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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 6200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6200 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
10.09.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 11238/2024, cui è stato riunito il giudizio avente
R.G. n. 11472/2024, aventi ad oggetto: carta elettronica docente;
TRA
(C.F.: ), DEL GIUDICE LUCIA (C.F.: Parte_1 C.F._1
), D (C.F: e C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
(C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Nola (NA) alla Via Parte_3 C.F._4
Conte Orsini n. 13, presso lo studio dell'avv. Giovanna Sarnacchiaro, che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e
[...] P.IVA_1 difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LE PARTI RICORRENTI: previo accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica”, condannare parte resistente alla costituzione della carta elettronica docenti dal valore di € 500,00 per gli aa.ss. analiticamente indicati nei rispettivi
1 ricorsi introduttivi, oltre accessori come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER IL MINISTERO (NEL GIUDIZIO RECANTE R.G.N. 11472 / 2024): in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione;
nel merito, rigettare il ricorso con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con distinti ricorsi depositati in data 13.05.2024 e 14.05.2024, i ricorrenti in epigrafe deducevano di essere docenti precarie dell'Amministrazione scolastica e di essere state destinatarie di incarichi di supplenza, avendo stipulato una serie di contratti annuali a tempo determinato per i periodi analiticamente indicati nei rispettivi ricorsi introduttivi.
Specificavano di aver svolto funzioni identiche ed analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Lamentavano di non aver ricevuto, in quanto precari, la cd. carta docente (dall'importo nominale di € 500,00) per ciascun anno scolastico, prevista dall'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, istituita al fine di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.
Deducevano la contrarietà della scelta del di escludere dal beneficio della carta docente CP_1 il personale con contratto a tempo determinato con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché la violazione della normativa sovranazionale (clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01) e degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, non sussistendo ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, le ricorrenti adivano innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il – per Controparte_2 sentirlo condannare, previo accertamento del diritto alla percezione del contributo per la formazione professionale tramite la “carta elettronica”, alla costituzione della carta elettronica docenti dal valore di € 500,00 per gli aa.ss. analiticamente indicati nei ricorsi introduttivi, oltre accessori come per legge.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente notificati i ricorsi introduttivi a mezzo PEC del 02.01.2025, il
[...]
si costituiva tempestivamente nel solo giudizio Controparte_3 instaurato da e (iscritto al R.G. n. 11472/2024), eccependo il Controparte_4 Parte_3 difetto di giurisdizione e la parziale prescrizione del beneficio richiesta da per gli Controparte_4 aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; nel merito, evidenziava la corretta normativa applicata per il caso de quo, e chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso con condanna delle spese di lite, rimanendo invece contumace nell'altro giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta e riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, l'udienza del 10.09.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Le cause riunite venivano decise come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente nel giudizio recante R.g.n. 11472 / 2024. 2 Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui: “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. tra le altre Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016,
Cass. civ. sez. un., 12441/2022 e Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625)
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Controparte_1
Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU.
n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Va, dunque, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
3. I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e vanno, pertanto, accolti nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Premesso che è documentato lo svolgimento da parte dei ricorrenti di attività di docenza per gli anni indicati negli atti introduttivi, l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della cd. carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
L'istituto della “Carta Docente” va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. Difatti, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al co. 1, che:
“l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al co. 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi
3 che: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015. L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della carta docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di € 500,00 in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La destinazione della carta docente ai soli insegnanti di ruolo, dunque, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
4 Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa
C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3
Cost. solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va, dunque, tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la carta docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento
5 dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo”.
Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit., deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
4. Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n.
29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con la citata sentenza la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di
6 cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ebbene, i suddetti presupposti ricorrono tutti nelle fattispecie in esame.
Ed infatti, i ricorrenti hanno dedotto di avere prestato servizio presso il Controparte_1 in forza di “plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche” indicando, per i vari anni scolastici, il servizio effettivamente prestato in conformità ai principi appena richiamati.
In altri termini, si tratta delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999.
I ricorrenti risultano, come da documentazione in atti, essere ancora “interni al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto e risultano Parte_1 Controparte_4 Parte_3 docenti precari inseriti nelle graduatorie della provincia di Napoli (GPS) per il biennio 2024/26.
Mentre, è docente con contratto a tempo indeterminato (cfr. allegato alle note del Controparte_6
7 31.01.2025); per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass.
n. 29961/2023, spetta ai ricorrenti l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In ultima analisi, va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale riguardo all'a.s. 2017/2018 sollevata dall'amministrazione convenuta nei confronti di ciò in quanto la Controparte_4 ricorrente si è limitata ad allegare la dedotta notifica interruttiva dei termini di prescrizione del
26.04.2022 in formato pdf.
La prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata, tuttavia, deve essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), poiché unicamente il file in Cont formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso ed il relativo il contenuto, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni. (sul punto Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
Dunque, non può ritenersi adeguatamente provata la notifica di alcun atto interruttivo, avvenuta in data antecedente a quella del ricorso effettuata a mezzo PEC in data 02.01.2025.
Pertanto, in ossequio alla già citata sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023 che, al punto 4, ha affermato che:” L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica
“, va dichiarato prescritto il credito riferito all'a.s. 2017/2018.
Conclusivamente, tenuto conto, oltre che della formulazione letterale anche del contenuto sostanziale dei ricorsi (in ossequio a quanto statuito dalla S.C. nelle sentenze n. 5743/2008, Cass. n.
3041/2007, Cass. n. 8107/2006) incentrato sulla finalità di censurare un impianto normativo che ha privato gli istanti del diritto ad un'adeguata formazione e considerate, in ogni caso, le conclusioni così come formulate dalla parte, le domande vanno accolte limitatamente a quanto statuito in motivazione.
In conseguenza di tutto quanto sopraesposto, il va Controparte_1 condannato all'assegnazione in favore dei ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, precisamente:
• per relativamente agli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 (pari al Parte_1 valore di € 1.500,00);
• per relativamente agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Controparte_6
e 2023/2024 (pari al valore di € 2.500,00);
• per relativamente agli aa.ss. 2019/2020 e 2021/2022 (pari al valore di € Controparte_4
1.000,00);
8 • per relativamente agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 (pari al valore di € Parte_3
1.000,00).
Il tutto oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) sino alla concreta attribuzione.
5. In ordine alle spese, queste vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanna
Sarnacchiaro.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto dei ricorrenti ad usufruire, con le medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per relativamente agli aa.ss. 2020/2021, Parte_1
2022/2023 e 2023/2024, per relativamente all'a.s. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_6
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per relativamente agli aa.ss. 2019/2020 e Controparte_4
2021/2022 e per relativamente agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
• per l'effetto, ordina al di provvedere all'assegnazione Controparte_1 in favore dei ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici come sopra indicati, con conseguente emissione in loro favore di un buono elettronico di importo di €
500,00 per ciascuna delle annualità riconosciute, oltre interessi come in motivazione e fino al saldo;
• condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento spese di lite, che liquida in € 2.400,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, li 11.9.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
10.09.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 11238/2024, cui è stato riunito il giudizio avente
R.G. n. 11472/2024, aventi ad oggetto: carta elettronica docente;
TRA
(C.F.: ), DEL GIUDICE LUCIA (C.F.: Parte_1 C.F._1
), D (C.F: e C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
(C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Nola (NA) alla Via Parte_3 C.F._4
Conte Orsini n. 13, presso lo studio dell'avv. Giovanna Sarnacchiaro, che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e
[...] P.IVA_1 difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LE PARTI RICORRENTI: previo accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica”, condannare parte resistente alla costituzione della carta elettronica docenti dal valore di € 500,00 per gli aa.ss. analiticamente indicati nei rispettivi
1 ricorsi introduttivi, oltre accessori come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER IL MINISTERO (NEL GIUDIZIO RECANTE R.G.N. 11472 / 2024): in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione;
nel merito, rigettare il ricorso con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con distinti ricorsi depositati in data 13.05.2024 e 14.05.2024, i ricorrenti in epigrafe deducevano di essere docenti precarie dell'Amministrazione scolastica e di essere state destinatarie di incarichi di supplenza, avendo stipulato una serie di contratti annuali a tempo determinato per i periodi analiticamente indicati nei rispettivi ricorsi introduttivi.
Specificavano di aver svolto funzioni identiche ed analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Lamentavano di non aver ricevuto, in quanto precari, la cd. carta docente (dall'importo nominale di € 500,00) per ciascun anno scolastico, prevista dall'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, istituita al fine di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.
Deducevano la contrarietà della scelta del di escludere dal beneficio della carta docente CP_1 il personale con contratto a tempo determinato con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché la violazione della normativa sovranazionale (clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01) e degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, non sussistendo ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, le ricorrenti adivano innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il – per Controparte_2 sentirlo condannare, previo accertamento del diritto alla percezione del contributo per la formazione professionale tramite la “carta elettronica”, alla costituzione della carta elettronica docenti dal valore di € 500,00 per gli aa.ss. analiticamente indicati nei ricorsi introduttivi, oltre accessori come per legge.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente notificati i ricorsi introduttivi a mezzo PEC del 02.01.2025, il
[...]
si costituiva tempestivamente nel solo giudizio Controparte_3 instaurato da e (iscritto al R.G. n. 11472/2024), eccependo il Controparte_4 Parte_3 difetto di giurisdizione e la parziale prescrizione del beneficio richiesta da per gli Controparte_4 aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; nel merito, evidenziava la corretta normativa applicata per il caso de quo, e chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso con condanna delle spese di lite, rimanendo invece contumace nell'altro giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta e riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, l'udienza del 10.09.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Le cause riunite venivano decise come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente nel giudizio recante R.g.n. 11472 / 2024. 2 Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui: “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. tra le altre Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016,
Cass. civ. sez. un., 12441/2022 e Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625)
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Controparte_1
Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU.
n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Va, dunque, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
3. I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e vanno, pertanto, accolti nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Premesso che è documentato lo svolgimento da parte dei ricorrenti di attività di docenza per gli anni indicati negli atti introduttivi, l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della cd. carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
L'istituto della “Carta Docente” va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. Difatti, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al co. 1, che:
“l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al co. 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi
3 che: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015. L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della carta docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di € 500,00 in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La destinazione della carta docente ai soli insegnanti di ruolo, dunque, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
4 Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa
C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3
Cost. solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va, dunque, tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la carta docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento
5 dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo”.
Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit., deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
4. Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n.
29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con la citata sentenza la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di
6 cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ebbene, i suddetti presupposti ricorrono tutti nelle fattispecie in esame.
Ed infatti, i ricorrenti hanno dedotto di avere prestato servizio presso il Controparte_1 in forza di “plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche” indicando, per i vari anni scolastici, il servizio effettivamente prestato in conformità ai principi appena richiamati.
In altri termini, si tratta delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999.
I ricorrenti risultano, come da documentazione in atti, essere ancora “interni al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto e risultano Parte_1 Controparte_4 Parte_3 docenti precari inseriti nelle graduatorie della provincia di Napoli (GPS) per il biennio 2024/26.
Mentre, è docente con contratto a tempo indeterminato (cfr. allegato alle note del Controparte_6
7 31.01.2025); per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass.
n. 29961/2023, spetta ai ricorrenti l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In ultima analisi, va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale riguardo all'a.s. 2017/2018 sollevata dall'amministrazione convenuta nei confronti di ciò in quanto la Controparte_4 ricorrente si è limitata ad allegare la dedotta notifica interruttiva dei termini di prescrizione del
26.04.2022 in formato pdf.
La prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata, tuttavia, deve essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), poiché unicamente il file in Cont formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso ed il relativo il contenuto, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni. (sul punto Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
Dunque, non può ritenersi adeguatamente provata la notifica di alcun atto interruttivo, avvenuta in data antecedente a quella del ricorso effettuata a mezzo PEC in data 02.01.2025.
Pertanto, in ossequio alla già citata sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023 che, al punto 4, ha affermato che:” L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica
“, va dichiarato prescritto il credito riferito all'a.s. 2017/2018.
Conclusivamente, tenuto conto, oltre che della formulazione letterale anche del contenuto sostanziale dei ricorsi (in ossequio a quanto statuito dalla S.C. nelle sentenze n. 5743/2008, Cass. n.
3041/2007, Cass. n. 8107/2006) incentrato sulla finalità di censurare un impianto normativo che ha privato gli istanti del diritto ad un'adeguata formazione e considerate, in ogni caso, le conclusioni così come formulate dalla parte, le domande vanno accolte limitatamente a quanto statuito in motivazione.
In conseguenza di tutto quanto sopraesposto, il va Controparte_1 condannato all'assegnazione in favore dei ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, precisamente:
• per relativamente agli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 (pari al Parte_1 valore di € 1.500,00);
• per relativamente agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Controparte_6
e 2023/2024 (pari al valore di € 2.500,00);
• per relativamente agli aa.ss. 2019/2020 e 2021/2022 (pari al valore di € Controparte_4
1.000,00);
8 • per relativamente agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 (pari al valore di € Parte_3
1.000,00).
Il tutto oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) sino alla concreta attribuzione.
5. In ordine alle spese, queste vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanna
Sarnacchiaro.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto dei ricorrenti ad usufruire, con le medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per relativamente agli aa.ss. 2020/2021, Parte_1
2022/2023 e 2023/2024, per relativamente all'a.s. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_6
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per relativamente agli aa.ss. 2019/2020 e Controparte_4
2021/2022 e per relativamente agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
• per l'effetto, ordina al di provvedere all'assegnazione Controparte_1 in favore dei ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici come sopra indicati, con conseguente emissione in loro favore di un buono elettronico di importo di €
500,00 per ciascuna delle annualità riconosciute, oltre interessi come in motivazione e fino al saldo;
• condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento spese di lite, che liquida in € 2.400,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, li 11.9.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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