Decreto cautelare 6 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/12/2025, n. 23079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23079 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15007/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15007 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. GI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente impugna il decreto n. -OMISSIS- emesso in data 23.04.2019 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza, presentata in data 9.12.2011, volta alla concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992.
L’Amministrazione, in particolare, ha respinto la domanda dell’istante operando un rinvio per relationem agli atti istruttori e a quanto preannunciato nel preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis , legge n. 241/90, da cui risulta la ritenuta insussistenza del requisito reddituale.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessata, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto d’istruttoria, deducendo essenzialmente che:
- il gravato decreto è stato emesso dopo otto anni dalla domanda e, quindi, ben oltre il termine di 48 mesi previsto dalla legge n. 91/1992;
- il provvedimento è comunque sfornito di motivazione adeguata giacché l’Amministrazione neanche ha valutato, in concreto, l’integrazione della richiedente nel tessuto economico e sociale, la quale è incensurata e vive da sola in Italia e con figli a carico in quanto il marito la avrebbe abbandonata “ e si adopera al fine di procurarsi fonti di sostentamento ”;
- il diniego sarebbe fondato su una palese discriminazione della ricorrente, basata solo sul fatto della sua condizione di cittadina straniera.
Con ordinanza collegiale n. 178/2020 è stata respinta l’istanza cautelare.
In data 28.04.2025 si è costituito il Ministero dell’Interno intimato per resistere al ricorso, depositando la documentazione inerente al procedimento.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve essere respinto, innanzitutto, il primo motivo di censura, riguardante l’asserita illegittimità del diniego in quanto adottato dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.
Invero, come ripetutamente evidenziato anche da questa Sezione, allorché venga presentata un’istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, come nel caso in esame, l’Amministrazione conserva senza dubbio il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio e non perentorio, il cui inutile decorso, come riconosciuto anche dalla stessa parte ricorrente, può semmai legittimare il richiedente a proporre il ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione ex artt. 31 e 117 c.p.a. (TAR Lazio, sez. V bis, n. 3620/2022, 5130/2022, 6604/2022, 6254/2022, 16216/2022) nonché, eventualmente, un’azione di risarcimento per il danno da ritardo, sebbene in presenza di tutti gli altri necessari presupposti.
D’altronde, la costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 06/06/2017, n.2718) ha precisato che un termine procedimentale non può rivestire carattere perentorio - tale, cioè, da determinare la consumazione del potere di provvedere in capo all'Amministrazione in caso di suo superamento - se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa ovvero di una evidente, manifesta ed univoca ratio legis in tal senso: detti presupposti non sono evidentemente ravvisabili nel caso in esame.
Dalle considerazioni che precedono consegue che l’adozione tardiva del provvedimento non può determinare, per ciò solo, l’illegittimità dell’atto, pertanto la doglianza va respinta.
3.- Tanto premesso, quanto alla motivazione del diniego per la ritenuta carenza del requisito reddituale, si osserva quanto segue alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso anche da questa Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma sez. V bis, nn. 14163/2023 e 14172/2023).
Ebbene, nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis, n. 1590/2022 e. 1724/2022) – che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente.
Segnatamente, l’Amministrazione – come esplicitato nella circolare del Ministero dell’Interno prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007 a sua volta ricognitiva del consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia - ha assunto a parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3, d.l. 25 novembre1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale ritenuto idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo se medesimo e la propria famiglia.
Il parametro cui si conforma la p.A. individua una soglia che è ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
D’altronde, tale soglia reddituale non è stata creata arbitrariamente dalla giurisprudenza, in quanto assume, quale parametro di riferimento, il livello reddituale minimo previsto, cautelativamente, dall'art 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che richiede, appunto, il possesso “ di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ” (cfr. livello individuato quale soglia dall’art. 24 legge 40/1998).
Il parametro su riferito costituisce, dunque, un requisito minimo indefettibile, ragion per cui, l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa ex se di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero della carta di soggiorno; anche in questi casi, infatti, si tratta di titoli che possono essere rilasciati e rinnovati solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali espressamente prescritti art. 9 e 29 d.lgs n. 286/1996 (sicché il requisito reddituale risulta implicitamente incluso nel requisito della “residenza legale”) .
Pertanto, salvo qualche sporadico caso isolato (che peraltro si giustifica con riferimento alle particolarità del caso di specie, vedi, Cons. St., sez. II, n. 1175/2009), il possesso del requisito reddituale è ritenuto una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza in quanto funzionale non solo ad evitare che l’ammissione del nuovo membro non finisca per gravare (in negativo) sul pubblico erario per carenza di adeguate fonti di sussistenza, ma anche e soprattutto per assicurare che sia in grado di assumersi i doveri che derivano dall’appartenenza alla Comunità Nazionale, in primis quello di concorrere (in positivo) allo sviluppo economico-sociale e di onorare il vincolo di solidarietà mediante la partecipazione al gettito fiscale (vedi, Cons. Stato, sez. IV, n. 2254/1996, 3145/1998, 1474/1999; 6063/2002), che possa “apportare un contributo ulteriore ed autonomo alla Comunità di cui entra a far parte” (TAR Lazio, sez. I, n. 2377/2006; TAR Lazio, sez. II quater n. 832/2009; Cons. St., sez. VI, n. 8421/2009; Cons. St., sez. VI, 3213 e 3907 del 2008; TAR Lazio, sez. II quater, n. 4189/2012; vedi, tuttavia, per la possibilità di deroga a tali principi nel caso in cui il richiedente sia un portatore di handicap, TAR Lazio, sez. I ter, n. 7846/2020, con richiamo ai principi di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, alla legge 104/1992 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017). Si tratta, pertanto, di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. St., sez. III, nn. 3143, 4754 e 4767 del 2023) che la Sezione ha da subito recepito (TAR Lazio, sez. V bis, n.1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, nonché, di recente, n. 11028/2022, 11187/2022, 8273/2023, 9570/2023, 9582/2023, 11964/2023, 12386/2023), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che “il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022; 16321/2022, 1993/2023, 4268/2023, 10747/2023).
A tale riguardo va peraltro osservato che, anche a livello sovranazionale, il possesso del requisito in contestazione è prescritto dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell’Unione per l’esercizio del diritto di soggiorno nei territori degli Stati Membri, che, al fine di evitare il fenomeno del cd. “turismo sociale”, è sottoposto alla condizione “ di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante ” (art. 7 direttiva 2004/38/CE), per la ragione che “ i beneficiari non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante ” (considerando n. 10 della citata Direttiva). L’autosufficienza reddituale rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza, il quale, proprio in vista di detta verifica, deve dimostrare di poter contare su strumenti personali per far fronte ai bisogni propri e del proprio nucleo familiare (TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14172/2023 cit.).
In definitiva, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata anche dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questo Tribunale (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; cfr.: Tar Lazio, sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
Ciò posto, valga altresì precisare che, nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l’Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell’istante ma deve anche verificare l’eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (in tal senso, ex plurimis , Tar Lazio, sez. V bis, n. 1698/2022; Cons. St., sez. III, n. 4372/2019).
L’orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza al riguardo è stato recepito dallo stesso Ministero dell’Interno, che, nella circolare prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007, diramata agli Uffici competenti, ha ribadito che è necessario, « nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell’intero nucleo al quale l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito ».
La stessa circolare ha altresì precisato che, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione (mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico) atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di sostentamento adeguati.
3.1- Ciò posto, nel caso in esame l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’istante operando un rinvio per relationem agli atti istruttori e a quanto preannunciato nel preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis , legge n. 241/90, da cui risulta la ritenuta insussistenza del requisito reddituale.
Ebbene, dalle coordinate sopra esposte deriva che era onere dell’odierna ricorrente dimostrare il conseguimento di un reddito non inferiore ai parametri minimi sopra indicati.
Quanto al riparto dell’onere probatorio, è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., il processo amministrativo è governato, in linea generale, dal principio dell'onere della prova, in base al quale ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori, riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, che siano nella rispettiva disponibilità. Infatti, sebbene tale principio sia temperato dal metodo acquisitivo nell'azione di annullamento, nondimeno il potere del giudice di acquisire d’ufficio documenti utili alla decisione - al fine di compensare lo squilibrio normalmente esistente tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale – è limitato alle ipotesi in cui la parte privata non abbia la possibilità di produrre la documentazione necessaria a dimostrazione dei propri assunti difensivi (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. V, 27/12/2017, n.6082).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che, a fronte di un provvedimento di diniego motivato sulla base della carenza del requisito reddituale, gravi sulla parte che assuma di essere in possesso del requisito fornire la prova della sussistenza di un reddito sufficiente e regolarmente dichiarato ai fini fiscali, tenuto conto che la correlata documentazione a supporto è agevolmente nella disponibilità di ogni contribuente.
Ora, dalla disamina del compendio documentale in atti non risulta che la ricorrente abbia prodotto alcuna documentazione per gli anni di imposta rientranti nel periodo di osservazione, segnatamente per il triennio anteriore all’istanza e per il periodo successivo sino al gravato diniego. Invero, la rilevata insufficienza dei redditi neanche è contestata dalla ricorrente, la quale ha depositato in giudizio soltanto una nota dei “Servizi Sociali Territoriali” del Comune di Reggio Emilia con la quale si attesta che l’odierna istante e il suo nucleo familiare “ sono in carico ai Servizi Sociali di Reggio Emilia dal 2011, a causa di difficoltà economiche ”.
Ne consegue, pertanto, che il decreto di rigetto appare immune dai vizi denunciati, dovendo ritenersi non manifestamente irragionevole o illogica la valutazione cui è pervenuta l’Amministrazione, tenuto conto che il mancato raggiungimento della soglia reddituale per tutte le annualità rientranti nel “periodo di osservazione” - poiché ricadenti sia nel triennio anteriore all’istanza presentata nel 2011 che nel periodo successivo sino al decreto di rigetto - può legittimamente giustificare il diniego della cittadinanza sulla scorta di tutti i rilievi innanzi descritti.
3.2- Infine, va disattesa la doglianza della ricorrente laddove lamenta una discriminazione in ordine ai diritti fondamentali, atteso che, a prescindere dal provvedimento di accoglimento della domanda di cittadinanza, il godimento dei diritti civili ed economici è già riconosciuto, in condizioni di parità con il cittadino, dalla normativa nazionale (Carta Costituzionale e D. Lgs. n. 286/1998, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione) e sovranazionale (CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell’UE, c.d. Carta di Nizza).
Ciò posto, resta fermo che la condizione di straniero e di cittadino mantengono senza dubbio una distinzione, anche in ordine al godimento di alcuni diritti, ma tale differenziazione deve ritenersi fisiologica, ragionevole e, peraltro, vigente in ogni ordinamento. Si fa riferimento, in particolare, al novero dei c.d. “diritti politici”, che costituiscono il proprium dello status della cittadinanza e che sono riconosciuti allo straniero soltanto all’esito del provvedimento costitutivo dello status civitatis , che consente allo stesso di entrare a far parte, ad ogni effetto, del “popolo italiano”, con conseguente acquisto del diritto di partecipare all’autodeterminazione delle sorti, anche mediante l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni nazionali (giacché la possibilità di partecipazione alla vita politica locale è già riconosciuto agli stranieri, anche se con modalità suscettibili di ulteriore evoluzione), oltre che l’assunzione di cariche pubbliche e di “pubblici uffici” (direttamente o indirettamente connessi all’esercizio di una frazione di “sovranità).
In tale prospettiva è senz’altro ragionevole che la situazione soggettiva del cittadino sia diversa rispetto a quella dello straniero, e che, rispetto al provvedimento “ampliativo” con cui viene conferita la cittadinanza “per naturalizzazione” , la posizione del richiedente assuma la consistenza di interesse legittimo e, come tale, ontologicamente sacrificabile - per tutte le ragioni sopra ampiamente descritte - all’esito di una valutazione di incompatibilità con l’interesse pubblico compiuta dall’Amministrazione.
Ne consegue che anche tale motivo di gravame deve essere respinto.
4.- In conclusione, valga ribadire che il provvedimento di riconoscimento della cittadinanza è atto altamente discrezionale, in quanto l'Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale.
In tale quadro, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.
L’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo di legittimità, con esclusione di ogni sindacato sostitutivo di merito; il sindacato del giudice, dunque, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
Ebbene, considerato che la disponibilità di un reddito minimo da parte del richiedente, onde raggiungere l’autosufficienza economica, costituisce uno dei presupposti fondamentali richiesti al cittadino straniero per ottenere la cittadinanza italiana, ne consegue che l’insufficienza dei mezzi economici può essere valutata come circostanza ostativa alla concessione della cittadinanza sulla scorta di tutte le considerazioni sinora esposte.
D’altronde, si tenga conto che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza e di conseguire, pertanto, lo status anelato ove concorrano tutte le condizioni richieste, per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
5.- La peculiarità della vicenda concreta giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA TO, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
GI RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RI | IA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.