Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
In un procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il soggetto incaricato, dal giudice della esecuzione, del compimento di un' attività materiale (nella specie, la ricostruzione di parte di un immobile) rientra nell'ampia categoria degli ausiliari del giudice prevista dall'art. 68 cod. proc. civ., configurandosi come persona idonea al compimento di atti (nella specie, attività materiale) che il giudice non è in grado di compiere da solo. Da ciò consegue che, giusta l'espressa previsione di cui agli artt. 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in riferimento a tale categoria di soggetti, la liquidazione del compenso vada fatta, con decreto, dallo stesso giudice che ha provveduto alla loro nomina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1999, n. 8115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8115 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. GI BOSELLI - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE US, domiciliato ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato AZER CICOGNANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AP FR, AP IA, nella qualità di eredi di AP GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S.EVARISTO 157, presso lo Studio legale "ASSOGNA" difesi dall'avvocato ANDREA ASSOGNA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 734/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata l'01/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di UI NI che, quale titolare dell'omonima impresa edile, aveva ricevuto dal pretore di Forlì, nell'ambito di un procedimento di esecuzione di un obbligo di fare promosso da GI LE, affittuario, nei confronti di VA AM, locatore, l'incarico di ricostruire la stalla oggetto della locazione, crollata, ricostruzione cui era stato condannato il AM, in forza di sentenza del pretore del lavoro, confermata in Tribunale ed alla quale il medesimo si era reso inadempiente, il presidente del Tribunale di Forlì, con decreto 29.2.86 ingiungeva al LE il pagamento della somma di L. 30.402.387, oltre interessi legali, quali corrispettivo per la ricostruzione della stalla eseguita dal NI.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il LE ed il NI, costituitosi, ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza 15.7.193 respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alle spese del giudizio. Su impugnazione del LE, la Corte di appello di Bologna, con sentenza 1.6.1996 confermava la sentenza dl Tribunale. Afferma la corte di merito che la tesi del LE che sostiene l'incompetenza del pres. Del Tribunale ad emettere il decreto, parte dal presupposto errato dell'applicabilità al tecnico dell'art. 614 c.p.c., mentre la procedura disciplinata in quell'articolo è
esclusivamente prevista per il creditore istante che abbia anticipato le spese ed è, quindi, applicabile solo nei rapporti tra le parti in causa, alle quali, peraltro, è sempre concesso, al di fuori di quella procedura, di ricorrere al procedimento per decreto ingiuntivo.
Quanto al tecnico, per ottenere la liquidazione del compenso, egli può adire tutte le normali vie giudiziarie, ivi compreso il procedimento per ingiunzione.
Ove così non fosse, l'ausiliario del giudice che abbia effettuato su iniziativa della parte interessata, una prestazione per consentire l'esecuzione di una sentenza comportante un obbligo di fare, resterebbe privo di tutela, non potendo ricorrere alla procedura ex art. 614 c.p.c. riservato alle parti. Quanto alla censura secondo la quale l'ufficiale giudiziario non può sostituirsi al giudice nella liquidazione del compenso, la corte afferma che essa è infondata, in quanto parte dal presupposto, dimostratosi errato, dell'applicabilità alla fattispecie dell'art.614 c.p.c. In ordine, infine, alla difformità dell'opera eseguita dal NI, rispetto al progetto approvato, difformità eliminabile solo attraverso la concessione di una variante edilizia, la censura è inammissibile, potendo essere sollevata solo dal proprietario della stalla, ed infondata in quanto è assolutamente pacifico che la ricostruzione è stata fatta secondo le indicazioni contenute nella sentenza che la disponeva.
Il NE, quindi, deve ritenersi soddisfatto di disporre di una stalla idonea ad ospitare, come da sentenza, quindici animali, essendo peraltro sempre legittimato a richiedere al AM, obbligato in via definitiva, il rimborso di quanto anticipato. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il LE, al quale resiste con controricorso il NI. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1) la violazione dell'art. 614 c.p.c. e dell'art. 52 disp. di att. c.p.c., con conseguente difetto di competenza del presidente del Trib. Di Forlì, per avere erroneamente la corte di merito ritenuto detto presidente competente ad emettere decreto ingiuntivo a carico del LE ed avente ad oggetto il compenso richiesto dal NI per l'opera di ricostruzione della stalla da lui svolta, nonostante:
A) il NI fosse un ausiliario del giudice, ai sensi dell'art. 68 c.p.c.;
B) il compenso al medesimo, ex art. 52 disp. att. c.p.c., dovesse essere liquidato dallo stesso giudice che gli aveva dato l'incarico, cioè dal pretore di Forlì.
2) la violazione dell'art. 53 disp. att. c.p.c. nonché delle norme relative alla conclusione del contratti
- per avere la corte di merito, erroneamente, posto a carico del LE, che aveva promosso la procedura di esecuzione forzata degli obblighi di fare nei confronti del AM, il pagamento del compenso spettante al NI, nonostante: A) spettasse al giudice della esecuzione indicare nel decreto di liquidazione, la parte che era tenuta a corrisponderlo, in osservanza al disposto dell'art. 53 disp. att. c.p.c., e fosse peraltro conforme a giustizia indicare tale parte nel AM che aveva reso necessario l'intervento di ricostruzione a causa della sua incuria e negligenza;
b) non sussistesse alcun rapporto di natura contrattuale fra il LE ed il NI, dal momento che l'incarico era stato conferito al LE dal giudice della esecuzione, cioè dal pretore di Forlì;
3) la violazione delle norme relative alle prove per avere la corte di merito, anche a voler ammettere l'esistenza di un rapporto contrattuale fra il LE ed il NI, erroneamente ritenuta legittima la liquidazione del compenso solo sulla base della unilaterale emissione della fattura da parte del NI, sia pure vistata dall'ufficiale giudiziario;
ciò nonostante: A) non fosse stata effettuata alcuna valutazione della congruità dei prezzi applicati;
B) l'ufficiale giudiziario non potesse sostituire il giudice dell'esecuzione nella liquidazione del compenso;
4) la violazione delle norme, urbanistiche, nonché delle prescrizioni disposte dal giudice dell'esecuzione, per avere la corte di merito ritenuto erroneamente legittima la emissione del decreto ingiuntivo a favore del NI nonostante quest'ultimo avesse violato il progetto di costruzione edilizia approvato dal Sindaco, ponendo in essere la costruzione nuova ad un livello diverso da quello della restante parte dell'edificio, difformità che avrebbe potuto essere regolarizzata solo attraverso la concessione di una variante edilizia che soltanto il giudice dell'esecuzione, che aveva ordinato l'opera, avrebbe potuto richiedere a solo beneficio dell'ausiliario inadempiente.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
È, infatti, indubbio che il NI, incaricato della ricostruzione della stalla da parte del pretore di Forlì, nel procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare promosso dal conduttore LE nei confronti del locatore AM, rientri nell'ampia categoria degli ausiliari del giudice prevista dall'art.68 c.p.c., configurandosi come persona idonea al compimento di atti
(nella specie attività materiale) che il giudice non è in grado di compiere da solo.
Con riferimento a tale categoria di soggetti gli artt. 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del cod. di proc. civile, prevedono espressamente che la liquidazione del compenso sia fatta, con decreto, dallo stesso giudice che ha provveduto alla nomina, tenendo conto dell'attività svolta dall'ausiliario, ed indicando la parte che è tenuta a corrisponderlo.
Nella specie, pertanto, essendo stato il NI nominato dal pretore di Forlì nell'ambito della procedura esecutiva degli obblighi di fare, promossa contro il locatore AM tenuto a ricostruire la stalla in forza della sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro, e sottrattosi a tale incombente, la liquidazione del compenso per l'opera svolta dal NI non poteva che spettare allo stesso pretore di Forlì.
Non si tratta, quindi, come erroneamente sostiene la corte di appello di Bologna, di invocare l'applicazione dell'art. 614 c.p.c. fuori dai presupposti di legge;
ma di pretendere l'osservanza di norme procedurali che vanno inderogabilmente osservate. In conformità si sono espresse di recente, le S.U. di questa corte nella sentenza 11619/97. Peraltro, consentire all'ausiliario, per ottenere la liquidazione del compenso di rivolgersi ad un giudice diverso da quello che lo ha nominato, comporta, come nella specie è avvenuto, attribuire sostanzialmente all'ausiliario, e non al giudice, l'individuazione della parte tenuta alla corresponsione del compenso;
il che non è consentito dal citato art. 53 d. att. c.p.c.. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, trattandosi di causa che non poteva essere proposta innanzi al tribunale.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il 1^ motivo, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio;
dichiara interamente compensate le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999