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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 800/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8523/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240143141660000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 649/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 16.4.2025 all'Agenzia delle Entrate-CO e alla
Regione Campania, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120240143141660000, ricevuta in data 20.2.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, anno d'imposta
2017, per € 429,25, oltre sanzioni ed interessi. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento, nonché la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 5.6.2025, l'Agenzia delle Entrate CO depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica del prodromico avviso di accertamento.
In data 15.12.2025, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, documentando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto dalla gravata cartella.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 20.2.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 16.4.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata cartella, non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e, segnatamente, dell'avviso di accertamento in essa richiamato. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 734198230623, eseguita a mani proprie del ricorrente in data 10.11.2020 e di successivo avviso di accertamento n. 734327920027, eseguita a mani proprie del ricorrente in data 21.4.2023. Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica del menzionato avviso, ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito, pure sollevata dal ricorrente, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione del predetto atto. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della “irretrattabilità del credito” (cfr. Cass. civ.
24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397; 9.7.2020 n. 14639) Si è così affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis,
Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n. 11800)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di entrambe le parti resistenti, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 429,25, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 280,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-CO e della Regione Campania, con ricorso ritualmente notificato in data 16.4.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di entrambe le parti resistenti, liquidate in complessivi € 280,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il
19.1.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8523/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240143141660000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 649/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 16.4.2025 all'Agenzia delle Entrate-CO e alla
Regione Campania, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120240143141660000, ricevuta in data 20.2.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, anno d'imposta
2017, per € 429,25, oltre sanzioni ed interessi. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento, nonché la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 5.6.2025, l'Agenzia delle Entrate CO depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica del prodromico avviso di accertamento.
In data 15.12.2025, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, documentando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto dalla gravata cartella.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 20.2.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 16.4.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata cartella, non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e, segnatamente, dell'avviso di accertamento in essa richiamato. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 734198230623, eseguita a mani proprie del ricorrente in data 10.11.2020 e di successivo avviso di accertamento n. 734327920027, eseguita a mani proprie del ricorrente in data 21.4.2023. Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica del menzionato avviso, ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito, pure sollevata dal ricorrente, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione del predetto atto. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della “irretrattabilità del credito” (cfr. Cass. civ.
24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397; 9.7.2020 n. 14639) Si è così affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis,
Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n. 11800)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di entrambe le parti resistenti, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 429,25, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 280,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-CO e della Regione Campania, con ricorso ritualmente notificato in data 16.4.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di entrambe le parti resistenti, liquidate in complessivi € 280,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il
19.1.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete