Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 4 L. 18 aprile 1975, n.110, devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona. Ne consegue che anche dei paletti di cemento e dei pezzi di ferro destinati a lavori edili, usati in un contesto aggressivo, diventano strumenti atti ad offendere e costituiscono arma anche ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 585 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2005, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 10/11/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 2176
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 44045/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI AB, nato il [...];
AS LO NZ, nato il [...];
UA GO, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 27/11/2003 dalla Corte di appello di Lecce. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Michele Palazzo, per lo HI ed il MA che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi dei predetti. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 30/04/2002 il Tribunale monocratico di Lecce, sez. dist. di Campi Salentina, dichiarava: HI AB, AS LO NZ, NI IG e UA GO responsabili in concorso tra di loro di violenza privata e di percosse ai danni di UL NT (per averlo costretto a salire sull'auto Opel condotta dall'NI ove prendevano posto gli altri imputati, dirigendosi in aperta campagna e minacciandolo durante il tragitto, dicendogli che erano stati in galera e che non avevano nulla da perdere, afferrandolo infine per le braccia e portandolo fuori dell'abitacolo, colpendolo con pugni;
capo B); HI VA responsabile altresì di ulteriori minacce e percosse ai danni di UL NT (capo A); di lesioni ai danni del medesimo (guaribili in gg 5; capo C) e di lesioni aggravate dall'uso di arma impropria ai danni di UL VA (guaribili in gg. 7, procurate con un paletto in cemento ed un ferro arrugginito;
capo D). Con la continuazione i predetti venivano condannati a pene ritenute di giustizia.
La Corte di appello confermava tale decisione con pronuncia 27/11/2003, avverso la quale hanno ora proposto ricorso per Cassazione lo HI, il AS ed il UA nei termini infradescritti.
HI AB e UA GO.
1 - Violazione di legge per essersi ritenuta la regolarità della querela presentata da UL NT.
Entrambi hanno dedotto che nell'atto in questione mancava la manifestazione della volontà che si procedesse contro gli autori dei fatti esposti.
La denuncia è manifestamente infondata.
Invero risulta agli atti - il cui esame è consentito anche in questa sede a fronte di questioni processuali - che il denunciante nell'atto di querela, presentato il 30/08/1999 ai CC, ebbe espressamente a richiedere la punizione dei responsabili dei fatti criminosi denunciati.
HI AB.
2 - Violazione di legge e nullità della sentenza di primo grado nonché di quella emessa in appello in quanto non era stato notificato, ne' all'imputato, ne' al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, l'avviso relativo al rinvio dell'udienza del 14/11/2001 a quella del 16/01/2002, disposto per l'astensione dei difensori. La censura è infondata.
Il rinvio in questione avvenne nel corso del giudizio di primo grado e cioè in un udienza successiva a quella in cui, compiuti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ed in particolare dopo la dichiarazione di contumacia dello HI, era stato aperto il dibattimento: pertanto l'avviso de quo fu ritualmente effettuato con comunicazione orale al difensore del medesimo. All'uopo va ribadito che il rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza non comporta l'obbligo di notifica all'imputato citato e non comparso, essendo egli rappresentato in giudizio dal suo difensore ex art. 549 c.p.p., art. 555 c.p.p., comma 5, art. 484 c.p.p., comma 2 bis, art. 420 quater c.p.p. (Cass. 04/06/1996 n. 0 5502 RV. 204988;
Cass. 18/06/1999 n. 0 7924 RV. 214245). 3-4-5 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 581, 612 e 610 c.p.; erronea applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma.
I motivi si risolvono innanzitutto, nell'assumere con apodittiche affermazioni di fatto, una valutazione delle emergenze processuali diversa da quella operata dai giudici di merito, senza individuare in quest'ultima alcun errore giuridico e/o di logicità rilevante in sede di legittimità.
Infondato è poi l'assunto secondo cui il reato di percosse addebitato al capo B doveva ritenersi assorbito da quello di violenza privata: basti osservare che l'azione di cui all'art. 581 c.p. è stata contestata ed accertata siccome successiva a quella prevista all'art. 610 c.p. e non già come mezzo per operare la costrizione. Al proposito deve considerarsi che le percosse sono assorbite nella violenza privata solo nel caso in cui il costringimento avvenga tramite le medesime (si veda: Cass. 23/06/2004 n. 28351 RV. 229918;
Cass. 21/02/2005 n. 0 6430 RV. 231403); d'altro canto la fattispecie criminosa configurata dall'art. 610 c.p. costituisce un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui il soggetto passivo sia rimasto privo della propria libertà di determinazione: pertanto la condotta violenta posta in essere successivamente, sia pure nell'eventuale perdurare degli effetti della coartazione, conserva la propria penalistica autonomia.
Per ciò che concerne la ritenuta aggravante per il reato ai danni del UL VA, commesso con un paletto di cemento ed un pezzo di ferro arrugginito, il ricorrente si limita a generiche affermazioni di non ricorrenza della circostanza, omettendo di considerare le pur precise argomentazioni al proposito svolte nella sentenza di primo grado e specificatamente richiamate in quella impugnata, basate sull'insegnamento di questa Corte la quale ha ripetutamente affermato che ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere usati per l'offesa alla persona (ex plurimis: Cass. 05/04/1991 n. 0 3760 RV. 186774;
Cass. 31/05/1996 n. 0 5488 RV. 205278). Ne consegue che anche dei paletti di cemento o pezzi di ferro, destinati a lavori edili, se usati in un contesto aggressivo, diventano strumenti atti ad offendere e costituiscono pertanto "arma" ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 585 c.p.p.. 6 - Violazione di legge e vizio di motivazione per il negato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e per l'omessa riduzione della pena.
Il motivo è infondato perché nel provvedimento impugnato v'è richiamo alla gravità dei fatti, risultando altresì sottolineato il ruolo primario dello HI nell'ambito di quelli posti in essere in concorso con gli altri imputati: trattasi di dati idonei a giustificare l'esercizio del potere discrezionale del giudicante sui citati punti;
a ciò aggiungasi che si è altresì dato atto dell'assenza di elementi favorevoli, e precipuamente di qualsiasi resipiscenza.
AS LO.
1 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ravvisata responsabilità del medesimo per il reato di cui art. 610 c.p.. In particolare è stato dedotto che l'imputato - mentre gli era stato contestato di avere in concorso con altri costretto UL NT a salire a bordo dell'autovettura condotta da NI IG - era stato condannato per un fatto diverso e successivo, rappresentato dall'avere intimorito la parte lesa, dopo che essa già aveva preso posto sulla menzionata vettura, dicendole che loro erano già stati in galera.
Il motivo è infondato.
Nelle sentenze del Tribunale e della Corte territoriale (destinate ad integrarsi a vicenda in quanto la seconda ebbe a confermare la prima) il AS fu ritenuto responsabile di avere costretto (insieme allo HI, al UA ed all'NI) il UL a salire sulla citata Opel ed il successivo avvertimento che egli ebbe a rivolgere alla parte lesa (in realtà, contrariamente all'assunto del ricorrente, anch'esso espressamente riportato nell'imputazione sub B) fu valutato ai fini di ulteriormente evidenziare - al di là della già significativa emergenza rappresentata dalla sua presenza fisica sull'auto, sin dall'inizio dell'impresa criminosa - il pieno e premeditato di lui accordo in ordine alla suddetta condotta di costrizione.
2 - Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di cui all'art. 581 c.p.; mancata indicazione condotta del ricorrente.
L'infondatezza di questo motivo si ricava da quanto esposto esaminando il precedente.
3 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla omessa riduzione della pena. Le censure sono infondate posto che nel provvedimento impugnato v'è adeguato richiamo a paramenti normativamente previsti, rappresentati dalla gravità della condotta e dai precedenti del AS: parametri correttamente utilizzati sia per negare l'applicazione dell'art. 62 bis c.p., sia per ritenere la congruità della sanzione inflitta dal
Tribunale; a ciò aggiungasi, come già si è detto trattando del motivo sub 6 dello HI, che è stata evidenziata altresì l'assenza di elementi favorevoli, e precipuamente di qualsiasi resipiscenza.
UA GO.
2 - Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi ritenuta la sua responsabilità per i reati di cui agli artt. 610 e 581 c.p. in base a dati non aventi valore di indizi univoci.
Il motivo si risolve nell'asserire l'estraneità del ricorrente alla vicenda criminosa alla luce di una lettura del contesto processuale diversa da quella operata dai giudici di merito.
3 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla omessa riduzione della pena. Il motivo è infondato perché la Corte territoriale, a sostegno del trattamento sanzionatorio applicato, ha fatto congruo e corretto riferimento a dati significativi: ossia all'esistenza di un precedente giudiziario ed alla gravità dei fatti, quali elementi negativi a carico dell'imputato, nonché all'assenza di qualsiasi resipiscenza, quale atteggiamento del medesimo da valutarsi positivamente.
S'impone, in conclusione, il rigetto dei ricorsi con condanna degli impugnanti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006