Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 12616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12616 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03403/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3403 del 2022, proposto da
RE NT, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Solimando, Silvia Solimando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps, Direzione Provinciale di Chieti, Inps, Direzione Provinciale di Roma Montesacro, Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti di stipendio di cui all'art. 6 bis D.L. 387/1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, con inclusione nella base di calcolo dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dal combinato disposto degli artt. 1911 C.O.M e 6 bis del D.L. n. 387/1987, convertito in legge 472/1987, e del conseguente obbligo - a carico dell'Istituto previdenziale - di corrispondere gli importi differenziali sulla somma già riconosciuta.
2. In data 20 maggio 2022 si è costituto in giudizio l’INPS depositando memoria e documenti.
3. In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato scritto difensivo e si sono costituiti in giudizio con atto formale il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
4. All’udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo di diritto: “ Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 6-bis D.L. n. 387 del 21.09.1987 (convertito dalla Legge n. 472 del 1987, come modificato dall'art. 21 della l. 232/1990), e dell'art. 1911, terzo comma, C.o.M. (D.Lgs. n. 65 del 15 marzo 2010) ”.
L’Amministrazione avrebbe solo dovuto valutare se al momento del collocamento in quiescenza l'interessato avesse compiuto 55 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, in quanto il duplice presupposto anagrafico-contributivo viene considerato dalla norma di legge sufficiente ad accedere all'invocato incremento. Il ricorrente risulta collocato in quiescenza con un'età anagrafica di 57 anni ed un'anzianità contributiva di 42 anni, con conseguente diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio già liquidato e corrisposto, per una differenza a credito di Euro 8.526,23 circa.
6. L’INPS ha dedotto che il beneficio non potrebbe essere accordato nei casi, come quello di specie, di collocamento a riposo su domanda dell’interessato.
La base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita è costituita dall'80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità (art. 2, Legge n. 75/1980), dell'indennità integrativa speciale (art. 1 Legge n. 87/1994) e dei soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973. L’istituto dei sei scatti stipendiali, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita, è stato introdotto, con la legge 804/1973 per i soli generali e colonnelli, nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età. Il beneficio è stato poi esteso al restante personale delle Forze Armate, con la legge 468/1987 e a quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile con la legge 472/1987, nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età, fisica inabilità o decesso.
Alla fattispecie in esame troverebbe applicazione la diversa disciplina contenuta nell’art. 1, comma 15 bis , del D.L. n. 379 del 1987, relativa ai benefici stipendiali sul TFS a favore dei dipendenti delle Forze Armate.
D’altro canto, qualora fosse applicabile la normativa invocata dal ricorrente, lo stesso sarebbe, comunque, decaduto dall’esercizio del diritto in quanto l’art. 6 bis , comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987 dispone che “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”.
7. Parte ricorrente ha replicato, nella memoria da ultimo depositata, ribadendo di avere pieno titolo a beneficiare della maggiorazione stipendiale richiesta anche alla stregua della disposizione contenuta nell'art. 4 D.L.gs 165/1997, avendo regolarmente corrisposto la contribuzione necessaria a coprire tutto il periodo mancante al raggiungimento dell'età pensionabile e, dunque, essendosi integralmente equiparato ai soggetti collocati a riposo per età di cui al primo comma dell'art. 6 D.L. 387/1987 ed al primo comma dell'art. 4 D.Lgs 165/1997. Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 spetterebbe comunque a tutto il personale appartenente alle forze di polizia, a ordinamento militare e civile, ancorché collocato in congedo a domanda.
8. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
8.1 L’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, come modificato dall’articolo 21 della legge n. 232/1990, prevede, al secondo comma, che il beneficio dei sei scatti spetti “ anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V, sentt. nn. 22739/2024; 23118/2024; 23148/2024), da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il beneficio dei sei scatti ai fini dell’indennità di buonuscita spetta a coloro che si trovino nelle condizioni di cui al citato alinea, senza che rilevi, differentemente da quanto eccepito dall’Amministrazione resistente, il termine entro il quale è stata prodotta la domanda di collocamento in quiescenza giacché a tale termine non può in ogni caso essere attribuita natura decadenziale.
In questo senso è stato da ultimo affermato dal Consiglio di Stato che “ il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza. Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151). Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, d.l. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231) ” (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2831/2023).
Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione del disposto di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 165/1997 (rubricato “ Maggiorazione della base pensionabile ”), poiché, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questo TAR, tale norma non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, applicandosi ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettura della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile …) ed al riferimento all’art. 13 del d. lgs. n. 503/1992 (riguardante appunto l’importo della pensione).
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento del beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto in possesso di entrambi i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472/1987.
Quanto precede vale per i soggetti appartenuti al ruolo dell’Arma dei Carabinieri in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 1911, comma 3, del C.O.M. ai sensi del quale “ Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
8.2 Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato, dovendo l’INPS conseguentemente provvedere, a favore del ricorrente, alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali nonché alla corresponsione delle somme maggiorate, così determinate, comprensive degli interessi legali.
9. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO