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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 239/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 239/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTA NUNZIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/2/2024, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione Parte_1
CP_ n. OI-001184222, notificatagli dall' il 30/1/2024, per il pagamento di € 7.291,53, per omesso pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2016 quale legale rappresentante della
[...]
per aver il 4/5/2018 ceduto le proprie quote, cessando ogni carica all'interno Parte_2
della società, per omessa precedente comunicazione delle somme dovute, decadenza ex art 14 l.
689/1981, prescrizione ex art 28 l. 689/1981, genericità dell'atto e difetto di determinazione delle sanzioni e degli interessi. CP_ Disposta la sospensione dell'atto impugnato e integrato il contraddittorio, si costituiva l' che deduceva la rituale notifica, eseguita il 6/8/2018, della precedente diffida prot.
.2400.20/07/2018.0135043 del 20/7/2018, l'inapplicabilità dell'art 14 l. 689/1981, per la CP_1 particolare disciplina di cui all'art. 2 co. 1 bis l. 638/1983, e il mancato decorso della prescrizione, interrotta dalla suddetta diffida, con sospensione del decorso del termine nei tre mesi concessi al trasgressore per definire, in via agevolata, la violazione, e successivamente, per ulteriori 99 giorni, dal pagina 1 di 3 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ex art. 103 co 6 bis.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza. CP_ Il primo motivo, la mancata notifica di un atto di accertamento, è infondato, avendo l' prodotto la diffida prot. .2400.20/07/2018.0135043 del 20/7/2018, notificata il 6/8/2018. CP_1
Nel resto l'opposizione risulta invece fondata.
Per quanto concerne la violazione dell'art 14 l. 689/1981, premesso che l'art 23 co 2 dl 48/2023 si applica solo ai versamenti omessi dal 1/1/2023, per il periodo precedente trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art 9 D Lgs 8/2016, il cui co 4 stabilisce che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”, cioè entro il medesimo termine previsto dall'art. 14 co 2 l. 689/1981, che la giurisprudenza ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (Cass. 9022 e 7641/2025, 4345/2024).
Sempre secondo la giurisprudenza, ai fini della verifica della tempestività della contestazione della violazione all'interessato, il termine decorre dal momento in cui l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, per cui al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento.
Nella vicenda in esame il termine di decadenza era ormai ampiamente decorso al momento della notifica della diffida accertativa.
Infatti, l'omissione contributiva sanzionata, che riguarda le mensilità di settembre/novembre 2016, era CP_ già nota all' nel momento in cui ne ha chiesto il pagamento con l'avviso di addebito n. 333 2017
00000399 85 000 formato il 24/1/2017.
Pertanto, quando il 20/7/2018 è stato formato la diffida, cioè l'atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2 co 1-bis dl 463/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 l CP_ 689/1981), erano ormai ampiamente i 90 giorni da quando l' aveva avuto piena conoscenza della violazione contestata.
In ogni caso è decorso pure il termine di prescrizione stabilito dall'art 28 l. 689/1981 in cinque anni, anche tenendo conto della sospensione disposta dall'art 103 co 6-bis. dl 18/2020, per il periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, cioè per cioè per 99 giorni.
Come già detto infatti, la diffida è stata notificata il 6/8/2018, per cui il termine di prescrizione (5 anni
+ 99 giorni) si è consumato al 13/11/2023, mentre l'ordinanza ingiunzione opposta del 18/1/2024 è stata ovviamente notificata solo in data successiva, il 30/1/2024. pagina 2 di 3 Gli altri motivi restano assorbiti.
Le spese, liquidate in dispositivo (tabella 4, 3° scaglione senza la fase 3, non svolta, valore medio ridotto di un terzo, per la scarsa complessità delle questioni trattate), seguono la soccombenza CP_ dell'
PQM
1. annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001184222 prot. n.: .2400.18/01/2024.0028076; CP_1
CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore del ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 43,00 per spese ed € 2.500,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 29/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 239/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTA NUNZIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/2/2024, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione Parte_1
CP_ n. OI-001184222, notificatagli dall' il 30/1/2024, per il pagamento di € 7.291,53, per omesso pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2016 quale legale rappresentante della
[...]
per aver il 4/5/2018 ceduto le proprie quote, cessando ogni carica all'interno Parte_2
della società, per omessa precedente comunicazione delle somme dovute, decadenza ex art 14 l.
689/1981, prescrizione ex art 28 l. 689/1981, genericità dell'atto e difetto di determinazione delle sanzioni e degli interessi. CP_ Disposta la sospensione dell'atto impugnato e integrato il contraddittorio, si costituiva l' che deduceva la rituale notifica, eseguita il 6/8/2018, della precedente diffida prot.
.2400.20/07/2018.0135043 del 20/7/2018, l'inapplicabilità dell'art 14 l. 689/1981, per la CP_1 particolare disciplina di cui all'art. 2 co. 1 bis l. 638/1983, e il mancato decorso della prescrizione, interrotta dalla suddetta diffida, con sospensione del decorso del termine nei tre mesi concessi al trasgressore per definire, in via agevolata, la violazione, e successivamente, per ulteriori 99 giorni, dal pagina 1 di 3 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ex art. 103 co 6 bis.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza. CP_ Il primo motivo, la mancata notifica di un atto di accertamento, è infondato, avendo l' prodotto la diffida prot. .2400.20/07/2018.0135043 del 20/7/2018, notificata il 6/8/2018. CP_1
Nel resto l'opposizione risulta invece fondata.
Per quanto concerne la violazione dell'art 14 l. 689/1981, premesso che l'art 23 co 2 dl 48/2023 si applica solo ai versamenti omessi dal 1/1/2023, per il periodo precedente trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art 9 D Lgs 8/2016, il cui co 4 stabilisce che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”, cioè entro il medesimo termine previsto dall'art. 14 co 2 l. 689/1981, che la giurisprudenza ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (Cass. 9022 e 7641/2025, 4345/2024).
Sempre secondo la giurisprudenza, ai fini della verifica della tempestività della contestazione della violazione all'interessato, il termine decorre dal momento in cui l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, per cui al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento.
Nella vicenda in esame il termine di decadenza era ormai ampiamente decorso al momento della notifica della diffida accertativa.
Infatti, l'omissione contributiva sanzionata, che riguarda le mensilità di settembre/novembre 2016, era CP_ già nota all' nel momento in cui ne ha chiesto il pagamento con l'avviso di addebito n. 333 2017
00000399 85 000 formato il 24/1/2017.
Pertanto, quando il 20/7/2018 è stato formato la diffida, cioè l'atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2 co 1-bis dl 463/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 l CP_ 689/1981), erano ormai ampiamente i 90 giorni da quando l' aveva avuto piena conoscenza della violazione contestata.
In ogni caso è decorso pure il termine di prescrizione stabilito dall'art 28 l. 689/1981 in cinque anni, anche tenendo conto della sospensione disposta dall'art 103 co 6-bis. dl 18/2020, per il periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, cioè per cioè per 99 giorni.
Come già detto infatti, la diffida è stata notificata il 6/8/2018, per cui il termine di prescrizione (5 anni
+ 99 giorni) si è consumato al 13/11/2023, mentre l'ordinanza ingiunzione opposta del 18/1/2024 è stata ovviamente notificata solo in data successiva, il 30/1/2024. pagina 2 di 3 Gli altri motivi restano assorbiti.
Le spese, liquidate in dispositivo (tabella 4, 3° scaglione senza la fase 3, non svolta, valore medio ridotto di un terzo, per la scarsa complessità delle questioni trattate), seguono la soccombenza CP_ dell'
PQM
1. annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001184222 prot. n.: .2400.18/01/2024.0028076; CP_1
CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore del ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 43,00 per spese ed € 2.500,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 29/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3