Trib. Foggia, sentenza 05/02/2025, n. 342
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Sentenza 5 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia, in persona del Giudice Ivano Caputo, riguarda un ricorso per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile da parte di una ricorrente, che contestava le conclusioni di un accertamento tecnico preventivo (C.T.U.) che aveva stabilito un grado di invalidità del 67%. La parte ricorrente sosteneva che il suo stato patologico giustificasse un'invalidità pari o superiore al 74%, necessaria per l'assegno. L'INPS si opponeva, sostenendo la correttezza della valutazione del C.T.U.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che le contestazioni della ricorrente erano generiche e prive di fondamento. Ha evidenziato che il C.T.U. aveva condotto un'analisi approfondita, escludendo che le patologie lamentate avessero un impatto significativo sulla capacità lavorativa della ricorrente. Inoltre, il Giudice ha sottolineato che le doglianze non dimostravano una devianza dalle nozioni mediche correnti, ma si limitavano a un dissenso diagnostico. Pertanto, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno richiesto. Le spese di lite sono state dichiarate irripetibili, mentre quelle di C.T.U. sono state poste a carico dell'INPS.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 05/02/2025, n. 342
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 342
    Data del deposito : 5 febbraio 2025

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