CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1724/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
TO NC, RE
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5515/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 Difensore Di Se' Stesso - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da difensore 1 c.f. difensore 1 difensore 2 c.f. difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 481/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000107 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000414 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnò:
L'avviso di accertamento esecutivo n. identificativo 40402400000107 del 13.03.2024, per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2018, per un importo di euro 3.179,00;
L'avviso di accertamento esecutivo n. identificativo 40402400000414 del 13.03.2024, per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019 per un importo di euro 3.103,00; di cui euro 1.033,11 quale sorta, oltre sanzioni ed interessi per l'IMU
A sostegno del ricorso eccepì che l'unità immobiliare per la quale veniva richiesto il pagamento è un'unica abitazione, connotata da unico contatore di acqua, corrente elettrica e gas, nonché unica corte, di cui godeva a titolo di usufrutto, poiché assegnatale con sentenza divorzile.
Per tale motivo, a suo dire, l'IMU non era dovuta, applicandosi le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e relative pertinenze, in favore del coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies, del Decreto Legge 2 marzo 2012,
n. 16.
Si costituiva Publiservizi S.r.l., in qualità di concessionario del Comune di Caserta per la gestione e riscossione delle Entrate Comunali, che contestava la circostanza che si tratti di un'unica unità immobiliare.
In particolare, evidenziava che l'abitazione è costituita da due unità immobiliari aventi distinte consistenze e rendite catastali:
1) Un cespite accatastato con i dati dati catastali, unitamente alla pertinenza individuata al sub
10, è stato esentato in quanto considerato quale come abitazione principale;
2) Il cespite catastalmente identificato con i dati fg 500 part 81 sub 12 è stato considerato seconda abitazione.
Per il resto, la resistente riteneva essere inconferente la circostanza che l'istante sia assegnataria della casa coniugale in seguito a sentenza di divorzio, in quanto risulta in ogni caso unica proprietaria catastalmente dei cespiti accertati.
Con la sentenza n. 481/25, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA rigettava il ricorso.
Per quel che rileva, la Corte osservava che l'agevolazione prima casa per l'IMU non può essere applicata a più immobili catastalmente divisi in due abitazioni per civili abitazioni (A 2 abitazioni di tipo civile sub 11 di proprietà e il sub 12 usufrutto 1/1 in regime di separazione dei beni).
Avverso tale sentenza, la contribuente ha proposto appello. L'appellato ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha evidenziato che "nel caso che ci occupa, in realtà, si è in presenza di più unità immobiliari che, come tali, vanno singolarmente e separatamente soggette ad imposizione, ciascuna per la propria rendita...", considerando la particella contraddistinta dai dati fg 500 n. part 81 sub 12 come seconda abitazione.
In particolare, la Corte non avrebbe tenuto in considerazione:
-che l'unità immobiliare per la quale veniva richiesto il pagamento - e della quale la scrivente godeva a titolo di usufrutto poiché assegnata con sentenza divorzile - faceva e fa parte di un'unica abitazione essendo connotata da unico contatore di acqua, corrente elettrica e gas nonché unica corte;
-che la stessa Publiservizi, già con comunicazione del 29.02.2016, aveva riconosciuto la validità delle ragioni a sostegno della domanda e aveva annullato il precedente avviso numero 3930/2015/664 del 09.07.2015 (relativo all'IMU anno 2015).
La sig.ra Ricorrente_1 censura anche l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui “La usufruttuaria della casa coniugale in seguito a sentenza di divorzio è la ricorrente che risulta proprietaria di altre unità immobiliare e per questo unica a dover versare l'IMU sugli immobili....".
A suo dire, si tratterebbe di affermazione erronea, perché il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale. Segnatamente, l'articolo 4, comma
12-quinquies, del D.L. 16/2012, prevede "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Tuttavia, poiché le unità immobiliari adibite a casa coniugale di proprietà del coniuge separato o divorziato assegnate all'ex in base ad una sentenza di separazione -divorzio-scioglimento-annullamento del matrimonio sono equiparate alle abitazioni principali, l'IMU non è dovuta.
Infine, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in debito conto che in data 08.01.2024 è stata emessa dalla medesima Corte la pronuncia n. 153/2024, passata in giudicato (e dunque facente stato tra le parti),
e relativa all'IMU 2017, pretesa per il medesimo immobile e per gli stessi motivi. Tale sentenza n.
153/2024 ha annullato l'atto impugnato, pronunciandosi sulla medesima questio in senso favorevole alla contribuente. In particolare, la predetta sentenza farebbe stato tra le parti sulla circostanza che si tratti di un'unica abitazione assegnata dal Tribunale come tale alla ricorrente in sede di divorzio. E ciò la esonererebbe dal pagamento dell'IMU.
L'appello è infondato.
Premesso che l'art. 4, comma 5, lett. a) d.l. n. 16/2012 ha modificato ed integrato l'art. 13, comma 2, d.l.
n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011), che così dispone: L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 [...]. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente... >>, la giurisprudenza ha chiarito che l'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013 in relazione al possesso della casa coniugale assegnata al coniuge non proprietario, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula la contemporanea sussistenza in capo al contribuente del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale>> (Sez. 5-, Ordinanza n. 4303 del 19/02/2025).
Infatti, nessun indice normativo depone nel senso dell'individuazione di una nuova ipotesi di esenzione, costituita dalla mera assegnazione della casa coniugale. La specialità della previsione dell'art. 1, comma
707, della legge n. 147/2013 risiede nella sola traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario del bene (liberato dall'obbligo di pagare l'imposta) all'assegnatario dell'alloggio.
In applicazione della normativa e del principio di diritto innanzi richiamati, il primo giudice ha correttamente affermato che, nella fattispecie di causa, siamo in presenza di più unità immobiliari aventi una autonoma iscrizione catastale, per cui è irrilevante la circostanza (peraltro non documentata) che si tratterebbe di un'unica abitazione avente unico contatore di acqua, corrente elettrica e gas.
Allo stesso modo, è irrilevante che il Tribunale, in sede di divorzio, assegnò i due immobili, aventi autonoma identificazione catastale, alla Ricorrente_1 perché, come detto, la mera assegnazione della casa coniugale non individua una nuova ipotesi di esenzione.
Neppure rileva che in passato la concessionaria abbia condiviso le osservazioni della Caso e che la stessa Corte di Giustizia di primo grado abbia annullato l'avviso di accertamento per l'anno 2017, venendo in rilievo un presupposto di fatto (la residenza anagrafica nell'immobile) che può mutare da un anno all'altro.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Le spese del grado del giudizio possono essere compensate, tenuto conto del precedente riconoscimento fatto dal concessionario sulla bontà delle ragioni della contribuente e del contrario precedente giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della CAMPANIA Sezione 22 così provvede:
rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Così deciso in data 23.2.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Pastore dott. Paolo Scognamiglio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
TO NC, RE
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5515/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 Difensore Di Se' Stesso - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da difensore 1 c.f. difensore 1 difensore 2 c.f. difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 481/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000107 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000414 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnò:
L'avviso di accertamento esecutivo n. identificativo 40402400000107 del 13.03.2024, per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2018, per un importo di euro 3.179,00;
L'avviso di accertamento esecutivo n. identificativo 40402400000414 del 13.03.2024, per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019 per un importo di euro 3.103,00; di cui euro 1.033,11 quale sorta, oltre sanzioni ed interessi per l'IMU
A sostegno del ricorso eccepì che l'unità immobiliare per la quale veniva richiesto il pagamento è un'unica abitazione, connotata da unico contatore di acqua, corrente elettrica e gas, nonché unica corte, di cui godeva a titolo di usufrutto, poiché assegnatale con sentenza divorzile.
Per tale motivo, a suo dire, l'IMU non era dovuta, applicandosi le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e relative pertinenze, in favore del coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies, del Decreto Legge 2 marzo 2012,
n. 16.
Si costituiva Publiservizi S.r.l., in qualità di concessionario del Comune di Caserta per la gestione e riscossione delle Entrate Comunali, che contestava la circostanza che si tratti di un'unica unità immobiliare.
In particolare, evidenziava che l'abitazione è costituita da due unità immobiliari aventi distinte consistenze e rendite catastali:
1) Un cespite accatastato con i dati dati catastali, unitamente alla pertinenza individuata al sub
10, è stato esentato in quanto considerato quale come abitazione principale;
2) Il cespite catastalmente identificato con i dati fg 500 part 81 sub 12 è stato considerato seconda abitazione.
Per il resto, la resistente riteneva essere inconferente la circostanza che l'istante sia assegnataria della casa coniugale in seguito a sentenza di divorzio, in quanto risulta in ogni caso unica proprietaria catastalmente dei cespiti accertati.
Con la sentenza n. 481/25, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA rigettava il ricorso.
Per quel che rileva, la Corte osservava che l'agevolazione prima casa per l'IMU non può essere applicata a più immobili catastalmente divisi in due abitazioni per civili abitazioni (A 2 abitazioni di tipo civile sub 11 di proprietà e il sub 12 usufrutto 1/1 in regime di separazione dei beni).
Avverso tale sentenza, la contribuente ha proposto appello. L'appellato ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha evidenziato che "nel caso che ci occupa, in realtà, si è in presenza di più unità immobiliari che, come tali, vanno singolarmente e separatamente soggette ad imposizione, ciascuna per la propria rendita...", considerando la particella contraddistinta dai dati fg 500 n. part 81 sub 12 come seconda abitazione.
In particolare, la Corte non avrebbe tenuto in considerazione:
-che l'unità immobiliare per la quale veniva richiesto il pagamento - e della quale la scrivente godeva a titolo di usufrutto poiché assegnata con sentenza divorzile - faceva e fa parte di un'unica abitazione essendo connotata da unico contatore di acqua, corrente elettrica e gas nonché unica corte;
-che la stessa Publiservizi, già con comunicazione del 29.02.2016, aveva riconosciuto la validità delle ragioni a sostegno della domanda e aveva annullato il precedente avviso numero 3930/2015/664 del 09.07.2015 (relativo all'IMU anno 2015).
La sig.ra Ricorrente_1 censura anche l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui “La usufruttuaria della casa coniugale in seguito a sentenza di divorzio è la ricorrente che risulta proprietaria di altre unità immobiliare e per questo unica a dover versare l'IMU sugli immobili....".
A suo dire, si tratterebbe di affermazione erronea, perché il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale. Segnatamente, l'articolo 4, comma
12-quinquies, del D.L. 16/2012, prevede "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Tuttavia, poiché le unità immobiliari adibite a casa coniugale di proprietà del coniuge separato o divorziato assegnate all'ex in base ad una sentenza di separazione -divorzio-scioglimento-annullamento del matrimonio sono equiparate alle abitazioni principali, l'IMU non è dovuta.
Infine, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in debito conto che in data 08.01.2024 è stata emessa dalla medesima Corte la pronuncia n. 153/2024, passata in giudicato (e dunque facente stato tra le parti),
e relativa all'IMU 2017, pretesa per il medesimo immobile e per gli stessi motivi. Tale sentenza n.
153/2024 ha annullato l'atto impugnato, pronunciandosi sulla medesima questio in senso favorevole alla contribuente. In particolare, la predetta sentenza farebbe stato tra le parti sulla circostanza che si tratti di un'unica abitazione assegnata dal Tribunale come tale alla ricorrente in sede di divorzio. E ciò la esonererebbe dal pagamento dell'IMU.
L'appello è infondato.
Premesso che l'art. 4, comma 5, lett. a) d.l. n. 16/2012 ha modificato ed integrato l'art. 13, comma 2, d.l.
n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011), che così dispone: L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 [...]. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente... >>, la giurisprudenza ha chiarito che l'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013 in relazione al possesso della casa coniugale assegnata al coniuge non proprietario, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula la contemporanea sussistenza in capo al contribuente del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale>> (Sez. 5-, Ordinanza n. 4303 del 19/02/2025).
Infatti, nessun indice normativo depone nel senso dell'individuazione di una nuova ipotesi di esenzione, costituita dalla mera assegnazione della casa coniugale. La specialità della previsione dell'art. 1, comma
707, della legge n. 147/2013 risiede nella sola traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario del bene (liberato dall'obbligo di pagare l'imposta) all'assegnatario dell'alloggio.
In applicazione della normativa e del principio di diritto innanzi richiamati, il primo giudice ha correttamente affermato che, nella fattispecie di causa, siamo in presenza di più unità immobiliari aventi una autonoma iscrizione catastale, per cui è irrilevante la circostanza (peraltro non documentata) che si tratterebbe di un'unica abitazione avente unico contatore di acqua, corrente elettrica e gas.
Allo stesso modo, è irrilevante che il Tribunale, in sede di divorzio, assegnò i due immobili, aventi autonoma identificazione catastale, alla Ricorrente_1 perché, come detto, la mera assegnazione della casa coniugale non individua una nuova ipotesi di esenzione.
Neppure rileva che in passato la concessionaria abbia condiviso le osservazioni della Caso e che la stessa Corte di Giustizia di primo grado abbia annullato l'avviso di accertamento per l'anno 2017, venendo in rilievo un presupposto di fatto (la residenza anagrafica nell'immobile) che può mutare da un anno all'altro.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Le spese del grado del giudizio possono essere compensate, tenuto conto del precedente riconoscimento fatto dal concessionario sulla bontà delle ragioni della contribuente e del contrario precedente giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della CAMPANIA Sezione 22 così provvede:
rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Così deciso in data 23.2.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Pastore dott. Paolo Scognamiglio