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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 823/2020 R.G.,
promossa da:
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Roma 43/1, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Giuliano
Chiaventone (C.F. ) e Massimiliano Chiaventone (C.F. C.F._2
), che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._3
ATTORE
CONTRO
AVV. (C.F. ) e AVV. Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ), entrambi con studio in Treviso, Borgo
[...] C.F._5
Cavour 59, rappresentati e difesi in proprio ex art. 86 c.p.c.;
CONVENUTI
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(P.I. ), con sede legale in Mogliano Controparte_3 P.IVA_1
Veneto (TV), Via Marocchesa 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Celeste Arbia (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._6
TERZA CHIAMATA
E
(P.I. ), Controparte_4 P.IVA_2 con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Claudio Paolo
Cambieri (C.F. e Furio De Palma (C.F. C.F._7
), che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._8
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità professionale avvocato – Risarcimento danni –
Domanda di manleva assicurativa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'Attore, Sig. (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 23.10.2024):
"Accertato il diritto dell'Attore a chiedere l'ammissione al passivo del
[...] del credito di € 42.059,67 a titolo di indennità di Controparte_5 mancato preavviso, pari a 12 mensilità di provvigioni maturate nell'anno antecedente la risoluzione del rapporto di agenzia;
accertato che detto credito sarebbe stato interamente pagato dal Controparte_5 essendovi la liquidità necessaria;
accertata la responsabilità professionale dei
Convenuti avv.ti e per non aver richiesto Controparte_1 Controparte_2
l'ammissione al passivo della somma dovuta di € 42.059,67, a titolo di indennità di mancato preavviso;
accertato che il signor a causa Parte_1 dell'inadempimento professionale degli avv.ti e , Controparte_1 Controparte_2 ha subito un danno pari ad € 28.039,78, pari alla differenza tra la somma ammessa al passivo a titolo di indennità di mancato preavviso (€ 14.067,98) e l'effettivo credito da questi vantato per ad € 42.059,67; voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare gli avv.ti e a pagare al signor Controparte_1 Controparte_2
, a titolo di risarcimento danno, la somma di € 28.039,78, ovvero la Parte_1 maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo;
il tutto con vittoria di spese di lite." Si chiede altresì che gli interessi siano calcolati ai sensi dell'art. 1284, 4° comma c.c..
Per i Convenuti, Avv.ti e : Controparte_1 Controparte_2
Contestano la domanda attorea chiedendone il rigetto;
in via subordinata, chiedono di essere tenuti indenni e manlevati dalle terze chiamate Controparte_3
e per quanto eventualmente condannati a pagare all'attore.
[...] Controparte_4
Per la Terza Chiamata, (come da comparsa conclusionale): Controparte_3
"Nel merito, nei confronti dell'attore: Rigettarsi la pretesa risarcitoria svolta nei confronti dei convenuti professionisti, siccome infondata in fatto e diritto, con ogni necessaria conseguenza in relazione alla domanda di manleva avanzata nei confronti di Nell'ipotesi subordinata di accoglimento, anche Controparte_3 parziale, della domanda avanzata nei confronti dei convenuti, rigettarsi in ogni caso la domanda avanzata da costoro nei confronti di Controparte_3 accertata l'inoperatività della polizza n. 270300735 per il sinistro di specie, per le ragioni di cui in atti e, in via ulteriormente subordinata, contenersi l'indennizzo eventualmente accertato come dovuto in favore dei convenuti nei termini e limiti di polizza ed in applicazione delle condizioni di assicurazione poste a regolamentazione del contratto di riferimento, fino a concorrenza del massimale contrattuale e con applicazione di franchigia e scoperto, da porsi ad esclusivo carico dei convenuti nonché in applicazione del disposto di cui all'art. 1910 c.c.. In
2 ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite."
Per la Terza Chiamata, (come da comparsa di costituzione e Controparte_4 risposta e comparsa conclusionale):
"IN VIA PRELIMINARE: previa revoca dell'ordinanza del 27/11/2022, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di per i motivi sopra CP_4 esposti e, per l'effetto, estromettere la stessa dal presente giudizio. IN VIA
PRELIMINARE SUBORDINATA: in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti processuali svolti in epoca antecedente alla rituale costituzione di
[...]
nel presente giudizio, per le ragioni dedotte in narrativa. NEL MERITO, CP_4
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande formulate dall'attore nei confronti degli
Avv.ti e poiché infondate in fatto e in diritto, Controparte_1 Controparte_2 nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia CP_4 svolta dagli Avv.ti e nei suoi confronti. IN VIA Controparte_1 Controparte_2
SUBORDINATA: in via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna degli Avv.ti e , dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dai medesimi con CP_4
[...
per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettare domanda di manleva svolta dagli assicurati nei suoi confronti;
in via ulteriormente gradata, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dagli Avv.ti CP_1
e nei confronti della scrivente compagnia secondo
[...] Controparte_2 quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa in capo ai soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza in tema di garanzia a secondo rischio, massimale e franchigia operante. Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.01.2020, il sig. Pt_1
conveniva in giudizio gli Avv.ti e ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 esponendo di aver conferito loro mandato per l'insinuazione al passivo del fallimento della società di un credito per indennità di Controparte_5 mancato preavviso. Deduceva l'attore che i predetti legali avevano erroneamente richiesto la somma di € 14.019,89 (corrispondente a 4 mensilità di preavviso secondo l'AEC), anziché la maggior somma di € 42.059,67 (corrispondente a 12 mensilità di preavviso come previsto dall'art. 12 del contratto di agenzia inter partes); che tale errore, pur ammesso dagli stessi convenuti i quali avevano tentato una tardiva correzione respinta in sede fallimentare, gli aveva cagionato un
3 danno pari alla differenza non riscossa (€ 28.039,78), atteso che i crediti privilegiati erano stati integralmente soddisfatti dalla procedura concorsuale.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento del predetto danno.
Si costituivano i convenuti Avv.ti e , i quali Controparte_1 Controparte_2 contestavano la domanda attorea, sostenendo la correttezza del proprio operato e addebitando all'attore la mancata tempestiva produzione di un presunto "accordo preliminare" necessario per la richiesta del maggior preavviso. Chiedevano, comunque, l'autorizzazione a chiamare in causa le proprie compagnie assicurative,
e al fine di essere da queste manlevati in Controparte_3 Controparte_4 caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata, si costituivano le terze chiamate. eccepiva l'inoperatività della polizza n. 270300735 per Controparte_3 essere la richiesta di risarcimento pervenuta agli assicurati successivamente alla scadenza del contratto assicurativo ("claims made") e contestava la validità della
PEC del 28.01.2018 invocata dall'attore. Nel merito, aderiva alle difese dei convenuti. eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della chiamata in Controparte_4 causa per vizi di notifica e, nel merito, l'inoperatività della polizza n.
ICNF000001.003805 in ragione della clausola "Circostanze Note Manifeste", essendo l'errore professionale e la potenziale richiesta risarcitoria noti agli assicurati sin dal marzo 2017, anteriormente alla stipula della polizza (novembre
2017), e non dichiarati. Aderiva altresì alle difese dei convenuti sulla responsabilità di . Pt_1
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024, ove il Giudice, all'esito, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di1 replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Le domande di manleva formulate dai convenuti nei confronti delle terze chiamate devono essere respinte.
1. Sulla responsabilità professionale degli Avv.ti e Controparte_1 CP_2
[...]
L'attore, sig. , lamenta la negligenza professionale dei convenuti Parte_1
Avv.ti e nell'espletamento dell'incarico avente ad oggetto CP_1 Controparte_2
l'insinuazione al passivo del del credito Controparte_5 relativo all'indennità di mancato preavviso.
4 Dalla documentazione in atti emerge con chiarezza la fondatezza di tale doglianza.
Risulta documentalmente provato che il contratto di agenzia stipulato tra il sig.
e la (doc. 2 attore) prevedeva, all'art. 12, un Pt_1 Controparte_5 termine di preavviso di 12 mesi in caso di recesso. Nonostante ciò, gli Avv.ti
, nell'istanza di ammissione al passivo del 07.02.2017 (doc. 3 attore), CP_2 richiedevano per tale titolo la minor somma di € 14.019,89, calcolata sulla base di
4 mensilità previste dall'Accordo Economico Collettivo, anziché la corretta somma di € 42.059,67 derivante dall'applicazione della clausola contrattuale.
La negligenza dei professionisti convenuti è resa manifesta dalla loro stessa condotta successiva. Infatti, ricevuta comunicazione del progetto di stato passivo che recepiva la minor somma da loro richiesta, gli Avv.ti si avvedevano CP_2 dell'errore e, con "Memoria di osservazioni" del 08.03.2017 (doc. 5 attore), tentavano di emendare la domanda, chiedendo l'ammissione della maggior somma di € 42.059,67. In tale memoria, i convenuti testualmente affermavano: "si evidenzia che l'indennità di mancato preavviso è stata erroneamente calcolata sulla base di disposizioni dell'AEC applicabile, mentre l'art. 12 del contratto sottoscritto tra le parti (cfr. all. 2 dell'ammissione al passivo, pagina 4), in deroga alle disposizioni contrattual-collettive, prevede un preavviso maggiore ed in particolare pari a 12 mesi anziché 4". Tale ammissione di errore veniva ribadita anche nella denuncia di sinistro inoltrata alle compagnie assicuratrici (doc. 11 e
13 attore).
L'obbligazione dell'avvocato è, di regola, un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
tuttavia, la diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. impone al professionista l'adozione di tutte le cautele e le conoscenze necessarie per il corretto espletamento dell'incarico. Nel caso di specie, la semplice lettura del contratto di agenzia, che i convenuti dichiarano di aver allegato sin dall'inizio alla domanda di insinuazione, avrebbe dovuto orientarli verso la corretta quantificazione del credito. L'errore commesso non attiene a questioni interpretative complesse, ma alla mancata applicazione di una chiara previsione contrattuale.
Il tentativo di correzione, peraltro, si rivelava infruttuoso, poiché il Curatore e il
Giudice Delegato del fallimento non accoglievano l'integrazione, ritenendola una mutatio libelli inammissibile in quanto proposta oltre i termini perentori previsti dalla legge fallimentare per la precisazione del petitum e della causa petendi della domanda di insinuazione. I convenuti, inoltre, non proponevano opposizione allo stato passivo divenuto esecutivo.
5 La difesa dei convenuti, che tenta di riversare sull'attore la responsabilità dell'errore per una presunta tardiva consegna di un "accordo preliminare", appare priva di pregio. In primo luogo, la stessa "Memoria di osservazioni" redatta dai convenuti per correggere l'importo si fondava sull'art. 12 del contratto di agenzia
(doc. 2 attore), documento che era pacificamente e sin da subito nella loro disponibilità. Non vi è prova, né specifica allegazione, che tale "accordo preliminare" fosse un documento distinto ed essenziale per derogare all'AEC, essendo la deroga già contenuta nel contratto d'agenzia principale.
Sussiste altresì il danno lamentato dall'attore, pari a € 28.039,78 (differenza tra
€ 42.059,67 e € 14.019,89). È documentalmente provato che i crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 3 c.c. (tra cui rientrava quello del sig. per l'indennità di Pt_1 preavviso) sono stati integralmente soddisfatti nel fallimento Controparte_5
Inoltre, anche dopo il pagamento dei privilegiati, residuava un cospicuo
[...] attivo fallimentare, a riprova del fatto che, se la domanda fosse stata correttamente e tempestivamente formulata per l'intero importo, il sig. Pt_1 avrebbe ricevuto l'intera somma di € 42.059,67. Il nesso causale tra la condotta negligente dei convenuti e il pregiudizio economico subito dall'attore è, pertanto, pienamente dimostrato.
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento danni formulata dal sig. Pt_1 deve essere integralmente accolta. I convenuti vanno quindi condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 28.039,78, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale (notifica dell'atto di citazione) al saldo effettivo.
2. Sulla domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti di
[...]
CP_3
La domanda di manleva spiegata dagli Avv.ti nei confronti di CP_2 [...]
è infondata e deve essere respinta. CP_3
La polizza n. 270300735, invocata dai convenuti, è una polizza di responsabilità civile professionale operante secondo il regime "claims made" (richiesta fatta). Tale tipologia contrattuale, ormai normativamente riconosciuta, ancora l'operatività della garanzia alla circostanza che la richiesta di risarcimento sia avanzata nei confronti dell'assicurato e denunciata all'assicuratore per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza.
Nel caso di specie, il contratto assicurativo con aveva Controparte_3 validità dal 20.04.2007 ed è cessato in data 20.04.2018.
La prima richiesta di risarcimento danni formalizzata dal sig. nei Pt_1 confronti degli Avv.ti , avente data certa e contenuto inequivoco, è CP_2
6 costituita dalla lettera consegnata a mani in data 07.11.2018 (doc. 12 attore). Tale data è pacificamente successiva alla scadenza della polizza Generali (20.04.2018).
L'attore e i convenuti fanno riferimento ad una presunta PEC inviata dal sig.
all'Avv. in data 28.01.2018 (doc. 10 attore). Tuttavia, Pt_1 Controparte_1 come correttamente eccepito da tale documento non Controparte_3 presenta i requisiti formali minimi per essere qualificato come una comunicazione via Posta Elettronica Certificata ai sensi della normativa vigente (DPR 68/2005 e
D.M. 02.11.2015). Manca, infatti, ogni attestazione di invio e consegna tipica del sistema PEC. Inoltre, ha evidenziato, producendo documentazione CP_3 camerale (doc. 3 , che il sig. aveva cessato la propria attività di CP_3 Pt_1 agente di commercio in data 08.02.2017, con conseguente cancellazione dall'Albo
e verosimile inesistenza di un indirizzo PEC a lui riferibile in qualità di agente al momento dell'asserito invio.
Sintomatico, inoltre, è il fatto che gli stessi Avv.ti nella loro denuncia CP_2 di sinistro a del 29.10.2018 (doc. 4 e doc. 11 attore, seppur CP_3 CP_3 quest'ultimo privo di data), abbiano fatto esplicito riferimento alla manifestazione di volontà del sig. di agire per il risarcimento, così come formalizzata con la Pt_1 raccomandata del 07.11.2018, senza menzionare la precedente (e contestata) PEC di gennaio 2018.
Stante la tardività della prima valida richiesta risarcitoria pervenuta agli assicurati rispetto al periodo di efficacia della copertura assicurativa, la polizza
Generali n. 270300735 deve ritenersi inoperativa per il sinistro in esame. La domanda di manleva nei confronti di va, pertanto, rigettata. Controparte_3
3. Sulla domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti di
[...]
CP_4
Anche la domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti di
[...]
è infondata e deve essere parimenti respinta. CP_4 ha eccepito, in via dirimente, l'inoperatività della polizza n. Controparte_4
ICNF000001.003805 (avente decorrenza dall'11.11.2017 ) in virtù della clausola n.
16 delle condizioni contrattuali, che esclude dalla copertura le "Richieste di
Risarcimento collegate a Circostanze Note Manifeste". Per "Circostanza Nota
Manifesta" si intende, ai sensi di polizza, "Qualsiasi atto o fatto, che sia stato oggetto di una comunicazione in forma scritta e con data verificabile, indirizzata all' o del quale l' sia venuto a conoscenza prima della data di Parte_2 Parte_2 decorrenza della presente Polizza di Assicurazione (...) e che possa essere collegato a una successiva Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato".
Nel caso di specie, è documentalmente provato che gli Avv.ti erano CP_2
7 pienamente a conoscenza dell'errore commesso nella quantificazione dell'indennità di mancato preavviso del sig. e della concreta possibilità che da tale errore Pt_1 potesse scaturire una richiesta risarcitoria, già a far data dal febbraio-marzo 2017.
In quel periodo, infatti, i convenuti:
a) ricevettero il progetto di stato passivo del fallimento (datato CP_5
27.02.2017, doc. 4 attore) che riportava l'ammissione del credito del sig. Pt_1 per la minor somma da loro erroneamente richiesta;
b) redassero e depositarono la "Memoria di osservazioni" in data 08.03.2017
(doc. 5 attore), con la quale, come sopra evidenziato, ammisero l'errore e chiesero l'ammissione della maggior somma;
c) presero atto che, con lo stato passivo esecutivo del 14.03.2017 (doc. 6 attore), il Giudice Delegato aveva confermato l'ammissione per il minor importo, respingendo le loro osservazioni.
Tali eventi si collocano tutti in un periodo (febbraio-marzo 2017) significativamente anteriore alla data di decorrenza della polizza AIG (11.11.2017). Con Gli Avv.ti , pertanto, al momento della stipula del contratto con , erano CP_2 già a conoscenza di una circostanza che ragionevolmente poteva dar luogo ad una futura richiesta di risarcimento, come poi effettivamente avvenuto.
L'obbligo di lealtà e buona fede contrattuale, nonché le specifiche previsioni codicistiche in tema di dichiarazioni inesatte e reticenze (artt. 1892, 1893 c.c.), imponevano agli assicurati di rendere note tali circostanze alla compagnia assicuratrice al momento della sottoscrizione della polizza. Non risulta che ciò sia Con avvenuto. Anzi, nella denuncia di sinistro inviata ad (tramite AON) in data Con 29.10.2018 (doc. 3 ), gli assicurati indicarono "ottobre 2018" come "data di prima conoscenza dell'atto/fatto contestato", dichiarazione palesemente non veritiera alla luce dei fatti del 2017.
La clausola relativa alle "Circostanze Note Manifeste" è pienamente valida ed operativa nelle polizze "claims made", in quanto mira a delimitare correttamente il rischio assicurato, escludendo quei sinistri la cui verificazione era già nota o altamente probabile per l'assicurato prima dell'assunzione della garanzia da parte dell'assicuratore.
Conseguentemente, stante la conoscenza pregressa da parte degli Avv.ti dell'errore professionale e della sua potenziale dannosità per il sig. CP_2
, la garanzia prestata da deve ritenersi esclusa. Pt_1 Controparte_4
L'accoglimento di tale eccezione di merito rende superfluo l'esame dell'eccezione Con preliminare di relativa all'inammissibilità della chiamata in causa per vizi di notifica.
8 La domanda di manleva nei confronti di deve, quindi, essere Controparte_4 respinta.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pertanto, i convenuti Avv.ti e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, devono essere condannati a rifondere all'attore sig. le spese Parte_1 del presente giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Parimenti, i convenuti Avv.ti e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, devono essere condannati a rifondere alle terze chiamate Controparte_3
e le rispettive spese di lite, liquidate come in dispositivo.
[...] Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 823/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA gli Avv.ti e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 28.039,78 Parte_1
(ventottomilatreantanove/78), a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
2. CONDANNA gli Avv.ti e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, a rifondere ad le spese di lite, che liquida come segue . Parte_1 tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 5.261,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 5.261,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 789,15
Totale € 6.050,15 oltre contributo unificato I.V.A. e C.P.A. come per legge.
9 3. RIGETTA la domanda di manleva proposta dagli Avv.ti e Controparte_1
nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
4. CONDANNA gli Avv.ti e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, a rifondere a le spese di lite, che liquida come segue : Controparte_3
tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.809,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 571,35
Totale € 4.380,35 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5. RIGETTA la domanda di manleva proposta dagli Avv.ti e Controparte_1
nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
6. CONDANNA gli Avv.ti e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, a rifondere ad le spese di lite, che liquida come segue : Controparte_4
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.809,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 571,35
Totale € 4.380,35 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Treviso, il 29 maggio 2025.
Il Giudice
10 Dott. Luca Deli
Treviso, 30/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 823/2020 R.G.,
promossa da:
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Roma 43/1, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Giuliano
Chiaventone (C.F. ) e Massimiliano Chiaventone (C.F. C.F._2
), che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._3
ATTORE
CONTRO
AVV. (C.F. ) e AVV. Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ), entrambi con studio in Treviso, Borgo
[...] C.F._5
Cavour 59, rappresentati e difesi in proprio ex art. 86 c.p.c.;
CONVENUTI
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(P.I. ), con sede legale in Mogliano Controparte_3 P.IVA_1
Veneto (TV), Via Marocchesa 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Celeste Arbia (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._6
TERZA CHIAMATA
E
(P.I. ), Controparte_4 P.IVA_2 con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Claudio Paolo
Cambieri (C.F. e Furio De Palma (C.F. C.F._7
), che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._8
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità professionale avvocato – Risarcimento danni –
Domanda di manleva assicurativa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'Attore, Sig. (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 23.10.2024):
"Accertato il diritto dell'Attore a chiedere l'ammissione al passivo del
[...] del credito di € 42.059,67 a titolo di indennità di Controparte_5 mancato preavviso, pari a 12 mensilità di provvigioni maturate nell'anno antecedente la risoluzione del rapporto di agenzia;
accertato che detto credito sarebbe stato interamente pagato dal Controparte_5 essendovi la liquidità necessaria;
accertata la responsabilità professionale dei
Convenuti avv.ti e per non aver richiesto Controparte_1 Controparte_2
l'ammissione al passivo della somma dovuta di € 42.059,67, a titolo di indennità di mancato preavviso;
accertato che il signor a causa Parte_1 dell'inadempimento professionale degli avv.ti e , Controparte_1 Controparte_2 ha subito un danno pari ad € 28.039,78, pari alla differenza tra la somma ammessa al passivo a titolo di indennità di mancato preavviso (€ 14.067,98) e l'effettivo credito da questi vantato per ad € 42.059,67; voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare gli avv.ti e a pagare al signor Controparte_1 Controparte_2
, a titolo di risarcimento danno, la somma di € 28.039,78, ovvero la Parte_1 maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo;
il tutto con vittoria di spese di lite." Si chiede altresì che gli interessi siano calcolati ai sensi dell'art. 1284, 4° comma c.c..
Per i Convenuti, Avv.ti e : Controparte_1 Controparte_2
Contestano la domanda attorea chiedendone il rigetto;
in via subordinata, chiedono di essere tenuti indenni e manlevati dalle terze chiamate Controparte_3
e per quanto eventualmente condannati a pagare all'attore.
[...] Controparte_4
Per la Terza Chiamata, (come da comparsa conclusionale): Controparte_3
"Nel merito, nei confronti dell'attore: Rigettarsi la pretesa risarcitoria svolta nei confronti dei convenuti professionisti, siccome infondata in fatto e diritto, con ogni necessaria conseguenza in relazione alla domanda di manleva avanzata nei confronti di Nell'ipotesi subordinata di accoglimento, anche Controparte_3 parziale, della domanda avanzata nei confronti dei convenuti, rigettarsi in ogni caso la domanda avanzata da costoro nei confronti di Controparte_3 accertata l'inoperatività della polizza n. 270300735 per il sinistro di specie, per le ragioni di cui in atti e, in via ulteriormente subordinata, contenersi l'indennizzo eventualmente accertato come dovuto in favore dei convenuti nei termini e limiti di polizza ed in applicazione delle condizioni di assicurazione poste a regolamentazione del contratto di riferimento, fino a concorrenza del massimale contrattuale e con applicazione di franchigia e scoperto, da porsi ad esclusivo carico dei convenuti nonché in applicazione del disposto di cui all'art. 1910 c.c.. In
2 ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite."
Per la Terza Chiamata, (come da comparsa di costituzione e Controparte_4 risposta e comparsa conclusionale):
"IN VIA PRELIMINARE: previa revoca dell'ordinanza del 27/11/2022, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di per i motivi sopra CP_4 esposti e, per l'effetto, estromettere la stessa dal presente giudizio. IN VIA
PRELIMINARE SUBORDINATA: in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti processuali svolti in epoca antecedente alla rituale costituzione di
[...]
nel presente giudizio, per le ragioni dedotte in narrativa. NEL MERITO, CP_4
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande formulate dall'attore nei confronti degli
Avv.ti e poiché infondate in fatto e in diritto, Controparte_1 Controparte_2 nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia CP_4 svolta dagli Avv.ti e nei suoi confronti. IN VIA Controparte_1 Controparte_2
SUBORDINATA: in via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna degli Avv.ti e , dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dai medesimi con CP_4
[...
per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettare domanda di manleva svolta dagli assicurati nei suoi confronti;
in via ulteriormente gradata, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dagli Avv.ti CP_1
e nei confronti della scrivente compagnia secondo
[...] Controparte_2 quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa in capo ai soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza in tema di garanzia a secondo rischio, massimale e franchigia operante. Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.01.2020, il sig. Pt_1
conveniva in giudizio gli Avv.ti e ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 esponendo di aver conferito loro mandato per l'insinuazione al passivo del fallimento della società di un credito per indennità di Controparte_5 mancato preavviso. Deduceva l'attore che i predetti legali avevano erroneamente richiesto la somma di € 14.019,89 (corrispondente a 4 mensilità di preavviso secondo l'AEC), anziché la maggior somma di € 42.059,67 (corrispondente a 12 mensilità di preavviso come previsto dall'art. 12 del contratto di agenzia inter partes); che tale errore, pur ammesso dagli stessi convenuti i quali avevano tentato una tardiva correzione respinta in sede fallimentare, gli aveva cagionato un
3 danno pari alla differenza non riscossa (€ 28.039,78), atteso che i crediti privilegiati erano stati integralmente soddisfatti dalla procedura concorsuale.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento del predetto danno.
Si costituivano i convenuti Avv.ti e , i quali Controparte_1 Controparte_2 contestavano la domanda attorea, sostenendo la correttezza del proprio operato e addebitando all'attore la mancata tempestiva produzione di un presunto "accordo preliminare" necessario per la richiesta del maggior preavviso. Chiedevano, comunque, l'autorizzazione a chiamare in causa le proprie compagnie assicurative,
e al fine di essere da queste manlevati in Controparte_3 Controparte_4 caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata, si costituivano le terze chiamate. eccepiva l'inoperatività della polizza n. 270300735 per Controparte_3 essere la richiesta di risarcimento pervenuta agli assicurati successivamente alla scadenza del contratto assicurativo ("claims made") e contestava la validità della
PEC del 28.01.2018 invocata dall'attore. Nel merito, aderiva alle difese dei convenuti. eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della chiamata in Controparte_4 causa per vizi di notifica e, nel merito, l'inoperatività della polizza n.
ICNF000001.003805 in ragione della clausola "Circostanze Note Manifeste", essendo l'errore professionale e la potenziale richiesta risarcitoria noti agli assicurati sin dal marzo 2017, anteriormente alla stipula della polizza (novembre
2017), e non dichiarati. Aderiva altresì alle difese dei convenuti sulla responsabilità di . Pt_1
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024, ove il Giudice, all'esito, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di1 replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Le domande di manleva formulate dai convenuti nei confronti delle terze chiamate devono essere respinte.
1. Sulla responsabilità professionale degli Avv.ti e Controparte_1 CP_2
[...]
L'attore, sig. , lamenta la negligenza professionale dei convenuti Parte_1
Avv.ti e nell'espletamento dell'incarico avente ad oggetto CP_1 Controparte_2
l'insinuazione al passivo del del credito Controparte_5 relativo all'indennità di mancato preavviso.
4 Dalla documentazione in atti emerge con chiarezza la fondatezza di tale doglianza.
Risulta documentalmente provato che il contratto di agenzia stipulato tra il sig.
e la (doc. 2 attore) prevedeva, all'art. 12, un Pt_1 Controparte_5 termine di preavviso di 12 mesi in caso di recesso. Nonostante ciò, gli Avv.ti
, nell'istanza di ammissione al passivo del 07.02.2017 (doc. 3 attore), CP_2 richiedevano per tale titolo la minor somma di € 14.019,89, calcolata sulla base di
4 mensilità previste dall'Accordo Economico Collettivo, anziché la corretta somma di € 42.059,67 derivante dall'applicazione della clausola contrattuale.
La negligenza dei professionisti convenuti è resa manifesta dalla loro stessa condotta successiva. Infatti, ricevuta comunicazione del progetto di stato passivo che recepiva la minor somma da loro richiesta, gli Avv.ti si avvedevano CP_2 dell'errore e, con "Memoria di osservazioni" del 08.03.2017 (doc. 5 attore), tentavano di emendare la domanda, chiedendo l'ammissione della maggior somma di € 42.059,67. In tale memoria, i convenuti testualmente affermavano: "si evidenzia che l'indennità di mancato preavviso è stata erroneamente calcolata sulla base di disposizioni dell'AEC applicabile, mentre l'art. 12 del contratto sottoscritto tra le parti (cfr. all. 2 dell'ammissione al passivo, pagina 4), in deroga alle disposizioni contrattual-collettive, prevede un preavviso maggiore ed in particolare pari a 12 mesi anziché 4". Tale ammissione di errore veniva ribadita anche nella denuncia di sinistro inoltrata alle compagnie assicuratrici (doc. 11 e
13 attore).
L'obbligazione dell'avvocato è, di regola, un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
tuttavia, la diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. impone al professionista l'adozione di tutte le cautele e le conoscenze necessarie per il corretto espletamento dell'incarico. Nel caso di specie, la semplice lettura del contratto di agenzia, che i convenuti dichiarano di aver allegato sin dall'inizio alla domanda di insinuazione, avrebbe dovuto orientarli verso la corretta quantificazione del credito. L'errore commesso non attiene a questioni interpretative complesse, ma alla mancata applicazione di una chiara previsione contrattuale.
Il tentativo di correzione, peraltro, si rivelava infruttuoso, poiché il Curatore e il
Giudice Delegato del fallimento non accoglievano l'integrazione, ritenendola una mutatio libelli inammissibile in quanto proposta oltre i termini perentori previsti dalla legge fallimentare per la precisazione del petitum e della causa petendi della domanda di insinuazione. I convenuti, inoltre, non proponevano opposizione allo stato passivo divenuto esecutivo.
5 La difesa dei convenuti, che tenta di riversare sull'attore la responsabilità dell'errore per una presunta tardiva consegna di un "accordo preliminare", appare priva di pregio. In primo luogo, la stessa "Memoria di osservazioni" redatta dai convenuti per correggere l'importo si fondava sull'art. 12 del contratto di agenzia
(doc. 2 attore), documento che era pacificamente e sin da subito nella loro disponibilità. Non vi è prova, né specifica allegazione, che tale "accordo preliminare" fosse un documento distinto ed essenziale per derogare all'AEC, essendo la deroga già contenuta nel contratto d'agenzia principale.
Sussiste altresì il danno lamentato dall'attore, pari a € 28.039,78 (differenza tra
€ 42.059,67 e € 14.019,89). È documentalmente provato che i crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 3 c.c. (tra cui rientrava quello del sig. per l'indennità di Pt_1 preavviso) sono stati integralmente soddisfatti nel fallimento Controparte_5
Inoltre, anche dopo il pagamento dei privilegiati, residuava un cospicuo
[...] attivo fallimentare, a riprova del fatto che, se la domanda fosse stata correttamente e tempestivamente formulata per l'intero importo, il sig. Pt_1 avrebbe ricevuto l'intera somma di € 42.059,67. Il nesso causale tra la condotta negligente dei convenuti e il pregiudizio economico subito dall'attore è, pertanto, pienamente dimostrato.
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento danni formulata dal sig. Pt_1 deve essere integralmente accolta. I convenuti vanno quindi condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 28.039,78, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale (notifica dell'atto di citazione) al saldo effettivo.
2. Sulla domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti di
[...]
CP_3
La domanda di manleva spiegata dagli Avv.ti nei confronti di CP_2 [...]
è infondata e deve essere respinta. CP_3
La polizza n. 270300735, invocata dai convenuti, è una polizza di responsabilità civile professionale operante secondo il regime "claims made" (richiesta fatta). Tale tipologia contrattuale, ormai normativamente riconosciuta, ancora l'operatività della garanzia alla circostanza che la richiesta di risarcimento sia avanzata nei confronti dell'assicurato e denunciata all'assicuratore per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza.
Nel caso di specie, il contratto assicurativo con aveva Controparte_3 validità dal 20.04.2007 ed è cessato in data 20.04.2018.
La prima richiesta di risarcimento danni formalizzata dal sig. nei Pt_1 confronti degli Avv.ti , avente data certa e contenuto inequivoco, è CP_2
6 costituita dalla lettera consegnata a mani in data 07.11.2018 (doc. 12 attore). Tale data è pacificamente successiva alla scadenza della polizza Generali (20.04.2018).
L'attore e i convenuti fanno riferimento ad una presunta PEC inviata dal sig.
all'Avv. in data 28.01.2018 (doc. 10 attore). Tuttavia, Pt_1 Controparte_1 come correttamente eccepito da tale documento non Controparte_3 presenta i requisiti formali minimi per essere qualificato come una comunicazione via Posta Elettronica Certificata ai sensi della normativa vigente (DPR 68/2005 e
D.M. 02.11.2015). Manca, infatti, ogni attestazione di invio e consegna tipica del sistema PEC. Inoltre, ha evidenziato, producendo documentazione CP_3 camerale (doc. 3 , che il sig. aveva cessato la propria attività di CP_3 Pt_1 agente di commercio in data 08.02.2017, con conseguente cancellazione dall'Albo
e verosimile inesistenza di un indirizzo PEC a lui riferibile in qualità di agente al momento dell'asserito invio.
Sintomatico, inoltre, è il fatto che gli stessi Avv.ti nella loro denuncia CP_2 di sinistro a del 29.10.2018 (doc. 4 e doc. 11 attore, seppur CP_3 CP_3 quest'ultimo privo di data), abbiano fatto esplicito riferimento alla manifestazione di volontà del sig. di agire per il risarcimento, così come formalizzata con la Pt_1 raccomandata del 07.11.2018, senza menzionare la precedente (e contestata) PEC di gennaio 2018.
Stante la tardività della prima valida richiesta risarcitoria pervenuta agli assicurati rispetto al periodo di efficacia della copertura assicurativa, la polizza
Generali n. 270300735 deve ritenersi inoperativa per il sinistro in esame. La domanda di manleva nei confronti di va, pertanto, rigettata. Controparte_3
3. Sulla domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti di
[...]
CP_4
Anche la domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti di
[...]
è infondata e deve essere parimenti respinta. CP_4 ha eccepito, in via dirimente, l'inoperatività della polizza n. Controparte_4
ICNF000001.003805 (avente decorrenza dall'11.11.2017 ) in virtù della clausola n.
16 delle condizioni contrattuali, che esclude dalla copertura le "Richieste di
Risarcimento collegate a Circostanze Note Manifeste". Per "Circostanza Nota
Manifesta" si intende, ai sensi di polizza, "Qualsiasi atto o fatto, che sia stato oggetto di una comunicazione in forma scritta e con data verificabile, indirizzata all' o del quale l' sia venuto a conoscenza prima della data di Parte_2 Parte_2 decorrenza della presente Polizza di Assicurazione (...) e che possa essere collegato a una successiva Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato".
Nel caso di specie, è documentalmente provato che gli Avv.ti erano CP_2
7 pienamente a conoscenza dell'errore commesso nella quantificazione dell'indennità di mancato preavviso del sig. e della concreta possibilità che da tale errore Pt_1 potesse scaturire una richiesta risarcitoria, già a far data dal febbraio-marzo 2017.
In quel periodo, infatti, i convenuti:
a) ricevettero il progetto di stato passivo del fallimento (datato CP_5
27.02.2017, doc. 4 attore) che riportava l'ammissione del credito del sig. Pt_1 per la minor somma da loro erroneamente richiesta;
b) redassero e depositarono la "Memoria di osservazioni" in data 08.03.2017
(doc. 5 attore), con la quale, come sopra evidenziato, ammisero l'errore e chiesero l'ammissione della maggior somma;
c) presero atto che, con lo stato passivo esecutivo del 14.03.2017 (doc. 6 attore), il Giudice Delegato aveva confermato l'ammissione per il minor importo, respingendo le loro osservazioni.
Tali eventi si collocano tutti in un periodo (febbraio-marzo 2017) significativamente anteriore alla data di decorrenza della polizza AIG (11.11.2017). Con Gli Avv.ti , pertanto, al momento della stipula del contratto con , erano CP_2 già a conoscenza di una circostanza che ragionevolmente poteva dar luogo ad una futura richiesta di risarcimento, come poi effettivamente avvenuto.
L'obbligo di lealtà e buona fede contrattuale, nonché le specifiche previsioni codicistiche in tema di dichiarazioni inesatte e reticenze (artt. 1892, 1893 c.c.), imponevano agli assicurati di rendere note tali circostanze alla compagnia assicuratrice al momento della sottoscrizione della polizza. Non risulta che ciò sia Con avvenuto. Anzi, nella denuncia di sinistro inviata ad (tramite AON) in data Con 29.10.2018 (doc. 3 ), gli assicurati indicarono "ottobre 2018" come "data di prima conoscenza dell'atto/fatto contestato", dichiarazione palesemente non veritiera alla luce dei fatti del 2017.
La clausola relativa alle "Circostanze Note Manifeste" è pienamente valida ed operativa nelle polizze "claims made", in quanto mira a delimitare correttamente il rischio assicurato, escludendo quei sinistri la cui verificazione era già nota o altamente probabile per l'assicurato prima dell'assunzione della garanzia da parte dell'assicuratore.
Conseguentemente, stante la conoscenza pregressa da parte degli Avv.ti dell'errore professionale e della sua potenziale dannosità per il sig. CP_2
, la garanzia prestata da deve ritenersi esclusa. Pt_1 Controparte_4
L'accoglimento di tale eccezione di merito rende superfluo l'esame dell'eccezione Con preliminare di relativa all'inammissibilità della chiamata in causa per vizi di notifica.
8 La domanda di manleva nei confronti di deve, quindi, essere Controparte_4 respinta.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pertanto, i convenuti Avv.ti e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, devono essere condannati a rifondere all'attore sig. le spese Parte_1 del presente giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Parimenti, i convenuti Avv.ti e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, devono essere condannati a rifondere alle terze chiamate Controparte_3
e le rispettive spese di lite, liquidate come in dispositivo.
[...] Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 823/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA gli Avv.ti e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 28.039,78 Parte_1
(ventottomilatreantanove/78), a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
2. CONDANNA gli Avv.ti e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, a rifondere ad le spese di lite, che liquida come segue . Parte_1 tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 5.261,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 5.261,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 789,15
Totale € 6.050,15 oltre contributo unificato I.V.A. e C.P.A. come per legge.
9 3. RIGETTA la domanda di manleva proposta dagli Avv.ti e Controparte_1
nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
4. CONDANNA gli Avv.ti e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, a rifondere a le spese di lite, che liquida come segue : Controparte_3
tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.809,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 571,35
Totale € 4.380,35 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5. RIGETTA la domanda di manleva proposta dagli Avv.ti e Controparte_1
nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
6. CONDANNA gli Avv.ti e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, a rifondere ad le spese di lite, che liquida come segue : Controparte_4
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.809,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 571,35
Totale € 4.380,35 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Treviso, il 29 maggio 2025.
Il Giudice
10 Dott. Luca Deli
Treviso, 30/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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