Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.