Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 804/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORELLI LUISELLA
E
) rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORELLI LUISELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)... 1) Autorizzare i coniugi e a vivere Controparte_1 Parte_1 separati, nel mutuo rispetto, con obbligo per entrambi di darsi comunicazione di ogni eventuale futuro trasferimento.
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viadana, di procedere alla annotazione della sentenza.
3) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
4) ha rinunciato alla richiesta di assegnazione della casa Parte_1 coniugale. resterà ad abitare e manterrà la residenza nella ex casa Controparte_1 coniugale di sua esclusiva proprietà, in Viadana (Mn) Via Renzo Sannazzaro n. 31, che viene a lui assegnata in via esclusiva. La moglie ha già provveduto ad asportare gli effetti personali propri e dei figli minori, nonché le eventuali suppellettili alla stessa riferibili.
unitamente ai figli minori, trasferirà la residenza Parte_1 nell'appartamento di proprietà esclusiva del sig. , gravato da mutuo, Controparte_1 concesso loro in comodato gratuito, sito nel contesto “Condominio Carrobbio” in Viadana, Via Carrobbio n. 53 con garage e due posti auto scoperti, interamente arredato a nuovo, a cura e spese del marito, come identificato in atto. Il comodato d'uso gratuito viene concesso e accettato dalle parti, alle condizioni e, secondo quanto concordato e convenuto nel “Contratto di comodato gratuito di immobile ad uso abitativo”, redatto e sottoscritto in data 01.02.2025 in corso di registrazione, che si intende qui integralmente richiamato, divenendone parte integrante (doc. 5). La sig.ra si farà carico Parte_1 delle spese condominiali/accessorie ordinarie, utenze, tasse (es. e delle spese di Per_1 gestione/manutenzione ordinaria dell'immobile (compresa pulizia annuale della caldaia e dei condizionatori, controllo biennale dei fumi, riparazione/sostituzione degli elettrodomestici), così da mantenerlo in buono stato. Il sig. quale proprietario CP_1 esclusivo, provvederà al pagamento delle rate del mutuo di € 604,72, delle spese di manutenzione straordinaria necessarie e urgenti, nonché delle spese condominiali straordinarie. Il comodato d'uso gratuito dell'appartamento e relative pertinenze, viene concesso alla sig.ra e ai figli minori, fino a quando sussisteranno le esigenze Parte_1
e le necessità della prole, o fino a quando i figli saranno divenuti autonomi economicamente, o fino a quando gli stessi figli, non decideranno di andare a vivere altrove. L'immobile andrà restituito al proprietario contestualmente alla cessazione delle necessità per le quali è stato concesso in comodato, ovvero nel caso in cui la sig.ra
, anche prima del raggiungimento dell'utilizzo convenuto, decidesse di Parte_1 trasferirsi altrove, con la prole. In tutti i casi, la sig.ra , al momento del rilascio Parte_1 dell'immobile, sarà tenuta alla consegna di ricevuta dell'avvenuto saldo di tutte le utenze, del pagamento delle spese condominiali/accessorie ordinarie e delle tasse di sua competenza, così come maturate sino a tale data, facendosi carico degli eventuali conguagli, alla consegna del libretto della caldaia attestante controlli e pulizia periodica.
Inoltre, resteranno ad esclusivo carico della stessa, le spese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di trasloco, locazione di altro immobile, utenze, arredi e ogni altra spesa derivata e/o derivante dal rilascio dell'immobile concesso in comodato gratuito.
5) e avranno residenza anagrafica e domicilio con la madre in CP_2 Per_2
Viadana Via Carrobbio n. 53 e resteranno affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori che, in un rapporto di mutuo rispetto e di collaborazione reciproca, provvederanno alla loro crescita, educazione e cura, precisandosi che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente, quando avrà i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte dai genitori in comune accordo, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dei minori.
6) Durante l'anno scolastico il padre accompagnerà a scuola e la CP_2 Per_2 mattina indicativamente di martedì, giovedì e venerdì, prelevandoli dalla casa della madre. Salvo migliori intese ed accordi tra le parti, il padre, avrà il diritto di tenere i figli con sé, nell'ordinario: • nelle settimane nelle quali nel weekend sono con la madre, i giorni di martedì, giovedì e venerdì dall'uscita da scuola/discesa dallo scuolabus ad ore 16/16,30 fino alle ore 20,30, quando verranno accompagnati presso l'abitazione materna, prevedendo sin da ora, uno o due pernotti infrasettimanali a casa del padre, a scelta tra i suddetti giorni, con accompagno dei bambini, la mattina successiva, direttamente a scuola;
• nelle settimane nelle quali nel weekend sono con il padre, i giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola/discesa dallo scuolabus ad ore 16/16,30 fino alle ore 20,30 quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna, prevedendo, sin da ora, un pernotto infrasettimanale a casa del padre, a scelta tra i suddetti giorni, con accompagno, la mattina successiva, direttamente a scuola. Il padre, in caso di sospensione delle lezioni scolastiche (sciopero, agitazione del personale, ecc.) nei giorni di sua competenza, potrà tenere con sé i figli dalle ore 9,00 alle ore 20,30. Salvo migliori intese ed accordi tra le parti, il padre, avrà il diritto di tenere i figli con sé, durante il periodo di chiusura della scuola: • nelle settimane nelle quali nel weekend sono con la madre, da martedì mattina ore 9,00 e giovedì sera ore 21,00 (due pernotti), quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna. • nelle settimane nelle quali nel weekend sono con il padre, da martedì dalle ore 9,00 fino a giovedì dalle ore 9,00 (due pernotti), quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna;
Inoltre, i bambini staranno con il padre a weekend alternati, da venerdì sera ore 20,30 a domenica sera ore 20,30, quando verranno accompagnati a casa della madre. Salvo diverso accordo, ogni genitore terrà i figli per un periodo pari alla metà dei giorni per le festività natalizie (dal 25.12 ore 9,00 sino al 31.12 ore 12,00 - oppure dal 31.12 ore 12,00 sino al 06.01 ore 20,30) e per la metà dei giorni per le vacanze pasquali (dal
Venerdì Santo ore 9,00/Pasqua ore 20,30 - oppure Pasquetta ore 9,00 fino alle ore 20,30 della sera del giorno prima del rientro a scuola), con alternanza annuale dei giorni di
Natale e Capodanno, nonché di Pasqua e Pasquetta, premurandosi di dare conferma del periodo scelto all'altro genitore, almeno 30 giorni prima di ciascuna festività. Il 24.12 Vigilia di Natale, verrà trascorso da e a pranzo o a cena (dalle 9,00 Per_2 CP_2 alle 15,30 oppure dalle 15,30 alle 22,00) ad anni alterni, con un genitore o con l'altro.
La sig.ra , nulla oppone a che il sig. anche per più anni, il Parte_1 Controparte_3 periodo comprensivo dei giorni dal 31.12 ore 12,00 al 06.01 ore 20,30 per tenere i figli con sé, se ciò reso necessario da ragioni lavorative del padre. Per le vacanze estive, da intendersi coincidenti con il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, i figli trascorreranno 2 settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, con scelta ad anni alterni, da comunicare entro il 30 aprile (in caso di disaccordo negli anni pari sceglie la madre, viceversa, negli anni dispari, il padre). Entrambi i genitori dovranno comunicarsi, preventivamente, l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze estive/invernali. Le ulteriori festività e i ponti del calendario scolastico verranno equamente suddivisi tra i genitori con il sistema dell'alternanza, dalle ore 9,00 alle ore 20,30. La disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influisce su quella infrasettimanale o quella dell'alternanza dei fine settimana, nel senso che ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé il minore, ciò non comporta alcun diritto di recupero dei giorni così persi. Nei periodi di vacanza/festività, quindi, le normali frequentazioni settimanali saranno sospese, e, di questi giorni, non vi è possibilità di recupero.
7) Il genitore che ha con sé i minori, è tenuto a consentire una telefonata quotidiana all'altro genitore, in fascia oraria concordata (preferibilmente dalle 19,00 alle 21.00). Il padre potrà tenere con sé i figli in occasione della Festa del Papà e nel giorno del proprio compleanno, con il medesimo diritto per la madre in occasione della Festa della Mamma e nel giorno del proprio compleanno. Nel giorno del compleanno dei figli, il genitore che, da calendario, avrà presso di sé il minore, consentirà all'altro genitore la visita e la partecipazione ad eventuali iniziative organizzate per lo stesso.
8) I minori potranno liberamente incontrare e frequentare tutti i parenti, pernottando presso di loro, ove di necessità e/o desiderio. I genitori si danno, sin da ora, autorizzazione reciproca a che figli possano trascorrere, per necessità o per piacere, qualche giorno di vacanza sia con i nonni paterni, che con i nonni materni, indipendentemente dalla presenza di mamma o papà, previo accordo tra i genitori.
9) Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire i figli nell'andamento scolastico e di garantirne la frequenza;
dovranno richiedere e/o recarsi, anche individualmente, ai colloqui con gli insegnanti e informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. Il ritiro dei documenti di valutazione potrà essere effettuato da entrambi i genitori, consentendo all'altro, di prenderne visione e/o di estrarne copia. Le visite mediche dovranno essere concordemente decise, tranne nei casi di emergenza e/o urgenza, nei quali il genitore coinvolto si farà carico di avvisare, con tempestività, l'altro. Entrambi i genitori si occuperanno, nei giorni nei quali avranno con loro i minori, di accompagnarli alle attività extrascolastiche, rendendosi in ogni caso, reciprocamente disponibili anche nei restanti giorni, in caso di necessità.
10) Le parti concordano che, prima di ricorrere a terzi o a baby-sitter, nei pomeriggi di lavoro della madre e del padre o in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, e dovranno essere affidati alle cure dell'altro CP_2 Per_2 genitore, ove disponibile, o dei nonni, utilizzando una baby-sitter solo in mancanza di alternative gratuite. Entrambi i genitori potranno liberamente, durante la settimana, servirsi per accudire i figli, dell'aiuto di una baby-sitter, il cui nominativo e recapiti dovranno essere comunicati anche all'altro: resta inteso che la spesa sarà a carico per l'intero del genitore che se ne serve. 11) Il padre sarà tenuto mensilmente, al versamento, quale contributo al mantenimento indiretto dei figli, della somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT da febbraio 2026. Sono considerate spese ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento: vitto, alloggio, vestiario occasionale durante l'anno, mensa scolastica, materiale di cancelleria durante l'anno scolastico, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque i medicinali necessari per la cura di patologie ordinarie o stagionali), carburante, ricarica cellulare, igiene personale (parrucchiere, ecc..). L'Assegno Unico Universale per i figli, attualmente di € 114,00, verrà percepito interamente dalla madre in aggiunta al mantenimento, così come gli eventuali altri bonus erogati nell'interesse dei minori: il padre si renderà disponibile alla consegna di documenti e ad apporre le firme/autorizzazioni necessarie al disbrigo delle pratiche. Le detrazioni per i figli non ricomprese nell'AUU, restano suddivise al 50% tra i genitori.
12) I genitori, nel rispetto del Protocollo di intesa del Tribunale di Mantova, saranno inoltre tenuti a provvedere, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni, a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: ▪ tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); ▪ quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
▪ quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche: ▪ tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, alla università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); ▪ acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
▪ corredo scolastico di inizio anno;
▪ spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
▪ spese per il trasporto da e per la sede di studi
(anche universitaria) con mezzo pubblico;
▪ spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ecc.); ▪ spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); ▪ spesa per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di € 500,00 (cinquecento,00);
▪ Spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili). ▪ le spese per una attività sportiva e/o extrascolastica, una per ciascun figlio.
▪ le spese di abbigliamento per occasioni particolari e per il cambio di stagione;
c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tassa di iscrizione ai relativi esami)
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria: a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore, richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere divisa tra i genitori, nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
13) Il conto/corrente e gestione di risparmio Banca Generale Private spa Ag. di Viadana
n. 85033009055899 - 8500134332600 cointestato a e Parte_1 CP_1
aperto nell'interesse dei figli e verrà mantenuto attivo e
[...] Per_2 CP_2 cointestato, con il vincolo che i prelievi, saranno subordinati alla firma congiunta di autorizzazione. 14) Nessun assegno viene corrisposto reciprocamente tra i coniugi che dichiarano di essere economicamente autonomi e provvederanno al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri.
15) i coniugi si impegnano a sottoscrivere le autorizzazioni reciproche per il rilascio/rinnovo del proprio passaporto e/o di documento di identità valido per l'espatrio dei minori.
16) Con l'esecuzione di quanto contenuto nel presente atto, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti anche economici tra di loro esistenti, derivati e derivanti dal loro matrimonio e di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere l'una dall'altra per nessun motivo e/o ragione. ... (omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
VIADANA (MN) in data 14/09/2014 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2014) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca