Sentenza 23 dicembre 2003
Massime • 1
Il divieto della "reformatio in peius" non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado abbia fissato la pena base in misura più elevata rispetto al giudice di primo grado, quando, ritenute le attenuanti prevalenti, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella irrogata nel precedente giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/12/2003, n. 4890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4890 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 23/12/2003
1. Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 1738
3. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 042938/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA MO N. IL 06/12/1974;
avverso SENTENZA del 15/07/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 30.10.2003 MO AR, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 15.7.2003 della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza 17.10.2002 del Tribunale di Bologna, con le attenuanti generiche prevalenti, ha rideterminato la pena a lui irrogata per il delitto di omicidio colposo in mesi cinque di reclusione. Il ricorrente con il primo motivo ha lamentato la violazione e/o erronea applicazione della legge penale processuale in quanto il AR era contumace all'atto della pronuncia della sentenza della Corte di merito, ed aveva dichiarato il proprio domicilio in via Zacconi 4 di Casalecchio di Reno, ma la sentenza veniva notificata al difensore il 6.8.2003 e non veniva notificata all'imputato. Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto la manifesta carenza ed illogicità della motivazione circa la ritenuta responsabilità penale dell'imputato. Ha, in particolare rilevato che sia dall'espletata perizia di ufficio, sia dal contesto motivazionale si evince la preponderanza della colpa della vittima (che non ha dato la precedenza ad un incrocio) rispetto a quella dell'imputato che procedeva a velocità elevata (80 kmh. anziché 50 in centro abitato). In tale contesto la condotta colposa del AR non si può configurare come condizione sufficiente dell'evento, in quanto di per sè inidonea a cagionare l'evento, e l'imputato andava dichiarato assolto per non avere commesso il fatto.
Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente ha sostenuto che la sentenza impugnata, pur dando atto della gravità della condotta della vittima, e ritenendo prevalenti le attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, mentre il primo giudice le aveva ritenute equivalenti, partendo da una base di mesi sette e giorni quindici di reclusione, ha ridotto la pena a mesi cinque e di solo un mese rispetto alla pena inflitta dal giudice di primo grado (sei mesi). Manifestamente illogica viene quindi ritenuta la sentenza e non congrua la riduzione di pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato. In ordine al primo motivo, si osserva che, come risulta dagli atti, in data 24.11.1999 il AR ha effettuato dichiarazione di domicilio a norma dell'art. 161, 1^ comma, c.p.p., indicandolo in via Zacconi 4 di Casalecchio di Reno. Già, però, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo è avvenuta a norma dell'art. 161 n. 4 (e cioè presso) il difensore dell'imputato), in quanto la notifica si era resa impossibile presso il domicilio dichiarato in quanto la persona dell'imputato non risultava "nè da citofono, ne' da caselle della posta;
ne' ad altri campanelli nessuno ha risposto" (relata di omessa notifica dell'ufficio giudiziario del 26.10.2001).
Anche il decreto di citazione di secondo grado, dopo un inutile tentativo di notifica al domicilio dichiarato, dove il AR risultava "sconosciuto", è stato notificato il 5.6.2003 a norma del 4^ comma dell'art. 161.
L'estratto contumaciale della sentenza di appello è stato, quindi, anch'esso notificato all'imputato presso il difensore, sempre ai sensi della suindicata norma il 6.8.2003, come risulta dalla dicitura sulla notifica "avv. Carlo Benini X AR MO". Non si tratta quindi di notifica a difensore, ma all'imputato contumace. In ordine alla regolarità della notifica si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che, intervenuta la dichiarazione di domicilio e non avendo l'imputato comunicato il trasferimento di un domicilio diverso, legittimamente l'atto processuale viene notificato presso il difensore ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 (Cass. 17.12.1999, Della Vecchia). Nè sussisteva alcun obbligo da parte dell'ufficiale giudiziario di eseguire ulteriori ricerche, non versando nell'ipotesi di dichiarazione di irreperibilità, con i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 159, ed i limiti di cui all'art. 160, ed essendo risultata palese l'impossibilità di eseguire la notifica degli atti processuali al domicilio dichiarato, dove già due volte il AR era risultato "sconosciuto", l'ultima delle quali, appena due mesi prima nella stessa fase di appello.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo il giudice di appello correttamente e logicamente motivato l'apporto causale del AR alla produzione del sinistro per l'eccessiva velocità tenuta (80 kmh. in centro abitato e nell'attraversare un incrocio). Il pur riconosciuto rilevante concorso di responsabilità della vittima, per non avere dato la precedenza, che spettava, all'autovettura guidata dal AR, non esclude il rapporto di causalità tra la condotta del ricorrente e l'evento letale, applicandosi il principio di equivalenza delle cause, disciplinato dall'art. 41, 1^ comma, c.p., secondo il quale "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento" (conformi Cass. 22.12.1988, Garoni;
Cass. 8.3.1983, Quaranta). Sul punto, peraltro, la motivazione del giudice di appello, anche se sintetica, è senz'altro adeguata e logica, essendo pacifici i fatti, e costante l'orientamento giurisprudenziale.
Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato. Per ciò che concerne la motivazione sull'entità della pena - peraltro ampiamente spiegata nella sentenza impugnata - si osserva che, come è stato costantemente ritenuto dal giudice di legittimità, "la determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito e non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto al minimo edittale" (tra le più recenti pubblicate Cass.
9.6.2003 n. 31762). Nè alcuna violazione di legge si ravvisa per avere il giudice di primo grado condannato il AR alla pena di mesi sei di reclusione, ritenendo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, e quello di appello alla pena di mesi cinque di reclusione, ritenendo le attenuanti prevalenti, e fissando la pena base in mesi sette e giorni quindici di reclusione, quindi in misura più elevata rispetto a quanto valutato dal Tribunale. Infatti, "il divieto di reformatio in peius in appello, sancito dal terzo comma dell'art. 597 c.p.p., riguarda unicamente la pena complessiva, e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere ad essa, ivi compresi gli aumenti e le diminuzioni, per cui non può porsi in discussione la facoltà del giudice di appello di ridefinire l'incidenza concreta di attenuanti concorrenti, salvo l'intangibilità della pena complessiva" (Cass.
6.11.1996 n. 5777, anche se con alcuni precedenti difformi, ad es.
Cass. n. 9772/1994; n. 6117/1994) e, con maggiore aderenza alla fattispecie, "il divieto della reformatio in peius non viene calcolato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena (a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando, concessane una seconda, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio" (Cass.
3.5.2001 n. 31099). Tale orientamento, anche se non mancano - come già accennato - decisioni contrarie, risulta osservante della disposizione di cui all'art. 597, 4^ comma, c.p.p., la quale impone al giudice di diminuire la pena irrogata "se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione", ma non lo obbliga a definite diminuzioni, nel caso di modifica del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., applicabile anche di ufficio a norma del 5^ comma del citato art. 597 c.p.p.. Indispensabile è solo la diminuzione della pena per effetto dell'accoglimento del motivo di appello, ma la definizione dell'entità di tale riduzione, rimettendo in discussione il trattamento sanzionatorio rispetto alla decisione di primo grado, è affidata al potere discrezionale del giudice di appello. Inoltre, si tratta di norma di contenuto sia processuale che sostanziale, ma indubbiamente il calcolo e la definizione della pena riguarda esclusivamente quest'ultimo profilo.
Il ricorso va pertanto rigettato, ed il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004