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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL MO EL Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa NA NN Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 175/2025 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. RUGGERO ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO DIENI Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 3047/2024, pubblicata il
18/12/2024; materia: mediazione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiecties, riformare integralmente la sentenza n. 3047/2024 resa dal Tribunale di Monza, Dott.ssa Carla Caldaroni, pubblicata in data 18 dicembre 2024 a definizione del giudizio recante R.G. n. 5021/2023, notificata il 20 dicembre 2024 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti così pagina 1 di 6 GIUDICARE NEL MERITO: accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa degli atti dell'odierna esponente tutti, sia di primo che di secondo grado, che la Sig.ra è tenuta a Controparte_1 corrispondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, il compenso Parte_1 provvigionale maturato e, per l'effetto, condannarla, sempre per i motivi tutti di cui in narrativa degli atti attorei tutti, al pagamento del predetto compenso indicato nella somma di Euro 12.200,00, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa eventualmente anche secondo equità ex art. 1755 c.c., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, ed oltre agli accessori di legge. Rigettare, altresì ed integralmente, ogni e qualsivoglia domanda proposta dalla Sig.ra in CP_1 quanto del tutto infondate per i motivi tutti di cui in narrativa degli atti dell'odierna esponente tutti, sia di primo che di secondo grado. IN OGNI CASO: con vittoria totale di spese e compensi di lite, sia di primo che di secondo grado, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ex D.M. n. 147/2022. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie tutte, di cui alle memorie della odierna esponente ex art. 171-ter, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. del giudizio di primo grado, non ammesse e/o rigettate dal Giudice di Prime Cure.”
Per parte appellata:
“NEL MERITO rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3047/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 18 dicembre 2024, per tutto quanto esposto in narrativa e per gli effetti confermare l'appellata sentenza in ogni sua parte. IN OGNI CASO In forza di tutto quanto esposto in narrativa condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella somma che si riterrà di giustizia. Con vittoria di compensi e spese del gravame, oltre oneri di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 3047/2024 pubblicata il 18.12.2024, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di ha respinto la Parte_1 Controparte_1 domanda dell'attrice di condanna della convenuta al versamento della somma di € 12.200,00 a titolo di provvigione, maturata per l'attività di mediazione asseritamente svolta in favore della convenuta nell'acquisto dell'immobile sito in Seregno, via Dante 51.
2. Il giudizio di primo grado
Il Tribunale ha così riassunto lo svolgimento del giudizio di primo grado: “Con atto di citazione, Ad pagina 2 di 6 ha convenuto in giudizio onde sentirla condannare al pagamento della Parte_1 Controparte_1 somma di € 12.200,00, oltre interessi legali, quale provvigione maturata (pari al 4% del prezzo dell'immobile compravenduto) per l'attività di mediazione asseritamente svolta dalla medesima attrice in favore della convenuta nella compravendita dell'unità immobiliare sita in Seregno, via Dante 51
(cfr. atto di citazione).
Si è costituita in giudizio, che, negata qualsivoglia attività di intermediazione svolta Controparte_1 dall'attrice nella detta compravendita, ha contestato le pretese di parte attrice e ne ha domandato il rigetto (cfr. comparsa di costituzione).
Tentata inutilmente la conciliazione della causa, interrogati liberamente ed il signor Controparte_1
(legale rappresentante dell'attrice), sono state assunte le deposizioni testimoniali dei CP_2 signori e . Controparte_3 Controparte_4
Dopodichè la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per le memorie conclusionali e delle repliche.”
Il Tribunale ha dunque emesso la sentenza qui impugnata, con cui ha respinto la domanda proposta da ritenendo che l'attrice non avesse adeguatamente provato l'attività di messa in relazione Parte_1 del venditore con l'acquirente ai sensi dell'art. 1754 c.c., posta alla base dell'invocato diritto alla provvigione.
In particolare, il giudice ha evidenziato che gli unici due elementi dell'istruttoria astrattamente idonei a dimostrare che avrebbe posto in essere attività funzionali a mettere in relazione la parte Parte_1 acquirente con la parte venditrice non erano utilizzabili:
– la “scheda visite” depositata in atti dall'attrice sub doc. 2, che riporta una sottoscrizione apparentemente riconducibile alla convenuta e che attesterebbe che il 22.1.2022 Ad avrebbe Pt_1 fatto visionare l'immobile di via Dante 51 in Seregno alla convenuta, riporta plausibilmente una firma falsa, posto che Ad a seguito del formale disconoscimento operato dalla convenuta, non ne ha Pt_1 mai chiesto la verificazione, nonostante la sua importanza ai fini decisori, e posto che detta firma appare visibilmente diversa da quelle apposte alla carta d'identità di e al rogito relativo alla CP_1 compravendita di cui è causa;
- il teste – che ha dichiarato di avere accompagnato la in qualità di mediatore CP_3 CP_1 immobiliare collaboratore di a visionare l'immobile e di averle consegnato Parte_1 documentazione in merito, e che ha altresì dichiarato di aver fatto firmare alla in tale CP_1 occasione, la “scheda visite” di cui al doc. 2 cit., risulta inattendibile, stante la plausibile falsità della pagina 3 di 6 firma e dunque la plausibile falsità della dichiarazione relativa alla sottoscrizione della scheda, e posto che secondo quanto dallo stesso dichiarato, si sarebbe personalmente occupato dell' “affare” CP_3 in questione, ed avrebbe dunque interesse nella causa.
3. Il presente giudizio di appello
Ad ha proposto appello avverso tale sentenza, insistendo nell'attendibilità del teste ed Pt_1 CP_3 affermando dunque che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la sua deposizione avrebbe fornito adeguata prova dello svolgimento di attività funzionale a mettere in relazione la signora con il proprietario dell'immobile per cui è causa, avendo dichiarato di aver personalmente CP_1 accompagnato la presso l'immobile (all'epoca in costruzione) e di averle consegnato CP_1 documentazione informativa a riguardo. L'appellante ha inoltre sottolineato la debolezza della tesi di controparte, che ammette di aver preso contatti con l'agenzia immobiliare Ad all'inizio del Pt_1
2022, ma dichiara di aver discusso con gli incaricati dell'agenzia di “altri immobili” diversi da quello per cui è causa, senza però mai precisare di quali immobili avrebbe discusso.
si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo CP_1 grado.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato a va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Premesso che gravava sull'agenzia immobiliare attrice, ai sensi dell'art. 1755, 1° comma, c.c., l'onere di provare di aver posto in essere un'attività causalmente determinante in relazione all'atto di compravendita immobiliare per cui è causa, tale onere probatorio non risulta assolto.
Ad ha in particolare allegato che l'attività di mediazione da essa svolta, idonea a far sorgere il Pt_1 diritto alla provvigione invocato, consistette nel far visionare alla signora per il tramite del CP_1 proprio incaricato l'appartamento posto al piano primo e il box pertinenziale del Controparte_3 complesso immobiliare di via Dante 51 a Seregno, e nell'averle consegnato documentazione utile relativa a detto immobile, dove comparivano i riferimenti del costruttore/venditore.
Ora, né la visita presso l'immobile, né la consegna della documentazione informativa possono ritenersi provate, posto che l'unico teste che ha confermato dette circostanze risulta inattendibile, avendo dichiarato di aver visto la signora firmare, davanti a sé, la “scheda visite” una volta fuori dal CP_1 cantiere, circostanza da ritenersi non corrispondente a realtà, posto che la firma apposta a detta “scheda pagina 4 di 6 visite” non appare in alcun modo riconducibile alla sia perché è completamente difforme CP_1 dalla sottoscrizione apposta dalla alla carta d'identità e in calce alla procura alle liti, sia perché CP_1
Ad a fronte del formale disconoscimento da parte della convenuta, non ne ha chiesto la Pt_1 verificazione e, anzi, in sede di prima memoria ex art. 171 ter, 1° comma, c.p.c., ha affermato che l'eventuale falsificazione della firma della signora di cui l'accusa la convenuta sarebbe CP_1 circostanza irrilevante.
Stante l'inattendibilità dell'unica fonte istruttoria che attesterebbe l'attività di mediazione invocata dall'attrice, la domanda non poteva e non può essere accolta. Non risulta invero di per sé idonea e sufficiente a supportare lo svolgimento, da parte di di attività funzionale alla compravendita Parte_1 per cui è causa, la sola schermata whatsapp (doc. 6 Ad dalla quale emergerebbe, Pt_1 genericamente, che nel gennaio 2022, chiese all'agenzia immobiliare un appuntamento per CP_1 avere “maggiori informazioni” in ordine agli “appartamenti in vendita in via Dante”.
Del resto, la tesi dell'appellata, secondo la quale ottenne da altre vie, diverse da i CP_1 Parte_1 contatti con il venditore dell'immobile in questione, risulta confermata dal teste (in relazione CP_4 al quale non sono emersi elementi che possano metterne in dubbio l'attendibilità), che ha dichiarato di aver fornito personalmente alla il numero di cellulare del legale rappresentante della società CP_1 venditrice, sig. , e che la poco dopo, gli disse di averlo incontrato. Per_1 CP_1
La tesi dell'appellante, oltre a non essere suffragata da alcuna prova attendibile, appare invece smentita dalla circostanza per cui neppure il venditore – che pure ha pagato la provvigione ad per le Parte_1 compravendite di via Dante di cui vi è evidenza in atti- pacificamente non ha mai pagato la provvigione sull'affare per cui è causa, tant'è vero che non ha emesso alcuna fattura in merito (cfr. Parte_1 verbale dell'udienza di primo grado del 14.5.2024).
In definitiva, l'appello va respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. Parte_1 pagina 5 di 6 , pubblicata il 18/12/2024, così dispone: P.IVA_2
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 1° ottobre 2025.
La Cons. rel. est Il Presidente
NA NN AL MO EL
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL MO EL Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa NA NN Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 175/2025 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. RUGGERO ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO DIENI Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 3047/2024, pubblicata il
18/12/2024; materia: mediazione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiecties, riformare integralmente la sentenza n. 3047/2024 resa dal Tribunale di Monza, Dott.ssa Carla Caldaroni, pubblicata in data 18 dicembre 2024 a definizione del giudizio recante R.G. n. 5021/2023, notificata il 20 dicembre 2024 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti così pagina 1 di 6 GIUDICARE NEL MERITO: accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa degli atti dell'odierna esponente tutti, sia di primo che di secondo grado, che la Sig.ra è tenuta a Controparte_1 corrispondere a in persona del legale rappresentante pro tempore, il compenso Parte_1 provvigionale maturato e, per l'effetto, condannarla, sempre per i motivi tutti di cui in narrativa degli atti attorei tutti, al pagamento del predetto compenso indicato nella somma di Euro 12.200,00, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa eventualmente anche secondo equità ex art. 1755 c.c., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, ed oltre agli accessori di legge. Rigettare, altresì ed integralmente, ogni e qualsivoglia domanda proposta dalla Sig.ra in CP_1 quanto del tutto infondate per i motivi tutti di cui in narrativa degli atti dell'odierna esponente tutti, sia di primo che di secondo grado. IN OGNI CASO: con vittoria totale di spese e compensi di lite, sia di primo che di secondo grado, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ex D.M. n. 147/2022. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie tutte, di cui alle memorie della odierna esponente ex art. 171-ter, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. del giudizio di primo grado, non ammesse e/o rigettate dal Giudice di Prime Cure.”
Per parte appellata:
“NEL MERITO rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3047/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 18 dicembre 2024, per tutto quanto esposto in narrativa e per gli effetti confermare l'appellata sentenza in ogni sua parte. IN OGNI CASO In forza di tutto quanto esposto in narrativa condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella somma che si riterrà di giustizia. Con vittoria di compensi e spese del gravame, oltre oneri di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 3047/2024 pubblicata il 18.12.2024, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di ha respinto la Parte_1 Controparte_1 domanda dell'attrice di condanna della convenuta al versamento della somma di € 12.200,00 a titolo di provvigione, maturata per l'attività di mediazione asseritamente svolta in favore della convenuta nell'acquisto dell'immobile sito in Seregno, via Dante 51.
2. Il giudizio di primo grado
Il Tribunale ha così riassunto lo svolgimento del giudizio di primo grado: “Con atto di citazione, Ad pagina 2 di 6 ha convenuto in giudizio onde sentirla condannare al pagamento della Parte_1 Controparte_1 somma di € 12.200,00, oltre interessi legali, quale provvigione maturata (pari al 4% del prezzo dell'immobile compravenduto) per l'attività di mediazione asseritamente svolta dalla medesima attrice in favore della convenuta nella compravendita dell'unità immobiliare sita in Seregno, via Dante 51
(cfr. atto di citazione).
Si è costituita in giudizio, che, negata qualsivoglia attività di intermediazione svolta Controparte_1 dall'attrice nella detta compravendita, ha contestato le pretese di parte attrice e ne ha domandato il rigetto (cfr. comparsa di costituzione).
Tentata inutilmente la conciliazione della causa, interrogati liberamente ed il signor Controparte_1
(legale rappresentante dell'attrice), sono state assunte le deposizioni testimoniali dei CP_2 signori e . Controparte_3 Controparte_4
Dopodichè la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per le memorie conclusionali e delle repliche.”
Il Tribunale ha dunque emesso la sentenza qui impugnata, con cui ha respinto la domanda proposta da ritenendo che l'attrice non avesse adeguatamente provato l'attività di messa in relazione Parte_1 del venditore con l'acquirente ai sensi dell'art. 1754 c.c., posta alla base dell'invocato diritto alla provvigione.
In particolare, il giudice ha evidenziato che gli unici due elementi dell'istruttoria astrattamente idonei a dimostrare che avrebbe posto in essere attività funzionali a mettere in relazione la parte Parte_1 acquirente con la parte venditrice non erano utilizzabili:
– la “scheda visite” depositata in atti dall'attrice sub doc. 2, che riporta una sottoscrizione apparentemente riconducibile alla convenuta e che attesterebbe che il 22.1.2022 Ad avrebbe Pt_1 fatto visionare l'immobile di via Dante 51 in Seregno alla convenuta, riporta plausibilmente una firma falsa, posto che Ad a seguito del formale disconoscimento operato dalla convenuta, non ne ha Pt_1 mai chiesto la verificazione, nonostante la sua importanza ai fini decisori, e posto che detta firma appare visibilmente diversa da quelle apposte alla carta d'identità di e al rogito relativo alla CP_1 compravendita di cui è causa;
- il teste – che ha dichiarato di avere accompagnato la in qualità di mediatore CP_3 CP_1 immobiliare collaboratore di a visionare l'immobile e di averle consegnato Parte_1 documentazione in merito, e che ha altresì dichiarato di aver fatto firmare alla in tale CP_1 occasione, la “scheda visite” di cui al doc. 2 cit., risulta inattendibile, stante la plausibile falsità della pagina 3 di 6 firma e dunque la plausibile falsità della dichiarazione relativa alla sottoscrizione della scheda, e posto che secondo quanto dallo stesso dichiarato, si sarebbe personalmente occupato dell' “affare” CP_3 in questione, ed avrebbe dunque interesse nella causa.
3. Il presente giudizio di appello
Ad ha proposto appello avverso tale sentenza, insistendo nell'attendibilità del teste ed Pt_1 CP_3 affermando dunque che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la sua deposizione avrebbe fornito adeguata prova dello svolgimento di attività funzionale a mettere in relazione la signora con il proprietario dell'immobile per cui è causa, avendo dichiarato di aver personalmente CP_1 accompagnato la presso l'immobile (all'epoca in costruzione) e di averle consegnato CP_1 documentazione informativa a riguardo. L'appellante ha inoltre sottolineato la debolezza della tesi di controparte, che ammette di aver preso contatti con l'agenzia immobiliare Ad all'inizio del Pt_1
2022, ma dichiara di aver discusso con gli incaricati dell'agenzia di “altri immobili” diversi da quello per cui è causa, senza però mai precisare di quali immobili avrebbe discusso.
si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo CP_1 grado.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato a va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Premesso che gravava sull'agenzia immobiliare attrice, ai sensi dell'art. 1755, 1° comma, c.c., l'onere di provare di aver posto in essere un'attività causalmente determinante in relazione all'atto di compravendita immobiliare per cui è causa, tale onere probatorio non risulta assolto.
Ad ha in particolare allegato che l'attività di mediazione da essa svolta, idonea a far sorgere il Pt_1 diritto alla provvigione invocato, consistette nel far visionare alla signora per il tramite del CP_1 proprio incaricato l'appartamento posto al piano primo e il box pertinenziale del Controparte_3 complesso immobiliare di via Dante 51 a Seregno, e nell'averle consegnato documentazione utile relativa a detto immobile, dove comparivano i riferimenti del costruttore/venditore.
Ora, né la visita presso l'immobile, né la consegna della documentazione informativa possono ritenersi provate, posto che l'unico teste che ha confermato dette circostanze risulta inattendibile, avendo dichiarato di aver visto la signora firmare, davanti a sé, la “scheda visite” una volta fuori dal CP_1 cantiere, circostanza da ritenersi non corrispondente a realtà, posto che la firma apposta a detta “scheda pagina 4 di 6 visite” non appare in alcun modo riconducibile alla sia perché è completamente difforme CP_1 dalla sottoscrizione apposta dalla alla carta d'identità e in calce alla procura alle liti, sia perché CP_1
Ad a fronte del formale disconoscimento da parte della convenuta, non ne ha chiesto la Pt_1 verificazione e, anzi, in sede di prima memoria ex art. 171 ter, 1° comma, c.p.c., ha affermato che l'eventuale falsificazione della firma della signora di cui l'accusa la convenuta sarebbe CP_1 circostanza irrilevante.
Stante l'inattendibilità dell'unica fonte istruttoria che attesterebbe l'attività di mediazione invocata dall'attrice, la domanda non poteva e non può essere accolta. Non risulta invero di per sé idonea e sufficiente a supportare lo svolgimento, da parte di di attività funzionale alla compravendita Parte_1 per cui è causa, la sola schermata whatsapp (doc. 6 Ad dalla quale emergerebbe, Pt_1 genericamente, che nel gennaio 2022, chiese all'agenzia immobiliare un appuntamento per CP_1 avere “maggiori informazioni” in ordine agli “appartamenti in vendita in via Dante”.
Del resto, la tesi dell'appellata, secondo la quale ottenne da altre vie, diverse da i CP_1 Parte_1 contatti con il venditore dell'immobile in questione, risulta confermata dal teste (in relazione CP_4 al quale non sono emersi elementi che possano metterne in dubbio l'attendibilità), che ha dichiarato di aver fornito personalmente alla il numero di cellulare del legale rappresentante della società CP_1 venditrice, sig. , e che la poco dopo, gli disse di averlo incontrato. Per_1 CP_1
La tesi dell'appellante, oltre a non essere suffragata da alcuna prova attendibile, appare invece smentita dalla circostanza per cui neppure il venditore – che pure ha pagato la provvigione ad per le Parte_1 compravendite di via Dante di cui vi è evidenza in atti- pacificamente non ha mai pagato la provvigione sull'affare per cui è causa, tant'è vero che non ha emesso alcuna fattura in merito (cfr. Parte_1 verbale dell'udienza di primo grado del 14.5.2024).
In definitiva, l'appello va respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. Parte_1 pagina 5 di 6 , pubblicata il 18/12/2024, così dispone: P.IVA_2
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 1° ottobre 2025.
La Cons. rel. est Il Presidente
NA NN AL MO EL
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