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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2234 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 10.6.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281
sexies c.p.c., vertente
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Roberto Cuva.
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Damiano, Salvatore Lopreiato e Gian Domenico
Mosco.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L' appellante ha chiesto:
“In via processuale e pregiudiziale:
2 Disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ex art. ex art. 19 paragrafo 3 lettera b) del Trattato sull'Unione Europea - TUE e art. 267 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE, diretto ad accertare:
a) se osti con riferimento all'art. 3 punto 1 della Direttiva 94/62/CE come integrato dall'art. 1 della
Direttiva 2004/12/CE una interpretazione degli art. 218 comma 1 del Decreto Legislativo 152/2018 in relazione all'allegato E punto 2 del Decreto Legislativo 152/2006 che escluda dalla definizione di imballaggio gli articoli destinati a preservare il prodotto allorquando gli stessi vengono consumati o eliminati contestualmente al prodotto stesso.
b) se osti con riferimento all'art. 5 della Direttiva 2018/852/UE, una interpretazione dell'art. 224 comma 7° del Decreto Legislativo 152/2006 che esoneri il produttore e gli utilizzatori di imballaggio dell'intera filiera, dall'adesione al e alle relative comunicazioni e contribuzioni in costanza CP_1 del completo riutilizzo dell'imballaggio.
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare, con autorità di giudicato, che la società non Parte_1 possiede i requisiti legali per la sua iscrizione d'ufficio al Controparte_1 che, conseguentemente, la stessa non è tenuta a fornire al ichiedente ogni utile notizia circa CP_1 gli imballaggi utilizzati e che, sulla stessa, non grava alcun onere contributivo.
Rigettare le domande riconvenzionali formulate dal convenuto Controparte_1
In via subordinata:
previo accertamento che il prodotto per l'imballaggio utilizzato dalla società Parte_1 viene completamente riutilizzato anche in filiera, dirsi l'attrice esonerata dall'obbligo
[...] dell'iscrizione d'ufficio al e, conseguentemente, esonerata Controparte_2 dal fornire ogni utile notizia circa gli imballaggi utilizzati e da qualsiasi onere contributivo.
In ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari da distrarre allo scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
L' appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
3 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La (d'ora in poi anche solo , citava in Parte_1 Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il (d'ora in poi anche solo al fine CP_1 CP_1
di sentire dichiarare che la predetta società non possedeva i requisiti legali per l' iscrizione d'ufficio al e quindi che non era tenuta a fornire al ogni utile notizia CP_1 CP_1
circa gli imballaggi utilizzati e non era tenuta ad alcun onere contributivo.
In via subordinata chiedeva, previo accertamento che il prodotto per l'imballaggio utilizzato dalla società stessa veniva completamente riutilizzato anche in filiera, dirsi comunque esonerata dai predetti obblighi.
La società attrice riferiva che il proprio oggetto sociale era costituito dalla commercializzazione lavorazione e produzione di materie plastiche e prodotti chimici,
gomma e derivati, e lamentava di essere stata iscritta coattivamente al essendo CP_1
stata riconosciuta quale produttore e utilizzatore di imballaggi ex art. 218 comma 1 D. Lgs.
n. 152/2006.
2. Il hiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva CP_1
accertare la violazione da parte della - in relazione agli imballaggi pieni Parte_1
(film, sacchi, cappucci, pallet) dalla stessa importati dall'estero dal 2011 - degli obblighi di dichiarazione dei quantitativi di imballaggi importati e di versamento del contributo ambientale, e la condanna dell'attrice al pagamento del contributo ambientale evaso, oltre interessi e sanzioni, dovuto per gli imballaggi importati dall'estero dal 2011 in poi nella somma da determinare in corso di causa.
3. Nel corso del giudizio veniva espletata C.T.U. per determinare i quantitativi di imballaggi pieni importati dalla dal 2011 alla data della notifica dell'atto di Parte_1
4 citazione, nonché l'ammontare complessivo del contributo ambientale che la società doveva versare al in relazione a tali importazioni. CP_1
4. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2703/2024, rigettava le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertava le violazioni contestate dal CP_1
e condannava la alla presentazione al delle dichiarazioni relative Parte_1 CP_1
ai quantitativi di imballaggi importati dall'estero dal 2011, al pagamento dell'importo pari a € 24.019,80 a titolo di contributo ambientale dovuto in relazione ai quantitativi di imballaggi importati nel periodo 2016-2019, e al pagamento della somma di € 70.000,00 a titolo di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi del Regolamento CP_1
5. la ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato il difetto di motivazione, o comunque la motivazione apparente, della sentenza nella quale a una generica introduzione sul quadro normativo applicabile alla fattispecie, seguiva poi un passivo e ingiustificato recepimento delle conclusioni del consulente tecnico.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea ricostruzione in fatto della effettiva esistenza di imballaggi nella propria attività di impresa, dato che il giudice aveva negato le prove orali che avrebbero dimostrato l'inesistenza di imballaggi di plastica o di legno che determinavano la raccolta differenziata o il riciclo, da un lato perché l'intero prodotto importato era riutilizzato nel ciclo produttivo della società ed era da considerare materia prima, e dall'altro lato perché i pallets in legno venivano restituiti al legittimo proprietario.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva proceduto a una interpretazione dell'art. 224, comma 7, D. Lgs. n. 152/2006 - secondo cui, ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi
5 riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione - conforme ai principi espressi dalla
Direttiva 2018/852/UE che tendeva invece a favorire il riutilizzo in funzione sociale di tutela dell'ambiente degli imballaggi destinati al rifiuto.
Il Tribunale avrebbe dovuto quindi pervenire a una interpretazione secondo cui il riutilizzo degli imballaggi, escludeva, a priori, a prescindere dalla previa cauzione, l'onere di adesione al di concorrere a fornire ogni utile notizia sugli imballaggi prodotti CP_1
e a contribuire agli oneri di smaltimento.
A tal riguardo si rendeva necessario implementare la C.T.U. già disposta per verificare il riutilizzo dell'intero prodotto all'interno del ciclo produttivo della società Parte_1
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva sottoposto ad alcuna valutazione critica la determinazione induttiva da parte del C.T.U. del contributo e delle relative sanzioni dovute e che delle singole operazioni peritali non le era stata mai data contezza.
Con il quinto motivo ha lamentato l'applicazione delle sanzioni senza alcuna motivazione né in ordine all'an né al quantum.
6. Il primo motivo d'appello è infondato, in quanto, come sarà illustrato nell'esame dei successivi motivi d'impugnazione, la sentenza illustra le ragioni secondo cui non sono condivisibili gli assunti di parte attrice, rilevando che non è stato dimostrato che i materiali importati non avessero le caratteristiche di imballaggi, che i pallets venissero restituiti sistematicamente, che gli imballaggi fossero destinati al riutilizzo.
7. Il secondo motivo è infondato.
La società appellante ha importato granuli in polietilene contenuti in involucri di materiale plastico, incappucciati con lo stesso materiale e a loro volta trasportati su pallets
6 di legno. Si tratta di oggetti che rientrano nella nozione di imballaggi di cui all'art. 218 D.
Lgs. n. 152/2006, comma 1, lett. a) ma non nelle eccezioni di cui all'allegato E del decreto legislativo citato, ossia “ (…) parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere,
sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad
essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;”.
Gli importatori di imballaggi rientrano nella nozione di produttori di imballaggi,
secondo quanto previsto dalla lettera r) dell'art. 218 citato, e, in quanto tali, partecipano al salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al Controparte_1
comma 3, lettere a) e c) dello stesso articolo, ossia un sistema autonomo di gestione dei rifiuti da imballaggio o di restituzione degli imballaggi in base a un progetto che deve essere presentato all'Osservatorio Nazionale dei rifiuti (art. 221, comma 5, cit.).
Nella fattispecie in esame non risulta essere stato approntato un sistema con tali caratteristiche.
La circostanza per cui gli involucri sono dello stesso materiale dei granuli in polietilene non significa che essi siano oggetto di “riutilizzo”, nozione che implica un reimpiego senza alcuna trasformazione del bene (art. 218, cit. lett. i), ma nemmeno che essi venissero riciclati mediante reimmissione del sistema produttivo.
Alcuna dimostrazione è stata data in questo senso dal punto di vista documentale e le prove testimoniali di per sé non sono in grado di documentare l'esistenza di un progetto valido ai sensi dell'art. 221, comma 5, citato.
8. Per analoghe ragioni anche il terzo motivo d'appello è infondato perché, pure a volere pervenire a una interpretazione dell'art. 224, comma 7, D. Lgs. n. 152/2006, conforme ai principi espressi dalla Direttiva 2018/852/UE, non è stata fornita prova documentale di un
7 progetto comprovante l'utilizzo di un sistema organizzato secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità, riconosciuto dall'Osservatorio Nazionale dei rifiuti.
9. Per le medesime ragioni, nemmeno si rende necessario un rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea per ottenere risposta ai quesiti così come formulati da parte appellante e riportati in epigrafe, dato che i beni importati dall'appellante non vengono consumati o eliminati contestualmente al prodotto stesso e dato che non risulta documentato il completo riutilizzo dell'imballaggio.
10. Il quarto motivo d'appello pure è infondato, non emergendo le ragioni per cui il metodo induttivo utilizzato dal C.T.U. sarebbe errato, né essendo state esplicitate tempestivamente ragioni di nullità delle operazioni peritali per violazione del contraddittorio.
11. Infine è infondato il quinto motivo d'appello.
La sanzione pecuniaria infatti è stata irrogata nel rispetto dei parametri dell'art. 13,
comma 6 del Regolamento stante l'ingiustificata inottemperanza all'obbligo di CP_1
fornire i dati richiesti per il calcolo del contributo.
12. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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