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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Mariacristina Carpinelli Presidente dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1137/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...], e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Poggiomarino alla via Vico G.
Iervolino n. 20, presso lo studio dell'Avv. Mariacristina Greco, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 28.06.2024 per l'udienza del
03.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 11-9-2024 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30.05.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario celebrato in Poggiomarino in data 04.08.2011, dal quale sono nati due figli: Per_1 nato il [...], e nato a [...] il [...]. Per_2
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
03.07.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa, previa acquisizione del parere del P.M.
In particolare, le parti con note congiunte di udienza depositate in data 28.06.2024, ribadivano la volontà di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM in data 11-9-2024 esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi agli interessi della prole minore.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata, emerge che è attualmente inoccupata;
mentre Parte_2 [...]
è titolare di una ditta di impianti elettrici. Parte_1
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
Stante la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e (C.F.: ), nata Parte_2 C.F._2
a Poggiomarino il 16.12.1977, ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, con tutto il mobilio e suppellettili ivi esistenti, sarà assegnata a
Parte_2
3. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé quando vuole, compatibilmente con le esigenze dei minori, anche con facoltà di pernottamento, previa intesa con l'altro genitore;
4. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. avrà diritto a tenere con sé i figli almeno due pomeriggi alla Parte_1 settimana, più precisamente ogni martedì e venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e previa volontà dei minori e avviso all'altro coniuge anche di pernottare con il padre. I succitati giorni ed orari potranno essere variati, compatibilmente con i turni di lavoro del e con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, previo accordo con Pt_1
senza che ciò possa limitare il diritto del padre alla frequentazione Parte_2 dei figli.
6. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli – previo accordo con l'altro genitore - in qualsiasi giorno e salvo le esigenze scolastiche e personali nonché di salute dei figli e le esigenze lavorative del genitore, e previa volontà espressa dei minori anche con facoltà di pernottamento;
7. i coniugi comunque concordano che il padre potrà tenere con se le minori alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica anche con dalle ore 10:30 alle ore 23:30 e con pernottamento;
8. La madre si obbliga a comunicare a ogni notizia rilevante che Parte_1 riguardi i figli relativamente allo stato di salute ed al percorso scolastico nonché ogni decisione di maggior interesse per la stessa. Per quanto concerne i periodi di ferie da trascorrere con i figli, i coniugi concordano e stabiliscono che:
a) Le vacanze natalizie, i figli trascorreranno una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che i figli possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre, fatte salve le esigenze lavorative dei genitori e la diversa volontà dei figli;
b) Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i figli le trascorreranno un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato;
c) In ultimo, relativamente alle vacanze estive, i minori avranno diritto di trascorrere, con il padre, almeno quindici giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno e/o tenuto conto anche delle esigenze lavorative reciproche. Fatta salva la volontà dei minori di trascorre e/o scegliere altro periodo e altra durata delle ferie;
d) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
9. si impegna a corrispondere a la somma di euro Parte_1 Parte_2
200,00 mensili per il proprio mantenimento e per il mantenimento dei minori la somma di euro 300,00 per ogni figlio. L'assegno di mantenimento per i minori e per la Pt_2 per come sopra previsto dovrà essere corrisposto con versamento bancario diretto alla entro il giorno cinque di ogni mese o altra modalità sempre scritta e Pt_2 comprovante l'avvenuto pagamento, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.10.2025;
10. Il genitore che provvederà al pagamento delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N., nonché le spese scolastiche e per le attività ludico- sportive dei figli dovrà avere il rimborso pari al 50% da parte dell'altro genitore. Ogni spesa da rimborsare dovrà essere documentata;
11. Per quanto riguarda l'assegno unico lo stesso verrà percepito nella misura del 100% da Parte_2
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
13. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di carta di identità, passaporto o documenti per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno genitore possa inserire i figli nel proprio passaporto.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Poggiomarino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 51, parte II, serie
A, dei registri di matrimonio dell'anno 2011;
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 11-9-2024.
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Mariacristina Carpinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Mariacristina Carpinelli Presidente dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1137/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...], e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Poggiomarino alla via Vico G.
Iervolino n. 20, presso lo studio dell'Avv. Mariacristina Greco, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 28.06.2024 per l'udienza del
03.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 11-9-2024 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30.05.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario celebrato in Poggiomarino in data 04.08.2011, dal quale sono nati due figli: Per_1 nato il [...], e nato a [...] il [...]. Per_2
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
03.07.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa, previa acquisizione del parere del P.M.
In particolare, le parti con note congiunte di udienza depositate in data 28.06.2024, ribadivano la volontà di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM in data 11-9-2024 esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi agli interessi della prole minore.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata, emerge che è attualmente inoccupata;
mentre Parte_2 [...]
è titolare di una ditta di impianti elettrici. Parte_1
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
Stante la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e (C.F.: ), nata Parte_2 C.F._2
a Poggiomarino il 16.12.1977, ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, con tutto il mobilio e suppellettili ivi esistenti, sarà assegnata a
Parte_2
3. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé quando vuole, compatibilmente con le esigenze dei minori, anche con facoltà di pernottamento, previa intesa con l'altro genitore;
4. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. avrà diritto a tenere con sé i figli almeno due pomeriggi alla Parte_1 settimana, più precisamente ogni martedì e venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e previa volontà dei minori e avviso all'altro coniuge anche di pernottare con il padre. I succitati giorni ed orari potranno essere variati, compatibilmente con i turni di lavoro del e con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, previo accordo con Pt_1
senza che ciò possa limitare il diritto del padre alla frequentazione Parte_2 dei figli.
6. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli – previo accordo con l'altro genitore - in qualsiasi giorno e salvo le esigenze scolastiche e personali nonché di salute dei figli e le esigenze lavorative del genitore, e previa volontà espressa dei minori anche con facoltà di pernottamento;
7. i coniugi comunque concordano che il padre potrà tenere con se le minori alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica anche con dalle ore 10:30 alle ore 23:30 e con pernottamento;
8. La madre si obbliga a comunicare a ogni notizia rilevante che Parte_1 riguardi i figli relativamente allo stato di salute ed al percorso scolastico nonché ogni decisione di maggior interesse per la stessa. Per quanto concerne i periodi di ferie da trascorrere con i figli, i coniugi concordano e stabiliscono che:
a) Le vacanze natalizie, i figli trascorreranno una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che i figli possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre, fatte salve le esigenze lavorative dei genitori e la diversa volontà dei figli;
b) Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i figli le trascorreranno un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato;
c) In ultimo, relativamente alle vacanze estive, i minori avranno diritto di trascorrere, con il padre, almeno quindici giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno e/o tenuto conto anche delle esigenze lavorative reciproche. Fatta salva la volontà dei minori di trascorre e/o scegliere altro periodo e altra durata delle ferie;
d) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
9. si impegna a corrispondere a la somma di euro Parte_1 Parte_2
200,00 mensili per il proprio mantenimento e per il mantenimento dei minori la somma di euro 300,00 per ogni figlio. L'assegno di mantenimento per i minori e per la Pt_2 per come sopra previsto dovrà essere corrisposto con versamento bancario diretto alla entro il giorno cinque di ogni mese o altra modalità sempre scritta e Pt_2 comprovante l'avvenuto pagamento, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.10.2025;
10. Il genitore che provvederà al pagamento delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N., nonché le spese scolastiche e per le attività ludico- sportive dei figli dovrà avere il rimborso pari al 50% da parte dell'altro genitore. Ogni spesa da rimborsare dovrà essere documentata;
11. Per quanto riguarda l'assegno unico lo stesso verrà percepito nella misura del 100% da Parte_2
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
13. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di carta di identità, passaporto o documenti per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno genitore possa inserire i figli nel proprio passaporto.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Poggiomarino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 51, parte II, serie
A, dei registri di matrimonio dell'anno 2011;
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 11-9-2024.
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Mariacristina Carpinelli