Sentenza 15 dicembre 1999
Massime • 1
La utilizzazione in "malam partem" di dichiarazioni predibattimentali rese da imputati di reati connessi, non confermate in dibattimento e non recuperate al contraddittorio con il meccanismo previsto dal nuovo testo dell'art. 513 cod. proc. pen. e dalla norma transitoria di cui all'art. 6 della Legge 267/1997, non comporta, automaticamente, ad opera del giudice di legittimità, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Siffatta statuizione è atto dovuto se la sentenza dipenda, esclusivamente o prevalentemente, dalle decisive dichiarazioni non utilizzabili, e non anche quando la prova sia raggiunta, comunque, "aliunde", attraverso altri elementi, dotati di rilevanza propria. In tale ipotesi, i vizi denunziabili in cassazione riguardano la violazione, non solo e non tanto delle predette norme, ma dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla prova del reato e della colpevolezza. Il giudice di legittimità, quindi, non solo deve accertare la decisiva rilevanza delle dichiarazioni inutilizzabili sul "dictum" della sentenza impugnata, ma deve anche verificare se, attraverso il testo delle concordanti sentenze di primo e secondo grado, che si integrano vicendevolmente, siano ricavabili ulteriori elementi che possano avere avuto rilevanza decisiva sul convincimento del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/1999, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 15/12/1999
1. Dott. Renato Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " Pasquale Perrone " N. 2187
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " ZI UM " N. 30615/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UC RE, nato il [...] a [...], ON Roberto, nato il [...] a [...], ON Roberto, nato il [...] a [...] e da RI VA, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza 26.5.1998 della Corte di Appello di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Guglielmo Passacantando che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di UC e ON e l'annullamento della sentenza nei confronti del RI, limitatamente alla pena;
Uditi i difensori e l'avv. Giuseppe Taddeucci Sassolini che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli imputati vennero condannati, in concorso con il socio accomandatario LF PI, quali gestori della s.a.s. "Di.PR.AL.", dichiarata fallita il 9 febbraio 1990, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, per aver falsificato e sottratto le scritture contabili, distratto merci e il ricavato della vendita in nero, per oltre un miliardo, e per aver cagionato con dolo il fallimento.
La condanna è stata confermata dalla Corte di Appello e tutti e tre gli imputati deducono:
A/B - La violazione e falsa applicazione degli artt. 6 Legge 267/97,. 142 disp. att., 513, 606, lett. c) cpp, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso, PI LF, "prova principale per l'accusa", e la illegittimità dell'ordinanza che dichiarava decadute le parti dalla facoltà di sentirlo per non averlo citato, disposta la rinnovazione del dibattimento, nel domicilio eletto e, comunque, diligentemente ricercato, dopo l'infruttuoso tentativo eseguito nel luogo di residenza. Gli imputati UC e ON deducono, inoltre:
C - La violazione e la falsa applicazione dell'art. 2247, in relazione all'art. 2272, comma 4, cod. civ., sull'assunto che, essendosi le quote concentrate in capo allo PI, la società aveva operato come ditta individuale con conseguente esclusiva responsabilità del titolare.
La difesa del RI denunzia, infine:
D - La violazione dell'art. 606 lett. e) cpp, per il mancato apprezzamento dell'uscita del RI dalla società e per l'apodittica e contraddittoria prospettazione di una sostanziale permanenza in essa "dietro le quinte", e di una "ininterrotta sequela causale tra il primo e secondo periodo", argomenti ai quali è illogicamente ancorata la responsabilità per gli ulteriori fatti di bancarotta ascrivibili ad altri soggetti.
E - La inosservanza "dell'art. 606, lett. e) cpp, con riferimento all'art. 133 c.p., "per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla "richiesta di riduzione della pena nel minimo edittale, con i benefici".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. A norma dell'art. 513 c.p.p., nel testo introdotto dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 e dalla sentenza della Corte cost. n. 331 del
1998, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati di reati connessi, non confermate in dibattimento, possono essere probatoriamente utilizzate se recuperate al contraddittorio attraverso il meccanismo previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 6 della citata Legge che impone la rinnovazione parziale del dibattimento, a richiesta della parte interessata, "al fine di ottenere la citazione di coloro" che le avevano rese. Nei giudizi di merito ancora in corso, quindi, l'applicazione delle nuove regole sull'acquisizione e valutazione della prova è subordinata soltanto a triplice presupposto della richiesta di rinnovazione del dibattimento, dell'inesistenza di preclusioni derivanti dal giudicato o dai limiti di devoluzione dell'impugnazione e, infine, della decisività probatoria delle dichiarazioni, ed è del tutto svincolata dall'onere della citazione dell'imputato di reato connesso, che, comunque, non è posto a carico della parte. Tale ultima conclusione è coerente con la ratio del nuovo testo dell'art.513 c.p.p. e della normativa transitoria che, in quanto dirette ad assicurare, secondo la regola costituzionale del giusto processo, i principi dell'oralità e del contraddittorio, e ispirate da esigenze di ordine pubblico processuale, sono inconciliabili con un onere di citazione gravante sulla parte. È coerente con il testo della norma che usa locuzioni, inequivocamente riferibili ad un onere gravante sul giudice, sia quando precisa lo scopo della richiesta della parte di parziale rinnovazione del dibattimento, "al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso le dichiarazioni", si quando indica le conseguenze della "disposta citazione". Argomento decisivo, infine, si ricava dal coordinamento, per l'identità di ratio e di disciplina e per la forma, della norma sul giudizio di appello con la precedente disposizione che, in pendenza del giudizio di primo grado, prescrive che, a richiesta delle parti "il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame". Poiché quindi, la Corte territoriale non ha proceduto, nonostante la rituale richiesta, all'effettiva rinnovazione del dibattimento, per errata interpretazione della norma transitoria e per una omissione non imputabile alla parte, le dichiarazioni acquisite mediante lettura non sono probatoriamente utilizzabili.
L'errore non implica, però, sic et simpliciter, pure ai sensi dell'art. 185 cpp, la regressione del processo. 1/2 - La utilizzazione in malam partem di dichiarazioni predibattimentali rese da imputati di reati connessi, non confermate in dibattimento e non recuperate al contraddittorio con il meccanismo previsto dal nuovo testo dell'art. 513 c.p.p. e dalla norma transitoria di cui all'art. 6 della Legge 267/1997, non comporta, automaticamente, ad opera del giudice di legittimità, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Siffatta statuizione è atto dovuto se la sentenza dipenda, esclusivamente o prevalentemente, dalle decisive dichiarazioni non utilizzabili, e non anche quando la prova sia raggiunta, comunque, aliunde, attraverso altri elementi, dotati di rilevanza propria. In tale ipotesi, i vizi denunziabili in cassazione riguardano la violazione, non solo e non tanto delle predette norme, ma dell'art. 606, lett. e) cpp, sub specie di mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla prova del reato e della colpevolezza. Il giudice di legittimità, quindi, non solo deve accertare la decisiva rilevanza delle dichiarazioni inutilizzabili sul dictum della sentenza impugnata (Sez. Un. sent. 4265 del 7.4.98, Gerina, RV. 210200; conf. 211112, 212472), ma deve anche verificare se, attraverso il testo delle concordanti sentenze di primo e secondo grado, che si integrano vicendevolmente, siano ricavabili ulteriori elementi che possano avere avuto rilevanza decisiva sul convincimento del giudice (Cass. 15/1/99, rv. 212254), oppure abbiano una tale consistenza probatoria da imporsi, ex se, come elementi sufficienti di colpevolezza.
Ciò posto e premesso che gli imputati hanno limitato le doglianze alla inutilizzabilità delle dichiarazioni, senza aggredire gli altri elementi di prova, si osserva che, a prescindere dalla forma delle sentenze, che danno primiera rilevanza alle dichiarazioni accusatorie del chiamante per comodità dialettica, per aver dato origine al processo nei confronti degli altri due imputati, si osserva che sono stati determinati, ai fini della decisione, a prescindere dalle propalazioni, gli equivalenti elementi desunti da altri mezzi di prova. Dal testo delle sentenze si ricava, infatti, che il convincimento dei giudici del merito è stato determinato da elementi di per sè sufficienti per un'affermazione di penale responsabilità e, in particolare: Per quanto riguarda l'esistenza dei reati, dalla documentazione contabile, bancaria e fiscale, dalle dichiarazioni e relazioni del curatore in ordine alla inesistenza di attivo e all'ingiustificata entità del passivo, alle operazioni dirette a provocare il fallimento, alla tenuta irregolare e parziale della contabilità, al versamento sul conto corrente della società di assegni di provenienza furtiva, con corrispondente emissione di fatture per operazioni inesistenti, intestate a fantomatici nominativi - Per quanto riguarda la riferibilità soggettiva dei reati, dalla posizione di soci occulti e amministratori di fatto di ET, RI e ON, ancorata, per comportamenti concreti, alle loro gravi ammissioni e compromettenti reciproche accuse e alle dichiarazioni del AT e dei testi EL e AC. 3 - È inammissibile la quarta censura, dedotta con riferimento al RI.
Precisata la posizione del soggetto, peraltro ammessa, di socio occulto, costitutore e gestore della società, interessato, per i precedenti penali e per "motivi di immagine", a non figurare e a far risultare, all'unisono con il UC, come socio accomandatario, prima, la EL e, poi, lo PI, e, come socio accomandante, l'anziano magazziniere AC. Accertato, inoltre, che era stato il RI ad introdurre nella società, prima la donna e, poi, nella sua stessa posizione, il ON. Ciò premesso, la doglianza è una censura di merito del convincimento del giudice che ha ritenuto, sulla base di questi elementi e dell'oggettivo svolgimento degli avvenimenti, da una parte, che il RI aveva continuato ad operare "dietro le quinte" e attraverso il ON, che da lui aveva ricevuto "l'investitura" sociale e, dall'altra parte, che la pregressa attività svolta dallo stesso, promotore dell'iniziativa commerciale finalizzata al fallimento, in quanto parte essenziale, di per sè, della bancarotta e prodomica dell'ulteriore condotta, configura il concorso anche per la fase finale dell'illecito.
4 - È inammissibile, per manifesta infondatezza, la terza censura degli imputati UC e ON.
A norma dell'art. 2272 c.c., il venir meno della pluralità dei soci, che nella specie sarebbe avvenuto nel novembre del 1989, determina lo scioglimento della società soltanto per la mancata ricostituzione di tale requisito soggettivo nel termine di sei mesi, termine non scaduto al momento della dichiarazione di fallimento, intervenuta nel febbraio del 1990. Peraltro, come ritenuto dal giudice a quo, la società era stata sempre gestita da una pluralità di soggetti che, al di là dell'investitura formale, in quanto amministratori di fatto, sono diretti destinatari della norma incriminatrice. 5 - È inammissibile, infine, l'ultima doglianza del RI, anche ex art. 591, comma 4, c.p.p.. Il giudice a quo non era tenuto a motivare in ordine alla questione che, se esaminata, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile. La mera richiesta di una statuizione favorevole "ridurre l'eccessiva pena inflitta al minimo edittale, con la concessione di tutti i benefici", surrettiziamente riportata nelle conclusioni dell'appello, è del tutto inidonea a configurare uno specifico motivo di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla utilizzazione delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso e rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 15 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2000