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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2023, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da Di TO ES, nato a [...] il [...], Di TO AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 19-04-2022 del Tribunale di Chieti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile i ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2618 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 aprile 2022, il Tribunale di Chieti, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di ES Di TO e AN Di TO, finalizzata all'annullamento e/o alla sospensione dell'ordine di demolizione e di ripristino emesso il 30 marzo 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, in esecuzione della sentenza emessa dal Giudice monocratico di Chieti il 31 maggio 2017, irrevocabile il 2 gennaio 2019, sentenza con la quale i richiedenti erano stati condannati alla pena di 1 mese di arresto e 12.000 euro di ammenda ciascuno, con contestale ordine di demolizione degli immobili abusivi, consistenti in un appartamento di 116 mq. munito di pareti perimetrali e porta blindata, in una parete finestrata in elevazione a un terrazzo e nel riempimento di un terreno. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale abruzzese, ES e AN Di TO, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 666 cod. proc. pen. e 41 del d.P.R. n. 380 del 2001, rilevandosi che sarebbe stato opportuno attendere la decisione sul ricorso amministrativo proposto dai richiedenti in relazione al rigetto delle istanze di condono da parte del Comune di Chieti, potendosi applicare, all'esito del relativo giudizio, l'eventuale fiscalizzazione dell'abuso, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001. A ciò si aggiunge che, per dissipare tutti i dubbi circa l'eseguibilità di un abbattimento di una parte di struttura edilizia incidente sulla stabilità della parte superstite regolare, sarebbe stato necessario disporre una consulenza tecnica circa le opere da eseguire, dovendosi evitare ricadute per le parti di immobili non interessate dagli abusi. Con il secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione dell'art. 8 della C.E.D.U., osservandosi che il Tribunale non ha preso in considerazione le conseguenze dannose per il diritto all'abitazione e per le attività lavorative svolte nel fabbricato, costituendo l'immobile de quo l'unica abitazione e al contempo l'unica sede dell'azienda dei ricorrenti, operante nella produzione degli infissi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dal primo profilo oggetto di censura, deve osservarsi che il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità, avendo il giudice dell'esecuzione rilevato che, rispetto all'abuso edilizio indicato nella sentenza di condanna, è stata presentata in data 16 novembre 2016 al Comune di Chieti istanza di permesso in sanatoria, che ha ricevuto un provvedimento di diniego. 2 -X, Ora, sia il provvedimento di diniego dell'istanza di sanatoria, sia i provvedimenti successivi emessi dal Comune (ordine di demolizione e ordine di pagamento della sanzione dell'ordine rimasto ineseguito) sono stati oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ma i tempi di definizione del relativo giudizio sono rimasti ignoti, non fornendo il ricorso al riguardo alcuna indicazione specifica, per cui legittimamente non è stata ritenuta dirimente la mera pendenza delle impugnazioni proposte, risultando l'impostazione seguita dal giudice dell'esecuzione coerente con il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 e Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145), secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione. Di qui la manifesta infondatezza, per genericità, delle deduzioni difensive, rispetto alle quali va solo aggiunto che resta fermo che l'esecuzione dell'ordine demolitorio dovrà riguardare le sole opere qualificate come abusive, senza incidere anche sulle parti regolari degli immobili coinvolti, a meno che non vi sia una stretta e insuperabile interdipendenza materiale tra le opere abusive e quelle regolari, tema questo che dovrà essere affrontato nella sola fase esecutiva. 2. Anche il secondo motivo risulta manifestamente privo di fondamento. La difesa, infatti, evoca la possibilità di "danni gravi e irreversibili" ricollegabili alla esecuzione della demolizione, anche nella sfera personale e professionale dei ricorrenti, ma tale affermazione risulta formulata in termini assertivi e generici, non essendo stata fornita alcuna adeguata e specifica allegazione al riguardo, sia rispetto alla descrizione delle opere, sia in ordine alle attività lavorative svolte. Ne consegue che anche in tal caso non vi è spazio per l'accoglimento della censura difensiva, dovendosi richiamare il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv. 273368 e Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Rv. 267024), secondo cui, in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato. Più di recente, è stato altresì affermato (cfr. Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 e Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270) che il giudice, nel dare attuazione all'ordine 3 Fg di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e HE c. Bulgaria del 21/04/2016 e SK c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come ad esempio quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria;
ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, al di là del mancato perfezionamento della procedura di sanatoria, non possono ritenersi adempiuti gli oneri di allegazione incombenti sui ricorrenti, non risultando comprovato il loro eventuale tentativo di cercare una sistemazione alternativa per soddisfare le proprie esigenze abitative o professionali. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi di ES Di TO e AN Di TO devono essere dichiarati Attiaa inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile i ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2618 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 aprile 2022, il Tribunale di Chieti, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di ES Di TO e AN Di TO, finalizzata all'annullamento e/o alla sospensione dell'ordine di demolizione e di ripristino emesso il 30 marzo 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, in esecuzione della sentenza emessa dal Giudice monocratico di Chieti il 31 maggio 2017, irrevocabile il 2 gennaio 2019, sentenza con la quale i richiedenti erano stati condannati alla pena di 1 mese di arresto e 12.000 euro di ammenda ciascuno, con contestale ordine di demolizione degli immobili abusivi, consistenti in un appartamento di 116 mq. munito di pareti perimetrali e porta blindata, in una parete finestrata in elevazione a un terrazzo e nel riempimento di un terreno. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale abruzzese, ES e AN Di TO, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 666 cod. proc. pen. e 41 del d.P.R. n. 380 del 2001, rilevandosi che sarebbe stato opportuno attendere la decisione sul ricorso amministrativo proposto dai richiedenti in relazione al rigetto delle istanze di condono da parte del Comune di Chieti, potendosi applicare, all'esito del relativo giudizio, l'eventuale fiscalizzazione dell'abuso, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001. A ciò si aggiunge che, per dissipare tutti i dubbi circa l'eseguibilità di un abbattimento di una parte di struttura edilizia incidente sulla stabilità della parte superstite regolare, sarebbe stato necessario disporre una consulenza tecnica circa le opere da eseguire, dovendosi evitare ricadute per le parti di immobili non interessate dagli abusi. Con il secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione dell'art. 8 della C.E.D.U., osservandosi che il Tribunale non ha preso in considerazione le conseguenze dannose per il diritto all'abitazione e per le attività lavorative svolte nel fabbricato, costituendo l'immobile de quo l'unica abitazione e al contempo l'unica sede dell'azienda dei ricorrenti, operante nella produzione degli infissi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dal primo profilo oggetto di censura, deve osservarsi che il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità, avendo il giudice dell'esecuzione rilevato che, rispetto all'abuso edilizio indicato nella sentenza di condanna, è stata presentata in data 16 novembre 2016 al Comune di Chieti istanza di permesso in sanatoria, che ha ricevuto un provvedimento di diniego. 2 -X, Ora, sia il provvedimento di diniego dell'istanza di sanatoria, sia i provvedimenti successivi emessi dal Comune (ordine di demolizione e ordine di pagamento della sanzione dell'ordine rimasto ineseguito) sono stati oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ma i tempi di definizione del relativo giudizio sono rimasti ignoti, non fornendo il ricorso al riguardo alcuna indicazione specifica, per cui legittimamente non è stata ritenuta dirimente la mera pendenza delle impugnazioni proposte, risultando l'impostazione seguita dal giudice dell'esecuzione coerente con il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 e Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145), secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione. Di qui la manifesta infondatezza, per genericità, delle deduzioni difensive, rispetto alle quali va solo aggiunto che resta fermo che l'esecuzione dell'ordine demolitorio dovrà riguardare le sole opere qualificate come abusive, senza incidere anche sulle parti regolari degli immobili coinvolti, a meno che non vi sia una stretta e insuperabile interdipendenza materiale tra le opere abusive e quelle regolari, tema questo che dovrà essere affrontato nella sola fase esecutiva. 2. Anche il secondo motivo risulta manifestamente privo di fondamento. La difesa, infatti, evoca la possibilità di "danni gravi e irreversibili" ricollegabili alla esecuzione della demolizione, anche nella sfera personale e professionale dei ricorrenti, ma tale affermazione risulta formulata in termini assertivi e generici, non essendo stata fornita alcuna adeguata e specifica allegazione al riguardo, sia rispetto alla descrizione delle opere, sia in ordine alle attività lavorative svolte. Ne consegue che anche in tal caso non vi è spazio per l'accoglimento della censura difensiva, dovendosi richiamare il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv. 273368 e Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Rv. 267024), secondo cui, in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato. Più di recente, è stato altresì affermato (cfr. Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 e Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270) che il giudice, nel dare attuazione all'ordine 3 Fg di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e HE c. Bulgaria del 21/04/2016 e SK c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come ad esempio quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria;
ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, al di là del mancato perfezionamento della procedura di sanatoria, non possono ritenersi adempiuti gli oneri di allegazione incombenti sui ricorrenti, non risultando comprovato il loro eventuale tentativo di cercare una sistemazione alternativa per soddisfare le proprie esigenze abitative o professionali. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi di ES Di TO e AN Di TO devono essere dichiarati Attiaa inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2022