Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 1
Sono estranee alla nozione di dichiarazioni indizianti e al relativo regime di non utilizzabilità le dichiarazioni mediante le quali la persona sentita come testimone realizzi in quel momento il fatto tipico di una determinata figura di reato, e ciò perché il principio "nemo tenetur se detegere", cui la predetta disposizione si ispira, salvaguarda la persona che ha commesso un reato, nel senso che non può essere obbligata a rivelare fatti da cui emerga la sua responsabilità per il reato pregresso, e non quella che il reato debba ancora commettere.(Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1999, n. 13758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13758 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vito LA GIOIA Presidente del 5/10/99
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " GI SILVESTRI " N. 824
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI " N. 10620/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da SI AL, n. il 22/1/66, SI AN, n. il 18/2/60, SI IC, n. il 12/12/64, SI GI, n. il 2/2/64, MA Alfonso, n. l'11/5/69, NC Gianfranco, n. il 25/9/62, RI Pietro, n. l'1/8/67, SS Franco, n. il 23/12/60, PA Enzo, n. il 26/9/65, SC GI, n. il 10/6/63, Di NZ Gaetano, n. il 30/7/60, SI AN, n. l'1/5/51, Prassini AN, n. il 16/8/62, GA Arturo, n. il 10/2/46, AS Sestino, n. il 4/6/68, CH GI, n. il 9/10/61, AN GI, n. il 18/4/66, AP Carlo, n. il 10/1/59, LE PP, n. il 24/2/53, AR OL, n. il 4/1/71, ZE Generoso, n. il 22/12/35, AL Vincenzo, n. il 13/10/65 e US AN, n. 12/9/56.
avverso la sentenza emessa il 26/5/98 dalla Corte di appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche per il AS, il rigetto del ricorso del SI e la declaratoria di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi
Udito il difensore del SI avv.Franco
Osserva:
il procedimento riguarda le attività criminose, soprattutto estorsioni ai danni di operatori economici, di un'associazione camorristiva capeggiata da SI RI (la cui posizione è stata stralciata) denominata "clan dei NI o "clan SI" attiva sino al 1993 nella zona di ES UR.
Con sentenza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere in data 28/2/97 sono stati dichiarati colpevoli di violazione L'art. 416-bis C.P. (capo A), aggravata ai sensi del comma 4 d per l'SI AL, il Di NZ, il GA, il AS e il IN anche ai sensi del comma 6, sedici degli attuali ricorrenti, e precisamente l'PA, il Di NZ, l'SI AN, l'SI IC, l'SI GI, l'SI AL, il AL, il RI, il NC, il AN, il GA, il AP, il AS, il IN, il SS, il SC, il US e lo CH GI, ritenuto per il Di NZ, l'SI AL e il GA il ruolo dirigenziale e per gli altri la mera partecipazione all'associazione;
sono stati inoltre dichiarati colpevoli di fatti specifici il Di NZ (capi E-F-I-A/8-A/9-A/10), l'SI AL (A/12), il NC (L-Z), il AS (E-T) e il IN (F); sono stati dichiarati colpevoli solo di concorso in fatti specifici l'MA (capo I) e la AR (capo D), mentre lo ZE è stato assolto dall'imputazione di avere concorso nel fatto di cui al capo C;
sono stati infine dichiarati colpevoli di favoreggiamento personale il LE (capo B) e il SI (capo M).
Proposto gravame dal P.M. e dagli imputati, con sentenza in data 26/5/98 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado nei confronti L'MA, L'PA, L'SI AN, L'SI IC, del AL, del RI, del NC, del AN, del SI, del IN, del SS, del SC e dello CH;
ha assolto il Di NZ dall'imputazione di cui al capo A/8, l'SI AL da quella di cui al capo A/12 e il AS dall'imputazione di cui al capo T, riducendo le rispettive pene;
ha dichiarato lo ZE colpevole di concorso nel fatto di cui al capo C;
ha dichiarato il AP colpevole anche di concorso nel fatto di cui al capo E, aumentandogli la pena;
ha aumentato le pene inflitte all'SI GI e al US (ritenuta per costui la continuazione con reati oggetto di altro procedimento);
ha ridotto le pene inflitte al GA e alla AR e ha concesso a quest'ultima i doppi benefici di legge;
ha concesso al LE il beneficio della non menzione.
Le indagini si erano appuntate sull'SI RI in quanto sospettato di essere il mandante di una estorsione ai danni di un imprenditore, tale Iannotta, per la quale è stato condannato con sentenza definitiva uno degli attuali ricorrenti, il GA;
erano quindi proseguite mediante una serie di intercettazioni anche se nei confronti L'SI RI era intervenuto, per quello specifico episodio, decreto di archiviazione;
ed avevano infine trovato forte impulso nelle rivelazioni rese nel concorso di otto interrogatori da IO EN che, avendo iniziato a collaborare con la giustizia dopo essere stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare nel luglio 1993, ha ammesso di avere sciolto per conto del clan SI attività di riciclaggio di assegni provenienti dalle estorsioni e ha fornito molte notizie su detta organizzazione criminosa e sui suoi componenti.
Ai sensi del testo originario L'art. 513 C.P.P. i verbali di questi interrogatori sono stati acquisiti nel dibattimento di primo grado in cui il IO (che, imputato in questo procedimento, ha subito condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione confermata in appello, ma non ha proposto ricorso) è rimasto contumace;
e contumace è rimasto anche nel giudizio di secondo grado in cui, essendo nel frattempo intervenuta la legge 7/8/97 n. 267, ne era stata chiesta e disposta la citazione ai sensi del comma 3 della norma transitoria di cui all'art. 6.
In conseguenza di ciò ha trovato applicazione la regola dettata dal comma 5 dello stesso art. 6, alla cui stregua le dichiarazioni che il predetto collaboratore aveva reso nella fase delle indagini sono state valutate come prova solo nella misura in cui la loro attendibilità risultava confermata da altri elementi. Le dichiarazioni accusatorie del IO, che coinvolgono tutti i ricorrenti ritenuti responsabili L'addebito associativo (il Di NZ però non ha impugnato la condanna per il capo A) ed inoltre il LE, costituiscono la base della ricostruzione L'organigramma L'associazione cui i giudici del merito sono pervenuti ritrovando i necessari riscontri nelle dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi, divenuti essi pure collaboratori, che hanno ammesso di avere fatto parte di altre organizzazioni criminali operanti nelle zone limitrofe (tra cui il clan detto "dei casalesi") venute in contatto con il clan SI -si tratta di De IM DA, Di LA LB, DR PP e VO NE ed in altri elementi, di cui si dirà più avanti, come le dichiarazioni di ER ET (vedova di AR LB, commerciante di ES UR che fu a lungo vittima di pressioni estorsive da parte del clan SI sino a quando, nel 1991, venne assassinato da ignoti) e quelle rese da NE GI (imprenditore edile che fu vittima di un altro episodio estorsivo, giudicato con sentenza 18/7/95 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere, oltre a quello che nel presente procedimento forma oggetto del capo A/9).
Quanto ai fatti specifici per cui è intervenuta condanna investiti dai motivi di ricorso (non vi sono doglianze da parte del Di NZ per il capo E e da parte del NC per i capi L e Z), si tratta: di un'estorsione subita nel 1986 da MA MO, contitolare di un locale notturno (capo C), di un tentativo di estorsione subito dal già menzionato imprenditore edile NE nel 1992 (capi A/9 e A/10); di un'estorsione subita dagli imprenditori edili Di AU IT e FI PP nello stesso anno (capo E); di un'estorsione subita dall'architetto Truglio Roberto sempre nel 1992 (capo F); di un tentativo di estorsione subito da RT LI, titolare di un vivaio di piante, nel 1993 (capo I); e del prolungato tentativo di estorsione subito dal AR prima della sua morte (capo D).
In tutti questi casi la prova della responsabilità degli attuali ricorrenti è stata dai giudici del merito desunta soprattutto dalle dichiarazioni delle persone offese, in alcuni casi integrate dalle risultanze di intercettazioni e di altre indagini nonché, per il capo E, dalle dichiarazioni del IO.
Per ciò che riguarda infine le due condanne per favoreggiamento personale, quella inflitta al LE, direttore L'agenzia di Carinola del Banco di Napoli, è stata dai giudici del merito fondata sulle dichiarazioni del IO circa le attività di riciclaggio che aveva compiuto sotto copertura nel suo istituto e quella inflitta al SI, imprenditore vittima di un altro episodio estorsivo, è stata fondata sull'esito di indagini da cui è emersa la sua reticenza.
Avverso la decisione di secondo grado gli imputati sinora menzionati hanno proposto ricorso per cassazione con cui, con argomentazioni in gran parte comuni: tutti, ad eccezione del Di NZ, contestano l'affermazione di responsabilità in ordine all'addebito associativo;
contestano altresì l'affermazione di responsabilità in ordine alla quasi totalità dei fatti specifici;
ed alcuni -il AL (condannato a 4 anni di reclusione per il reato di cui al capo A), il AS (condannato a 10 anni e lire 4 milioni di multa per i reati di cui ai capi A ed E), il IN (condannato a 10 anni e 6 milioni di multa per i reati di cui ai capi A ed F) e il SC (condannato a 4 anni per il reato di cui al capo A)- formulano varie doglianze in ordine a circostanze dei reati ritenute o negate e in ordine al trattamento sanzionatorio.
Con i motivi di ricorso sono state inoltre riproposte o avanzate per la prima volta le seguenti questioni di carattere processuale. Per l'PA e il AS viene eccepita la nullità assoluta del giudizio di primo grado e degli atti successivi per avere il Tribunale proseguito le attività dibattimentali nella contumacia dei due imputati benché nell'udienza del 12/7/96 fosse stato segnalato dai loro difensori che erano stati arrestati per altra causa. Per il AS si eccepisce ancora la nullità assoluta del giudizio di primo grado per avere ad esso partecipato un P.M., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria Capua Vetere, che non sarebbe stato legittimato in quanto, essendo stata contestata agli imputati nel corso del dibattimento (nell'udienza del 29/2/96) l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 152/1991, si sostiene che avrebbe dovuto intervenire il Procuratore distrettuale istituito con il D.L. 367/1991. Per l'SI AN ci è doglianza per il fatto che siano state utilizzate per la decisione di condanna le dichiarazioni rese a suo carico nella fase delle indagini da RA AN -confermative di quelle rese dal coniuge AM CO, imputato in procedimento connesso che in primo grado ha rifiutato di rispondere e in secondo grado si è reso irreperibile- benché la predetta in dibattimento si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal deporre.
Per il GA viene eccepita la nullità della sentenza di primo grado per essere stati assunti, in violazione L'art. 197 lett. d) C.P.P., ufficiali di polizia giudiziaria che avevano coadiuvato il
P.M. nelle indagini ed inoltre per essere stati acquisiti, in violazione L'art. 237 C.P.P., atti non irripetibili come le dichiarazioni (di volere restare in isolamento) sottoscritte dal Di NZ e dal IN il 19/5/92 al momento del loro ingresso in carcere.
Per la AR si sostiene la nullità delle dichiarazioni rese a suo carico, in ordine al tentativo di estorsione di cui al capo D, dalla già menzionata ER ET in qualità di teste, essendo la stessa imputata di favoreggiamento personale in un procedimento penale pendente davanti al Pretore di ES UR in relazione all'omicidio del marito, reato che si assume connesso con quelli oggetto del presente procedimento.
Per lo ZE viene sollevata analoga eccezione con riferimento alle dichiarazioni rese in qualità di teste dalla persona offesa dall'estorsione di cui al capo C MA MO, sull'assunto che i reati oggetto del presente procedimento sarebbero connessi con quello di partecipazione al clan "dei casalesi" di cui il predetto è imputato in altra sede.
Per il SI infine si contesta, ai sensi L'art. 63 comma 1 C.P.P., l'utilizzabilità a suo carico delle dichiarazioni, ritenute reticenti, che ebbe a rendere alla polizia il 13/7/93, sotto il profilo della consapevolezza che gli inquirenti già in quel momento avrebbero avuto, per pregresse attività di indagine, di tale loro carattere.
Tutti i ricorsi devono essere senz'altro dichiarati inammissibili, con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P., perché fondati su considerazioni di puro fatto o affette da genericità o manifestamente infondate, e quindi non si può neppure porre la questione, che peraltro nessuna delle parti ha introdotto, della incidenza sul materiale probatorio utilizzato dai giudici del merito della sentenza della Corte costituzionale 26/10/98 n. 361 intervenuta dopo la decisione di secondo grado.
Ed invero, manifestamente priva di fondamento è l'accezione riguardante l'impedimento a comparire nell'udienza del 12/7/96 che era stato segnalato dai difensori L'PA e del AS i quali, rimasti sino ad allora per lungo tempo contumaci (il dibattimento di primo grado era iniziato il 14/7/95), qualche giorno prima erano stati tratti in arresto per altra causa.
A parte l'intempestività della segnalazione evidenziata dalla Corte di appello, vi è da dire infatti che pacificamente in quell'udienza non venne compiuta alcuna attività che riguardasse la posizione dei due imputati e, poiché la nullità dedotta, contrariamente a ciò che si sostiene nei ricorsi, non è assoluta (in quanto la citazione a giudizio era stata regolare) bensì a regime intermedio, fa all'evidenza difetto il presupposto L'interesse alla osservanza della disposizione che si assume violata (l'art. 486 comma 3 C.P.P.) richiesto dall'art. 182 C.P.P. Parimenti destituite di ogni fondamento sono le altre questioni di carattere processuale.
Quanto all'eccezione sollevata dalla difesa del AS con cui si denuncia la carenza di legittimazione a partecipare al giudizio di primo grado del Procuratore della repubblica presso il Tribunale di S.Maria Capua Vetere la Corte di appello ha già esattamente rilevato che l'art. 15 D.L. 20/11/91 n. 367, conv. In legge 20/1/92 n. 8, stabilisce che la disposizione riguardante le attribuzioni del Procuratore della Repubblica distrettuale si applica solo ai procedimenti che, a differenza di quello pervenuto al giudizio di questa Corte, sono iniziati successivamente alla data (il 22/11/91) di entrata in vigore del decreto medesimo, ne' d'altra parte, una volta ritualmente radicata la competenza del Procuratore della Repubblica di S.Maria Capua Vetere, si poteva certo negare a tale ufficio la possibilità di prendere in udienza tutte le iniziative ritenute opportune compresa la contestazione L'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991. Per quanto concerne l'eccezione sollevata dall'SI AN ci è da dire che del tutto correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile alle dichiarazioni di RA AN il disposto dall'art. 512 C.P.P., che consente la lettura di atti assunti prima del dibattimento la cui ripetizione sia divenuta impossibile per fatti o circostanze imprevedibili, dovendo tra queste farsi rientrare -come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto 9/5/94 n. 179- il tardivo esercizio della facoltà di astensione da parte del prossimo congiunto L'indagato o imputato che in precedenza non se ne sia avvalso.
Le questioni sollevate dal GA sono per un verso formulate in termini assolutamente generici, non risultando nemmeno dal ricorso quali sarebbero gli atti di polizia giudiziaria utilizzati per la decisione nei suoi confronti asseritamente assunti in violazione L'art. 197 lett. d) C.P.P., e per il resto totalmente irrilevanti, non riguardando in alcun modo la sua posizione le dichiarazioni sottoscritte dal Di NZ e dal IN di cui si lamenta l'acquisizione.
Ineccepibile è stata l'audizione in qualità di testimoni della ER e del MA, di cui rispettivamente si dolgono la AR e lo ZE, poiché l'obbligo di adottare le forme di cui all'art.210 C.P.P. è previsto solo per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso a norma L'art. 12 ovvero imputata di un reato collegato con quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b), ipotesi precise e tassative che i giudici del merito hanno evidenziato con esauriente motivazione essere estranee alla situazione dei due predetti (ha rilevato in particolare la Corte di appello, quanto alla ER, che l'imputazione di favoreggiamento personale elevata a suo carico riguarda l'omicidio del merito e non il tentativo di estorsione da costui subito, mentre per il MA si è richiamata alla ordinanza 20/11/96 del Tribunale con la quale era stata esclusa la prova della connessione).
Costituisce infine un falso problema la questione sollevata dal SI in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese il 13/7/93 alla polizia sull'assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, gli inquirenti al momento della sua audizione sarebbero già stati in possesso di elementi da cui risultava che aveva dovuto subire intimidazioni estorsive, fatto la cui negativa gli è costata l'incriminazione per favoreggiamento personale.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza della Vi Sezione 25/9/97, P.M. in proc. Bizzarro), sono infatti estranee alla nozione di dichiarazioni indizianti di cui all'art. 63 C.P.P. e al relativo regime di inutilizzabilità quella con cui, come nel caso di specie, la persona sentita come testimone realizzi in quel momento il fatto tipico di una figura di reato, e ciò perché il principio nemo tenetur se detergere cui la suddetta disposizione si ispira salvaguarda la persona che ha già commesso un reato, nel senso che non può essere obbligata a rivelare fatti da cui emerga la sua responsabilità per il reato pregresso, e non quella che il reato debba ancora commettere.
La manifesta infondatezza L'eccezione sollevata dal SI travolge anche il motivo con cui il ricorrente contesta, su questa unica base, la prova del reato di favoreggiamento personale per cui ha riportato condanna.
Venendo ai motivi di doglianza che, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, hanno ad oggetto l'addebito di cui al capo A vi è anzitutto da dire che non riguardano l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso armata rientrante nella previsione L'art. 416-bis C.P., ma solo la prova della partecipazione ad essa di ciascun imputato e si risolvono per lo più nella contestazione della credibilità che i giudici del merito hanno riconosciuto alle dichiarazioni del IO e degli altri collaboratori di giustizia. Si tratta di critiche spesso generiche e destituite di ogni fondamento, poiché in realtà i giudici del merito hanno sottoposto le accuse dei collaboratori ad analitico controllo che non ha trascurato alcuno dei passaggi richiesti dall'ormai copiosa giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 192 comma 3 C.P.P. Tale controllo ha infatti riguardato sia i profili
L'attendibilità soggettiva e intrinseca -ampiamente sviluppati con adeguato supporto argomentativo del tutto immune da vizi sindacabili in questa sede (e con esiti positivi anche nei casi in cui, per mancanza di conferme, le accuse del IO non sono state ritenute sufficienti per un'affermazione di responsabilità, come è avvenuto per la tentata estorsione in danno di IE ND) nella sentenza di primo grado che perfettamente si salda, integrandola, con quella della Corte di appello- sia quello dei riscontri esterni.
Al centro L'indagine sono state naturalmente poste le dichiarazioni del più volte menzionato IO, personaggio interno all'organizzazione dal quale provengono le accuse più corpose e significative nei confronti dei ricorrenti. Si tratta quasi sempre di notizie riferite per conoscenza diretta, ma anche nei rari casi in cui hanno carattere de relato l'utilizzazione che dai giudici di merito ne è stata fatta non merita censura essendo ciò avvenuto nel rispetto del principio più volte affermato anche da questa Sezione (cfr., tra le molte, la sentenza 6/2/92, P.M. in proc. LD e altri) secondo cui le dichiarazioni con le quali viene trasfusa nel processo una conoscenza solo indiretta dei fatti non perdono, contrariamente a quanto si sostiene in alcuni ricorsi, per questa connotazione la loro valenza probatoria ma necessitano solo di una verifica particolarmente rigorosa, che nel caso di specie non è mancata, estesa alla fonte originaria.
Attenendosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la chiamata in correità può trovare conferma anche nelle concordanti dichiarazioni accusatorie rese autonomamente da altri soggetti, la Corte di appello ha dunque correttamente reperito i riscontri individualizzanti necessari per una pronuncia di condanna in ordine all'addebito di cui al capo A anzitutto nelle dichiarazioni del De IM (che ha parlato del GA, del US e dello CH), del Di LA (che ha parlato L'SI IC, L'SI GI, L'SI AL, del AL e del RI), del DR (che ha parlato L'SI GI e del US) e dello VO (che ha parlato L'SI IC e del GA).
E li ha reperiti inoltre nelle risultanze di attività di intercettazione (per PA, SI IC, SI GI, NC, SS, SC e CH), nelle risultanze di altre indagini (per SI AN, SI IC, SI GI, SI AL, NC, AN, GA, AS, IN, SC, CH), in precedenti giudiziari (per Di NZ, NC e AP), nelle dichiarazioni della ER (che ha parlato del AN e dello CH) ed in quelle del MA (che in relazione all'episodio estorsivo che non forma oggetto di questo procedimento ha parlato L'SI AN, del AL, del IN, del US e dello CH). Resta solo da aggiungere, con riferimento alla posizione del AS, che la responsabilità di costui per l'addebito associativo è stata in primo grado ritenuta soprattutto sulla base della qualità della sua partecipazione a un reato di sucura matrice camorristiva e di grande rilievo per l'organizzazione criminosa degli SI come l'estorsione ai danni degli imprenditori Di AU e FI di cui al capo E;
e poiché questo aspetto è stato ampiamente trattato dalla Corte di appello, e la relativa parte della sentenza viene quindi implicitamente a riferirsi anche al capo A, non ha ragion d'essere la censura di mancanza di motivazione sul punto contenuta nel ricorso del suddetto imputato.
Per ciò che riguarda i motivi attinenti ai fatti specifici di cui ai capi A/9, A/10, C, D, E, F, e I, per i quali la prova è stata tratta dalle dichiarazioni delle vittime dei reati di estorsione e tentata estorsione, sono privi di base giuridica quelli con cui si contesta l'esistenza e la pregnanza di elementi di riscontro alle dichiarazioni medesime, in quanto muovono dall'erroneo presupposto che anche ad esse si debba applicare il canone di valutazione stabilito dall'art. 192 comma 3 C.P.P. Questa Corte invece ha ripetutamente avuto occasione di affermare che l'esistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa, anche se può essere opportuna per verificarne la credibilità, non è però presupposto imprescindibile per riconoscere ad esse, come ad ogni altra testimonianza, piena efficacia probatoria qualora ne sia accertata in mod rigoroso l'intrinseca coerenza logica e non vi siano elementi che inducano a dubitare della obiettività del dichiarante (cfr., tra le molte, la sentenza di questa Sezione 11/7/97, Bello). Orbene, nel caso di specie la valutazione della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese dagli episodi estorsivi è stata dalla Corte di appello compiuta con ampio aparato argomentativo, cui vengono nei ricorsi opposte solo critiche di merito, ed appare quindi addirittura sovrabbondante, atteso l'esito pienamente positivo di tale indagine, la ricerca che pure non è mancata di elementi esterni di conferma (come le intercettazioni dalle quali risulta il coinvolgimento del Di NZ nel reato di cui al capo I).
Il giudice di secondo grado si è d'altra parte già fatto carico di dare risposta a tutte le ulteriori obbiezioni difensive, che in questa sede vengono meramente e inammissibilmente riproposte negli identici termini in cui erano state formulate nei motivi di appello. Si evidenzia invero nella sentenza impugnata: quanto alla responsabilità L'MA in ordine al reato di cui al capo I che la prova non è stata desunta solo da conversazioni che si assumono ambigue intercettate tra la persona offesa RT e tale PO, ma soprattutto dalle inequivoche dichiarazioni dello stesso RT che ha riconosciuto l'imputato in fotografia;
quanto alla responsabilità del Di NZ e del IN in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi A/9, A/10 ed F come sia inconsistente in linea d fatto la tesi difensiva secondo cui non sarebbe stata posta in essere una attività punibile nei confronti del NE e come possa solo dare luogo all'attenuante del recesso attivo, riconosciuta dal giudice di primo grado, e non fare escludere il reato, la restituzione della somma estorta al Truglio;
quanto alla responsabilità del AP e del AS per il reato di cui al capo E come base inattaccabile L'accusa siano le esaurienti dichiarazioni testimoniali del Di AU rispetto alle quali quelle rese nella fase delle indagini dall'FI, imputato di reato connesso che si è avvalso in giudizio della facoltrà di non rispondere, sono state così come quelle del IO utilizzate, nel rispetto della regola di giudizio dettata dall'art. 6 legge 267/1997, solo come di per sè non decisivi elementi di conferma;
e quanto alla responsabilità della AR OL per il reato di cui al capo D come i suoi reiterati inviti allo zio AR LB ad incontrare l'SI RI senz'altro integrino, per il contesto in cui vennero posti in essere, gli estremi del concorso nel tentativo di estorsione.
La doglianza dello ZE in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C si basa sull'assunto, della cui manifesta infondatezza già si è detto, che il MA si debba considerare imputato di reato connesso e che quindi le sue dichiarazioni accusatorie necessitino di riscontri esterni (comunque individuati dalla Corte di appello nelle dichiarazioni del De IM).
Puramente di fotto e all'evidenza destituito di ogni fondamento è infine il ricorso con cui il LE contesta in sostanza di essere stato consapevole che il IO, le cui attività di riciclaggio pacificamente favorì, facesse parte di un'associazione criminosa, il che è stato dalla Corte di appello logicamente desunto, con precisi e concreti riferimenti, dal comportamento che lo stesso imputato tenne in occasione L'intervento dei Carabinieri. Per quanto concerne le circostanze, solamente di merito è il motivo con cui il IN contesta con riferimento al reato di cui al capo F la sussistenza degli estremi L'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 sotto il profilo che non sarebbe ravvisabile in tale episodio l'utilizzo di metodi mafiosi, che il giudice di secondo grado ha invece ritenuto, con congrua motivazione, per le modalità delle minacce subite dal Truglio;
e in analoga inammissibile doglianza di merito si risolve il motivo con cui il Passeretti, per contestare la compatibilità della suddetta aggravante con l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416- bis C.P., nega che vi sia stato uso del metodo mafioso (anche in questo caso correttamente ritenuto dalla Corte di appello per i beni percepibili riferimenti al vincolo associativo da parte di chi pone in essere l'azione intimidatrice) nell'episodio di cui al capo E. Manifestamente privi di fondamento sono i motivi di ricorso del AL, del AS, del IN e del SC attinenti al diniego delle attenuanti generiche e all'entità del trattamento sanzionatorio -adeguatamente giustificati dai giudici del merito soprattutto con la gravità sostanziale dei fatti, sintomatici di elevato livello di pericolosità ed inoltre con i negativi precedenti degli imputati e con l'assenza da parte degli stessi di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza- mentre non può essere nemmeno presa in considerazione la doglianza del IN per il mancato riconoscimento L'attenuante di cui all'art. 114 C.P. in ordine al resto di cui al capo F, essendo la relativa richiesta stata avanzata per la prima volta solo in questa sede.
È appena il caso di precisare che, essendo le ragioni ritenute ostative alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis C.P. ampiamente illustrate si pure ad altro proposito anche nella sentenza di secondo grado ed essendo il relativo motivo di appello del AS stato formulato in termini generici che da tali aspetti del tutto prescindono, non occorreva sul punto la specifica motivazione di cui nel ricorso del sudetto imputato si lamenta la mancanza.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di lire un milione alle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1999