Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/1999, n. 3284
CASS
Sentenza 15 dicembre 1999

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La utilizzazione in "malam partem" di dichiarazioni predibattimentali rese da imputati di reati connessi, non confermate in dibattimento e non recuperate al contraddittorio con il meccanismo previsto dal nuovo testo dell'art. 513 cod. proc. pen. e dalla norma transitoria di cui all'art. 6 della Legge 267/1997, non comporta, automaticamente, ad opera del giudice di legittimità, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Siffatta statuizione è atto dovuto se la sentenza dipenda, esclusivamente o prevalentemente, dalle decisive dichiarazioni non utilizzabili, e non anche quando la prova sia raggiunta, comunque, "aliunde", attraverso altri elementi, dotati di rilevanza propria. In tale ipotesi, i vizi denunziabili in cassazione riguardano la violazione, non solo e non tanto delle predette norme, ma dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla prova del reato e della colpevolezza. Il giudice di legittimità, quindi, non solo deve accertare la decisiva rilevanza delle dichiarazioni inutilizzabili sul "dictum" della sentenza impugnata, ma deve anche verificare se, attraverso il testo delle concordanti sentenze di primo e secondo grado, che si integrano vicendevolmente, siano ricavabili ulteriori elementi che possano avere avuto rilevanza decisiva sul convincimento del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/1999, n. 3284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3284
    Data del deposito : 15 dicembre 1999

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