Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 15/03/2025, n. 5375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5375 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06462/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6462 del 2022, proposto da
Associazione Nazionale Chimici di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio P Canepa, Valerio Pardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valerio Pardini in Firenze, via Panciatichi n. 78;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Losco, Gabriella Giacomantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ZO ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto n. 77 del 14.03.2022 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, nonché per quanto occorre possa, dei pareri del responsabile del procedimento Dott. Lelio Matteuzzi e del Segretario Generale della medesima Autorità in esso richiamati;
- del provvedimento incognito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale con il quale è stata disposta l'iscrizione dell'Ing. ZO ON nel registro ex art. 68 cod. nav. quale consulente chimico di porto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale e di ZO ON e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 11 febbraio 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
Considerato che il difensore del controinteressato ZO ON ha insistito, come da dichiarazione resa a verbale di udienza, per la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto, quanto alla liquidazione delle spese di giudizio di cui il controinterressato chiede la liquidazione a proprio favore, che debba farsi applicazione del criterio della soccombenza virtuale;
A tali fini, va rilevato che i gravati provvedimenti costituiscono attuazione e corretta ottemperanza delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 256/2022, passata in giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione con ordinanza n. 10398 del 18 aprile 2023.
Alla luce del contenuto della citata sentenza del giudice di appello, concernente le medesime questioni coinvolte dal ricorso in esame, deve rilevarsi l’infondatezza delle censure proposte, essendosi affermato il principio secondo cui l’art. 68 del Codice della Navigazione (avente ad oggetto la disciplina della “vigilanza sull’esercizio di attività nei porti”) si limita ad attribuire all’Autorità marittima, che esercita la “competenza” sull’area portuale, la funzione pubblicistica di “vigilanza” di quei soggetti che sono chiamati ad operare al suo interno, mentre nessuna norma ricavabile da tale disposizione legittima l’Autorità amministrativa ad introdurre (come invece avvenuto con una semplice circolare ministeriale) requisiti formativi e/o “professionalizzanti” a carattere “abilitante” finalizzati all’esercizio di un’attività di consulenza libero professionale svolta in regime di reciproca concorrenza a favore di soggetti privati operanti all’interno delle aree portuali: la norma in esame si limita infatti a prevedere la facoltà del comandante di porto di subordinarne l’esercizio (come per tutte le attività che si svolgono in ambito portuale) all’iscrizione “in appositi registri, eventualmente a numero chiuso” o ad “altre speciali limitazioni” .
È stato altresì affermato che ai fini dell’iscrizione al registro ex art. 68 Cod. Nav. è sufficiente il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della specifica professione, attraverso il prescritto esame di Stato, nonché l’iscrizione al corrispondente Albo professionale nel settore di pertinenza, in base alle leggi professionali che delineano le competenze delle singole categorie, con la conseguenza che il tirocinio pratico e la prova teorica previsti come requisiti indispensabili per l’iscrizione al registro ex art. 68 Cod. Nav. ai sensi di una circolare ministeriale, configurano la surrettizia introduzione nell’ordinamento di un vero e proprio “esame di Stato”, interdetta sia al Ministero che all’Autorità Portuale in base alle disposizioni ordinamentali in materia (cfr. art. 33 della Costituzione e 2229 cod. civ.), essendo l’istituzione di professioni, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in albi o elenchi, espressamente demandato alla “legge” , da intendersi come legge dello Stato, con esclusione di qualsiasi altra fonte (cfr. sentenze Corte Cost., Sentenze numeri 355 e 424 del 2005; n. 319 del 2005), non potendo, quindi, misure organizzative interne, dettate con circolari, avere ad oggetto la regolamentazione diretta (in assenza di norme primarie) di una libera professione, né potendosi consentire ad atti amministrativi (in mancanza di previsioni di legge) di limitare per motivi di interesse generale la libertà di circolazione dei servizi.
Nessuna norma nell’attuale sistema ordinamentale consente all’Amministrazione di assoggettare l’esercizio dell’attività di consulente chimico di porto a tirocini formativi prescritti da circolari interne, in aggiunta ai titoli prescritti ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle professioni, essendo la figura professionale del consulente chimico di porto disciplinata dagli artt. 25 e 46 del D.Lgs. n. 272/1999, che non contiene alcun accenno al percorso formativo abilitante all’esercizio della professione, e dal D.M. 30 novembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che si limita a definire il consulente chimico di porto come “ il consulente iscritto nel registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione” , senza contenere indicazioni sul percorso formativo (successivo al conseguimento della laurea specialistica e all’abilitazione professionale) che consenta agli aspiranti di acquisire le necessarie competenze specialistiche ai fini dell’esercizio delle attività e dei compiti da svolgere.
Ritenuto, pertanto, che l’infondatezza del ricorso – alla luce dei principi enunciati dalla citata pronuncia del giudice di appello, adottata in data antecedente la proposizione del ricorso e passata in giudicato - consente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo nei confronti della resistente Autorità e del controinteressato ON, mentre può disporsi la compensazione delle spese nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, costituitosi in giudizio con formula di mero rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 1.000,00 (mille) a favore della resistente Autorità, ed in € 1.000,00 (mille) a favore del controinteressato, oltre accessori, mentre vengono compensate nei confronti del Ministero delle Infrastrutture.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO