TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 799/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 799/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato VALENTINA ROCCHETTI presso il cui Parte_1
studio in REGGIO EMILIA, VIA MALTA, N. 7, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato PATRIZIA ZINGONE presso il cui studio in CP_1
MILANO, VIA LAMARMORA, N. 42, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice, come da note conclusive:
“in via principale, previo accertamento e declaratoria della vessatorietà ed abusività delle predette clausole dichiararne la nullità per violazione dell'art. 33, comma 2, lett. f, l e m) D. Lgs. n. 206/05; la violazione delle norme di cui al TUB al'epoca in vigore artt.121-126; l'usurarietà del tasso di mora,
l'indeterminatezza ed indeteminabilità del TAN e del TAEG, nonché la mancata prova del credito attesa la contestazione dell'estratto conto ex art.50 TUB, dichiarare l'inesistenza di ogni e qualsivoglia ragione di credito vantata da nei confronti del Signor e, CP_1 Parte_2
conseguentemente, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1277/2022
(R.G.N. 2265/22), emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, in data 28.06.2022 dal Giudice Francesca
Malgoni, e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda già spiegata da con il ricorso per ingiunzione, ed ogni e qualsivoglia domanda svolta dalla parte odierna CP_2 opposta nei confronti dell'opponente , in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni esplicitate in atti;
pagina 2 di 8 ACCERTATO E DICHIARATO che ha agito e resistito in giudizio con mala fede e colpa CP_1
grave, condannare la medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art.96 3° comma c.p.c. al pagamento a favore di di una somma equitativamente determinata. Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA, chiede:
• ordine di esibizione a carico di del piano di ammortamento del finanziamento n. 1551217 CP_1
nonché del contratto di Finanziamento n. 1441910 e del relativo piano di ammortamento, nonché
l'ordine di esibizione delle notifiche eseguite nei confronti dell'attore degli atti prodromici al pignoramento presso terzi, ed in particolare del ricorso per decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto.
• ammettersi CTU per determinare, alla luce delle osservazioni esposte in ordine alla unitarietà dei contratti di finanziamento meglio dettagliate in premessa e delle violazioni esposte, il costo occulto del finanziamento oggetto della presente vertenza, il TAN e TAEG effettivo alla data della sottoscrizione del contratto, specificando se il tasso contrattuale fosse entro la soglia e per verificare l'eventuale superamento della soglia per gli interessi di mora”.
Parte convenuta, come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 13.3.2025:
“In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione spiegata in relazione ai profili trattati esulanti la abusività e/o la vessatorietà del contratto sotteso all'emissione del decreto ingiuntivo;
rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre alle spese liquidate per la fase monitoria, rimborso forfettario IVA e cpa;
In via subordinata, nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare l'opponente al pagamento della somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come da domanda dalla singola scadenza sino al saldo effettivo, e rivalutazione monetaria oppure della maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A e C.P.A.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione tardiva ex art. Parte_1
650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1277/2022 con cui era stato ingiunto al medesimo, su ricorso di CP_1
il pagamento della somma di euro 5.570,99, oltre interessi e spese di procedura.
[...]
In particolare, l'attore ha riferito:
- che in data 28.06.2022 il Tribunale di Reggio Emilia aveva emesso il predetto decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 8 - che in virtù di tale decreto, non opposto, e del pedissequo atto di precetto, aveva promosso CP_1
l'esecuzione mobiliare presso terzi, iscritta al n. 1342/2023 r.g.es. del Tribunale di Reggio Emilia;
- che trattandosi di un credito derivante da un finanziamento concesso ad un consumatore, il G.E., in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, con provvedimento in data 1.12.2023, rilevata la qualifica di consumatore e ritenuto che, prima facie, non risultassero nel contratto di finanziamento clausole abusive, aveva assegnato il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- che il contratto di finanziamento, su cui fondava l'avversa pretesa, era stato stipulato in data
14.04.2010, e cioè nella vigenza del T.U.B. antecedente la riforma, avvenuta con il D.Lgs. 13.08.2010,
n. 141;
- che tale finanziamento era stato erogato per “LIQUIDITA' PERSONALE E CHIUSURA PRATICA
n.1441910”;
- che l'art. 6 del contratto azionato in sede monitoria prevedeva che, in caso di estinzione anticipata, la
B@nca 24-7, all'epoca titolare del credito, avrebbe comunicato al cliente l'ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati e del compenso, non superiore all'1% del capitale residuo;
- che detta pattuizione era contraria all'art.125, 2° comma, TUB allora in vigore;
- che la banca aveva omesso di indicare al cliente il costo occulto o up front,rappresentato dal compenso percepito dalla per l'estinzione anticipata, essendo indeterminati il TAN ed il TAEG Pt_3
esposti nel contratto;
- che le pattuizioni di cui all'art. 7 del contratto del 14.4.2010 erano differenti da quelle proposte ed accettate nello scambio di comunicazioni intercorse tra le parti: l'attore aveva concordato che gli interessi di mora fossero pari al TAN annuo del 10.501%, maggiorato di 1% annuo, e cioè al 11,501%, ma il contratto predisposto dalla prevedeva, in caso di mora, un tasso pari al 25,501% annuo Pt_3
(10,50% + 15%), e dunque usurario, essendo il tasso soglia dell'epoca pari al 17,91%;
- che l'art. 8 del contratto del 14.4.2010 prevedeva una ulteriore penale, per la decadenza dal beneficio del termine, pari all'8% del capitale residuo, mentre la aveva pattuito con il cliente che, in caso Pt_3 di decadenza dal beneficio del termine, avrebbe proceduto all'applicazione di interessi di mora nella misura annua pari al TAN rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, maggiorato di un punto percentuale;
- che il saldaconto ex art.50 TUB non aveva alcun valore probatorio;
- che il piano di ammortamento alla francese di cui al contratto in data 14.4.2010 era una modalità di computo illegittima di interessi anatocistici;
pagina 4 di 8 - che gli interessi di mora non erano dovuti perché usurari;
- che la somma ingiunta, pari ad € 5.570,99 per capitale ed interessi, non era certa, liquida ed esigibile;
- che gli interessi richiesti erano prescritti;
- che in ragione di quanto esposto, andava condannata ex art.96 c.p.c. per aver agito in CP_1
giudizio con mala fede o colpa grave.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha concluso come indicato in epigrafe. si è costituita in giudizio, assumendo l'infondatezza delle difese attoree. CP_1
In particolare, ha replicato:
- che l'art. 6 del contratto del 14.4.2010 non era applicabile alla fattispecie in esame, posto che l'attore era decaduto dal beneficio del termine: dunque, non vi era stata una estinzione anticipata del finanziamento;
in ogni caso, la banca non aveva esposto, in sede monitoria, costi o compensi per l'estinzione del precedente finanziamento;
- che quanto all'art. 7 del predetto contratto, nel ricorso monitorio era stato dato atto che l'importo in linea capitale era stato maggiorato degli interessi convenzionali di mora contenuti entro il tasso fisso del 10%;
- che relativamente all'art. 8 del medesimo contratto, la penale dell'8% non era stata azionata;
- che tutte le ulteriori contestazioni sollevate dall'attore non attenevano a profili di vessatorietà delle clausole contrattuali e, quindi, erano inammissibili.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come indicato in epigrafe.
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 13.3.2025, con termine sino al 13.1.2025 per il deposito di note conclusive.
2.
Come compiutamente osservato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 9479 del
6.4.2023, “L'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che infici solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur”. Ed ancora, “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio
2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere
pagina 5 di 8 non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole”.
Tanto premesso, in ordine al perimetro dell'indagine da effettuarsi in questa sede, può ora passarsi all'esame, nel merito, delle domande delle parti.
3.
Il contratto di finanziamento azionato in sede monitoria è quello stipulato in data 14.4.2010 (doc. 3 dell'atto di citazione e doc. 1 del monitorio).
Tale finanziamento è stato erogato per “LIQUIDITA' PERSONALE E CHIUSURA PRATICA N.
1441910”: ciò emerge, pacificamente, dal frontespizio del contratto e, in ogni caso, è pacifico tra le parti.
Ciò posto, l'attore ha assunto che la clausola di cui all'art. 6 di tale contratto sarebbe nulla, ai sensi dell'art. 125, 2° comma, TUB, nel testo vigente anteriormente alla riforma di cui al D.lgs. 13.8.2010, n.
141, avendo la banca omesso di indicare al cliente il costo occulto o up fronte di tale finanziamento, con conseguente indeterminatezza del TAN e del TAEG contrattuali (pag. 6 e 7 dell'atto di citazione).
Nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., l'attore ha contestato, anche, che al momento dell'estinzione del finanziamento n. 1441910, con la provvista derivante dal finanziamento oggetto di causa, la banca avrebbe operato in violazione di quanto previsto dall'art. 125, 2° comma, TUB, essendosi l'attore visto accreditare, a fronte di un finanziamento di euro 6.344,00 (di cui euro 100,00 per commissioni e spese ed euro 244,00 per premio assicurativo), la minor somma di euro 5.455,63, e ciò nonostante l'obbligo della banca di operare “senza penalità e con un'equa riduzione del credito”.
La convenuta ha contestato tali difese, assumendo, da un lato, l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 6 citato, dall'altro, la mancata esposizione di costi, o compensi per la banca, in relazione all'estinzione del precedente finanziamento.
Così ricostruite le difese delle parti, si osserva che, mentre nell'atto di citazione, la difesa attorea ha lamentato la mancata indicazione, nel contratto azionato in sede monitoria, dei costi up front, con conseguente indeterminatezza del TAN e del TAEG esposti nel contratto, nella successiva memoria ex art. 183, 6 ° comma, c.p.c., ha contestato, invece, che con la provvista derivante dall'accensione del finanziamento del 14.4.2010, il prestito n. 1441910 sarebbe stato estinto con accredito della minor somma di euro 5.455,63, in violazione dell'art. 125, 2° comma, TUB che, nel testo all'epoca vigente, obbligava le banche a non applicare penalità ed a riconoscere un'equa riduzione del costo complessivo del credito, al momento dell'estinzione di un finanziamento.
A prescindere dalla tardività di tale ultima allegazione, avendo l'attore allegato, nell'atto introduttivo, solo l'indeterminatezza del TAN e del TAEG contrattuali per la mancata indicazione dei costi up front,
pagina 6 di 8 in ogni caso si rileva, anzitutto, che il contratto di finanziamento azionato in sede monitoria si è sciolto a seguito della decadenza dell'attore dal beneficio del termine, e non invece a seguito di un'estinzione anticipata del medesimo: tale circostanza è pacifica tra le parti, oltre che provata per via documentale
(doc. 2 del monitorio). Ne deriva che alla fattispecie in esame non è applicabile l'art. 6 delle condizioni generali del contratto, disciplinante la sola ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
In aggiunta a quanto ora esposto, da un lato, non vi è prova che, con il precedente finanziamento, le parti avessero pattuito una clausola di tenore analogo a quella di cui all'art. 6 citato, dall'altro non è dimostrato, neppure, che la banca abbia operato in violazione dell'art. 125, 2° comma, TUB al momento dell'estinzione del finanziamento n. 1441910: tale circostanza, espressamente contestata dalla parte convenuta, non trova conferma nella documentazione attorea (doc. 10 della memoria ex art. 183,
6° comma, c.p.c.), da cui si evince, unicamente, che, a fronte di un finanziamento di euro 6.000,00
(decurtati euro 100,00 per commissioni ed euro 244,00 per premi assicurativi), la banca ha accreditato la minor somma di euro 5.455,63, al netto, però, dell'estinzione del finanziamento n. 1441910, posto che, come già osservato, il finanziamento azionato in sede monitoria era destinato a soddisfare, anche, esigenze personali dell'attore.
4.
In merito alla clausola di cui all'art. 7 del contratto del 14.4.2010, l'attore ha lamentato la difformità delle pattuizioni ivi previste rispetto a quelle proposte ed accettate nello scambio di comunicazioni tra le parti: in particolare, in tesi attorea, la banca avrebbe applicato un tasso di mora del 25,501%, superiore al tasso soglia del 17,91%, a fronte di un tasso concordato del 11,501%.
Tale assunto non coglie nel segno.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo è espressamente dato atto che gli interessi di mora richiesti sono contenuti entro il tasso fisso del 10% ed entro tale limite sono stati applicati (doc. 8 dell'atto di citazione), circostanza, quest'ultima, non contestata dall'attore che, nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., si è limitato a ribadire l'abusività della clausola, senza nulla riferire in merito al tasso, in concreto, applicato.
5.
Quanto, poi, alla penale prevista dall'art. 8 delle condizioni generali del finanziamento oggetto di causa, pari all'8% del capitale residuo, va osservato, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che essa non è stata applicata. Invero, tale circostanza non è stata contestata dall'attore che, nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., difatti, si è limitato a ribadire l'abusività della clausola, “al di là del fatto che abbia o non abbia richiesto in ricorso monitorio l'applicazione della clausola penale di CP_1 importo manifestamente eccessivo”.
pagina 7 di 8 6.
Le ulteriori contestazioni sollevate dall'attore non attengono a profili di vessatorietà delle clausole contrattuali ex art. 33 del Codice del Consumo e, dunque, sono inammissibili.
7.
Pertanto, e concludendo, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri mediani tra quelli minimi e quelli medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della breve durata del procedimento, e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1277/2022 e lo dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in euro Parte_1 CP_1
3.813,50 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
REGGIO EMILIA, 14.3.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 799/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato VALENTINA ROCCHETTI presso il cui Parte_1
studio in REGGIO EMILIA, VIA MALTA, N. 7, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato PATRIZIA ZINGONE presso il cui studio in CP_1
MILANO, VIA LAMARMORA, N. 42, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice, come da note conclusive:
“in via principale, previo accertamento e declaratoria della vessatorietà ed abusività delle predette clausole dichiararne la nullità per violazione dell'art. 33, comma 2, lett. f, l e m) D. Lgs. n. 206/05; la violazione delle norme di cui al TUB al'epoca in vigore artt.121-126; l'usurarietà del tasso di mora,
l'indeterminatezza ed indeteminabilità del TAN e del TAEG, nonché la mancata prova del credito attesa la contestazione dell'estratto conto ex art.50 TUB, dichiarare l'inesistenza di ogni e qualsivoglia ragione di credito vantata da nei confronti del Signor e, CP_1 Parte_2
conseguentemente, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1277/2022
(R.G.N. 2265/22), emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, in data 28.06.2022 dal Giudice Francesca
Malgoni, e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda già spiegata da con il ricorso per ingiunzione, ed ogni e qualsivoglia domanda svolta dalla parte odierna CP_2 opposta nei confronti dell'opponente , in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni esplicitate in atti;
pagina 2 di 8 ACCERTATO E DICHIARATO che ha agito e resistito in giudizio con mala fede e colpa CP_1
grave, condannare la medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art.96 3° comma c.p.c. al pagamento a favore di di una somma equitativamente determinata. Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA, chiede:
• ordine di esibizione a carico di del piano di ammortamento del finanziamento n. 1551217 CP_1
nonché del contratto di Finanziamento n. 1441910 e del relativo piano di ammortamento, nonché
l'ordine di esibizione delle notifiche eseguite nei confronti dell'attore degli atti prodromici al pignoramento presso terzi, ed in particolare del ricorso per decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto.
• ammettersi CTU per determinare, alla luce delle osservazioni esposte in ordine alla unitarietà dei contratti di finanziamento meglio dettagliate in premessa e delle violazioni esposte, il costo occulto del finanziamento oggetto della presente vertenza, il TAN e TAEG effettivo alla data della sottoscrizione del contratto, specificando se il tasso contrattuale fosse entro la soglia e per verificare l'eventuale superamento della soglia per gli interessi di mora”.
Parte convenuta, come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 13.3.2025:
“In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione spiegata in relazione ai profili trattati esulanti la abusività e/o la vessatorietà del contratto sotteso all'emissione del decreto ingiuntivo;
rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre alle spese liquidate per la fase monitoria, rimborso forfettario IVA e cpa;
In via subordinata, nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare l'opponente al pagamento della somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come da domanda dalla singola scadenza sino al saldo effettivo, e rivalutazione monetaria oppure della maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A e C.P.A.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione tardiva ex art. Parte_1
650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1277/2022 con cui era stato ingiunto al medesimo, su ricorso di CP_1
il pagamento della somma di euro 5.570,99, oltre interessi e spese di procedura.
[...]
In particolare, l'attore ha riferito:
- che in data 28.06.2022 il Tribunale di Reggio Emilia aveva emesso il predetto decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 8 - che in virtù di tale decreto, non opposto, e del pedissequo atto di precetto, aveva promosso CP_1
l'esecuzione mobiliare presso terzi, iscritta al n. 1342/2023 r.g.es. del Tribunale di Reggio Emilia;
- che trattandosi di un credito derivante da un finanziamento concesso ad un consumatore, il G.E., in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, con provvedimento in data 1.12.2023, rilevata la qualifica di consumatore e ritenuto che, prima facie, non risultassero nel contratto di finanziamento clausole abusive, aveva assegnato il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- che il contratto di finanziamento, su cui fondava l'avversa pretesa, era stato stipulato in data
14.04.2010, e cioè nella vigenza del T.U.B. antecedente la riforma, avvenuta con il D.Lgs. 13.08.2010,
n. 141;
- che tale finanziamento era stato erogato per “LIQUIDITA' PERSONALE E CHIUSURA PRATICA
n.1441910”;
- che l'art. 6 del contratto azionato in sede monitoria prevedeva che, in caso di estinzione anticipata, la
B@nca 24-7, all'epoca titolare del credito, avrebbe comunicato al cliente l'ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati e del compenso, non superiore all'1% del capitale residuo;
- che detta pattuizione era contraria all'art.125, 2° comma, TUB allora in vigore;
- che la banca aveva omesso di indicare al cliente il costo occulto o up front,rappresentato dal compenso percepito dalla per l'estinzione anticipata, essendo indeterminati il TAN ed il TAEG Pt_3
esposti nel contratto;
- che le pattuizioni di cui all'art. 7 del contratto del 14.4.2010 erano differenti da quelle proposte ed accettate nello scambio di comunicazioni intercorse tra le parti: l'attore aveva concordato che gli interessi di mora fossero pari al TAN annuo del 10.501%, maggiorato di 1% annuo, e cioè al 11,501%, ma il contratto predisposto dalla prevedeva, in caso di mora, un tasso pari al 25,501% annuo Pt_3
(10,50% + 15%), e dunque usurario, essendo il tasso soglia dell'epoca pari al 17,91%;
- che l'art. 8 del contratto del 14.4.2010 prevedeva una ulteriore penale, per la decadenza dal beneficio del termine, pari all'8% del capitale residuo, mentre la aveva pattuito con il cliente che, in caso Pt_3 di decadenza dal beneficio del termine, avrebbe proceduto all'applicazione di interessi di mora nella misura annua pari al TAN rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, maggiorato di un punto percentuale;
- che il saldaconto ex art.50 TUB non aveva alcun valore probatorio;
- che il piano di ammortamento alla francese di cui al contratto in data 14.4.2010 era una modalità di computo illegittima di interessi anatocistici;
pagina 4 di 8 - che gli interessi di mora non erano dovuti perché usurari;
- che la somma ingiunta, pari ad € 5.570,99 per capitale ed interessi, non era certa, liquida ed esigibile;
- che gli interessi richiesti erano prescritti;
- che in ragione di quanto esposto, andava condannata ex art.96 c.p.c. per aver agito in CP_1
giudizio con mala fede o colpa grave.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha concluso come indicato in epigrafe. si è costituita in giudizio, assumendo l'infondatezza delle difese attoree. CP_1
In particolare, ha replicato:
- che l'art. 6 del contratto del 14.4.2010 non era applicabile alla fattispecie in esame, posto che l'attore era decaduto dal beneficio del termine: dunque, non vi era stata una estinzione anticipata del finanziamento;
in ogni caso, la banca non aveva esposto, in sede monitoria, costi o compensi per l'estinzione del precedente finanziamento;
- che quanto all'art. 7 del predetto contratto, nel ricorso monitorio era stato dato atto che l'importo in linea capitale era stato maggiorato degli interessi convenzionali di mora contenuti entro il tasso fisso del 10%;
- che relativamente all'art. 8 del medesimo contratto, la penale dell'8% non era stata azionata;
- che tutte le ulteriori contestazioni sollevate dall'attore non attenevano a profili di vessatorietà delle clausole contrattuali e, quindi, erano inammissibili.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come indicato in epigrafe.
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 13.3.2025, con termine sino al 13.1.2025 per il deposito di note conclusive.
2.
Come compiutamente osservato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 9479 del
6.4.2023, “L'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che infici solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur”. Ed ancora, “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio
2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere
pagina 5 di 8 non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole”.
Tanto premesso, in ordine al perimetro dell'indagine da effettuarsi in questa sede, può ora passarsi all'esame, nel merito, delle domande delle parti.
3.
Il contratto di finanziamento azionato in sede monitoria è quello stipulato in data 14.4.2010 (doc. 3 dell'atto di citazione e doc. 1 del monitorio).
Tale finanziamento è stato erogato per “LIQUIDITA' PERSONALE E CHIUSURA PRATICA N.
1441910”: ciò emerge, pacificamente, dal frontespizio del contratto e, in ogni caso, è pacifico tra le parti.
Ciò posto, l'attore ha assunto che la clausola di cui all'art. 6 di tale contratto sarebbe nulla, ai sensi dell'art. 125, 2° comma, TUB, nel testo vigente anteriormente alla riforma di cui al D.lgs. 13.8.2010, n.
141, avendo la banca omesso di indicare al cliente il costo occulto o up fronte di tale finanziamento, con conseguente indeterminatezza del TAN e del TAEG contrattuali (pag. 6 e 7 dell'atto di citazione).
Nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., l'attore ha contestato, anche, che al momento dell'estinzione del finanziamento n. 1441910, con la provvista derivante dal finanziamento oggetto di causa, la banca avrebbe operato in violazione di quanto previsto dall'art. 125, 2° comma, TUB, essendosi l'attore visto accreditare, a fronte di un finanziamento di euro 6.344,00 (di cui euro 100,00 per commissioni e spese ed euro 244,00 per premio assicurativo), la minor somma di euro 5.455,63, e ciò nonostante l'obbligo della banca di operare “senza penalità e con un'equa riduzione del credito”.
La convenuta ha contestato tali difese, assumendo, da un lato, l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 6 citato, dall'altro, la mancata esposizione di costi, o compensi per la banca, in relazione all'estinzione del precedente finanziamento.
Così ricostruite le difese delle parti, si osserva che, mentre nell'atto di citazione, la difesa attorea ha lamentato la mancata indicazione, nel contratto azionato in sede monitoria, dei costi up front, con conseguente indeterminatezza del TAN e del TAEG esposti nel contratto, nella successiva memoria ex art. 183, 6 ° comma, c.p.c., ha contestato, invece, che con la provvista derivante dall'accensione del finanziamento del 14.4.2010, il prestito n. 1441910 sarebbe stato estinto con accredito della minor somma di euro 5.455,63, in violazione dell'art. 125, 2° comma, TUB che, nel testo all'epoca vigente, obbligava le banche a non applicare penalità ed a riconoscere un'equa riduzione del costo complessivo del credito, al momento dell'estinzione di un finanziamento.
A prescindere dalla tardività di tale ultima allegazione, avendo l'attore allegato, nell'atto introduttivo, solo l'indeterminatezza del TAN e del TAEG contrattuali per la mancata indicazione dei costi up front,
pagina 6 di 8 in ogni caso si rileva, anzitutto, che il contratto di finanziamento azionato in sede monitoria si è sciolto a seguito della decadenza dell'attore dal beneficio del termine, e non invece a seguito di un'estinzione anticipata del medesimo: tale circostanza è pacifica tra le parti, oltre che provata per via documentale
(doc. 2 del monitorio). Ne deriva che alla fattispecie in esame non è applicabile l'art. 6 delle condizioni generali del contratto, disciplinante la sola ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
In aggiunta a quanto ora esposto, da un lato, non vi è prova che, con il precedente finanziamento, le parti avessero pattuito una clausola di tenore analogo a quella di cui all'art. 6 citato, dall'altro non è dimostrato, neppure, che la banca abbia operato in violazione dell'art. 125, 2° comma, TUB al momento dell'estinzione del finanziamento n. 1441910: tale circostanza, espressamente contestata dalla parte convenuta, non trova conferma nella documentazione attorea (doc. 10 della memoria ex art. 183,
6° comma, c.p.c.), da cui si evince, unicamente, che, a fronte di un finanziamento di euro 6.000,00
(decurtati euro 100,00 per commissioni ed euro 244,00 per premi assicurativi), la banca ha accreditato la minor somma di euro 5.455,63, al netto, però, dell'estinzione del finanziamento n. 1441910, posto che, come già osservato, il finanziamento azionato in sede monitoria era destinato a soddisfare, anche, esigenze personali dell'attore.
4.
In merito alla clausola di cui all'art. 7 del contratto del 14.4.2010, l'attore ha lamentato la difformità delle pattuizioni ivi previste rispetto a quelle proposte ed accettate nello scambio di comunicazioni tra le parti: in particolare, in tesi attorea, la banca avrebbe applicato un tasso di mora del 25,501%, superiore al tasso soglia del 17,91%, a fronte di un tasso concordato del 11,501%.
Tale assunto non coglie nel segno.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo è espressamente dato atto che gli interessi di mora richiesti sono contenuti entro il tasso fisso del 10% ed entro tale limite sono stati applicati (doc. 8 dell'atto di citazione), circostanza, quest'ultima, non contestata dall'attore che, nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., si è limitato a ribadire l'abusività della clausola, senza nulla riferire in merito al tasso, in concreto, applicato.
5.
Quanto, poi, alla penale prevista dall'art. 8 delle condizioni generali del finanziamento oggetto di causa, pari all'8% del capitale residuo, va osservato, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che essa non è stata applicata. Invero, tale circostanza non è stata contestata dall'attore che, nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., difatti, si è limitato a ribadire l'abusività della clausola, “al di là del fatto che abbia o non abbia richiesto in ricorso monitorio l'applicazione della clausola penale di CP_1 importo manifestamente eccessivo”.
pagina 7 di 8 6.
Le ulteriori contestazioni sollevate dall'attore non attengono a profili di vessatorietà delle clausole contrattuali ex art. 33 del Codice del Consumo e, dunque, sono inammissibili.
7.
Pertanto, e concludendo, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri mediani tra quelli minimi e quelli medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della breve durata del procedimento, e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1277/2022 e lo dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in euro Parte_1 CP_1
3.813,50 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
REGGIO EMILIA, 14.3.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 8 di 8