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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/09/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P UB B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1357/2024 R.G., avente ad oggetto: vendita di cose mobili
(opposizione a decreto ingiuntivo n. 1718/2023)
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Salvatore Parte_1
Sibilla, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marinelli, giusta mandato in calce all'atto di citazione
attrice opponente
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore e amministratore DO.SS , rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Andrea Digiacomo, giusta procura in atti
convenuta opposta
CP_3
Conclusioni di parte attrice opponente: “1) Revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Taranto n.
1718/2023 NRG. 6127/2023 del 13/12/2023 per le ragioni di cui in narrativa;
2) Condannare conseguentemente ed in ogni caso il convenuto opposto al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, CAP come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta opposta: “Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto
e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di lite, con condanna di controparte ad ulteriore somma ex art. 96 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.03.2024, la , in persona del suo legale Parte_2 rappresentante, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1718/2023, emesso dal Tribunale
1 di Taranto il 13.12.2023 e notificato il 05.02.2024, con cui le è stato ingiunto di pagare la somma di
30.640,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, in favore della
[...]
, quale corrispettivo per la fornitura e le analisi di tamponi Parte_3 molecolari , eseguite tra il mese di gennaio 2022 e il mese di marzo 2023, a fronte di Parte_4 un atto di transazione sottoscritto dalle parti il 30.11.2022, con cui l'ingiunta si obbligava a pagare la complessiva di € 22.528,00, in rate mensili di € 2.000,00 a tutto settembre 2023, per le fatture ancora insolute afferenti le prestazioni svolte fino ad agosto 2022, accordo rimasto inevaso per la residua somma di € 18.528,00, nonché a fronte di ulteriori sei fatture, emesse per le successive prestazione della steSS tipologia eseguite dal 1.9.2022 fino al 2.3.2023 per il complessivo importo di € 12.112,00, anche queste rimaste insolute nonostante il sollecito di pagamento del 7.11.2023.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice si è limitata a contestare sia la scrittura privata, sia le fatture allegate dall'ingiungente in fase monitoria, eccependo la insufficiente efficacia probatoria delle fatture commerciali in sede di cognizione ordinaria, ove incombe sulla convenuta opposta l'onere di dimostrare l'effettività delle prestazioni asseritamente rese;
ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese.
Costituitasi in giudizio, la s.r.l. opposta ha contestato l'inadeguatezza dell'avversa contestazione della scrittura privata e delle fatture, mancando – quanto al primo documento - l'espresso disconoscimento del contenuto della steSS o della firma ivi apposta, con la conseguenza che le successive fatture - emesse per la fornitura di presidi sanitari e non pagate a causa della nota crisi economica in cui versa l'ente opponente
- trovano nella medesima scrittura privata fonte del rapporto obbligatorio, in prosecuzione del riconoscimento effettuato dall'odierna opponente con la sottoscrizione dell'atto di transazione;
ha inoltre rilevato la pretestuosità dell'opposizione, in ragione dello stato di insolvenza di parte attrice ed ha, dunque, chiesto -previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma dell'ingiunzione, nonché la condanna alle spese dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Nessuna delle parti ha avanzato ulteriori istanze di prova nei termini concessi ex art. 171 ter cpc
(depositate solo da parte opposta) né le parti sono comparse personalmente alla prima udienza, da cui impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 183, terzo comma, cpc nella vigente formulazione.
Ritenuta la causa di pronta soluzione, è stata fiSSta l'udienza per la rimessione in decisione, ai sensi all'art. 281 quinquies primo comma, cpc, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
Nelle more, il difensore di parte opponente ha comunicato alla propria assistita con p.e.c. del 4.6.2025 la rinuncia al mandato ed ha notiziato l'ufficio, mediante deposito della steSS comunicazione in data
8.7.2025, in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
2 Con ordinanza del 10-15.09.2025, rilevato che il procuratore rinunciante ha comunque assolto all'obbligo difensivo, avendo ritualmente depositato la comparsa conclusionale in data 27.5.2025 (il termine ex art. 189 cpc scadeva il 9.6.2025) ed avendo provveduto a comunicare con congruo anticipo all'assistita la rinuncia al mandato in vista della scadenza (24.6.2025) per eventuali repliche, onde consentire la nomina e la costituzione di altro difensore, che non è avvenuta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate.
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L'opposizione non è fondata.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Ed invero, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere la veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Nella fattispecie, l'ente opponente non ha di fatto contestato il titolo contrattuale intercorso tra le parti ovvero l'incarico professionale conferito al società oggi opposta, consistente nella Parte_3 fornitura e nell'esecuzione delle analisi dei tamponi molecolari sugli ospiti della struttura, ma si è limitato a contestare genericamente la scrittura privata, senza neppure specificare a quale documento si riferisse,
e le fatture, sulle quali si fonda il decreto ingiuntivo opposto, dolendosi altrettanto genericamente del carente supporto probatorio circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
La mera contestazione della scrittura privata, con evidente riferimento all'atto di transazione, intercorso tra le parti, dalle medesime sottoscritto nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti e datato
30.11.2022, così come proposta, ovvero in mancanza di qualsivoglia indicazione circa le ragioni della contestazione, non soddisfa il criterio di specificità imposto al fine di eliderne la valenza probatoria.
Giova ricordare infatti che, per costante insegnamento della Suprema Corte, “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art.
3 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. civ. Sez. 5, Sentenza n. 16557 - 20/06/2019), mentre “il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza steSS del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. civ. Sez. 5: n. 24029/6.9.2024; n.
134/5.01.2025).
In questo caso, nulla è stato specificato né al fine di disconoscere la conformità della copia all'originale e/o la sottoscrizione e/o la steSS esistenza del documento, ipotesi quest'ultima che avrebbe comunque imposto la proposizione della querela di falso, di talché l'atto di transazione allegato al ricorso monitorio conserva la sua piena efficacia di prova documentale fornita a sostegno del credito azionato.
Quanto alla valenza dell'atto di transazione che, da quanto è possibile desumere da tutte le fatture allegate, risulta essere stato stipulato tra le parti al fine di transigere l'insorgenza controversia per il pagamento delle fatture relative alle prestazioni sanitarie eseguite a tutto agosto 2022, risulta incontestato -non essendo stato eccepito e/o dedotto da parte opponente alcun fatto estintivo del credito- che l'ente debitore abbia disatteso l'obbligo assunto, versando solo la somma di € 4.000,00 a fronte di quella concordata di
€ 22.528,00, residuando dunque un credito a favore della società ingiungente di € 18.528,00; quanto poi alle ulteriori fatture relative alle prestazioni non ricomprese nella transazione, l'opponente nulla ha addotto né a sostegno dell'inesistenza del titolo, né con riguardo ad eventuali inadempienze da parte dell'opposta nell'esecuzione dell'incarico ad eSS affidato ed ancor meno a fatti estintivi del credito.
Del resto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, su impulso della sentenza a Sezioni Unite della
Corte di CaSSzione (n. 13533 del 30.10.2001), confermato anche in successive pronunce (cfr. Cass. civ. sez. III 12.02.2010 n. 3373, sez. II 4.1.2013 n. 98; n. 98/2019), è stato elaborato un criterio di massima caratterizzato dal maggior grado possibile di omogeneità, equiparando, sotto il profilo dell'onere probatorio, tutte e tre le azioni riconosciute dall'art. 1453 c.c. (adempimento, risoluzione e risarcimento del danno), che hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, di talché la parte che le propone non può addoSSrsi altro onere, a norma dell'art. 4 2697 c.c., che il provare l'esistenza di quel titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse;
incombe, invece alla controparte l'onere di provare di aver adempiuto.
In applicazione dello stesso principio, vi sarà inversione dell'onere probatorio solo in caso di eccezione di inadempimento sollevata dal debitore convenuto, così come in caso di inesatto adempimento, il creditore si limiterà ad allegare l'inesattezza, mentre al debitore competerà dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nella fattispecie, la società opposta ha assolto al proprio onere probatorio a sostegno del credito azionato con l'allegazione del titolo contrattuale, sia avuto riguardo al contratto di transazione, di cui ha dedotto il parziale adempimento, sia con riferimento alla somministrazione di servizi sanitari di cui alle successive fatture (se pure stipulata in forma verbale), mentre per contro l'ente opponente non ha sollevato eccezioni
– secondo i ricordati principi - efficacemente supportate da riscontri probatori e/o da specifiche contestazioni.
Solo incidentalmente conviene soffermarsi brevemente sulla natura dell'istituto della transazione in generale.
Secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espreSSmente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.” (cfr. Cass. civ. sez. III n. 645/2024) e che
“l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espreSS manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (Cass. civ. n. 21371/2020; n. 7830/2003).
Nella fattispecie, è evidente che la creditrice ingiungente ha inteso far valere la transazione, attribuendo all'accordo carattere novativo, al di là dell'espressione letterale contenuta nella scrittura, dovendosi dedurre che le intenzioni delle parti fosse quella di ridurre il compenso per le prestazioni rese da gennaio
2022 ad agosto 2022 fino alla somma pattuita con il contratto di transazione medesimo, pari ad €
22.528,00 e, pertanto, non essendo stato contestato che l'unico importo versato sia quello di € 4.000,00, con riferimento al titolo azionato, l'ente ingiunto è debitore della residua somma di € 18.528,00.
5 Quanto alle fatture successivamente emesse in relazione al contratto verbale di somministrazione di servizi sanitari e, dunque, alla restante parte del credito ingiunto per il complessivo importo di €
12.112,00, la valutazione della condotta processuale delle parti va calibrata alla luce di alcuni principi sanciti costantemente dalla Suprema Corte e, precisamente, se per un verso “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (da ultimo, Cass. civ. n. 34831/2024), è altrettanto vero che “l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione” (da ultimo, Cass. civ. n. 10374/2025) e che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. civ. n. 17889/2020).
Applicando tali principi nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, “l'opponente
(sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (arg. Cass. civ. n. 20597/27.06.2022).
Nella fattispecie, a fronte delle allegazioni della parte opposta effettuate con il ricorso per decreto ingiuntivo, in cui è stata chiaramente esposta la natura del rapporto intercorso tra le parti, avallato dalla puntuale descrizione delle prestazioni rinvenibile nella causale di ognuna delle fatture azionate, anche quelle fatte oggetto della transazione, in sede di opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., che per inciso
“non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emeSS ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass., Sez. U., n. 927 del 2022), all'opponente è imposto di contestare l'esistenza del rapporto e/o specificamente la mancata o l'inesatta esecuzione delle prestazioni, ma in questo caso -come detto- l'ente opponente ha dedotto solo l'inidoneità della documentazione allegata al fascicolo monitorio per ottenere l'ingiunzione di pagamento senza negare di aver commissionato la fornitura e l'esecuzione dei presidi sanitari e senza negare che tali prestazioni siano state somministrate, di talché, in assenza di contestazione che osservi il criterio di specificità imposto dall'art.115 comma primo cpc, l'opposizione deve essere rigettata anche in ordine alla parte del credito
6 portato dalle sei fatture relativo alle prestazioni rese dal 1° settembre 2022 al 2 marzo 2023, non avendo parte attrice provato il fatto costitutivo dell'eccezione ovvero il fatto estintivo del diritto fatto valere nei suoi confronti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale;
scaglione € 26.000,01 - € 52.000,00) con correttivo in diminuzione del 50% in ragione della baSS complessità.
Non si ritiene invece integrata l'ipotesi di responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. che “presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24
Cost. (Cass. civ. Sez. 3 n. 19948 del 12/07/2023).
Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. “richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale poSS farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione”(Cass. civ. Sez. 3 n. 26545 - 30/09/2021) e che, se pure a differenza di quella di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 cpc, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, “esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza
o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché poSS considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, (come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione) (Cass. civ. Sez. U n. 9912 del 20/04/2018).
7 Nella fattispecie, non si ravvisa alcuna ipotesi individuate dalla Suprema Corte idonea ad integrare l'invocata responsabilità aggravata, anche in ragione dei rilievi officiosi operati dal giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1718 del
13.12.2023, proposta con atto di citazione dalla , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, nei confronti della , in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1718/2023, emesso dal
Tribunale di Taranto il 13.12.2023;
- condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.905,00 per compensi, oltre 15% r.f.s.g ed oneri di legge.
Così deciso in Taranto il 26 settembre 2025
Il Giudice On. – Lucia Santoro
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