Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1958, n. 50
Articolo 2
Versione
12 marzo 1958
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.
Entrata in vigore il 12 marzo 1958