Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1039/2022
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 29/1/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Attilio Toni, presso il cui studio sito in Livorno, alla Via San Francesco n. 17, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dal Prof. Avv. Carlo Malinconico e dall'Avv. Domenico Gentile, presso il cui studio, sito in Roma, alla Via Del Banco di S. Spirito, n. 42, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 29.1.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 17.10.2022, ha chiesto di Parte_1
“accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente allo svolgimento della prestazione lavorativa in favore di dal 26.1.1999 con orario di Controparte_1
lavoro full time o, in subordine nella misura part time al 75% o nella misura che risulterà di giustizia;
2) Voglia conseguentemente condannare la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Viale Europa 190, a pagare alla parte ricorrente per le causali di cui in premessa, le differenze retributive
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1.1. A sostegno dell'opposizione dedusse, per quanto di interesse, che:
a) con sentenza emessa nel giudizio recante RG 1835/2013 questo Tribunale aveva dichiarato “l'esistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ancora in essere alla data di introduzione del giudizio in dipendenza dell'illegittimità dei contratti di appalto nei quali la prestazione dell'attore risulta essere stata impiegata a partire dal 26.1.1999. Per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione di categoria per i lavoratori inquadrati nella categoria D profilo professionale autista e l'obbligo di di riammetterlo in servizio”; CP_1
b) la Corte di Appello di Firenze nel giudizio recante RG 202/2015 aveva confermato la decisione di primo grado ma il giudice di legittimità nel giudizio recante RG
2673/2021 aveva cassato la sentenza di appello in relazione alla tardività della notifica dell'atto introduttivo di primo grado fatta valere da ed aveva Controparte_1
rinviato alla Corte di Appello di Firenze la quale con sentenza emessa nel giudizio recante RG 209/2021 aveva dichiarato “l'esistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ancora in essere alla data di introduzione del giudizio in dipendenza dell'illegittimità dei contratti di appalto nei quali la prestazione dell'attore risulta essere stata impiegata a partire dal 26.1.1999 e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione di categoria per i lavoratori inquadrati nella categoria D, profilo professionale autista e l'obbligo di di riammetterlo in servizio”; CP_1
c) quanto all'orario di lavoro, nel primo ricorso ex art 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pisa il ricorrente aveva allegato e dedotto “(cap 7 ricorso) che la parte ricorrente ruotava nell'attività lavorativa in turni, con altri dipendenti della ditta appaltatrice rispettando un orario di lavoro di 6 ore giornaliere per sei giorni la settimana e dal
Pag. 2 di 5 28.2.2010 al 28.2.2013 con orario di 2 ore e 30 min giornalieri (dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 14:00) e dal 1.3.2013 ad oggi anche il sabato dalle ore 6:45 alle
15:30”;
d) quindi, dall'inizio del rapporto al 28.2.2010 il ricorrente aveva allegato un orario di lavoro full time;
e) aveva riammesso in servizio il ricorrente dalla data del Controparte_1
27.1.2015 con orario di lavoro full time ma, dal 1.1.2021, aveva modificato unilateralmente l'orario di lavoro del ricorrente in orario part time al 44,44%, come da
“sentenza relativa alla richiesta risarcitoria che il ricorrente aveva avanzato dopo il riconoscimento del rapporto”;
f) infatti, dopo il riconoscimento del pieno diritto al risarcimento del danno in primo grado la Corte di Appello di Firenze RG 574/2019 aveva rilevato che: “l'orario da considerare per il calcolo delle differenze retributive sia il part time allegato dal lavoratore nel precedente giudizio, non contestato da e recepito dalla sentenza CP_1
(n.279/2014), con il riferimento anche alla scheda anagrafica, che ha accertato (solo)
l'esistenza del rapporto di lavoro con , in luogo degli appaltatori, con Controparte_1
le stesse caratteristiche di fatto in essere con questi ultimi (compreso l'orario), non controverse in giudizio”;
g) doveva ritenersi “evidente l'errore in cui è incorsa la Corte perché se tra le parti era incontestato l'orario allegato dal ricorrente (così come statuisce la stessa Corte) e se il rapporto di lavoro doveva intendersi decorrente dal 26.1.1999 (come da sentenze
Trib Pisa Rg 1835/13; Corte Appello Firenze RG 202/2015 e Corte Appello Firenze RG
209/2021) allora, poiché il ricorrente aveva dedotto di svolgere orario full time dall'inizio del rapporto fino al 28.2.2010 non poteva dedursi altro che un orario full time”.
1.2. Con memoria depositata in data 2.5.2023 si è costituita in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale ha eccepito il difetto dello jus postulandi in capo alla ricorrente per mancanza di procura alle liti. Inoltre, ha evidenziato l'inammissibilità della domanda stante la preclusione derivante dal precedente giudicato formatosi sulla sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze n.
462/2020 del 22/09/2020 resa nel giudizio portante il n. 574/2019 ed in ogni caso
Pag. 3 di 5 l'infondatezza delle domande.
2. La domanda è inammissibile per effetto della preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 462/2020 resa nel giudizio portante il n. 574/2019 cit.
2.1. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di jus postulandi avanzata dalla parte resistente. Al riguardo, basta evidenziare come la procura alle liti sia stata ritualmente allegata e depositata al ricorso introduttivo (vedasi allegati al ricorso).
2.2. Coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità delle domande perché coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 462/2020 del
22/09/2020 resa nel giudizio recante RG n. 574/2019.
Tale provvedimento infatti si è pronunciato sulla domanda volta ad ottenere la quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente per effetto della sentenza di questo Tribunale n. 279/2014 cit. e maturate dal 18.10.2008 al 14.10.2014.
Il giudice di secondo grado ha al riguardo opinato come “l'orario di lavoro da considerare per il calcolo delle differenze retributive sia il part time allegato dal lavoratore nel precedente giudizio, non contestato da e recepito dalla sentenza CP_1
(n. 279/2014), con riferimento anche alla scheda anagrafica, che ha accertato (solo)
l'esistenza del rapporto di lavoro con , in luogo degli appaltatori, con Controparte_1
le stesse caratteristiche di fatto in essere con questi ultimi (compreso l'orario), non controverso in giudizio”.
Deve, al riguardo, evidenziarsi come appartiene all'orientamento del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'opinione secondo la quale “Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non
Pag. 4 di 5 vincolante.” (così, Cass. civ., 3793/2019).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la natura part time del rapporto di lavoro oggetto di causa sia stata accertata con valore di giudicato dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 462/2020 cit. trattandosi, come evincibile dalla stessa sentenza, di accertamento logicamente preliminare e indispensabile ai fini della decisione sulla domanda di pagamento delle differenze retribuite dovute per il periodo 18.10.2008 al
14.10.2014 per effetto della sentenza n. 279/2014 di questo Tribunale.
2.3. Pertanto, entrambe le domande, anche quella volta alla corresponsione delle differenze retributive, devono essere rigettate, non potendosi ritenere configurabile un rapporto di lavoro full time alle dipendenze della parte resistente per il periodo successivo al
1.1.2021.
3. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della complessità della vicenda processuale in esame alla luce dei diversi giudizi intercorsi tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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