Decreto cautelare 25 gennaio 2023
Sentenza breve 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 15/02/2023, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2023
N. 00406/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Cristina Alemanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, non costituito in giudizio;
RICORSO PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO PER LA MINORE -OMISSIS- -OMISSIS- AD OTTENERE L'ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE ESPERTO IN LINGUA LIS A COPERTURA DI TUTTE LE ORE DI FREQUENZA DIDATTICA SETTIMANALI, PREVIA CONCESSIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI RITENUTI OPPORTUNI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che i ricorrenti, esercenti la potestà su minore, agiscono affinché sia accertato il diritto del minore ad usufruire dell’assistente alla comunicazione per l’intero orario previsto dal PEI;
che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata;
che infatti il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, come segnalato alla parte ricorrente ex art.73 cpa;
che sia le Sezioni Unite, sia l’Adunanza Plenaria individuano nell’approvazione del PEI lo spartiacque, prima del quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, e oltre il quale matura, invece, il diritto soggettivo del minore all’assistenza, del quale conosce il giudice ordinario;
che, infatti, una volta approvato il PEI, l’amministrazione è tenuta a darvi esecuzione, in carenza di ogni potestà autoritativa, sicché eventuali atti che affermassero l’opposto non varrebbero a mutare il riparto di giurisdizione, ma, semmai, presterebbero il fianco alla disapplicazione da parte dell’AGO;
che, in carenza di giurisdizione, è palese che questo Tribunale non possa concedere alcuna misura cautelare, come la ricorrente sollecita sulla base di un’erronea lettura dell’art. 11, comma 7, cpa;
che tale disposizione, infatti, regola il caso in cui una misura cautelare sia stata concessa dal giudice che erroneamente si è ritenuto fornito di giurisdizione, ma certamente non vale a radicare la potestà di provvedere in via di urgenza in capo al giudice che sia conscio del proprio difetto di giurisdizione;
che il ricorso è perciò manifestamente inammissibile, e potrà essere riassunto avanti all’AGO nel termine di legge;
che nessun provvedimento va assunto sulle spese, in difetto di costituzione dell’amministrazione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.