Art. 5-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumita' delle persone ((...)) , razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((Quando il fatto e' commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrita' delle cose, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni)) .
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15 giugno 2019
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10 agosto 2019
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Commentari • 2
- 1. La sicurezza pubblica “rafforzata”Claudio Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2021, n. 2278Provvedimento: […] o semplice denuncia per il reato di 2 cui all'art. 5 della legge n. 152 del 1975, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, e che il ricorrente nell'ultimo quinquennio era stato deferito per l'ipotesi di cui all'art. 5 I. n. 175 del 1975 citata, raggiunto da provvedimento di divieto di accesso del Questore di Taranto del 13 giugno 2017 e deferito alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 18 t.u.l.p.s. e in relazione all'art. 5 bis della legge n. 152 del 1975. […]Leggi di più...
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