Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00624/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2025, proposto da
IA SU AP, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Vetrugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elvira Anna Pasanisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esatta ottemperanza
della sentenza n°99/2025 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 21/01/2025, emessa dal T.A.R. Puglia, prima sezione di Lecce, nel ricorso iscritto al n°00995/2023 Reg. Ric, e notificata il 06/02/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatina;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa NI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Visto il ricorso in esame con cui parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 99 del 21 gennaio 2025 di questo T.A.R., recante l’accertamento dell’illegittimità dell’impugnato silenzio inadempimento e la conseguente condanna del Comune di Galatina a riscontrare l’istanza presentata dall’odierna ricorrente di riqualificazione urbanistica dei terreni di cui la stessa è comproprietaria;
Rilevato che l’Ente civico resistente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 febbraio 2026, in atti prodotta, ha provveduto a dare esecuzione al dictum giudiziale di cui alla sentenza n. 99 del 2025 sopra richiamata;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a;
Ritenuta, infine, la sussistenza di giustificate ragioni (tra cui la definizione in rito del ricorso) per compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
NI RO, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NI RO | IO PA |
IL SEGRETARIO