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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 05/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9368 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Tota Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo obbligatorio del requisito sanitario utile per la fruizione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71) e dell'assegnazione del termine per la manifestazione di eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nella pregressa fase processuale, e Persona_1
censurando, in particolare, il criterio di valutazione delle infermità, quale utilizzato dall'ausiliario ai fini del calcolo del complessivo grado di invalidità.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i Parte_1
presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile e la sua inabilità nella misura pari o superiore al 74% e, per l'effetto, riconoscerne mediante sentenza il diritto alla corresponsione dell'ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE a far tempo dalla domanda amministrativa - ovvero da quella diversa data che il Giudice adito riterrà equo stabilire.
Con il favore delle spese della presente fase di merito unitamente a quelle del giudizio per
ATPO iscritto al n. RGL. 10880/2023, dinanzi a Codesto Tribunale, il tutto in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 5.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che formulate in termini eccessivamente generici – s'appalesano, altresì, destituite di fondamento.
Ed invero, il C.T.U. nominato nel procedimento per A.T.P.O., dopo aver sottoposto a visita la parte ricorrente ed aver scrutinato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, accertava la sussistenza di un complessivo grado invalidante pari al 67% (cfr., in tal senso, le conclusioni dell'elaborato depositato in data 28.8.2024).
Più in dettaglio, l'ausiliario riferiva che la ricorrente era affetta dalle infermità ivi descritte
(“Broncopatia cronica ostruttiva con deficit ventilatorio medio (cod. 6014, val. 50%). • Esiti di protesi ginocchio destro (cod. 2221, val. 30%). • Ipertensione arteriosa senza danno
d'organo”), svolgendo le seguenti considerazioni medico-legali: “All'esito dell'atp, presa visione della documentazione prodotta non si riconoscono alla ricorrente, di Parte_1
anni 57, i requisiti medico-legali per la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza. Si riconosce, tuttavia una invalidità pari al 67%. La ricorrente è affetta da una broncopatia con deficit respiratorio ostruttivo di grado moderato (documentato in data 20.12.23- Dott.
, non in ossigenoterapia. Inoltre, l'istante è stata operata di protesi di ginocchio Per_2
destro per gonartrosi omolaterale. Nessun'altra significativa limitazione funzionale è stata riscontrata a carico dell'apparato osteo-articolare. L'ipertensione arteriosa non è
2 complicata da danno d'organo. L'insieme delle infermità descritte, valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43, approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica con calcolo espresso in decimali IT=IP1+IP2 – (IP1 x IP2), comportano una invalidità così valutabile: (0.50 + 0.30) – (0.50 x 0.30) = 0,67 L'invalidità complessiva è pari al 67% retrodatabile al mese di dicembre del 2023”.
Il C.T.U. rispondeva pure alle osservazioni critiche formulate dal procuratore di parte ricorrente, esprimendosi nei seguenti termini: “Gli esiti delle fratture vertebrali D10-D11-
D12 e l'ernia discale L5-S1 non possono essere considerate nel calcolo riduzionistico della invalidità in quanto clinicamente non hanno alcun impatto sulla mobilità del rachide, sul tono trofismo muscolare o su una eventuale degenerazione neuronale periferica, così come evidenziato nell'esame obiettivo cui si rimanda. Stesso dicasi per il lipoma alla spalla e per
l'Rx alla mano sinistra (esame solo radiologico che evidenzia un quadro di irregolarità interfalangee, clinicamente non impattanti sulla funzionalità prensile della periziata)”.
2.3. Tali essendo le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, si ritiene che i motivi di dissenso esplicitati dalla parte ricorrente, quali supportati dalla relazione a firma del dott.
(doc. 5), non siano idonei ad infirmare le conclusioni rassegnate Persona_3 dall'ausiliario officiato dal Giudice.
Ed invero, il primo rilievo critico (rubricato “carenza clinica”) prescinde del tutto dagli esiti dell'esame obiettivo (al quale non risulta aver partecipato il Consulente Tecnico di parte ricorrente), con particolare riferimento all'apparato osteo-articolare, relativamente al quale il
C.T.U. registrava quanto segue: “APPARATO OSTEOARTICOLARE: deambulazione autonoma, nessuna significativa limitazione funzionale a carico della mobilità degli arti superiori, forza prensile conserva bilateralmente, flessione del rachide possibile fino ai gradi estremi, parimenti l'inclinazione bilaterale, mobilizzazione delle anche fisiologica, flesso- estensione delle ginocchia possibile fino ai gradi estremi, qualche scrosio articolare al ginocchio destro” (pagg.
4-5 dell'elaborato peritale).
Com'è evidente alla stregua di quanto direttamente constatato nel corso delle operazioni, dalle fratture multiple vertebrali dorsali non è residuato alcun postumo invalidante a carico dell'assistibile, come pure rimarcato dall'ausiliario in sede di risposta alle osservazioni critiche di parte ricorrente.
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di doglianza (“carenza diagnostica”), essendosi la predetta parte limitata a dedurre, in maniera oltremodo generica, che il C.T.U.
“…avrebbe dovuto meglio valutare le conseguenze cliniche delle fratture vertebrali dorsali e
3 dell'ernia discale lombare L5-S1 e riportarle nelle infermità che affliggono la perizianda, valutandole nella giusta misura con metodo salomonico con le altre infermità a carico dell'apparato locomotore”.
Con il terzo rilievo si denuncia, poi, l'erronea applicazione del D.M. 5.2.1992, muovendosi dall'assunto secondo cui la condizione sanitaria della connotata da fratture multiple a Pt_1 carico della colonna vertebrale, “non può e non deve essere valutata come assenza di menomazione in quanto tali infermità saranno comunque causa di minor resistenza alle attività generiche e specifiche in seguito ad insorgenza di dolore nei siti di pregressa frattura”.
Sennonchè, un siffatto rilievo non trova – come detto – alcun riscontro nell'esame clinico condotto dal C.T.U., né, del resto, v'è documentazione sanitaria in tal senso.
Quanto, poi, ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018), la parte ricorrente si è limitata ad elencare, in relazione alle singole patologie, i codici asseritamente utilizzabili con il relativo grado di inabilità, senza contrapporre, tuttavia, alla valutazione del C.T.U. una critica puntuale ed argomentata.
In definitiva, le doglianze formulate in ricorso – lungi dal denunciare una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica ovvero l'omissione di esami clinici e/o strumentali
– si traducono in un mero dissenso diagnostico rispetto alle puntuali ed esaustive conclusioni dell'ausiliario, sicchè non si ravvisano i presupposti per un eventuale approfondimento istruttorio.
Ne consegue il rigetto del ricorso, non sussistendo, in capo a , una riduzione Parte_1
della capacità lavorativa generica in misura pari o superiore al 74% (nel che si sostanzia il requisito sanitario sotteso alla prestazione assistenziale giudizialmente rivendicata).
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9368/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
4 b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 05/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9368 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Tota Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo obbligatorio del requisito sanitario utile per la fruizione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71) e dell'assegnazione del termine per la manifestazione di eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nella pregressa fase processuale, e Persona_1
censurando, in particolare, il criterio di valutazione delle infermità, quale utilizzato dall'ausiliario ai fini del calcolo del complessivo grado di invalidità.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i Parte_1
presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile e la sua inabilità nella misura pari o superiore al 74% e, per l'effetto, riconoscerne mediante sentenza il diritto alla corresponsione dell'ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE a far tempo dalla domanda amministrativa - ovvero da quella diversa data che il Giudice adito riterrà equo stabilire.
Con il favore delle spese della presente fase di merito unitamente a quelle del giudizio per
ATPO iscritto al n. RGL. 10880/2023, dinanzi a Codesto Tribunale, il tutto in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 5.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che formulate in termini eccessivamente generici – s'appalesano, altresì, destituite di fondamento.
Ed invero, il C.T.U. nominato nel procedimento per A.T.P.O., dopo aver sottoposto a visita la parte ricorrente ed aver scrutinato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, accertava la sussistenza di un complessivo grado invalidante pari al 67% (cfr., in tal senso, le conclusioni dell'elaborato depositato in data 28.8.2024).
Più in dettaglio, l'ausiliario riferiva che la ricorrente era affetta dalle infermità ivi descritte
(“Broncopatia cronica ostruttiva con deficit ventilatorio medio (cod. 6014, val. 50%). • Esiti di protesi ginocchio destro (cod. 2221, val. 30%). • Ipertensione arteriosa senza danno
d'organo”), svolgendo le seguenti considerazioni medico-legali: “All'esito dell'atp, presa visione della documentazione prodotta non si riconoscono alla ricorrente, di Parte_1
anni 57, i requisiti medico-legali per la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza. Si riconosce, tuttavia una invalidità pari al 67%. La ricorrente è affetta da una broncopatia con deficit respiratorio ostruttivo di grado moderato (documentato in data 20.12.23- Dott.
, non in ossigenoterapia. Inoltre, l'istante è stata operata di protesi di ginocchio Per_2
destro per gonartrosi omolaterale. Nessun'altra significativa limitazione funzionale è stata riscontrata a carico dell'apparato osteo-articolare. L'ipertensione arteriosa non è
2 complicata da danno d'organo. L'insieme delle infermità descritte, valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43, approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica con calcolo espresso in decimali IT=IP1+IP2 – (IP1 x IP2), comportano una invalidità così valutabile: (0.50 + 0.30) – (0.50 x 0.30) = 0,67 L'invalidità complessiva è pari al 67% retrodatabile al mese di dicembre del 2023”.
Il C.T.U. rispondeva pure alle osservazioni critiche formulate dal procuratore di parte ricorrente, esprimendosi nei seguenti termini: “Gli esiti delle fratture vertebrali D10-D11-
D12 e l'ernia discale L5-S1 non possono essere considerate nel calcolo riduzionistico della invalidità in quanto clinicamente non hanno alcun impatto sulla mobilità del rachide, sul tono trofismo muscolare o su una eventuale degenerazione neuronale periferica, così come evidenziato nell'esame obiettivo cui si rimanda. Stesso dicasi per il lipoma alla spalla e per
l'Rx alla mano sinistra (esame solo radiologico che evidenzia un quadro di irregolarità interfalangee, clinicamente non impattanti sulla funzionalità prensile della periziata)”.
2.3. Tali essendo le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, si ritiene che i motivi di dissenso esplicitati dalla parte ricorrente, quali supportati dalla relazione a firma del dott.
(doc. 5), non siano idonei ad infirmare le conclusioni rassegnate Persona_3 dall'ausiliario officiato dal Giudice.
Ed invero, il primo rilievo critico (rubricato “carenza clinica”) prescinde del tutto dagli esiti dell'esame obiettivo (al quale non risulta aver partecipato il Consulente Tecnico di parte ricorrente), con particolare riferimento all'apparato osteo-articolare, relativamente al quale il
C.T.U. registrava quanto segue: “APPARATO OSTEOARTICOLARE: deambulazione autonoma, nessuna significativa limitazione funzionale a carico della mobilità degli arti superiori, forza prensile conserva bilateralmente, flessione del rachide possibile fino ai gradi estremi, parimenti l'inclinazione bilaterale, mobilizzazione delle anche fisiologica, flesso- estensione delle ginocchia possibile fino ai gradi estremi, qualche scrosio articolare al ginocchio destro” (pagg.
4-5 dell'elaborato peritale).
Com'è evidente alla stregua di quanto direttamente constatato nel corso delle operazioni, dalle fratture multiple vertebrali dorsali non è residuato alcun postumo invalidante a carico dell'assistibile, come pure rimarcato dall'ausiliario in sede di risposta alle osservazioni critiche di parte ricorrente.
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di doglianza (“carenza diagnostica”), essendosi la predetta parte limitata a dedurre, in maniera oltremodo generica, che il C.T.U.
“…avrebbe dovuto meglio valutare le conseguenze cliniche delle fratture vertebrali dorsali e
3 dell'ernia discale lombare L5-S1 e riportarle nelle infermità che affliggono la perizianda, valutandole nella giusta misura con metodo salomonico con le altre infermità a carico dell'apparato locomotore”.
Con il terzo rilievo si denuncia, poi, l'erronea applicazione del D.M. 5.2.1992, muovendosi dall'assunto secondo cui la condizione sanitaria della connotata da fratture multiple a Pt_1 carico della colonna vertebrale, “non può e non deve essere valutata come assenza di menomazione in quanto tali infermità saranno comunque causa di minor resistenza alle attività generiche e specifiche in seguito ad insorgenza di dolore nei siti di pregressa frattura”.
Sennonchè, un siffatto rilievo non trova – come detto – alcun riscontro nell'esame clinico condotto dal C.T.U., né, del resto, v'è documentazione sanitaria in tal senso.
Quanto, poi, ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018), la parte ricorrente si è limitata ad elencare, in relazione alle singole patologie, i codici asseritamente utilizzabili con il relativo grado di inabilità, senza contrapporre, tuttavia, alla valutazione del C.T.U. una critica puntuale ed argomentata.
In definitiva, le doglianze formulate in ricorso – lungi dal denunciare una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica ovvero l'omissione di esami clinici e/o strumentali
– si traducono in un mero dissenso diagnostico rispetto alle puntuali ed esaustive conclusioni dell'ausiliario, sicchè non si ravvisano i presupposti per un eventuale approfondimento istruttorio.
Ne consegue il rigetto del ricorso, non sussistendo, in capo a , una riduzione Parte_1
della capacità lavorativa generica in misura pari o superiore al 74% (nel che si sostanzia il requisito sanitario sotteso alla prestazione assistenziale giudizialmente rivendicata).
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9368/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
4 b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/02/2025
Il Giudice
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