Trib. Pisa, sentenza 21/05/2025, n. 291
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Sentenza 21 maggio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Giudice Pierpaolo Vincelli del Tribunale Ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, e riguarda una controversia sulle differenze retributive tra un lavoratore e il suo datore di lavoro. La parte ricorrente ha richiesto l'accertamento del diritto a un orario di lavoro full time dal 26 gennaio 1999, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive dal 1 gennaio 2021, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. La controparte ha eccepito l'inammissibilità della domanda, sostenendo che fosse coperta da giudicato, in quanto già decisa in precedenti sentenze.

Il Giudice ha accolto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la questione fosse già stata risolta da una sentenza della Corte di Appello di Firenze, che aveva stabilito la natura part time del rapporto di lavoro. Vincelli ha argomentato che il giudicato si estende non solo alle affermazioni principali, ma anche agli accertamenti preliminari necessari per la decisione. Pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rigettando le domande del ricorrente e compensando le spese di lite, considerando la complessità della vicenda processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 21/05/2025, n. 291
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero : 291
    Data del deposito : 21 maggio 2025

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