Articolo 7 della Legge 1 aprile 1949, n. 121
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 aprile 1949
Art. 7.
La sovvenzione per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all' articolo 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271 , e' elevata a lire 4.000.000.000.
Entrata in vigore il 27 aprile 1949