la nullità e/o l'annullamento e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto;
➢ dichiarare, comunque, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico del ricorrente;
➢ in ogni caso, revocare, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, l'avviso di addebito opposto;
Per e - Voglia l'On.le Collegio adito, rigettare il ricorso CP_1 Controparte_2
in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 185/2025 del Tribunale di Monza, con conferma dell'avviso di addebito n. 368 2023 00132268 23 000 e con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' della somma di €2.269,69, oltre ulteriori accessori sino CP_1
al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma accertata in esito al presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 1852 del 13.2.2025 il Tribunale di Monza dr.ssa Zenaide Crispino ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di addebito notificato il 21.12.2023 contenente l'intimazione di pagamento della somma di € 2.269,69 per contributi a percentuale eccedenti il minimale dovuti alla gestione per l'anno 2018. Parte_2 CP_1
Il primo giudice ha respinto il ricorso ritenendo l'avviso impugnato correttamente motivato avendo esplicitato il titolo di contribuzione richiesta, su cui la parte ricorrente aveva tra l'altro fatto ampia difesa, in tal modo evidenziando la consapevolezza e la sufficienza della motivazione dell'atto impugnato.
Ha respinto altresì l'eccezione di decadenza dall'iscrizione al ruolo delle somme da parte di ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. A) D. Lgs. 46/1999, in quanto la CP_1
pagina 3 di 11 decadenza non esclude comunque il diritto di credito di che può essere accertato CP_1
nel giudizio di opposizione ed avendone fatto domanda la stessa . CP_1
Nel merito il primo giudice ha rilevato che è corretta la pretesa contributiva eccedente il minimale avanzata da sui redditi da impresa per l'anno 2018 come indicati dal CP_1
ricorrente nel quadro RR del modello Unico redditi presentato.
I redditi di cui al quadro RR 2018 comprendono il reddito del ricorrente derivante dalla partecipazione al 50% nella società società che gestisce un unico Parte_3
immobile in locazione a terzi.
L'art. 3 bis L.233/1990 ai fini dell'imponibile per i contributi dovuti alla gestione artigiana considera la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno di riferimento e l'art. 6 comma 3 DPR 917/1986 specifica che i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice sono considerati redditi d'impresa e sono determinati in via unitaria in base alle norme relative a tali redditi.
In ragione di tale normativa ha correttamente ricondotto l'importo del reddito dalla CP_1
SNC ai redditi imponibili ai fini del contributo alla ES artigiani eccedenti i minimali già considerati a carico del ricorrente per la sua attività svolta all'interno dell'Arka srl di cui è socio al 50% e vi lavora quale artigiano.
E, dunque, indipendentemente dall'attività svolta nella SNC il reddito derivante dalla partecipazione a tale società di persone va considerato ai fini del reddito impresa per il calcolo della contribuzione dovuta alla ES NA . CP_1
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con sei motivi di appello.
Con il primo motivo critica la sentenza per non aver dichiarato la decadenza dell'iscrizione a ruolo del debito contributivo nel termine di cui all'art. 25 D. lgs.
46/1999: il credito è relativo all'anno 2018 mentre l'avviso impugnato è stato notificato nel dicembre 2023, dunque, ben oltre il termine di tre anni previsto dalla norma in oggetto.
pagina 4 di 11 Critica la sentenza anche sotto il profilo di aver considerato tale termine avente effetto meramente processuale e privo di effetto sul credito che può essere accertato in giudizio su domanda dell . CP_1
Con il secondo motivo ribadisce le ragioni di nullità dell'avviso di addebito impugnato per difetto della motivazione, dei criteri di calcolo, la base imponibile assunta, le normative applicate, la qualificazione giuridica del reddito considerato, indicazione di accertamenti e risultanze istruttorie.
Parte Con il terzo e quarto motivo critica la qualificazione del reddito della quali redditi d'impresa, giacché la non è una società commerciale, ma la stessa Parte_4
gestisce un solo immobile concesso in locazione a terzi, a tal fine richiama l'art. 55
TUIR che definisce quali redditi d'impresa solo quelli derivanti da esercizio di imprese commerciali.
Nel caso in esame l'attività di mera gestione immobiliare non rientra fra le attività commerciali, richiamando Cass. 12138/2019.
Tra l'altro l'appellante rileva di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno Parte della così non potendosi considerare i redditi derivanti dalla stessa ai fini di contribuzione, trattandosi di redditi da capitale e non da lavoro artigiano.
Con il quinto motivo impugna la sentenza per errata applicazione dell'art. 6 comma 3
TUIR ai fini contributivi, in quanto l'art. 55 TUIR definisce esattamente i redditi d'impresa che escludono il reddito dalla partecipazione ad una società di persone che gestisce un solo immobile di proprietà in locazione a terzi.
Con il sesto motivo chiede la restituzione delle somme versate a titolo di esecuzione della sentenza impugnata, avendo versato le somme ad in data 16.4.2025 con CP_1
espressa riserva d'appello alla sentenza.
Si è costituita in appello con memoria, con la quale ribadisce che ove sia ritenuta CP_1
l'avvenuta decadenza dall'iscrizione al ruolo delle somme oggetto di causa, il credito va accertato su domanda di già formulata in giudizio, nessun effetto avendo la CP_1
pagina 5 di 11 decadenza dall'iscrizione al ruolo – mediante la procedura speciale di recupero dei crediti dell'Istituto – con il diritto di credito sostanziale dell'ente.
Chiede la conferma della sentenza nel merito.
La causa è stata discussa all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come in dispositivo in calce.
I motivi di appello dal secondo al sesto vanno esaminati congiuntamente riguardando tutti il merito della domanda.
La partecipazione alle società di persone è configurata da un punto di vista del reddito come reddito personale e non separato della società, per il principio di trasparenza fiscale delle snc e delle sas.
A tale proposito si richiama la motivazione della sentenza 351/2020 Corte appello
Milano Lav. Anche ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
“Allo scopo occorre premettere che l'art.
3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla I. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi
d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono».
La disciplina previgente era contenuta nell'art. 1 della I. 2 agosto 1990, n. 233, che prevedeva al primo comma che «A decorrere dal 10 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
Irpef, relativo all'anno precedente».
pagina 6 di 11 Con la nuova disposizione rileva «la totalità» dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della legge n. 233 del 1990.
Il legislatore ha, dunque, scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.
La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi
d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo postriforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad
IRPEG (ora IRES).
Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi CP_1 pagina 7 di 11 La soluzione che qui viene adottata è del tutto coerente con l'impostazione del sistema come delineata dall'art. 38, secondo comma della Costituzione, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.
Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del 2004 del d.P.R. n. 917 del 2016).
Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29779 del
2017,secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modif., in I. 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di CP_1
società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali.
Il Giudice delle leggi ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a pagina 8 di 11 differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante;
né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 5 I. 2 agosto
1990 n. 233, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa.
E' vero che la Consulta, nel richiamato arresto, ha rilevato che dall'art. 38, comma 2, Cost., non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile.”
Pertanto, sussiste il diritto al credito contributivo come accertato da e reclamato CP_1
mediante l'avviso di addebito impugnato.
Venendo ora ad esaminare l'eccezione di decadenza dall'iscrizione al ruolo sollevata con il primo motivo di ricorso va detto che l'art. 25 d. lgs 46/1999 intitolato “Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali” così dispone:
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
pagina 9 di 11 a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il
31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Posto che il pagamento dei contributi a percentuale per l'anno 2018 scadeva il 1 luglio
2019, così il termine per l'iscrizione a ruolo dell'importo scadeva il 31.12.2020, con la conseguente decadenza di dall'iscrizione al ruolo per tardività dell'iscrizione al CP_1
ruolo, ma va accertato il credito contributivo in favore di in pari misura a quanto CP_1
domandato dallo stesso in giudizio. CP_3
Invero la decadenza dell' dall'iscrizione al ruolo del debito contributivo non CP_1
determina di per sé il venir meno del credito medesimo, ma ha quale effetto la mera impossibilità di procedere al recupero del credito mediante la procedura di favore della riscossione mediante ruolo, ben potendo esservi un accertamento del credito in via giudiziale da parte di . CP_1
Nel caso in esame, sussistendo il presupposto contributivo per l'eccedenza dal minimale di reddito come innanzi spiegato per i contributi percentuali dovuti alla gestione artigiani, consente di accertare il credito a favore dell con la condanna CP_1
dell'appellante al pagamento dell'importo di e 2.269,40 comprensivo di sanzioni civili e ed interessi di mora.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM 147/2022 nell'importo di € 1.100 per il primo grado ed 1.700 per il presente grado così ritenuto pagina 10 di 11 congruo al valore ed all'attività svolta in giudizio, con condanna dell'appellante a pagare tali importi ad . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in riforma della sentenza n.1852/2025 del Tribunale di Monza annulla l'avviso di addebito 368 2023 00132268 25 000 notificato in data 21.12.2023;
- condanna il signor in favore di per la somma di € 2.269,40 Parte_1 CP_1
a titolo di contributi percentuali eccedenti i minimi contributivi alla ES NA comprensivo di sanzioni civili ed interessi di mora;
- condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del doppio grado, che liquida nell' importo complessivo di € 2.800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Milano, 27.11.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 848/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
viale Certosa 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGGIO NICOLA
AMEDEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
PA LA ( ) VIA PAGANO 20149 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA MARELLI 12 CP_1 P.IVA_1
27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. TOMMASELLI CLARA, che lo rappresenta e pagina 1 di 11 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAIO ROBERTO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI
avente ad oggetto: Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per : in via principale e nel merito: Parte_1
- accogliere, per i motivi tutti, in fatto e diritto, dedotti in narrativa, il proposto appello;
- conseguentemente, in riforma integrale della sentenza n. 185/2025 resa dal Tribunale di Monza – Sez. Lavoro – nel procedimento R.G. n. 271/2024, dott.ssa Crispino, depositata il 12 febbraio 2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado di seguito riportate in corsivo;
- condannare l' alla restituzione in favore del sig. delle somme CP_1 Parte_1
da lui già corrisposte in forza della sentenza di primo grado appellata, come da documentazione allegata (doc. 2 e punto VII del presente ricorso), ovvero delle diverse somme accertate in corso di causa:
- e, quindi, per l'effetto:
«in via preliminare:
➢ sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva/esecutorietà/esecuzione e/o i termini di pagamento dell'avviso di addebito n. 368 2023 00132268 25 CP_1
000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prive di titolo;
➢ dichiarare l'intervenuta decadenza dell ai sensi dell'art. 25, lett. a), del d.lgs. CP_1
n.46/1999; nel merito, in via principale:
pagina 2 di 11 ➢ dichiarare, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, la nullità e/o l'annullamento e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto;
➢ dichiarare, comunque, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico del ricorrente;
➢ in ogni caso, revocare, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, l'avviso di addebito opposto;
Per e - Voglia l'On.le Collegio adito, rigettare il ricorso CP_1 Controparte_2
in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 185/2025 del Tribunale di Monza, con conferma dell'avviso di addebito n. 368 2023 00132268 23 000 e con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' della somma di €2.269,69, oltre ulteriori accessori sino CP_1
al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma accertata in esito al presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 1852 del 13.2.2025 il Tribunale di Monza dr.ssa Zenaide Crispino ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di addebito notificato il 21.12.2023 contenente l'intimazione di pagamento della somma di € 2.269,69 per contributi a percentuale eccedenti il minimale dovuti alla gestione per l'anno 2018. Parte_2 CP_1
Il primo giudice ha respinto il ricorso ritenendo l'avviso impugnato correttamente motivato avendo esplicitato il titolo di contribuzione richiesta, su cui la parte ricorrente aveva tra l'altro fatto ampia difesa, in tal modo evidenziando la consapevolezza e la sufficienza della motivazione dell'atto impugnato.
Ha respinto altresì l'eccezione di decadenza dall'iscrizione al ruolo delle somme da parte di ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. A) D. Lgs. 46/1999, in quanto la CP_1
pagina 3 di 11 decadenza non esclude comunque il diritto di credito di che può essere accertato CP_1
nel giudizio di opposizione ed avendone fatto domanda la stessa . CP_1
Nel merito il primo giudice ha rilevato che è corretta la pretesa contributiva eccedente il minimale avanzata da sui redditi da impresa per l'anno 2018 come indicati dal CP_1
ricorrente nel quadro RR del modello Unico redditi presentato.
I redditi di cui al quadro RR 2018 comprendono il reddito del ricorrente derivante dalla partecipazione al 50% nella società società che gestisce un unico Parte_3
immobile in locazione a terzi.
L'art. 3 bis L.233/1990 ai fini dell'imponibile per i contributi dovuti alla gestione artigiana considera la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno di riferimento e l'art. 6 comma 3 DPR 917/1986 specifica che i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice sono considerati redditi d'impresa e sono determinati in via unitaria in base alle norme relative a tali redditi.
In ragione di tale normativa ha correttamente ricondotto l'importo del reddito dalla CP_1
SNC ai redditi imponibili ai fini del contributo alla ES artigiani eccedenti i minimali già considerati a carico del ricorrente per la sua attività svolta all'interno dell'Arka srl di cui è socio al 50% e vi lavora quale artigiano.
E, dunque, indipendentemente dall'attività svolta nella SNC il reddito derivante dalla partecipazione a tale società di persone va considerato ai fini del reddito impresa per il calcolo della contribuzione dovuta alla ES NA . CP_1
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con sei motivi di appello.
Con il primo motivo critica la sentenza per non aver dichiarato la decadenza dell'iscrizione a ruolo del debito contributivo nel termine di cui all'art. 25 D. lgs.
46/1999: il credito è relativo all'anno 2018 mentre l'avviso impugnato è stato notificato nel dicembre 2023, dunque, ben oltre il termine di tre anni previsto dalla norma in oggetto.
pagina 4 di 11 Critica la sentenza anche sotto il profilo di aver considerato tale termine avente effetto meramente processuale e privo di effetto sul credito che può essere accertato in giudizio su domanda dell . CP_1
Con il secondo motivo ribadisce le ragioni di nullità dell'avviso di addebito impugnato per difetto della motivazione, dei criteri di calcolo, la base imponibile assunta, le normative applicate, la qualificazione giuridica del reddito considerato, indicazione di accertamenti e risultanze istruttorie.
Parte Con il terzo e quarto motivo critica la qualificazione del reddito della quali redditi d'impresa, giacché la non è una società commerciale, ma la stessa Parte_4
gestisce un solo immobile concesso in locazione a terzi, a tal fine richiama l'art. 55
TUIR che definisce quali redditi d'impresa solo quelli derivanti da esercizio di imprese commerciali.
Nel caso in esame l'attività di mera gestione immobiliare non rientra fra le attività commerciali, richiamando Cass. 12138/2019.
Tra l'altro l'appellante rileva di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno Parte della così non potendosi considerare i redditi derivanti dalla stessa ai fini di contribuzione, trattandosi di redditi da capitale e non da lavoro artigiano.
Con il quinto motivo impugna la sentenza per errata applicazione dell'art. 6 comma 3
TUIR ai fini contributivi, in quanto l'art. 55 TUIR definisce esattamente i redditi d'impresa che escludono il reddito dalla partecipazione ad una società di persone che gestisce un solo immobile di proprietà in locazione a terzi.
Con il sesto motivo chiede la restituzione delle somme versate a titolo di esecuzione della sentenza impugnata, avendo versato le somme ad in data 16.4.2025 con CP_1
espressa riserva d'appello alla sentenza.
Si è costituita in appello con memoria, con la quale ribadisce che ove sia ritenuta CP_1
l'avvenuta decadenza dall'iscrizione al ruolo delle somme oggetto di causa, il credito va accertato su domanda di già formulata in giudizio, nessun effetto avendo la CP_1
pagina 5 di 11 decadenza dall'iscrizione al ruolo – mediante la procedura speciale di recupero dei crediti dell'Istituto – con il diritto di credito sostanziale dell'ente.
Chiede la conferma della sentenza nel merito.
La causa è stata discussa all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come in dispositivo in calce.
I motivi di appello dal secondo al sesto vanno esaminati congiuntamente riguardando tutti il merito della domanda.
La partecipazione alle società di persone è configurata da un punto di vista del reddito come reddito personale e non separato della società, per il principio di trasparenza fiscale delle snc e delle sas.
A tale proposito si richiama la motivazione della sentenza 351/2020 Corte appello
Milano Lav. Anche ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
“Allo scopo occorre premettere che l'art.
3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla I. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi
d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono».
La disciplina previgente era contenuta nell'art. 1 della I. 2 agosto 1990, n. 233, che prevedeva al primo comma che «A decorrere dal 10 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
Irpef, relativo all'anno precedente».
pagina 6 di 11 Con la nuova disposizione rileva «la totalità» dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della legge n. 233 del 1990.
Il legislatore ha, dunque, scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.
La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi
d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo postriforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad
IRPEG (ora IRES).
Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi CP_1 pagina 7 di 11 La soluzione che qui viene adottata è del tutto coerente con l'impostazione del sistema come delineata dall'art. 38, secondo comma della Costituzione, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.
Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del 2004 del d.P.R. n. 917 del 2016).
Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29779 del
2017,secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modif., in I. 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di CP_1
società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali.
Il Giudice delle leggi ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a pagina 8 di 11 differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante;
né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 5 I. 2 agosto
1990 n. 233, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa.
E' vero che la Consulta, nel richiamato arresto, ha rilevato che dall'art. 38, comma 2, Cost., non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile.”
Pertanto, sussiste il diritto al credito contributivo come accertato da e reclamato CP_1
mediante l'avviso di addebito impugnato.
Venendo ora ad esaminare l'eccezione di decadenza dall'iscrizione al ruolo sollevata con il primo motivo di ricorso va detto che l'art. 25 d. lgs 46/1999 intitolato “Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali” così dispone:
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
pagina 9 di 11 a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il
31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Posto che il pagamento dei contributi a percentuale per l'anno 2018 scadeva il 1 luglio
2019, così il termine per l'iscrizione a ruolo dell'importo scadeva il 31.12.2020, con la conseguente decadenza di dall'iscrizione al ruolo per tardività dell'iscrizione al CP_1
ruolo, ma va accertato il credito contributivo in favore di in pari misura a quanto CP_1
domandato dallo stesso in giudizio. CP_3
Invero la decadenza dell' dall'iscrizione al ruolo del debito contributivo non CP_1
determina di per sé il venir meno del credito medesimo, ma ha quale effetto la mera impossibilità di procedere al recupero del credito mediante la procedura di favore della riscossione mediante ruolo, ben potendo esservi un accertamento del credito in via giudiziale da parte di . CP_1
Nel caso in esame, sussistendo il presupposto contributivo per l'eccedenza dal minimale di reddito come innanzi spiegato per i contributi percentuali dovuti alla gestione artigiani, consente di accertare il credito a favore dell con la condanna CP_1
dell'appellante al pagamento dell'importo di e 2.269,40 comprensivo di sanzioni civili e ed interessi di mora.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM 147/2022 nell'importo di € 1.100 per il primo grado ed 1.700 per il presente grado così ritenuto pagina 10 di 11 congruo al valore ed all'attività svolta in giudizio, con condanna dell'appellante a pagare tali importi ad . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in riforma della sentenza n.1852/2025 del Tribunale di Monza annulla l'avviso di addebito 368 2023 00132268 25 000 notificato in data 21.12.2023;
- condanna il signor in favore di per la somma di € 2.269,40 Parte_1 CP_1
a titolo di contributi percentuali eccedenti i minimi contributivi alla ES NA comprensivo di sanzioni civili ed interessi di mora;
- condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del doppio grado, che liquida nell' importo complessivo di € 2.800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Milano, 27.11.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
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