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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5537 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. Antonio Walter
Gulotta mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14657/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Cont (Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa;
◊ rigetta l'opposizione;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' a rimborsare alla ricorrente un quinto delle spese di lite, CP_2
liquidate in tal misura in complessivi euro 700,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario, compensando i restanti quattro/quinti;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_2
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 14/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' per verificare la sussistenza a proprio carico delle condizioni CP_2
sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal
CTU, il quale aveva invece ritenuto sussistere le condizioni sanitarie legittimanti la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_3
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 25/09/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
considerato che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004);
rilevato che nel ricorso si legge, a supporto dell'opposizione, solo quanto segue: “le
conclusioni a cui è pervenuto il CTU Dott. sono da ritenersi Persona_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro non corrette e non coerenti con il reale stato di salute della ricorrente per quanto
concerne il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Invero,
dalla documentazione sanitaria già prodotta agli atti del giudizio in sede di ATP
(all. n. 6), emerge in modo inequivocabile il pieno diritto della Sig.ra
[...]
al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e relative Parte_1
provvidenze economiche, nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, c. 3
(Handicap grave). In linea generale e con particolare riferimento alle risultanze
della relazione peritale del CTU Dott. si osserva che siamo Persona_1
in presenza di un soggetto che mostra chiari elementi indicativi di una
condizione polipatologica di grado elevato che ne limita gravemente lo stato
funzionale e la capacità di deambulare autonomamente, soprattutto al di fuori
del proprio domicilio e di assolvere in autonomia i comuni atti della vita
quotidiana. Dalla certificazione presente agli atti, ben evidenziata dal CTU,
emerge una condizione generale della ricorrente non compatibile con una
autonomia totale per assolvere autonomamente agli atti della vita … ma nulla
dice, in particolare, per quanto attiene la capacità della Sig.ra Parte_1
di deambulare in modo autonomo al di fuori del proprio domicilio. Ora
[...]
una cosa è deambulare all'interno di piccoli spazi, quali quelli di uno studio
medico in presenza di appoggi e in assenza di insidie di vario tipo (marciapiedi,
strade sconnesse, buche, ecc.), altra cosa è deambulare al di fuori per strada. Ed
è proprio sotto tale aspetto che la CTU non dà conto di una deambulazione
autonoma al di fuori della casa di abitazione. In altri termini, la CTU non
riferisce in merito alla capacità della Sig.ra di muoversi con Parte_1
sufficiente sicurezza ed autonomia non solo in ambito domestico, quanto
piuttosto fuori dal proprio domicilio in presenza di difficoltà, quali barriere,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ostacoli, inciampi vari, ed insidie non certo paragonabili a quelle di un
appartamento o a quelle di una stanza ove viene effettuata una visita medica.
Così, la Sig.ra potrà anche deambulare in maniera Parte_1
“autonoma” all'interno di una stanza (quale può essere quella dove sono state
effettuate le operazioni peritali), tuttavia certamente ciò non significa che la
stessa non abbia bisogno dell'ausilio di terzi nella sua quotidianità o per
deambulare per strada, a fronte del grave deficit visivo e della demenza senile.”;
rilevato dunque che la ricorrente non ha mosso contestazione alcuna alla diagnosi operata dal primo CTU né ha introdotto alcuna specifica censura alle precipue argomentazioni con cui questi, coerentemente con le risultanze documentali in atti, pur confermando ed anzi ben sottolineando della ricorrente la “condizione
polipatologica di grado elevato che ne limita gravemente lo stato funzionale”, ha tuttavia negato la sussistenza dei requisiti per accordarle l'indennità di accompagnamento. Né questi possono ancorarsi alla postulata impossibilità “di
deambulare per strada” anziché nei luoghi domestici, in considerazione dei rigorosi presupposti cui è subordinata la concessione dell'indennità di accompagnamento e del complesso di malattia che affliggono la ricorrente,
rendendola, si è già accertato, gravemente disabile;
ritenuta pertanto l'infondatezza del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c.,
compensate parzialmente le spese in ragione della soccombenza sulle domande principali, lasciando definitivamente a carico dell' le competenze della CTU CP_2
espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì
liquidate.
p.q.m.
decide come in epigrafe.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
- 5 -
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. Antonio Walter
Gulotta mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14657/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Cont (Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa;
◊ rigetta l'opposizione;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' a rimborsare alla ricorrente un quinto delle spese di lite, CP_2
liquidate in tal misura in complessivi euro 700,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario, compensando i restanti quattro/quinti;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_2
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 14/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' per verificare la sussistenza a proprio carico delle condizioni CP_2
sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal
CTU, il quale aveva invece ritenuto sussistere le condizioni sanitarie legittimanti la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_3
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 25/09/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
considerato che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004);
rilevato che nel ricorso si legge, a supporto dell'opposizione, solo quanto segue: “le
conclusioni a cui è pervenuto il CTU Dott. sono da ritenersi Persona_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro non corrette e non coerenti con il reale stato di salute della ricorrente per quanto
concerne il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Invero,
dalla documentazione sanitaria già prodotta agli atti del giudizio in sede di ATP
(all. n. 6), emerge in modo inequivocabile il pieno diritto della Sig.ra
[...]
al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e relative Parte_1
provvidenze economiche, nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, c. 3
(Handicap grave). In linea generale e con particolare riferimento alle risultanze
della relazione peritale del CTU Dott. si osserva che siamo Persona_1
in presenza di un soggetto che mostra chiari elementi indicativi di una
condizione polipatologica di grado elevato che ne limita gravemente lo stato
funzionale e la capacità di deambulare autonomamente, soprattutto al di fuori
del proprio domicilio e di assolvere in autonomia i comuni atti della vita
quotidiana. Dalla certificazione presente agli atti, ben evidenziata dal CTU,
emerge una condizione generale della ricorrente non compatibile con una
autonomia totale per assolvere autonomamente agli atti della vita … ma nulla
dice, in particolare, per quanto attiene la capacità della Sig.ra Parte_1
di deambulare in modo autonomo al di fuori del proprio domicilio. Ora
[...]
una cosa è deambulare all'interno di piccoli spazi, quali quelli di uno studio
medico in presenza di appoggi e in assenza di insidie di vario tipo (marciapiedi,
strade sconnesse, buche, ecc.), altra cosa è deambulare al di fuori per strada. Ed
è proprio sotto tale aspetto che la CTU non dà conto di una deambulazione
autonoma al di fuori della casa di abitazione. In altri termini, la CTU non
riferisce in merito alla capacità della Sig.ra di muoversi con Parte_1
sufficiente sicurezza ed autonomia non solo in ambito domestico, quanto
piuttosto fuori dal proprio domicilio in presenza di difficoltà, quali barriere,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ostacoli, inciampi vari, ed insidie non certo paragonabili a quelle di un
appartamento o a quelle di una stanza ove viene effettuata una visita medica.
Così, la Sig.ra potrà anche deambulare in maniera Parte_1
“autonoma” all'interno di una stanza (quale può essere quella dove sono state
effettuate le operazioni peritali), tuttavia certamente ciò non significa che la
stessa non abbia bisogno dell'ausilio di terzi nella sua quotidianità o per
deambulare per strada, a fronte del grave deficit visivo e della demenza senile.”;
rilevato dunque che la ricorrente non ha mosso contestazione alcuna alla diagnosi operata dal primo CTU né ha introdotto alcuna specifica censura alle precipue argomentazioni con cui questi, coerentemente con le risultanze documentali in atti, pur confermando ed anzi ben sottolineando della ricorrente la “condizione
polipatologica di grado elevato che ne limita gravemente lo stato funzionale”, ha tuttavia negato la sussistenza dei requisiti per accordarle l'indennità di accompagnamento. Né questi possono ancorarsi alla postulata impossibilità “di
deambulare per strada” anziché nei luoghi domestici, in considerazione dei rigorosi presupposti cui è subordinata la concessione dell'indennità di accompagnamento e del complesso di malattia che affliggono la ricorrente,
rendendola, si è già accertato, gravemente disabile;
ritenuta pertanto l'infondatezza del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c.,
compensate parzialmente le spese in ragione della soccombenza sulle domande principali, lasciando definitivamente a carico dell' le competenze della CTU CP_2
espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì
liquidate.
p.q.m.
decide come in epigrafe.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
- 5 -
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro